Articolo 6 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 dicembre 1993
Art. 6. 1. Il conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" non puo' presentare saldi a debito del Tesoro.
2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993