TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12579 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57656 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente
tra
c.f. residente in [...], alla piazza Manfredo Parte_1 C.F._1
Fanti n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Ciciarelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, alla via Gaspare Spontini n. 24;
ATTORE
e
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Lucio Stile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Rocca Sinibalda n. 10
CONVENUTA
OGGETTO: donazione indiretta - nullità e revocazione per ingratitudine.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “a) In via principale: accertata la sussistenza della donazione indiretta relativa all'immobile così descritto: appartamento sito in piazza Manfredo Fanti n. 38, già via Principe Amedeo n.
107/A, posto al piano sesto distinto con il numero int. 17 composto di tre vani, cucina, bagno e corridoio di ingresso, confinante con appartamento int. 16, distacchi verso piazza Manfredo Fanti e via Cattaneo salvo altri, censito al N.C.E.U. comune di Roma, foglio 496, part. 73, sub. 504, piano sesto, int. 17, z.c. 2, cat. A/4, classe 2, consistenza di vani 5, superficie catastale mq. 80, r.c. 735,95 e, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 801 c.c. dichiarare la revocazione della donazione indiretta relativa al descritto immobile intervenuta con rogito immobiliare (Rep. N. 26801; Racc. n. 7988) per atto di Notaio Per_1
, stipulato il 1.04.2003 registrato in Roma, il 17.04.2003 al n. 005255 e trascritto presso la C.RR.II.
[...] sempre il 17.04.2003 al numero 34172 di ordine ed al numero 22627 di formalità, in favore della sig.ra
donataria ed effettuata dal sig. donante e, per l'effetto Controparte_2 Persona_2 pronunciare sentenza di revocazione della donazione indiretta con effetti costitutivi ex tunc, disponendo le annotazioni e trascrizioni conseguenti, ai sensi di legge;
b) con OR sulle spese ed onorari, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
c) in via istruttoria ammettersi le prove per testi […];
per parte convenuta: “Nel merito:
- in via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione proposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- rigettare la domanda con condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata;
- Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio – da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2023, ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la figlia, chiedendo di accertare la donazione indiretta Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, posto al sesto piano, interno 17, acquistato con denaro proprio e intestato alla figlia (parte acquirente nell'atto di compravendita del 1° aprile 2003 – doc- 4),
e di revocare la medesima donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. per ingiuria grave.
A sostegno della domanda di accertamento della donazione indiretta e di revocazione della stessa per ingratitudine della donataria, parte attrice ha esposto che:
- secondo quanto indicato nel contratto preliminare stipulato il 3.12.2002 tra parte attrice e la sig.ra ER
(doc. 1 allegato alla citazione), per acquistare il bene immobile, ha pagato
[...] Parte_1 il prezzo del bene, pari ad euro 152.355,00, da corrispondere come segue: a) euro 26.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione della promessa di vendita a titolo di caparra e in acconto prezzo, per i quali la promittente venditrice ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza nel contratto preliminare;
b) euro
71.355,00 da versarsi entro il 31.01.2003 sempre a titolo di acconto del prezzo;
c) euro 55.000,00 da versarsi a saldo prezzo al momento della stipula dell'atto pubblico.
- l'attore ha versato parte della somma dovuta in contanti e parte mediante i seguenti assegni: assegno bancario n. 406025878-11 del 05.12.2002 per euro 10.000,00; assegno circolare n. 4080344942-11 del
05.12.2002, per euro 15.000,00; assegno circolare n. 4080412019-08 del 06.02.2003 per euro 34.000,00; assegno bancario n. 0075258-4 del 15.02.2003 per euro 37.355,00; per un totale di euro 96.355,00.
- l'immobile, oggetto della donazione indiretta, è stato acquistato con denaro dell'attore, il quale “per ragioni di liberalità e di opportunità” lo ha intestato a sua figlia Quest'ultima, all'epoca della CP_1 compravendita, era una studentessa e non percepiva alcun reddito, pertanto, non sarebbe stata economicamente in grado di sostenerne l'acquisto;
- pur essendo intestato alla figlia (parte acquirente dell'atto di compravendita del 1° aprile 2003),
l'appartamento è stato adibito a residenza familiare sin dal 1985, dato che prima di acquistarlo la famiglia ci viveva in virtù di un contratto di locazione;
- in data 5.11.2023, ha presentato una denuncia-querela nei confronti suoi e della Controparte_1 moglie, per concorso in danneggiamento ex art. 635 c.p.; inoltre, la figlia avrebbe sporto contro il padre un'altra denuncia nel novembre 2010 - di cui non ha traccia - come avrebbe appreso nel corso delle indagini preliminari relative alla denuncia per danneggiamento;
- la figlia “pur sapendo che il padre viveva e vive nel detto immobile (fin dal 1985) gli ha cambiato la serratura della porta impedendogli di rientrare nell'appartamento e, quest'ultimo, dunque, è stato costretto
a contattare un tecnico al fine di ricambiare la serratura”; l'attore, infatti, ha sempre vissuto nell'immobile in maniera pacifica ed indisturbata con il consenso della figlia/proprietaria, “… integrando tale situazione di fatto un contratto di comodato gratuito”;
- senza preavviso e durante la stagione invernale, avrebbe operato il distacco dal Controparte_1 riscaldamento, lasciando il padre al freddo;
- la figlia avrebbe inoltre richiesto la voltura a suo nome del contratto di energia elettrica il 13.10.2023;
- in diverse occasioni la convenuta gli avrebbe augurato una morte veloce in modo da poter disporre dei suoi beni;
- infine, avrebbe “mostrato l'intendimento di voler porre in vendita l'immobile donato, nonostante lo avesse acquistato a seguito di donazione indiretta”.
Con comparsa depositata il 5.06.2024, si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 integralmente le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, essendo palesemente infondate in fatto e in diritto;
con condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta ha, in primo luogo, affermato che l'unica dichiarazione di parte attrice che corrisponde a verità è la donazione indiretta dell'immobile, acquistato non solo con il denaro del padre (come l'attore dichiara), ma anche col denaro del sig. (nonno materno di . Soltanto Persona_4 Controparte_1 nel settembre 2023 la convenuta ha saputo di essere proprietaria del suddetto immobile accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, in quanto entrambi i genitori le avevano riferito che le spettasse la sola nuda proprietà della casa. Al tempo della compravendita, infatti, il padre l'aveva accompagnata presso “un notaio compiacente (ora deceduto) che aveva provveduto a raccogliere la firma della ragazza, senza leggere ad essa, il contenuto dell'atto di compravendita”. Quando parte attrice avrebbe saputo che la figlia era ormai a conoscenza del fatto di essere proprietaria dell'appartamento di cui trattasi, avrebbe posto in essere una serie di condotte volte a ingerirsi nella sua vita e nella sua sfera personale e patrimoniale (tra cui telefonate e messaggi (scritti ed audio) dal contenuto minaccioso, pedinamenti, diffamazioni, captazione di conversazioni e corrispondenza, danneggiamento di cose (fatti per i quali parte convenuta ha presentato due denunce-querele, il 28.10.2023 e il 18.04.2024, con integrazioni), nonché avrebbe suggerito dalla Grecia alla moglie, la sig.ra di incollare Testimone_1
l'interno della serratura della casa della figlia, così da non farla entrare. Episodio che si è effettivamente verificato, in quanto il 14.10.2023 ha tentato invano di accedere all'abitazione insieme a Controparte_1 due agenti di intermediazione immobiliare per far visionare loro l'immobile, e, poco dopo, ha visto la sig.ra recatasi nuovamente presso l'appartamento al fine di sostituire la serratura, insieme ad un amico di Per_4 parte attrice, il sig. , mentre danneggiava e tentava di buttare giù la porta dell'appartamento Parte_2 mediante attrezzi da scasso. Per questo episodio la convenuta ha provveduto a chiedere l'intervento delle
Forze dell'Ordine e ha presentato il 28.10.2023 una denuncia-querela per danneggiamento e per violazione di domicilio nei confronti della sig.ra e dei sig.ri e Testimone_1 Parte_2 Parte_1
(doc. 13 allegato alla comparsa).
Parte convenuta ha eccepito non solo che non è stata lei a cambiare la serratura, ma che la stessa, in un momento successivo all'episodio sopra riferito, è stata sostituita dal padre di rientro dalla Grecia, il quale non le ha consegnato le chiavi e l'ha privandola del tutto dell'appartamento.
Inoltre, pur riconoscendo la sanatoria del vizio per l'avvenuta costituzione in giudizio, ha rilevato la mala fede del padre, che, allo scopo di ottenere una dichiarazione di contumacia della convenuta e avvantaggiarsi nel presente giudizio, ha notificato il ricorso presso la residenza della figlia, pur dichiarando nella citazione che ella non vive di fatto nell'abitazione in cui è residente. A tal proposito, parte convenuta ha sottolineato che già in passato i genitori si sarebbero appropriati della sua corrispondenza, inserendo il suo nominativo sulla cassetta della posta corrispondente all'appartamento interno 5 (dove abita la madre, la sig.ra Tes_1
cfr. doc. 12 allegato alla comparsa).
[...]
L'atto di citazione, difatti, è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario nelle mani dello stesso attore, che ha dichiarato falsamente di convivere con la figlia, senza poi di fatto consegnarglielo.
è venuta a conoscenza della causa pendente intentata dal padre per caso, in particolare, Controparte_1 in occasione di una richiesta di visura catastale dell'immobile di cui è proprietaria, ha saputo che era stata presentata al Conservatore dei RR.II. una domanda di annotazione e di trascrizione della domanda di revocazione della donazione indiretta.
Per questi fatti, la convenuta ha presentato il 30.04.2024 un'integrazione della denuncia querela del
18.04.2024 (sopra citata, cfr. docc. 5 e 7 allegati alla comparsa di risposta) per sottrazione di corrispondenza e truffa processuale. Ha, inoltre, eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, in quanto controparte ha dichiarato in atti di aver attivato la procedura di mediazione, senza però fornire la prova di averla effettivamente esperita.
Con particolare riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., parte convenuta, oltre a quanto sopra esposto, ha eccepito che: il padre non vive nell'immobile oggetto di donazione con il consenso della figlia, in quanto risiede stabilmente in Grecia ed è stato cancellato dall'Anagrafe dal 31.12.2013 per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione del 2011 (doc. 11 allegato alla comparsa); non vi è stato alcun distacco dei termosifoni perché il riscaldamento dello stabile è centralizzato e lo stesso amministratore di condominio ha confermato il collegamento dei termosifoni di cui all'interno 17 all'impianto centralizzato con email del 29.04.2024 (doc. 14 allegato alla comparsa); la voltura del contratto di energia elettrica costituisce un fatto del tutto irrilevante visto che il servizio di energia elettrica è perfettamente funzionante ed è giustificato dalla necessità di evitare la mora per il pagamento delle bollette;
non ha mai augurato al padre una morte veloce in modo da poter disporre dei suoi beni, sia perché, per quanto ne sa, non possiede alcun bene in Italia, sia perché ha sempre avuto rispetto nei confronti dei genitori, nonostante essi abbiano assunto negli anni diversi comportamenti inidonei sul piano sia affettivo sia patrimoniale, spesso ingerendosi nella sfera patrimoniale della figlia (parte convenuta fa, in particolare, riferimento agli episodi in cui il padre si appropriava dei ricavi del suo lavoro, riferendole di prendere dei soldi in prestito, senza poi mai restituirglieli); è il padre ad aver impedito alla figlia di entrare nell'abitazione di cui è proprietaria, dapprima disponendo dalla Grecia di apporre della colla alla serratura per timore che la figlia volesse vendere l'appartamento (come riferito in un messaggio whatsapp inviato alla convenuta dalla sig.ra doc. Tes_2
4 allegato alla comparsa), poi tentando attraverso la moglie e l'amico l'abbattimento della porta e la sostituzione della serratura (nell'episodio sopra esposto, in cui sono intervenuti anche i Carabinieri chiamati dalla convenuta), e, infine, sostituendo effettivamente la serratura al rientro dalla Grecia, rifiutandosi di dare alla figlia le chiavi.
Parte convenuta ha inoltre chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per aver intentato il presente giudizio “per cercare di recuperare un bene dal quale era Parte_1
(ed è) intenzionato a ricavarne reddito”, dopo che è stato edotto del fatto che non era perseguibile la via dell'interdizione della figlia, nonché per il contegno da lui tenuto nella fase pre-processuale (la notifica della citazione presso la residenza della parte convenuta, pur sapendo che ella non ci vivesse, la presentazione della domanda di annotazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate onde evitare che il bene immobile potesse essere trasferito a terzi, l'aver spossessato la figlia del bene, mediante il cambiamento della serratura e il rifiuto della consegna delle nuove chiavi).
L'intervenuto spoglio dell'immobile perpetrato da parte attrice in concorso con la sig.ra è Testimone_1 stato accertato nelle more del presente giudizio con ordinanza del 16.03.2025 (allegata alla comparsa conclusionale del 6.5.2025), all'esito del procedimento R.G. 36823/2024, avviato da parte convenuta per ottenere la reintegra nel possesso, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni.
Con la suddetta ordinanza il giudice ha ordinato a e di reintegrare Testimone_1 Parte_1 nel compossesso dell'immobile, da attuarsi mediante la consegna di copia delle chiavi di Controparte_1 accesso.
Con le memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. parte attrice ha aggiunto, alle conclusioni presentate nell'atto di citazione esposte in epigrafe, la richiesta di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del 29.10.2024, il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti presenti personalmente, che, tuttavia, ha dato esito negativo. I difensori di entrambe le parti hanno impugnato e contestato i rispettivi atti difensivi e hanno chiesto l'ammissione di mezzi di prova. Il giudice ha rigettato le prove per testi articolate da ciascuna delle parti, in quanto inammissibili (essendo relative a circostanze da provare o provate documentalmente) e/o irrilevanti ai fini della decisione e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 5.06.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza ex 127 ter c.p.c. con il deposito delle memorie scritte entro le 9 dello stesso giorno.
Nelle note di precisazione conclusioni ex art. 189, comma 1, c.p.c. del 27.03.2025 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.06.2025, parte attrice ha reiterato l'ammissione della prova per testi, rigettata alla prima udienza di comparizione.
Con ordinanza pronunciata a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del
5.06.2025, la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
****
In punto di fatto, il presente giudizio trae le mosse dall'atto di compravendita dell'1.04.2003 del bene immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, sesto piano, interno 17, stipulato tra Persona_3
(parte venditrice) e (parte acquirente), con corresponsione del prezzo di acquisto da Controparte_1 parte di – padre della convenuta – che non compare nell'atto di compravendita, ma è Parte_1 invece parte (in qualità di promissario acquirente) del contratto preliminare del 3.12.2002.
Parte attrice sostiene di aver pagato l'intero prezzo del bene, convenuto in euro 152.355,00 nel contratto preliminare, ma risultante pari ad euro 77.355,00 nell'atto di compravendita (doc. 4 allegato alla citazione).
Allega come prova dell'avvenuto pagamento n. 4 assegni in favore della venditrice per un Persona_3 totale di euro 96.355,00 (assegno bancario n. 406025878-11 del 05.12.2002 per euro 10.000,00; assegno circolare n. 4080344942-11 del 05.12.2002, per euro 15.000,00; assegno circolare n. 4080412019-08 del
06.02.2003 per euro 34.000,00; assegno bancario n. 0075258-4 del 15.02.2003 per euro 37.355,00). I primi due assegni recano una data successiva di due giorni rispetto al preliminare, mentre gli altri recano date corrispondenti al periodo immediatamente precedente la compravendita, ma dagli non emerge la titolarità del conto corrente di provenienza.
Peraltro, va osservato che parte venditrice ha dichiarato nell'atto di compravendita di aver ricevuto il prezzo
(indicato nel minore importo di euro 77.355,00) “prima d'ora dalla parte acquirente alla quale rilascia ampia e finale quietanza”.
Tuttavia, considerato che: 1) non è stata fatta alcuna contestazione sulla titolarità degli assegni;
2) parte attrice risulta il promittente acquirente nel contratto preliminare;
3) sia parte attrice sia parte convenuta concordano sul fatto che il bene immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, interno 17, sia stato oggetto di donazione, che “è l'unica dichiarazione che corrisponde a verità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) - sebbene parte convenuta abbia affermato genericamente, ma senza fornire al riguardo alcun elemento di prova, che anche il nonno materno avrebbe contribuito all'acquisto, come le avrebbe a sua volta riferito lo zio materno - si può ritenere pacifico che il bene immobile in questione sia stato acquistato con il denaro del dell'attore.
In punto di diritto, parte attrice e parte convenuta assumono entrambe che il bene immobile in questione sia stato oggetto di donazione indiretta, di cui parte attrice ha chiesto la revocazione per ingratitudine della donataria, ai sensi dell'art. 801 c.c.
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (pur avendo parte attrice dichiarato di averlo esperito); ha chiesto altresì il rigetto della domanda attorea, poiché il comportamento della donataria non integrerebbe gli estremi dell'ingratitudine richiesta dall'art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione.
Atteso l'oggetto del giudizio, vanno fatte -in punto di diritto – alcune brevi considerazioni in tema di donazioni.
L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione realizza, quindi, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, che dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario, ovvero assume verso di lui un'obbligazione. Si caratterizza, pertanto, non soltanto in ragione dell'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione e corrispondente arricchimento del beneficiario, ma altresì per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità.
Trattandosi di un contratto, si applicano alla donazione le regole dettate per i contratti in generale, fatte salve le espresse deroghe ovvero le disposizioni incompatibili con la particolare natura della donazione. Nello specifico, la donazione è un particolare contratto a titolo gratuito, connotato, cioè, dall'assenza di corrispettivo. È consensuale, perché si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti ed è normalmente traslativo, consistendo, generalmente, nel trasferimento di un diritto, salvi i casi in cui costituisce lo strumento per l'assunzione di un'obbligazione. È, inoltre, un contratto formale, poiché richiede la redazione con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
La liberalità che caratterizza la donazione così come ricostruita può realizzarsi, altresì, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'altrui arricchimento. In tali atti, pertanto, l'intenzione donativa emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame delle circostanze della singola fattispecie. La donazione indiretta si identifica, infatti, in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario
(v, ad es., Cass. Sez Un. n. 9282/1982).
Ciò premesso, in primo luogo, va escluso che la controversia in esame sulla revocazione della donazione per causa di ingratitudine rientri tra le materie soggette all'obbligo di preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda.
La materia “donazione”, infatti, non è compresa nel novero delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs.
28/2010, non potendo ricondursi neanche nell'ambito dei “diritti reali”, cui la predetta norma fa riferimento, tenendo conto della necessaria interpretazione restrittiva delle condizioni di procedibilità previste dal legislatore, al fine di non restringere eccessivamente il diritto di agire in giudizio costituzionalmente tutelato
(Cass., 21 gennaio 2004, n. 967).
In conclusione, la prima eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e, in quanto tale, va rigettata.
Con riferimento alla domanda di accertamento della donazione indiretta, che costituisce il prius logico- giuridico rispetto alla domanda di revocazione della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c., va rilevato che non solo parte convenuta non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo, ma che la stessa ha aderito all'affermazione di parte attrice secondo cui l'immobile per cui è causa costituirebbe oggetto di una donazione indiretta, trattandosi dell' “unica dichiarazione che corrisponde a verità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Benché le parti concordino su tale circostanza, occorre, per un verso, verificare se, nella fattispecie in esame, si configuri lo spirito di liberalità e, per altro verso, individuare l'oggetto dell'atto di liberalità.
Con riguardo all'animus donandi, l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene integrato lo spirito di liberalità ogniqualvolta il donante attribuisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la consapevolezza di non esservi obbligato. L'intenzione donativa, quindi, consiste nella coscienza del compimento di un'elargizione patrimoniale in assenza di un vincolo giuridico o morale che determini tale comportamento. Lo spirito di liberalità non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione del bene al donatario.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'animus donandi - che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità - consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n.
8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n.
737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3,
26/1/1980, n. 651).
Sulla base di quanto osservato, quindi, la donazione trae la sua causa nella liberalità, ossia nella consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
Tali considerazioni in punto di animus donandi sono, peraltro, valevoli anche con riferimento alle donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata mediante l'utilizzo strumentale di negozi diversi da quello di donazione ex art. 769 c.c.
I motivi interni che hanno determinato il disponente ad agire non valgono ad escludere lo spirito di liberalità, come sopra correttamente interpretato.
Sul punto, va infatti condiviso quanto anche recentemente affermato dalla Suprema Corte riguardo al rapporto tra animus donandi e spinte motivazionali perseguite dal donante: nonostante l'animus donandi faccia emergere le motivazioni dell'atto liberale, esso deve essere correttamente colto nel senso suindicato, sicché “la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
10/01/2024, n. 982).
In tema di donazione indiretta realizzata mediante l'utilizzo di denaro del donante con intestazione del bene acquistato a favore del beneficiario dell'atto di liberalità, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale risalente alle SS.UU. n. 9282/1992, secondo cui «nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per
l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto».
Si è, dunque, in presenza di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui – come nella fattispecie in esame – una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282, cit.; Cass. 23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991
n. 4986; Cass. 31 gennaio 1989 n. 596; Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass.
26/8/2002, n. 12486, cit.; Cass. 6/4/2001, n. 5122, cit.; Cass. 16.03.2006 n. 5333).
In conclusione, essendo pacifico e non contestato il fatto che il prezzo di vendita dell'immobile de quo è stato pagato dall'attore e non dalla convenuta che, all'epoca dei fatti, non percepiva redditi – potendosi al riguardo ritenere generica e non sufficientemente provata la contestazione secondo cui parte del denaro (euro
30.000,00) proverrebbe dal nonno materno - e considerato lo stretto rapporto di parentela (di padre e figlia) esistente tra le parti, nonché l'irrilevanza delle motivazioni interne che hanno indotto Parte_1 ad intestare alla figlia il bene oggetto di compravendita, può ritenersi sussistente l'animus donandi dell'attore e accertata la donazione indiretta dell'immobile mediante la messa a disposizione del denaro necessario all'acquisto del bene di cui risulta acquirente Controparte_1
Il fatto che il padre (odierno attore), dopo l'acquisto dell'immobile in favore della figlia (odierna convenuta), abbia mantenuto di fatto e in parte il possesso o la detenzione dell'appartamento di cui già disponeva prima della compravendita in qualità di conduttore, non esclude la sussistenza dell'intenzione donativa all'epoca della liberalità indiretta, né esclude che l'immobile sia di proprietà esclusiva di Controparte_1
Una volta accertato che alle attribuzioni patrimoniali dell'attore in favore della convenuta va attribuita la natura di donazione indiretta dell'immobile per cui è causa, occorre verificare se i fatti allegati dall'attore donante integrano o meno l'ingratitudine della convenuta donataria che, ai sensi dell'art. 801 c.c. giustifica la revocazione della donazione.
L'art. 801 c.c. – applicabile anche alle liberalità indirette, come espressamente previsto dall'art. 809 c.c. – contiene l'elenco tassativo dei casi in cui opera la revocazione per ingratitudine delle donazioni.
La ratio di tale elencazione consiste nell'esigenza di eliminare l'apprezzamento valutativo del giudice, al fine di favorire la certezza delle relazioni giuridiche.
Ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine non è in ogni caso sufficiente un mero comportamento irriconoscente del donatario, in quanto la legge richiede il concorso di circostanze particolarmente gravi per rendere inefficace l'atto di donazione compiuto. Ai fini della valutazione della sussistenza dell'ingratitudine per ingiuria grave della donataria nei confronti del donante, occorre innanzitutto offrire una connotazione giuridica al concetto di ingiuria, in quanto espressione sfornita di una definizione normativa.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che reca all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona e si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntare l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali (in tal senso, Cass., 29 aprile 2022, n. 13544; Cass., 13 agosto 2018, n. 20722;
Cass., 31 ottobre 2016, n. 22013; Cass., 28 maggio 2008, n. 14093; Cass., 5 Aprile 2005, n. 7033; Cass., 5 novembre 2001, n.13632).
Di conseguenza, per la revoca della donazione non è necessaria la querela per il delitto di ingiuria, né la remissione della querela può essere considerata rinuncia tacita alla revoca (Cass., 28 agosto 1997, n. 8165).
Quanto alle modalità operative dell'ingiuria, si ritiene che anche un fatto isolato possa costituire causa di revocazione, stante l'idoneità anche di un unico comportamento a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.
Riguardo al parametro con il quale va stabilita la gravità dell'ingiuria, la tesi prevalente in giurisprudenza ha ritenuto grave l'ingiuria quando espressiva di un radicato senso di ostilità, di una perversa animosità, di un sentimento di avversione verso il donante, espressione di quell'ingratitudine che ripugna la coscienza collettiva (Cass., 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., 5 novembre 2001, n. 13632; Cass., 28 agosto 1997, n. 8165).
Inoltre, l'offesa va valutata in relazione all'ambiente e alle condizioni sociali dei protagonisti.
In presenza di tali presupposti, da apprezzare sulla base di una valutazione complessiva del comportamento ritenuto gravemente ingiurioso, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass., n.
20722/2018, cit.; Cass., 16 dicembre 2024, n. 32682).
In ogni caso, la valutazione dell'intensità dell'ingiuria è rimessa alla valutazione del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nel chiedere la revocazione della donazione indiretta dell'immobile a causa dell'ingiuria grave posta in essere nei suoi confronti dalla figlia, integrante, a suo dire, una causa di ingratitudine – parte attrice ha sostenuto che il cambio della serratura, la voltura del contratto di energia elettrica, il distacco del riscaldamento, l'augurio della morte veloce del padre, le denunce-querele nei suoi confronti “esprimono, quanto meno, l'assenza di rispetto e per la vita di un essere umano, peraltro padre della donataria, destinataria di un atto di liberalità posto in essere all'esclusivo fine di tutelare la stessa che però, adesso, alla luce di tutti gli atti descritti, mostra di non apprezzarne lo spirito e la finalità, né di esserne degna”, e che “la condotta della donataria appare, quanto meno, eccentrica rispetto alla ratio posta a fondamento della donazione che è sorretta, solo, dal legame affettivo tale da avere indotto il donante ad effettuare la donazione, integra certamente l'ingiuria grave e/o comunque un comportamento che certamente è atto alla denigrazione del patrimonio morale e personale del donante”.
Si tratterebbe, a suo dire, di un comportamento “suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”.
Parte convenuta ha contestato la sussistenza degli estremi dell'ingiuria grave ed ha sostenuto, per converso, che è stato il padre, unitamente alla madre, ad assumere comportamenti inidonei nei suoi confronti, la cui gravità si è acuita quando ella ha scoperto di essere proprietaria dell'immobile (i genitori le avevano, infatti, riferito che fosse mera usufruttuaria) e quando ha iniziato a frequentare il suo nuovo compagno. Alcuni comportamenti avrebbero integrato persino gli estremi di un fatto costituente reato, inducendola a presentare denunce-querele nei confronti dei genitori, di cui è stata fornita la prova documentale.
In particolare, quanto all'episodio del cambio della serratura, secondo l'attore, la figlia “pur sapendo che il padre viveva e vive nel detto immobile (fin dal 1985) gli ha cambiato la serratura della porta impedendogli di rientrare nell'appartamento e, quest'ultimo, dunque, è stato costretto a contattare un tecnico al fine di ricambiare la serratura”; l'attore, infatti, ha sempre vissuto nell'immobile col il consenso della figlia/proprietaria, “così integrando tale situazione di fatto un contratto di comodato gratuito”.
Sul punto, parte convenuta ha eccepito che è stato invece il padre a cambiare la serratura, ritornando appositamente dalla Grecia, dopo aver ordinato alla madre della convenuta, di apporre della Testimone_1 colla all'interno della serratura per impedire alla figlia di accedere all'immobile e dopo il tentativo di abbattere la porta e di cambiare la serratura esperito dalla medesima insieme a , Per_4 Parte_2 colti sul fatto da parte convenuta, che ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e poi ha presentato denuncia-querela (doc. 13 allegato alla comparsa).
Da quando il padre ha cambiato la serratura, la figlia non era più riuscita ad accedere all'appartamento e,
per questi motivi
, aveva adito il Tribunale di Roma (R.G. 36823/2024), che ha accertato - nelle more del presente giudizio, con ordinanza del 16.03.2025 (allegata alla comparsa conclusionale del 6.5.2025) -
l'intervenuto spoglio dell'immobile perpetrato da parte attrice in concorso con , e ha ordinato Testimone_1
a e a di reintegrare nel compossesso Parte_1 Testimone_1 Controparte_1 dell'immobile, da attuarsi mediante la consegna di copia delle chiavi di accesso. A tale riguardo, non solo non si può ritenere provato il fatto del cambio della serratura da parte della convenuta, allegato da parte attrice, ma ha provato esattamente il contrario e cioè che Controparte_1 sono stati i propri genitori a cambiare la serratura dell'appartamento.
Inoltre, parte convenuta ha contestato il fatto che l'attore ha sempre vissuto nell'appartamento della figlia col suo consenso, sia perché ella fino a poco tempo fa era del tutto ignara di essere la proprietaria dell'immobile
(di qui l'impossibilità di prestare il suo consenso, in quanto indotta a credere di essere solo usufruttuaria), sia perché il padre vive prevalentemente in Grecia.
Va comunque osservato che, quand'anche fosse stata la figlia a cambiare la serratura, il fatto in ogni caso non integrerebbe un'ingiuria grave, dal momento che l'attore non ha alcuna emergenza abitativa, non risiede nell'appartamento oggetto di causa e anzi pare trascorrere la maggior parte del tempo in Grecia, paese d'origine.
Ciò sarebbe provato anche dall'esiguità dell'ammontare delle bollette relative alle utenze domestiche pagate da parte convenuta e relative non solo ai mesi estivi, come sostenuto dall'attore (cfr. memoria ex art. 171 ter,
n. 3), c.p.c.), ma anche a quelli invernali.
Anche la voltura del contratto di somministrazione di energia elettrica, indicata dal padre come “un indizio grave, preciso e concordante della univoca volontà di bandire l'anziano genitore dalla propria casa” appare neutro sotto il profilo dell'integrazione dell'ingiuria grave e non incide sulla possibilità di utilizzare il bene.
Inoltre, non è stato specificatamente contestato il fatto che la convenuta avrebbe effettuato la voltura del contratto onde evitare ulteriori episodi di morosità, verificatisi diverse volte, pure con riferimento al pagamento degli oneri condominiali.
Del pari, anche l'episodio del distacco del riscaldamento è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta, che ha allegato un'e-mail del 29.04.2024 (doc. 14 allegato alla comparsa) dell'amministratore di condominio, il quale ha confermato il corretto collegamento dei termosifoni di cui all'interno 17 all'impianto centralizzato. Peraltro, la convenuta non solo non ha chiesto il distacco dei termosifoni, ma ha pagato più volte gli importi non saldati persino quando è stata privata dal padre della disponibilità del bene immobile di sua proprietà. Ad ogni modo, anche questo episodio, seppure fosse stato provato, non sarebbe stato sufficiente ad integrare gli estremi dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c.
Sono invece rimaste generiche e non circostanziate, oltre che non provate, le affermazioni di parte attrice relative all'augurio di morte rivoltole da parte convenuta al fine di appropriarsi dei suoi beni. L'attore, infatti, si è limitato a dedurre che la figlia le avrebbe più volte augurato la morte, senza indicare né il contenuto preciso delle espressioni utilizzate, né le date in cui tali auspici sarebbero stati proferiti, né i terzi che vi avrebbero assistito.
Parte convenuta ha tempestivamente contestato tali fatti, evidenziando che il padre non possiede nulla che lei sappia, e che ha sempre avuto rispetto nei confronti dei genitori, nonostante essi abbiano assunto negli anni diversi comportamenti inidonei, caratterizzati da una particolare carenza sul piano affettivo e, per converso, da una particolare ingerenza sul piano patrimoniale.
Al di là della genericità dell'assunto relativo agli auspici di morte e della carenza di prove idonee, va osservato che essi, quand'anche provati, si sarebbero inseriti in un contesto di relazioni familiari particolarmente tese, in ragione di interessi economici e di rapporti personali estremamente critici, sicché, da soli, non sarebbero stati idonei a esprimere quel “durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti col il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento”, richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale (in questo senso, con specifico riferimento ad episodi di augurio di morte, cfr. Corte di Appello di Roma n. 7482/2019, che richiama, a sua volta, Cass. 24 giugno
2008, n. 17188; in senso conforme, Cass. 31 ottobre 2016, n. 22013; Cass. 13 agosto 2018, n. 20722).
Anche per tale ragione, va ribadita in questa sede l'irrilevanza della prova testimoniale articolata sul punto da parte attrice.
Il contesto di generale, perdurante e reciproca conflittualità tra i genitori e parte convenuta si è acuito con la frequentazione del sig. da parte di con la recente scoperta da parte di Parte_3 Controparte_1 quest'ultima di essere la proprietaria del bene immobile in contestazione (di cui il padre le aveva fatto credere di essere soltanto usufruttuaria) e con la manifestazione di volontà di vendita dell'appartamento da parte della medesima convenuta. Tali fatti hanno ingenerato nell'attore il timore di perdere il bene, traducendosi in comportamenti quali l'apposizione della colla all'interno della serratura dell'abitazione, il cambio della serratura e la mancata consegna delle nuove chiavi alla figlia per impedire che ella usufruisse e disponesse liberamente dell'immobile di cui è proprietaria.
Applicate al caso di specie le superiori coordinate normative e giurisprudenziali e all'esito di una valutazione complessiva dei comportamenti allegati e provati in questa sede, il Giudicante ritiene che essi non siano lesivi della sfera morale della donante e, conseguentemente, non integrino gli estremi dell'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione.
L'ingratitudine non risulta integrata neanche ricorrendo all'art. 463, co.1, n. 3), richiamato dall'art. 801 c.c.
Parte attrice, infatti, riconduce all'ingiuria grave anche le denunce-querele sporte nei suoi confronti dalla donataria, le quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 801 c.c. e dell' art. 463, co.1, n. 3), c.c. ivi richiamato, possono integrare un'ipotesi di ingratitudine soltanto quando il donatario abbia denunciato il donante (o il coniuge, o un discendente o un ascendente dello stesso) per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale, ovvero quanto il donatario abbia testimoniato contro una delle persone innanzi dette, imputate dei medesimi reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti del donatario, falsa in giudizio penale. Sicché, stante la tassatività delle cause di ingratitudine, deve ritenersi che le denunce-querele sporte dalla convenuta non rientrino nella previsione normativa di cui all'art. 463, co.1, n. 3), c.c., espressamente richiamato dall'art. 801 c.c., né possano essere autonomamente valutate come ipotesi di ingiuria grave, lesiva del patrimonio morale del donante.
In ogni caso, le denunce-querele sporte dalla figlia contro il padre non sono state dichiarate false o calunniose in sede penale, né l'attore ha allegato e tantomeno provato la natura calunniosa delle denunce- querele del 28.10.2023 e del 18.04.2024, con le relative integrazioni.
Al contrario, parte convenuta ha documentato le vicende che hanno riguardato il possesso dell'immobile e quelle oggetto di contestazione (la richiesta di intervento dei Carabinieri nell'ottobre 2023 in occasione della scoperta in flagranza della madre e del sig. che tentavano di buttare giù la porta e cambiare la Pt_2 serratura, le fatture dell'energia elettrica, la corrispondenza intercorsa tra lei e l'amministratore sul corretto allaccio dei caloriferi all'impianto centralizzato, l'ordinanza, resa dal Tribunale di Roma il 16.03.2025, di reintegrazione di nel compossesso dell'immobile). Controparte_1
Di conseguenza, neppure le denunce-querele allegate da parte attrice possono essere qualificate come condotte idonee ad integrare una ingiuria grave – nel senso come sopra correttamente interpretato – idonea a determinare la revoca della donazione per ingratitudine della donataria, né possono essere ricondotte all'art. 463, co. 1, n. 3), c.c., che pure costituisce uno dei possibili casi di revoca della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c.
In conclusione, per tutte le ragioni fin qui esposte, la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile di Roma, piazza Manfredo Fanti, n. 38, posta in essere dall'attore in favore della convenuta, è infondata e va, dunque, rigettata.
Atteso l'esito del giudizio e la sostanziale integrale soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato anche il fatto che eventuali condotte illecite tenute dall'attore in occasione della notificazione e della consegna dell'atto di citazione dovranno essere accertate ed eventualmente sanzionate in altra sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accerta – con riferimento all'atto di compravendita del 1° aprile 2003 – la donazione indiretta dell'immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti, n. 38, da parte di in favore di Parte_1
Controparte_1
2) rigetta la domanda di revocazione per ingratitudine della convenuta della donazione indiretta di cui al punto 1);
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Apicella, Magistrato ordinario in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57656 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente
tra
c.f. residente in [...], alla piazza Manfredo Parte_1 C.F._1
Fanti n. 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Ciciarelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, alla via Gaspare Spontini n. 24;
ATTORE
e
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Lucio Stile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Rocca Sinibalda n. 10
CONVENUTA
OGGETTO: donazione indiretta - nullità e revocazione per ingratitudine.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “a) In via principale: accertata la sussistenza della donazione indiretta relativa all'immobile così descritto: appartamento sito in piazza Manfredo Fanti n. 38, già via Principe Amedeo n.
107/A, posto al piano sesto distinto con il numero int. 17 composto di tre vani, cucina, bagno e corridoio di ingresso, confinante con appartamento int. 16, distacchi verso piazza Manfredo Fanti e via Cattaneo salvo altri, censito al N.C.E.U. comune di Roma, foglio 496, part. 73, sub. 504, piano sesto, int. 17, z.c. 2, cat. A/4, classe 2, consistenza di vani 5, superficie catastale mq. 80, r.c. 735,95 e, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 801 c.c. dichiarare la revocazione della donazione indiretta relativa al descritto immobile intervenuta con rogito immobiliare (Rep. N. 26801; Racc. n. 7988) per atto di Notaio Per_1
, stipulato il 1.04.2003 registrato in Roma, il 17.04.2003 al n. 005255 e trascritto presso la C.RR.II.
[...] sempre il 17.04.2003 al numero 34172 di ordine ed al numero 22627 di formalità, in favore della sig.ra
donataria ed effettuata dal sig. donante e, per l'effetto Controparte_2 Persona_2 pronunciare sentenza di revocazione della donazione indiretta con effetti costitutivi ex tunc, disponendo le annotazioni e trascrizioni conseguenti, ai sensi di legge;
b) con OR sulle spese ed onorari, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
c) in via istruttoria ammettersi le prove per testi […];
per parte convenuta: “Nel merito:
- in via preliminare, dichiarare improcedibile l'azione proposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- rigettare la domanda con condanna dell'attore per responsabilità processuale aggravata;
- Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio – da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2023, ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la figlia, chiedendo di accertare la donazione indiretta Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, posto al sesto piano, interno 17, acquistato con denaro proprio e intestato alla figlia (parte acquirente nell'atto di compravendita del 1° aprile 2003 – doc- 4),
e di revocare la medesima donazione per ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c. per ingiuria grave.
A sostegno della domanda di accertamento della donazione indiretta e di revocazione della stessa per ingratitudine della donataria, parte attrice ha esposto che:
- secondo quanto indicato nel contratto preliminare stipulato il 3.12.2002 tra parte attrice e la sig.ra ER
(doc. 1 allegato alla citazione), per acquistare il bene immobile, ha pagato
[...] Parte_1 il prezzo del bene, pari ad euro 152.355,00, da corrispondere come segue: a) euro 26.000,00 versati contestualmente alla sottoscrizione della promessa di vendita a titolo di caparra e in acconto prezzo, per i quali la promittente venditrice ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza nel contratto preliminare;
b) euro
71.355,00 da versarsi entro il 31.01.2003 sempre a titolo di acconto del prezzo;
c) euro 55.000,00 da versarsi a saldo prezzo al momento della stipula dell'atto pubblico.
- l'attore ha versato parte della somma dovuta in contanti e parte mediante i seguenti assegni: assegno bancario n. 406025878-11 del 05.12.2002 per euro 10.000,00; assegno circolare n. 4080344942-11 del
05.12.2002, per euro 15.000,00; assegno circolare n. 4080412019-08 del 06.02.2003 per euro 34.000,00; assegno bancario n. 0075258-4 del 15.02.2003 per euro 37.355,00; per un totale di euro 96.355,00.
- l'immobile, oggetto della donazione indiretta, è stato acquistato con denaro dell'attore, il quale “per ragioni di liberalità e di opportunità” lo ha intestato a sua figlia Quest'ultima, all'epoca della CP_1 compravendita, era una studentessa e non percepiva alcun reddito, pertanto, non sarebbe stata economicamente in grado di sostenerne l'acquisto;
- pur essendo intestato alla figlia (parte acquirente dell'atto di compravendita del 1° aprile 2003),
l'appartamento è stato adibito a residenza familiare sin dal 1985, dato che prima di acquistarlo la famiglia ci viveva in virtù di un contratto di locazione;
- in data 5.11.2023, ha presentato una denuncia-querela nei confronti suoi e della Controparte_1 moglie, per concorso in danneggiamento ex art. 635 c.p.; inoltre, la figlia avrebbe sporto contro il padre un'altra denuncia nel novembre 2010 - di cui non ha traccia - come avrebbe appreso nel corso delle indagini preliminari relative alla denuncia per danneggiamento;
- la figlia “pur sapendo che il padre viveva e vive nel detto immobile (fin dal 1985) gli ha cambiato la serratura della porta impedendogli di rientrare nell'appartamento e, quest'ultimo, dunque, è stato costretto
a contattare un tecnico al fine di ricambiare la serratura”; l'attore, infatti, ha sempre vissuto nell'immobile in maniera pacifica ed indisturbata con il consenso della figlia/proprietaria, “… integrando tale situazione di fatto un contratto di comodato gratuito”;
- senza preavviso e durante la stagione invernale, avrebbe operato il distacco dal Controparte_1 riscaldamento, lasciando il padre al freddo;
- la figlia avrebbe inoltre richiesto la voltura a suo nome del contratto di energia elettrica il 13.10.2023;
- in diverse occasioni la convenuta gli avrebbe augurato una morte veloce in modo da poter disporre dei suoi beni;
- infine, avrebbe “mostrato l'intendimento di voler porre in vendita l'immobile donato, nonostante lo avesse acquistato a seguito di donazione indiretta”.
Con comparsa depositata il 5.06.2024, si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 integralmente le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, essendo palesemente infondate in fatto e in diritto;
con condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Parte convenuta ha, in primo luogo, affermato che l'unica dichiarazione di parte attrice che corrisponde a verità è la donazione indiretta dell'immobile, acquistato non solo con il denaro del padre (come l'attore dichiara), ma anche col denaro del sig. (nonno materno di . Soltanto Persona_4 Controparte_1 nel settembre 2023 la convenuta ha saputo di essere proprietaria del suddetto immobile accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, in quanto entrambi i genitori le avevano riferito che le spettasse la sola nuda proprietà della casa. Al tempo della compravendita, infatti, il padre l'aveva accompagnata presso “un notaio compiacente (ora deceduto) che aveva provveduto a raccogliere la firma della ragazza, senza leggere ad essa, il contenuto dell'atto di compravendita”. Quando parte attrice avrebbe saputo che la figlia era ormai a conoscenza del fatto di essere proprietaria dell'appartamento di cui trattasi, avrebbe posto in essere una serie di condotte volte a ingerirsi nella sua vita e nella sua sfera personale e patrimoniale (tra cui telefonate e messaggi (scritti ed audio) dal contenuto minaccioso, pedinamenti, diffamazioni, captazione di conversazioni e corrispondenza, danneggiamento di cose (fatti per i quali parte convenuta ha presentato due denunce-querele, il 28.10.2023 e il 18.04.2024, con integrazioni), nonché avrebbe suggerito dalla Grecia alla moglie, la sig.ra di incollare Testimone_1
l'interno della serratura della casa della figlia, così da non farla entrare. Episodio che si è effettivamente verificato, in quanto il 14.10.2023 ha tentato invano di accedere all'abitazione insieme a Controparte_1 due agenti di intermediazione immobiliare per far visionare loro l'immobile, e, poco dopo, ha visto la sig.ra recatasi nuovamente presso l'appartamento al fine di sostituire la serratura, insieme ad un amico di Per_4 parte attrice, il sig. , mentre danneggiava e tentava di buttare giù la porta dell'appartamento Parte_2 mediante attrezzi da scasso. Per questo episodio la convenuta ha provveduto a chiedere l'intervento delle
Forze dell'Ordine e ha presentato il 28.10.2023 una denuncia-querela per danneggiamento e per violazione di domicilio nei confronti della sig.ra e dei sig.ri e Testimone_1 Parte_2 Parte_1
(doc. 13 allegato alla comparsa).
Parte convenuta ha eccepito non solo che non è stata lei a cambiare la serratura, ma che la stessa, in un momento successivo all'episodio sopra riferito, è stata sostituita dal padre di rientro dalla Grecia, il quale non le ha consegnato le chiavi e l'ha privandola del tutto dell'appartamento.
Inoltre, pur riconoscendo la sanatoria del vizio per l'avvenuta costituzione in giudizio, ha rilevato la mala fede del padre, che, allo scopo di ottenere una dichiarazione di contumacia della convenuta e avvantaggiarsi nel presente giudizio, ha notificato il ricorso presso la residenza della figlia, pur dichiarando nella citazione che ella non vive di fatto nell'abitazione in cui è residente. A tal proposito, parte convenuta ha sottolineato che già in passato i genitori si sarebbero appropriati della sua corrispondenza, inserendo il suo nominativo sulla cassetta della posta corrispondente all'appartamento interno 5 (dove abita la madre, la sig.ra Tes_1
cfr. doc. 12 allegato alla comparsa).
[...]
L'atto di citazione, difatti, è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario nelle mani dello stesso attore, che ha dichiarato falsamente di convivere con la figlia, senza poi di fatto consegnarglielo.
è venuta a conoscenza della causa pendente intentata dal padre per caso, in particolare, Controparte_1 in occasione di una richiesta di visura catastale dell'immobile di cui è proprietaria, ha saputo che era stata presentata al Conservatore dei RR.II. una domanda di annotazione e di trascrizione della domanda di revocazione della donazione indiretta.
Per questi fatti, la convenuta ha presentato il 30.04.2024 un'integrazione della denuncia querela del
18.04.2024 (sopra citata, cfr. docc. 5 e 7 allegati alla comparsa di risposta) per sottrazione di corrispondenza e truffa processuale. Ha, inoltre, eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, in quanto controparte ha dichiarato in atti di aver attivato la procedura di mediazione, senza però fornire la prova di averla effettivamente esperita.
Con particolare riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda attorea di revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., parte convenuta, oltre a quanto sopra esposto, ha eccepito che: il padre non vive nell'immobile oggetto di donazione con il consenso della figlia, in quanto risiede stabilmente in Grecia ed è stato cancellato dall'Anagrafe dal 31.12.2013 per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione del 2011 (doc. 11 allegato alla comparsa); non vi è stato alcun distacco dei termosifoni perché il riscaldamento dello stabile è centralizzato e lo stesso amministratore di condominio ha confermato il collegamento dei termosifoni di cui all'interno 17 all'impianto centralizzato con email del 29.04.2024 (doc. 14 allegato alla comparsa); la voltura del contratto di energia elettrica costituisce un fatto del tutto irrilevante visto che il servizio di energia elettrica è perfettamente funzionante ed è giustificato dalla necessità di evitare la mora per il pagamento delle bollette;
non ha mai augurato al padre una morte veloce in modo da poter disporre dei suoi beni, sia perché, per quanto ne sa, non possiede alcun bene in Italia, sia perché ha sempre avuto rispetto nei confronti dei genitori, nonostante essi abbiano assunto negli anni diversi comportamenti inidonei sul piano sia affettivo sia patrimoniale, spesso ingerendosi nella sfera patrimoniale della figlia (parte convenuta fa, in particolare, riferimento agli episodi in cui il padre si appropriava dei ricavi del suo lavoro, riferendole di prendere dei soldi in prestito, senza poi mai restituirglieli); è il padre ad aver impedito alla figlia di entrare nell'abitazione di cui è proprietaria, dapprima disponendo dalla Grecia di apporre della colla alla serratura per timore che la figlia volesse vendere l'appartamento (come riferito in un messaggio whatsapp inviato alla convenuta dalla sig.ra doc. Tes_2
4 allegato alla comparsa), poi tentando attraverso la moglie e l'amico l'abbattimento della porta e la sostituzione della serratura (nell'episodio sopra esposto, in cui sono intervenuti anche i Carabinieri chiamati dalla convenuta), e, infine, sostituendo effettivamente la serratura al rientro dalla Grecia, rifiutandosi di dare alla figlia le chiavi.
Parte convenuta ha inoltre chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per aver intentato il presente giudizio “per cercare di recuperare un bene dal quale era Parte_1
(ed è) intenzionato a ricavarne reddito”, dopo che è stato edotto del fatto che non era perseguibile la via dell'interdizione della figlia, nonché per il contegno da lui tenuto nella fase pre-processuale (la notifica della citazione presso la residenza della parte convenuta, pur sapendo che ella non ci vivesse, la presentazione della domanda di annotazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate onde evitare che il bene immobile potesse essere trasferito a terzi, l'aver spossessato la figlia del bene, mediante il cambiamento della serratura e il rifiuto della consegna delle nuove chiavi).
L'intervenuto spoglio dell'immobile perpetrato da parte attrice in concorso con la sig.ra è Testimone_1 stato accertato nelle more del presente giudizio con ordinanza del 16.03.2025 (allegata alla comparsa conclusionale del 6.5.2025), all'esito del procedimento R.G. 36823/2024, avviato da parte convenuta per ottenere la reintegra nel possesso, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni.
Con la suddetta ordinanza il giudice ha ordinato a e di reintegrare Testimone_1 Parte_1 nel compossesso dell'immobile, da attuarsi mediante la consegna di copia delle chiavi di Controparte_1 accesso.
Con le memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. parte attrice ha aggiunto, alle conclusioni presentate nell'atto di citazione esposte in epigrafe, la richiesta di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione del 29.10.2024, il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione delle parti presenti personalmente, che, tuttavia, ha dato esito negativo. I difensori di entrambe le parti hanno impugnato e contestato i rispettivi atti difensivi e hanno chiesto l'ammissione di mezzi di prova. Il giudice ha rigettato le prove per testi articolate da ciascuna delle parti, in quanto inammissibili (essendo relative a circostanze da provare o provate documentalmente) e/o irrilevanti ai fini della decisione e ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 5.06.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza ex 127 ter c.p.c. con il deposito delle memorie scritte entro le 9 dello stesso giorno.
Nelle note di precisazione conclusioni ex art. 189, comma 1, c.p.c. del 27.03.2025 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.06.2025, parte attrice ha reiterato l'ammissione della prova per testi, rigettata alla prima udienza di comparizione.
Con ordinanza pronunciata a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del
5.06.2025, la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
****
In punto di fatto, il presente giudizio trae le mosse dall'atto di compravendita dell'1.04.2003 del bene immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, sesto piano, interno 17, stipulato tra Persona_3
(parte venditrice) e (parte acquirente), con corresponsione del prezzo di acquisto da Controparte_1 parte di – padre della convenuta – che non compare nell'atto di compravendita, ma è Parte_1 invece parte (in qualità di promissario acquirente) del contratto preliminare del 3.12.2002.
Parte attrice sostiene di aver pagato l'intero prezzo del bene, convenuto in euro 152.355,00 nel contratto preliminare, ma risultante pari ad euro 77.355,00 nell'atto di compravendita (doc. 4 allegato alla citazione).
Allega come prova dell'avvenuto pagamento n. 4 assegni in favore della venditrice per un Persona_3 totale di euro 96.355,00 (assegno bancario n. 406025878-11 del 05.12.2002 per euro 10.000,00; assegno circolare n. 4080344942-11 del 05.12.2002, per euro 15.000,00; assegno circolare n. 4080412019-08 del
06.02.2003 per euro 34.000,00; assegno bancario n. 0075258-4 del 15.02.2003 per euro 37.355,00). I primi due assegni recano una data successiva di due giorni rispetto al preliminare, mentre gli altri recano date corrispondenti al periodo immediatamente precedente la compravendita, ma dagli non emerge la titolarità del conto corrente di provenienza.
Peraltro, va osservato che parte venditrice ha dichiarato nell'atto di compravendita di aver ricevuto il prezzo
(indicato nel minore importo di euro 77.355,00) “prima d'ora dalla parte acquirente alla quale rilascia ampia e finale quietanza”.
Tuttavia, considerato che: 1) non è stata fatta alcuna contestazione sulla titolarità degli assegni;
2) parte attrice risulta il promittente acquirente nel contratto preliminare;
3) sia parte attrice sia parte convenuta concordano sul fatto che il bene immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti n. 38, interno 17, sia stato oggetto di donazione, che “è l'unica dichiarazione che corrisponde a verità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta) - sebbene parte convenuta abbia affermato genericamente, ma senza fornire al riguardo alcun elemento di prova, che anche il nonno materno avrebbe contribuito all'acquisto, come le avrebbe a sua volta riferito lo zio materno - si può ritenere pacifico che il bene immobile in questione sia stato acquistato con il denaro del dell'attore.
In punto di diritto, parte attrice e parte convenuta assumono entrambe che il bene immobile in questione sia stato oggetto di donazione indiretta, di cui parte attrice ha chiesto la revocazione per ingratitudine della donataria, ai sensi dell'art. 801 c.c.
Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (pur avendo parte attrice dichiarato di averlo esperito); ha chiesto altresì il rigetto della domanda attorea, poiché il comportamento della donataria non integrerebbe gli estremi dell'ingratitudine richiesta dall'art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione.
Atteso l'oggetto del giudizio, vanno fatte -in punto di diritto – alcune brevi considerazioni in tema di donazioni.
L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
La donazione realizza, quindi, un arricchimento del patrimonio del donatario, con correlativo depauperamento del donante, che dispone di un proprio diritto nei confronti del donatario, ovvero assume verso di lui un'obbligazione. Si caratterizza, pertanto, non soltanto in ragione dell'elemento oggettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione e corrispondente arricchimento del beneficiario, ma altresì per la concorrente sussistenza dell'elemento soggettivo, ossia lo spirito di liberalità.
Trattandosi di un contratto, si applicano alla donazione le regole dettate per i contratti in generale, fatte salve le espresse deroghe ovvero le disposizioni incompatibili con la particolare natura della donazione. Nello specifico, la donazione è un particolare contratto a titolo gratuito, connotato, cioè, dall'assenza di corrispettivo. È consensuale, perché si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti ed è normalmente traslativo, consistendo, generalmente, nel trasferimento di un diritto, salvi i casi in cui costituisce lo strumento per l'assunzione di un'obbligazione. È, inoltre, un contratto formale, poiché richiede la redazione con atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
La liberalità che caratterizza la donazione così come ricostruita può realizzarsi, altresì, attraverso il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'altrui arricchimento. In tali atti, pertanto, l'intenzione donativa emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame delle circostanze della singola fattispecie. La donazione indiretta si identifica, infatti, in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario
(v, ad es., Cass. Sez Un. n. 9282/1982).
Ciò premesso, in primo luogo, va escluso che la controversia in esame sulla revocazione della donazione per causa di ingratitudine rientri tra le materie soggette all'obbligo di preventivo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, a pena di improcedibilità della domanda.
La materia “donazione”, infatti, non è compresa nel novero delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs.
28/2010, non potendo ricondursi neanche nell'ambito dei “diritti reali”, cui la predetta norma fa riferimento, tenendo conto della necessaria interpretazione restrittiva delle condizioni di procedibilità previste dal legislatore, al fine di non restringere eccessivamente il diritto di agire in giudizio costituzionalmente tutelato
(Cass., 21 gennaio 2004, n. 967).
In conclusione, la prima eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e, in quanto tale, va rigettata.
Con riferimento alla domanda di accertamento della donazione indiretta, che costituisce il prius logico- giuridico rispetto alla domanda di revocazione della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c., va rilevato che non solo parte convenuta non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo, ma che la stessa ha aderito all'affermazione di parte attrice secondo cui l'immobile per cui è causa costituirebbe oggetto di una donazione indiretta, trattandosi dell' “unica dichiarazione che corrisponde a verità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Benché le parti concordino su tale circostanza, occorre, per un verso, verificare se, nella fattispecie in esame, si configuri lo spirito di liberalità e, per altro verso, individuare l'oggetto dell'atto di liberalità.
Con riguardo all'animus donandi, l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene integrato lo spirito di liberalità ogniqualvolta il donante attribuisca al donatario un vantaggio patrimoniale con la consapevolezza di non esservi obbligato. L'intenzione donativa, quindi, consiste nella coscienza del compimento di un'elargizione patrimoniale in assenza di un vincolo giuridico o morale che determini tale comportamento. Lo spirito di liberalità non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione del bene al donatario.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che l'animus donandi - che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità - consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale (Cass., Sez. 1, 11/3/1996, n. 2001; Cass., Sez. 1, 5/12/1998, n. 12325; Cass., Sez. 2, 21/5/2012, n.
8018), e, dunque, di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a sé stessa (Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n.
737; Cass., Sez. 2, 28/8/2008, n. 21781), senza che debba necessariamente essere caratterizzato dall'intento benefico o altruistico e senza necessità di una diversa manifestazione specifica, identificandosi con l'obiettiva gratuità dell'attribuzione considerata ex parte donantis (Cass., Sez. 2, 24/7/1965, n. 1728; Cass., Sez. 3,
26/1/1980, n. 651).
Sulla base di quanto osservato, quindi, la donazione trae la sua causa nella liberalità, ossia nella consapevole determinazione all'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni ed erogazioni patrimoniali effettuate nullo iure cogente.
Tali considerazioni in punto di animus donandi sono, peraltro, valevoli anche con riferimento alle donazioni indirette, nelle quali la liberalità è integrata mediante l'utilizzo strumentale di negozi diversi da quello di donazione ex art. 769 c.c.
I motivi interni che hanno determinato il disponente ad agire non valgono ad escludere lo spirito di liberalità, come sopra correttamente interpretato.
Sul punto, va infatti condiviso quanto anche recentemente affermato dalla Suprema Corte riguardo al rapporto tra animus donandi e spinte motivazionali perseguite dal donante: nonostante l'animus donandi faccia emergere le motivazioni dell'atto liberale, esso deve essere correttamente colto nel senso suindicato, sicché “la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, una volta accertata, non può essere esclusa da spinte motivazionali del donante, le quali, quando non integranti ipotesi di cogenza giuridica o costrizione morale, mantengono valenza neutra rispetto a quella causale dell'atto di liberalità” (cfr. Cassazione civile, sez. II,
10/01/2024, n. 982).
In tema di donazione indiretta realizzata mediante l'utilizzo di denaro del donante con intestazione del bene acquistato a favore del beneficiario dell'atto di liberalità, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale risalente alle SS.UU. n. 9282/1992, secondo cui «nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per
l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto».
Si è, dunque, in presenza di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui – come nella fattispecie in esame – una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282, cit.; Cass. 23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991
n. 4986; Cass. 31 gennaio 1989 n. 596; Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass.
26/8/2002, n. 12486, cit.; Cass. 6/4/2001, n. 5122, cit.; Cass. 16.03.2006 n. 5333).
In conclusione, essendo pacifico e non contestato il fatto che il prezzo di vendita dell'immobile de quo è stato pagato dall'attore e non dalla convenuta che, all'epoca dei fatti, non percepiva redditi – potendosi al riguardo ritenere generica e non sufficientemente provata la contestazione secondo cui parte del denaro (euro
30.000,00) proverrebbe dal nonno materno - e considerato lo stretto rapporto di parentela (di padre e figlia) esistente tra le parti, nonché l'irrilevanza delle motivazioni interne che hanno indotto Parte_1 ad intestare alla figlia il bene oggetto di compravendita, può ritenersi sussistente l'animus donandi dell'attore e accertata la donazione indiretta dell'immobile mediante la messa a disposizione del denaro necessario all'acquisto del bene di cui risulta acquirente Controparte_1
Il fatto che il padre (odierno attore), dopo l'acquisto dell'immobile in favore della figlia (odierna convenuta), abbia mantenuto di fatto e in parte il possesso o la detenzione dell'appartamento di cui già disponeva prima della compravendita in qualità di conduttore, non esclude la sussistenza dell'intenzione donativa all'epoca della liberalità indiretta, né esclude che l'immobile sia di proprietà esclusiva di Controparte_1
Una volta accertato che alle attribuzioni patrimoniali dell'attore in favore della convenuta va attribuita la natura di donazione indiretta dell'immobile per cui è causa, occorre verificare se i fatti allegati dall'attore donante integrano o meno l'ingratitudine della convenuta donataria che, ai sensi dell'art. 801 c.c. giustifica la revocazione della donazione.
L'art. 801 c.c. – applicabile anche alle liberalità indirette, come espressamente previsto dall'art. 809 c.c. – contiene l'elenco tassativo dei casi in cui opera la revocazione per ingratitudine delle donazioni.
La ratio di tale elencazione consiste nell'esigenza di eliminare l'apprezzamento valutativo del giudice, al fine di favorire la certezza delle relazioni giuridiche.
Ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine non è in ogni caso sufficiente un mero comportamento irriconoscente del donatario, in quanto la legge richiede il concorso di circostanze particolarmente gravi per rendere inefficace l'atto di donazione compiuto. Ai fini della valutazione della sussistenza dell'ingratitudine per ingiuria grave della donataria nei confronti del donante, occorre innanzitutto offrire una connotazione giuridica al concetto di ingiuria, in quanto espressione sfornita di una definizione normativa.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che reca all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona e si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntare l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali (in tal senso, Cass., 29 aprile 2022, n. 13544; Cass., 13 agosto 2018, n. 20722;
Cass., 31 ottobre 2016, n. 22013; Cass., 28 maggio 2008, n. 14093; Cass., 5 Aprile 2005, n. 7033; Cass., 5 novembre 2001, n.13632).
Di conseguenza, per la revoca della donazione non è necessaria la querela per il delitto di ingiuria, né la remissione della querela può essere considerata rinuncia tacita alla revoca (Cass., 28 agosto 1997, n. 8165).
Quanto alle modalità operative dell'ingiuria, si ritiene che anche un fatto isolato possa costituire causa di revocazione, stante l'idoneità anche di un unico comportamento a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.
Riguardo al parametro con il quale va stabilita la gravità dell'ingiuria, la tesi prevalente in giurisprudenza ha ritenuto grave l'ingiuria quando espressiva di un radicato senso di ostilità, di una perversa animosità, di un sentimento di avversione verso il donante, espressione di quell'ingratitudine che ripugna la coscienza collettiva (Cass., 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., 5 novembre 2001, n. 13632; Cass., 28 agosto 1997, n. 8165).
Inoltre, l'offesa va valutata in relazione all'ambiente e alle condizioni sociali dei protagonisti.
In presenza di tali presupposti, da apprezzare sulla base di una valutazione complessiva del comportamento ritenuto gravemente ingiurioso, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass., n.
20722/2018, cit.; Cass., 16 dicembre 2024, n. 32682).
In ogni caso, la valutazione dell'intensità dell'ingiuria è rimessa alla valutazione del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nel chiedere la revocazione della donazione indiretta dell'immobile a causa dell'ingiuria grave posta in essere nei suoi confronti dalla figlia, integrante, a suo dire, una causa di ingratitudine – parte attrice ha sostenuto che il cambio della serratura, la voltura del contratto di energia elettrica, il distacco del riscaldamento, l'augurio della morte veloce del padre, le denunce-querele nei suoi confronti “esprimono, quanto meno, l'assenza di rispetto e per la vita di un essere umano, peraltro padre della donataria, destinataria di un atto di liberalità posto in essere all'esclusivo fine di tutelare la stessa che però, adesso, alla luce di tutti gli atti descritti, mostra di non apprezzarne lo spirito e la finalità, né di esserne degna”, e che “la condotta della donataria appare, quanto meno, eccentrica rispetto alla ratio posta a fondamento della donazione che è sorretta, solo, dal legame affettivo tale da avere indotto il donante ad effettuare la donazione, integra certamente l'ingiuria grave e/o comunque un comportamento che certamente è atto alla denigrazione del patrimonio morale e personale del donante”.
Si tratterebbe, a suo dire, di un comportamento “suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”.
Parte convenuta ha contestato la sussistenza degli estremi dell'ingiuria grave ed ha sostenuto, per converso, che è stato il padre, unitamente alla madre, ad assumere comportamenti inidonei nei suoi confronti, la cui gravità si è acuita quando ella ha scoperto di essere proprietaria dell'immobile (i genitori le avevano, infatti, riferito che fosse mera usufruttuaria) e quando ha iniziato a frequentare il suo nuovo compagno. Alcuni comportamenti avrebbero integrato persino gli estremi di un fatto costituente reato, inducendola a presentare denunce-querele nei confronti dei genitori, di cui è stata fornita la prova documentale.
In particolare, quanto all'episodio del cambio della serratura, secondo l'attore, la figlia “pur sapendo che il padre viveva e vive nel detto immobile (fin dal 1985) gli ha cambiato la serratura della porta impedendogli di rientrare nell'appartamento e, quest'ultimo, dunque, è stato costretto a contattare un tecnico al fine di ricambiare la serratura”; l'attore, infatti, ha sempre vissuto nell'immobile col il consenso della figlia/proprietaria, “così integrando tale situazione di fatto un contratto di comodato gratuito”.
Sul punto, parte convenuta ha eccepito che è stato invece il padre a cambiare la serratura, ritornando appositamente dalla Grecia, dopo aver ordinato alla madre della convenuta, di apporre della Testimone_1 colla all'interno della serratura per impedire alla figlia di accedere all'immobile e dopo il tentativo di abbattere la porta e di cambiare la serratura esperito dalla medesima insieme a , Per_4 Parte_2 colti sul fatto da parte convenuta, che ha chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e poi ha presentato denuncia-querela (doc. 13 allegato alla comparsa).
Da quando il padre ha cambiato la serratura, la figlia non era più riuscita ad accedere all'appartamento e,
per questi motivi
, aveva adito il Tribunale di Roma (R.G. 36823/2024), che ha accertato - nelle more del presente giudizio, con ordinanza del 16.03.2025 (allegata alla comparsa conclusionale del 6.5.2025) -
l'intervenuto spoglio dell'immobile perpetrato da parte attrice in concorso con , e ha ordinato Testimone_1
a e a di reintegrare nel compossesso Parte_1 Testimone_1 Controparte_1 dell'immobile, da attuarsi mediante la consegna di copia delle chiavi di accesso. A tale riguardo, non solo non si può ritenere provato il fatto del cambio della serratura da parte della convenuta, allegato da parte attrice, ma ha provato esattamente il contrario e cioè che Controparte_1 sono stati i propri genitori a cambiare la serratura dell'appartamento.
Inoltre, parte convenuta ha contestato il fatto che l'attore ha sempre vissuto nell'appartamento della figlia col suo consenso, sia perché ella fino a poco tempo fa era del tutto ignara di essere la proprietaria dell'immobile
(di qui l'impossibilità di prestare il suo consenso, in quanto indotta a credere di essere solo usufruttuaria), sia perché il padre vive prevalentemente in Grecia.
Va comunque osservato che, quand'anche fosse stata la figlia a cambiare la serratura, il fatto in ogni caso non integrerebbe un'ingiuria grave, dal momento che l'attore non ha alcuna emergenza abitativa, non risiede nell'appartamento oggetto di causa e anzi pare trascorrere la maggior parte del tempo in Grecia, paese d'origine.
Ciò sarebbe provato anche dall'esiguità dell'ammontare delle bollette relative alle utenze domestiche pagate da parte convenuta e relative non solo ai mesi estivi, come sostenuto dall'attore (cfr. memoria ex art. 171 ter,
n. 3), c.p.c.), ma anche a quelli invernali.
Anche la voltura del contratto di somministrazione di energia elettrica, indicata dal padre come “un indizio grave, preciso e concordante della univoca volontà di bandire l'anziano genitore dalla propria casa” appare neutro sotto il profilo dell'integrazione dell'ingiuria grave e non incide sulla possibilità di utilizzare il bene.
Inoltre, non è stato specificatamente contestato il fatto che la convenuta avrebbe effettuato la voltura del contratto onde evitare ulteriori episodi di morosità, verificatisi diverse volte, pure con riferimento al pagamento degli oneri condominiali.
Del pari, anche l'episodio del distacco del riscaldamento è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta, che ha allegato un'e-mail del 29.04.2024 (doc. 14 allegato alla comparsa) dell'amministratore di condominio, il quale ha confermato il corretto collegamento dei termosifoni di cui all'interno 17 all'impianto centralizzato. Peraltro, la convenuta non solo non ha chiesto il distacco dei termosifoni, ma ha pagato più volte gli importi non saldati persino quando è stata privata dal padre della disponibilità del bene immobile di sua proprietà. Ad ogni modo, anche questo episodio, seppure fosse stato provato, non sarebbe stato sufficiente ad integrare gli estremi dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c.
Sono invece rimaste generiche e non circostanziate, oltre che non provate, le affermazioni di parte attrice relative all'augurio di morte rivoltole da parte convenuta al fine di appropriarsi dei suoi beni. L'attore, infatti, si è limitato a dedurre che la figlia le avrebbe più volte augurato la morte, senza indicare né il contenuto preciso delle espressioni utilizzate, né le date in cui tali auspici sarebbero stati proferiti, né i terzi che vi avrebbero assistito.
Parte convenuta ha tempestivamente contestato tali fatti, evidenziando che il padre non possiede nulla che lei sappia, e che ha sempre avuto rispetto nei confronti dei genitori, nonostante essi abbiano assunto negli anni diversi comportamenti inidonei, caratterizzati da una particolare carenza sul piano affettivo e, per converso, da una particolare ingerenza sul piano patrimoniale.
Al di là della genericità dell'assunto relativo agli auspici di morte e della carenza di prove idonee, va osservato che essi, quand'anche provati, si sarebbero inseriti in un contesto di relazioni familiari particolarmente tese, in ragione di interessi economici e di rapporti personali estremamente critici, sicché, da soli, non sarebbero stati idonei a esprimere quel “durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti col il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento”, richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale (in questo senso, con specifico riferimento ad episodi di augurio di morte, cfr. Corte di Appello di Roma n. 7482/2019, che richiama, a sua volta, Cass. 24 giugno
2008, n. 17188; in senso conforme, Cass. 31 ottobre 2016, n. 22013; Cass. 13 agosto 2018, n. 20722).
Anche per tale ragione, va ribadita in questa sede l'irrilevanza della prova testimoniale articolata sul punto da parte attrice.
Il contesto di generale, perdurante e reciproca conflittualità tra i genitori e parte convenuta si è acuito con la frequentazione del sig. da parte di con la recente scoperta da parte di Parte_3 Controparte_1 quest'ultima di essere la proprietaria del bene immobile in contestazione (di cui il padre le aveva fatto credere di essere soltanto usufruttuaria) e con la manifestazione di volontà di vendita dell'appartamento da parte della medesima convenuta. Tali fatti hanno ingenerato nell'attore il timore di perdere il bene, traducendosi in comportamenti quali l'apposizione della colla all'interno della serratura dell'abitazione, il cambio della serratura e la mancata consegna delle nuove chiavi alla figlia per impedire che ella usufruisse e disponesse liberamente dell'immobile di cui è proprietaria.
Applicate al caso di specie le superiori coordinate normative e giurisprudenziali e all'esito di una valutazione complessiva dei comportamenti allegati e provati in questa sede, il Giudicante ritiene che essi non siano lesivi della sfera morale della donante e, conseguentemente, non integrino gli estremi dell'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. ai fini della revocazione della donazione.
L'ingratitudine non risulta integrata neanche ricorrendo all'art. 463, co.1, n. 3), richiamato dall'art. 801 c.c.
Parte attrice, infatti, riconduce all'ingiuria grave anche le denunce-querele sporte nei suoi confronti dalla donataria, le quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 801 c.c. e dell' art. 463, co.1, n. 3), c.c. ivi richiamato, possono integrare un'ipotesi di ingratitudine soltanto quando il donatario abbia denunciato il donante (o il coniuge, o un discendente o un ascendente dello stesso) per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale, ovvero quanto il donatario abbia testimoniato contro una delle persone innanzi dette, imputate dei medesimi reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti del donatario, falsa in giudizio penale. Sicché, stante la tassatività delle cause di ingratitudine, deve ritenersi che le denunce-querele sporte dalla convenuta non rientrino nella previsione normativa di cui all'art. 463, co.1, n. 3), c.c., espressamente richiamato dall'art. 801 c.c., né possano essere autonomamente valutate come ipotesi di ingiuria grave, lesiva del patrimonio morale del donante.
In ogni caso, le denunce-querele sporte dalla figlia contro il padre non sono state dichiarate false o calunniose in sede penale, né l'attore ha allegato e tantomeno provato la natura calunniosa delle denunce- querele del 28.10.2023 e del 18.04.2024, con le relative integrazioni.
Al contrario, parte convenuta ha documentato le vicende che hanno riguardato il possesso dell'immobile e quelle oggetto di contestazione (la richiesta di intervento dei Carabinieri nell'ottobre 2023 in occasione della scoperta in flagranza della madre e del sig. che tentavano di buttare giù la porta e cambiare la Pt_2 serratura, le fatture dell'energia elettrica, la corrispondenza intercorsa tra lei e l'amministratore sul corretto allaccio dei caloriferi all'impianto centralizzato, l'ordinanza, resa dal Tribunale di Roma il 16.03.2025, di reintegrazione di nel compossesso dell'immobile). Controparte_1
Di conseguenza, neppure le denunce-querele allegate da parte attrice possono essere qualificate come condotte idonee ad integrare una ingiuria grave – nel senso come sopra correttamente interpretato – idonea a determinare la revoca della donazione per ingratitudine della donataria, né possono essere ricondotte all'art. 463, co. 1, n. 3), c.c., che pure costituisce uno dei possibili casi di revoca della donazione ai sensi dell'art. 801 c.c.
In conclusione, per tutte le ragioni fin qui esposte, la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione indiretta dell'immobile di Roma, piazza Manfredo Fanti, n. 38, posta in essere dall'attore in favore della convenuta, è infondata e va, dunque, rigettata.
Atteso l'esito del giudizio e la sostanziale integrale soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato anche il fatto che eventuali condotte illecite tenute dall'attore in occasione della notificazione e della consegna dell'atto di citazione dovranno essere accertate ed eventualmente sanzionate in altra sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accerta – con riferimento all'atto di compravendita del 1° aprile 2003 – la donazione indiretta dell'immobile sito in Roma, piazza Manfredo Fanti, n. 38, da parte di in favore di Parte_1
Controparte_1
2) rigetta la domanda di revocazione per ingratitudine della convenuta della donazione indiretta di cui al punto 1);
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Apicella, Magistrato ordinario in tirocinio.