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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1517 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1517 /2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte: il sig. aderisce al ricorso, salvo stabilire il mantenimento nella misura di € 350,00 mensili oltre alla metà CP_1 delle spese straordinarie, assegno unico alla madre, con attivazione del percorso di mediazione presso i Servizi
Sociali presso cui saranno concordate le visite del figlio (sino ad ora vige il libero accordo delle parti di settimana in settimana) e monitoraggio amministrativo nella misura di almeno un anno;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2025, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne Persona_1
nato il [...] dalla cessata convivenza more uxorio con . CP_1
pagina 1 di 3 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.6.2025 , ritualmente citato, CP_1
compariva personalmente e dava mandato al difensore di parte ricorrente per la consensualizzazione del procedimento alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando e in conformità all'accordo raggiunto, dispone:
1. l'affidamento super-esclusivo di alla madre o nella diversa modalità Persona_1
ritenuta di interesse per il minore, con fissazione della sua residenza e collocazione presso la stessa, conferendo altresì alla ricorrente il diritto di assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione del figlio e comunque ogni decisione di maggior importanza per il figlio minore per le questioni scolastiche, sanitarie e sportive ed extrascolastiche in generale, nonché per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio al fine di conservare al minore il diritto di trascorrere delle vacanze dai nonni materni e conservare con gli stessi il rapporto significativi da sempre esistente
2. l'assegnazione della casa familiare alla madre che la conduce in locazione a proprio nome, con tutto quanto in essa contenuto ad arredo e corredo;
3. visite padre figlio nel rispetto del desiderio e volontà del figlio, previo accertamento dello stato di salute psichica di e della piena restitutio ad integrum rispetto al CP_1
funzionamento della capacità genitoriale paterna, con percorso terapeutico, di sostegno e di vigilanza alla genitorialità;
4. obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio sino alla sua CP_1 Per_1
autosufficienza economica, mediante il versamento a favore della sig.ra della Parte_1
somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque da versarsi per dodici mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3 5. obbligo di di contribuire alle spese straordinarie da sostenersi in favore del CP_1
figlio nella misura del 50% secondo i termini ed i dettami indicati nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
6. assegno unico in favore della madre al 100%;
7. prende atto dell'adesione dei genitori al percorso di mediazione familiare già programmato coi
Servizi sociali;
8. dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di almeno un anno, segnalando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
9. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di . Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1517 /2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 10.6.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte: il sig. aderisce al ricorso, salvo stabilire il mantenimento nella misura di € 350,00 mensili oltre alla metà CP_1 delle spese straordinarie, assegno unico alla madre, con attivazione del percorso di mediazione presso i Servizi
Sociali presso cui saranno concordate le visite del figlio (sino ad ora vige il libero accordo delle parti di settimana in settimana) e monitoraggio amministrativo nella misura di almeno un anno;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.2.2025, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne Persona_1
nato il [...] dalla cessata convivenza more uxorio con . CP_1
pagina 1 di 3 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.6.2025 , ritualmente citato, CP_1
compariva personalmente e dava mandato al difensore di parte ricorrente per la consensualizzazione del procedimento alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando e in conformità all'accordo raggiunto, dispone:
1. l'affidamento super-esclusivo di alla madre o nella diversa modalità Persona_1
ritenuta di interesse per il minore, con fissazione della sua residenza e collocazione presso la stessa, conferendo altresì alla ricorrente il diritto di assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione del figlio e comunque ogni decisione di maggior importanza per il figlio minore per le questioni scolastiche, sanitarie e sportive ed extrascolastiche in generale, nonché per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio al fine di conservare al minore il diritto di trascorrere delle vacanze dai nonni materni e conservare con gli stessi il rapporto significativi da sempre esistente
2. l'assegnazione della casa familiare alla madre che la conduce in locazione a proprio nome, con tutto quanto in essa contenuto ad arredo e corredo;
3. visite padre figlio nel rispetto del desiderio e volontà del figlio, previo accertamento dello stato di salute psichica di e della piena restitutio ad integrum rispetto al CP_1
funzionamento della capacità genitoriale paterna, con percorso terapeutico, di sostegno e di vigilanza alla genitorialità;
4. obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio sino alla sua CP_1 Per_1
autosufficienza economica, mediante il versamento a favore della sig.ra della Parte_1
somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque da versarsi per dodici mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 2 di 3 5. obbligo di di contribuire alle spese straordinarie da sostenersi in favore del CP_1
figlio nella misura del 50% secondo i termini ed i dettami indicati nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia;
6. assegno unico in favore della madre al 100%;
7. prende atto dell'adesione dei genitori al percorso di mediazione familiare già programmato coi
Servizi sociali;
8. dispone che i competenti Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di almeno un anno, segnalando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
9. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di . Parte_2
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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