Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
b) l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.
a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
b) l'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;
c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convezione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.