TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. : per parte ricorrente dall'Avv. Franco Crocetta, difensore se medesimo;
per parte resistente dall'Avv. Alessio Ritucci,
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
TO IC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3642 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Chieti, Via Spezioli n.16
attore
CONTRO
( p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, Largo Madonna n°73, presso lo studio dell'Avv. Alessio Ritucci, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 13/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Crocetta
Franco, premesso di essere stato incaricato dalla società Controparte 1 di assisterla e difenderla nel giudizio intentato dinanzi al Giudice del Lavoro di Pescara da un ex dipendente della società stessa, nonché di contrastare la denuncia dal medesimo sporta dinanzi l' Controparte_2 e per la definizione della procedura espropriativa presso terzi promossa presso il Tribunale di Lanciano avente ad oggetto il pignoramento di salari del lavoratore, premesso che la questione giudiziale intercorsa tra l'ex dipendente e la società veniva conciliata presso l'Autorità Giudiziale adita, Controparte_1 lamentando di non aver ricevuto il compenso dovuto per l'attività svolta, conveniva in giudizio la società Controparte_1 chiedendo la condanna della società al pagamento in suo favore dell'importo di euro 9.443,00, oltre accessori ovvero del diverso importo sub judice accertato, a titolo di compenso, con vittoria delle spese del giudizio. 2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva la società Controparte 1 chiedendo, nel merito ed in via principale, di prendere atto dei precedenti accordi intervenuti tra le parti in giudizio e dell'avvenuta corresponsione della somma di euro 2.500,00, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo nel merito, ma in via subordinata, ritenuta la difficoltà e il valore effettivo della controversia, la natura e complessità delle questioni giuridiche trattate dal ricorrente professionista incaricato, di individuare le competenze al medesimo dovute, tenuto conto dei vigenti criteri e parametri ministeriali, fatte salve le spese ed i compensi del giudizio.
3) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale con termini per il deposito di note conclusionali, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
4) Ciò posto, non costituisce questione controversia l'attività professionale svolta dal ricorrente professionista, la quale risulta comprovata dalla documentazione versata in atti. Del pari incontroversa è la corresponsione da parte resistente dell'importo di euro 2.500,00.
5) Viceversa è in contestazione il quantum dell'importo richiesto da parte ricorrente.
6) In assenza di un accordo specificamente sottoscritto dalle parti, ne deriva che la questione dovrà essere risolta sulla scorta dei parametri del D.M. n°55/2014 e s.m.i.
7) Risulta per tabulas che il ricorrente, nell'ambito del giudizio di lavoro (iscritto al n°562/2022 R.G.) intentato dall'ex dipendente contro la società Controparte 1 ha redatto, unitamente ad altra collega e nell'interesse della società, la memoria di costituzione, ha partecipato alle udienze svoltesi dinanzi al Giudice del Lavoro Pescara (come da verbali), ha partecipato alla transazione ed alla conciliazione giudiziale, come da verbale dell'10/11/2022.
8) Valutati, dunque, la tipologia del giudizio e lo scaglione di valore (da euro 26.001 ad euro
52.000), dato ricavato dalla pretesa originaria avanzata nel giudizio di lavoro dall'ex dipendente, considerato l'aumento previsto per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia ex art. 4, comma 6, considerato l'art. 8, cennato decreto (secondo cui quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata), applicati i valori minimi, appare congruo riconoscere dovuto l'importo complessivo di euro 4.995,25, di cui euro 1.623,00 per fase studio, euro 601,00 per fase introduttiva, euro 940,00 per fase trattazione ed euro 1.831,25 quale aumento al 25% del compenso tabellare ex art. 4 co. 6, D.M., oltre accessori di legge
(iva, cap, e r.f.).
9) L'importo così liquidato deve essere decurtato di euro 2.500,00 (invero, al di sotto del valore minimo) già corrisposto dalla resistente.
10) In accoglimento della domanda, si condanna la società resistente al pagamento, in favore del professionista ricorrente, a titolo di compenso professionale per l'attività svolta, dell'importo di euro 2.495,25 (dato dalla differenza tra euro 4.995, 25 ed euro 2.500,00), oltre accessori di legge (iva, cap. e r.f.).
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore ricavato dalla differenza dell'importo riconosciuto - da euro 1.101 ad euro 5.200 - valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di euro 2.495,25, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.); condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.542,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 4 Aprile 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi