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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. LOCATELLI LUCA CRISTOFORO e dall'avv. BONETTI
AV , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/10/1969 rappresentato e difeso dall'avv. BONETTI MASCIA KETTY elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/08/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 18/12/2024; Parte_1
Per ome da nota depositata telematicamente il 19/12/2024. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/03/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con n Villachiara il 28/10/2002 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli AV ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a Per_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente chiedeva altresì
l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 3000 mensili (€ 1500,00 per ciascun figlio), oltre all'80% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva il riconoscimento del 100% Parte_1 dell'assegno unico e un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1000 mensili.
Con comparsa depositata il 06/06/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, il collocamento paritario alternato della minore presso ciascun genitore, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
il resistente quantificava in € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) il proprio onere di mantenimento in favore della prole, con riconoscimento dell'assegno unico in favore della moglie.
La ricorrente depositava le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ove, avversate le difese di controparte, formulava richiesta di prova sulle circostanze indicate;
il resistente depositava memoria ex art. 473 bis.17 co. II, c.p.c. deducendo in ordine alle istanze di prova.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, ritenuto necessario sentire la minore ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 Per_1 bis.22 c.p.c., rinviava all'udienza del 25/07/2024.
Ascoltata la minore, con ordinanza del 26/07/2024, il Giudice in via temporanea e urgente, disponeva nei seguenti termini: “1) Affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento anagrafico della stessa presso la madre nella casa coniugale di Soncino, via Alda
Merini 14; 2) Dispone che, sino al trasferimento del resistente nella sua nuova abitazione, le frequentazioni di con il padre continuino su libera determinazione padre/figlia, secondo i Per_1
desideri della minore, fermi gli accordi già presi circa le imminenti vacanze estive;
3) Dispone, dal momento dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del padre, il collocamento di a Per_1 settimane alternate con l'uno o l'altro genitore (dalla domenica alle 19 sino alla domenica successiva); nel periodo estivo (a partire dall'estate 2025) ciascun genitore terrà con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, capodanno e Pasqua in alternanza tra i genitori, per la metà del periodo di ferie scolastiche ciascuno;
tutte le altre festività secondo la regola dell'alternanza; sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4) Pone a carico di
[...]
l'obbligo di versare a con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 Parte_1
corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale, la somma mensile complessiva di
€ 1400 (€ 700 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno perequativo per i figli, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) Dispone che le parti concorrano al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 500 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di effettiva cessazione della coabitazione”.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti, disponeva accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria e fissava il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 12/02/2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 03/04/2025.
*
Sulle eccezioni pregiudiziali di tardività e inammissibilità
La parte resistente, nella memoria ex art. 473 bis17, co. II, c.p.c., ha eccepito la tardività delle richieste istruttorie e della produzione documentale di parte ricorrente in quanto contenuta nella memoria ex art. 473 bis.17, co. I, c.p.c. Invero, la parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha eccepito la inammissibilità della documentazione prodotta dalla parte resistente unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni del 19/12/2024.
In punto, il Collegio osserva che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie. Dunque, pur rilevata la specialità del rito, in materia di famiglia permangono oneri di allegazione e prova da articolarsi nei termini indicati dal codice, anche in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, lo stesso art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.) stabilisce in modo chiaro e puntuale i documenti che le parti devono allegare al ricorso e alla comparsa di costituzione così come l'art. 473 bis.17 c.p.c. delimita il contenuto degli ulteriori scritti difensivi. In definitiva, dalla disamina delle norme citate si evince che sulle parti grava un preciso obbligo di disclosure, essendo esse onerate di formulare le rispettive richieste e di produrre tutti i documenti rilevanti entro precisi termini e, pertanto, tendenzialmente prima dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Cionondimeno, delimitato l'ambito delle preclusioni ricollegabili agli atti introduttivi (ricorso e, stante il richiamo contenuto nell'art. 473 bis.16 c.p.c., comparsa di risposta) e alle ulteriori memorie contemplate dall'art. 473 bis.17 c.p.c., il codice, di fatto consente per i diritti indisponibili una spendita di iniziative per tutto il corso del giudizio.
L'art. 473 bis.19 c.p.c., infatti, stabilisce che le decadenze operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. In questo contesto permangono dunque delle evidenti specialità, venendo meno le preclusioni processuali.
Calando i principi citati nell'odierno giudizio, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha effettivamente integrato la propria produzione documentale con le memorie c.d. “istruttorie”, anziché allegare tutti i documenti rilevanti all'atto introduttivo;
priva di pregio è, invece, l'eccezione circa la tardività delle richieste istruttorie, atteso che la memoria ex art. 473 bis.17 co. I c.p.c. è deputata proprio alla fissazione del thema probandum da parte dell'attore.
Viceversa, la parte resistente ha prodotto documenti rilevanti al fine di rappresentare la propria situazione patrimoniale solo a seguito dell'attivazione dei poteri officiosi del giudice e, in particolare, con la nota di precisazione delle conclusioni. Più in dettaglio, in data 19/12/2024 è stata versata in atti, innanzitutto, la documentazione afferente ai versamenti effettuati da CP_1
n favore del padre per la locazione dell'immobile abitato, documentazione che può
[...]
dirsi sopravvenuta alle preclusioni processuali e, pertanto, pienamente ammissibile (atteso che il trasferimento è avvenuto a ottobre 2024 e i bonifici si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre
2024); di contro, l'ulteriore documentazione prodotta in tale occasione è, evidentemente, successiva al deposito degli atti introduttivi, deputati alla completa disclosure patrimoniale ed è, pertanto, tardiva.
Cionondimeno, poiché oggetto della controversia sono (anche) diritti indisponibili (quali sono quelli di mantenimento in favore dei figli minori), la produzione documentale, pur tardiva, è utilizzabile, non incorrendo le parti in una rigida preclusione processuale, come sopra ampiamente illustrato. Resta fermo che la violazione del dovere di leale collaborazione e la violazione delle prescrizioni di allegazione e prova è valutabile dal giudice come argomento di prova e ai fini della regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c.
* La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Villachiara il 28/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli AV (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e all'udienza del 11/07/2024, hanno evidenziato l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale;
in seguito, le parti hanno dato atto della cessazione della convivenza, avvenuta nel mese di ottobre 2024, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che AV (nato il [...]) è maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione alla sola figlia minore (nata il [...]). Per_1
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della figlia minore;
la madre ne ha chiesto il collocamento prevalente presso di sé, mentre il padre ha insistito per il collocamento paritario alternato.
Il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Al riguardo, preme rammentare che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
perché possa derogarsi alla regola, dunque, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio le parti, pur dando prova di una latente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità in capo ad entrambi i genitori, può confermarsi l'affido condiviso della minore , trattandosi della soluzione maggiormente Per_1 rispondente all'interesse della stessa al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso di per sé non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Cionondimeno “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021).
Dando applicazione ai principi giurisprudenziali appena richiamati, deve il Collegio valorizzare le dichiarazioni di , espresse in sede di ascolto giudiziale. La minore, infatti, ha specificato di Per_1 avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e di voler trascorrere pari tempo con l'uno e con l'altro, con alternanza settimanale. Tale regime di collocamento è stato disposto in via temporanea dal Giudice delegato ed è stato proficuamente attuato dalle parti dal momento del trasferimento del padre dalla casa coniugale (avvenuto a ottobre 2024).
Tale opzione, pertanto, appare quella più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della minore, tenendo conto del suo primario diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, valutate anche l'età di (nata il [...]) e la vicinanza delle abitazioni dei Per_1
genitori, elementi che agevolano gli spostamenti e la gestione dell'alternanza; deve infine ribadirsi la chiara volontà espressa dalla minore, che il Tribunale ritiene di assecondare, non emergendo profili di segno contrario, considerato anche che le parti hanno manifestato l'intenzione di voler comunque assecondare la volontà dei figli.
Quanto alla concreta modulazione dei tempi di permanenza presso ciascuna abitazione, reputa il
Collegio che l'attuale turnazione a settimane alternate risponda all'interesse della minore a mantenere una certa stabilità nonché conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e salvaguardare i rapporti affettivi. Del resto, anche il fratello AV ripartisce in modo paritario i tempi presso ciascun genitore, sicché l'alternanza corrisponde anche alla necessità di tutelare il rapporto di fratria.
Dunque, manterrà il collocamento anagrafico presso l'abitazione della madre (ex casa Per_1
familiare) e trascorrerà pari tempo con ciascun genitore. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse della minore a conservare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
*
Assegnazione della casa coniugale
Entrambe le parti hanno domandato l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Soncino via
Alda Merini n. 14 (in comproprietà tra i coniugi).
In merito deve il Collegio rilevare che la scelta di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica dei figli con i genitori esclude, di regola, l'assegnazione della casa familiare. Infatti, il provvedimento, a prescindere dai suoi risvolti economici per il genitore assegnatario, ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare (in termini, ex multis, Cass. 33610 del 2021).
Cionondimeno, deve considerarsi che, anche in caso di frequentazione paritetica, il minore (e, altresì, il figlio maggiorenne non autosufficiente) conserva un interesse a mantenere un radicamento presso il luogo in cui è cresciuto e ha trascorso i decisivi anni della sua vita con entrambi i genitori (in termini
Cass. ord. 5738/2023). Ne consegue che il Giudice può procedere alla assegnazione in funzione di tutela del benessere della prole, allo scopo di non comprometterne lo sviluppo equilibrato.
Dunque, nel caso di specie, il Collegio osserva che e AV mantengono un significativo Per_1 legame con la casa familiare, ove hanno sempre vissuto e che a tutt'oggi rappresenta il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita;
del resto, nella abitazione di Soncino via Alda Merini 14 i figli manterranno il collocamento anagrafico. Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, considerato che, sulla base di una decisione comune dei coniugi, dal momento della cessazione della convivenza, nella casa familiare è rimasta a vivere
[...]
può accogliersi la domanda convergente di assegnazione. Parte_1
Precisa il Collegio che trovano applicazione i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa familiare: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente specificarsi che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento,
“la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088).
È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Nel caso di specie, pacificamente AV, appena maggiorenne, è ancora studente liceale che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi. Egli, dunque, ha necessità di essere sostenuto e aiutato dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche nei confronti del figlio maggiorenne, ai fini della determinazione dei rispettivi oneri di mantenimento, è bene altresì precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il
Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei documenti depositati dalle parti e dei dati acquisiti attraverso le indagini di polizia tributaria, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225). In tal senso depone l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio, esaminati i documenti prodotti e i dati acquisiti d'ufficio, devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile di € 900 circa. La busta Parte_1
paga versata in atti dà evidenza che ella è stata assunta il 06/09/2021 con contratto part time al 50% presso IA CC retail srl;
il mod. 730/2023 attesta un reddito da lavoro dipendente di € 10.515, il mod. 730/2022 di € 3173.
La ricorrente può altresì contare su una entrata fissa di € 450 mensili, ritratti dalla locazione di immobili di proprietà del marito e confluiti nel fondo patrimoniale della famiglia costituito nel 2015.
Complessivamente, le dichiarazioni dei redditi di danno evidenza dei seguenti Parte_1
dati: il mod. 730/2023 attesta reddito imponibile € 16307 , imposta netta e addizionali dovute € 0; il mod. 730/22, reddito imponibile € 8676 , imposta netta € 310 addizionali dovute € 107 + 65; il mod.
PF 2021, reddito imponibile € 5503, imposta netta € 197, addizionali dovute € 68 +41.
La ricorrente è altresì intestataria di un fondo pensione (con saldo € 2191,90), di un conto corrente con saldo di € 29495,14, di una polizza di assicurazione sulla vita con controvalore di € 50.000 e di un veicolo marca KIA (valore di acquisto € 27791).
Invero, ingegnere e professionista autonomo, ha dichiarato di Controparte_1 percepire circa € 6/7.000 mensili netti dalla sua attività lavorativa. Dalla documentazione fiscale in atti emerge un reddito pari a circa € 9000 mensili, calcolato su 12 mensilità (mod. PF 2023 reddito imponibile pari a € 174061, imposta netta € 59897, addizionale regionale dovuta € 2915, addizionale comunale dovuta € 1305; il PF 2022 reddito imponibile € 174659, imposta netta € 62182 addizionale regionale dovuta € 2934, addizionale comunale dovuta € 1310; il PF 2021 reddito complessivo €
172116, imposta netta € 60917, addizionale regionale dovuta € 2890, addizionale comunale dovuta €
1291).
Dal resoconto depositato dalla Guardia di Finanza emerge inoltre che Controparte_1
è titolare di: un conto corrente “Che Banca” con saldo € 0 (mai movimentato); un conto corrente
“Banca Intesa Sanpaolo” con saldo € 9626,03; un fondo pensione di importo pari a € 84.206,60
(controvalore all'ultima valorizzazione disponibile al 09/09/2024); investimenti per complessivi €
31.220,99 (fondo Epsilon € 15000 + fondo Eurizon € 16220,99 ); depositi amministrati per € 46806,21 presso Banca Intesa S.p.a.. Il resistente ha precisato in merito che le somme depositate presso Banca Intesa coincidono, in realtà, con i fondi Epsilon ed Eurizon.
è altresì cointestatario con e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(genitori di lui) di: conto corrente con saldo € 37703,24 al 09/09/2024, di un dossier titoli con controvalore di € 115.109,23 e quote OICR con valore di e 38.017,82 al 09/09/2024; un fondo pensione con saldo € 2328,16; una polizza assicurativa con controvalore € 100.000.
Il resistente risulta intestatario di due autoveicoli (Toyota Auris con valore di acquisto € 17000 e
Volvo XC60 valore di acquisto € 40000) nonché di nove motoveicoli di diverso valore (il più significativo, BMW R 1200 GS , valore di acquisto € 16000).
Da quando ha lasciato la casa coniugale, nel mese di ottobre 2024, Controparte_1
abita in immobile di proprietà di suo padre ( , per il quale ha dichiarato di versare Controparte_3
€ 1200 mensili a titolo di contributo di locazione, di cui € 500,00 per l'appartamento ed € 700,00 per lo studio professionale (come documentato dai documenti prodotti); resta da precisare in merito che all'immobile ex casa coniugale è annesso un locale che era adibito a studio professionale dal resistente, il quale, pertanto, in occasione del trasferimento, ha dovuto reperire altra sistemazione.
Deve evidenziarsi ulteriormente che le parti sono cointestatarie di un conto corrente “Che Banca” con saldo al 30 settembre 2023 di € 14273,49 (saldo di € 1000,62 al 9/09/2024). Dal parziale estratto conto versato in atti si evince che in data 5/07/2023 sono stati sottoscritti titoli per un valore di €
20.000; dai riscontri dell'indagine anagrafica bancaria si evince che i coniugi sono contitolari altresì di: un conto depositato mai movimento e con un saldo € 0; un dossier titoli con valore di €136107,60; di quote di OICR Mediobanca Premier S.p.A. pari a € 281.514,29.
Infine, risulta agli atti che in data 7/04/2015 le parti hanno costituito un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la casa coniugale in comproprietà e un compendio immobiliare sito in Soncino, di proprietà di Dalla locazione degli immobili Controparte_1 rientranti nel fondo i coniugi ritraggono un canone di locazione, ripartito paritariamente, di € 450 cadauno.
Illustrate le rispettive posizioni così come emergenti dagli atti, è bene precisare innanzitutto che, atteso il collocamento paritario di , le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli Per_1
quando si trovano presso di sé, considerato che anche AV trascorre pari tempo con ciascun genitore. Nondimeno, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Al fine di attuare questo principio nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, il Giudice può riconoscere un assegno perequativo per il mantenimento a favore del genitore economicamente più debole nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Siffatto contributo è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora la prole potesse godere, presso un genitore, di ogni utilità e benessere e, presso l'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste. Infatti, in mancanza, il figlio, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita analogo a quello che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
Orbene, nel caso di specie, valutata la complessiva situazione delle parti, reputa il Collegio che permanga una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, elemento che giustifica pienamente, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, la previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre secondo i principi sopra illustrati.
Del resto, la quantificazione del mantenimento per i figli deve tener conto dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, elementi da considerare unitamente alle esigenze attuali dei figli e al tenore di vita da loro goduto, dando rilievo anche alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Ebbene, considerati gli attuali redditi dichiarati e documentati, gli oneri e le spese abitative a carico di ciascuna parte, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del padre un assegno mensile da quantificarsi in complessivi € 1400,00 (€ 700 per ciascun figlio), da considerarsi alla stregua di contributo di carattere perequativo. Nella quantificazione assumono rilievo il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza familiare, così come rappresentato dalle parti ed emergente dagli atti, nonché le attuali esigenze dei figli, correlate anche all'età e riconducibili non solo all'obbligo alimentare, ma anche alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia. L'importo indicato, del resto, è da ritenersi sostenibile e proporzionato rispetto alle condizioni economiche del resistente e, più in generale, delle parti, tenuto conto anche dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, così come risultanti dagli atti. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, inoltre, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, in quanto, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Inoltre, è stato valutato che il padre, avendo lasciato la casa familiare, è tenuto a sostenere oneri abitativi come sopra dettagliati, mentre la madre ha mantenuto il godimento della abitazione cointestata.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
Nel caso di specie le parti continueranno a concorrere al 50%, in quanto non sono state documentate singole esigenze di spesa di importo particolarmente elevato e, parimenti, non sono state rappresentate significative e particolari ragioni che giustifichino una deroga al criterio ordinario di ripartizione.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, avendo il padre trasferito il proprio domicilio a ottobre
2024 (come dichiarato dai difensori all'udienza del 12/02/2025), le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di effettivo trasferimento.
*
Assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rammenta, in punto di diritto, che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art.
156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I 16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n.
16809). Così, anche di recente, la Suprema Corte ha riaffermato che “la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. n. 6176 del 2023).
Deve infine precisarsi che, nell'effettuare la valutazione, il Giudice deve accertare le disponibilità patrimoniali complessive, tenendo conto non solo dei redditi ma anche di tutte le circostanze fattuali, anche non determinabili a priori, ma apprezzabili in termini economici, idonei a incidere sulla condizione delle parti (Cass. 605 del 2017). Punto di riferimento nella quantificazione, infatti, è il tenore di vita e il contesto sociale goduto in costanza di matrimonio, mirando l'assegno a consentire ad entrambi i coniugi di mantenere un tenore di vita il più possibile conforme a quello di cui avrebbero goduto in mancanza di separazione.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze esposte nel paragrafo precedente, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, pur constatata l'inevitabile duplicazione di spese connessa all'abbandono della casa familiare e dato atto che a Controparte_1 manifestato la volontà di ridurre il proprio impegno lavorativo per dare priorità all'accudimento dei figli, appare tutt'ora esistente una significativa disparità reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un'entrata economica significativa e stabile a differenza della moglie, la quale può oggi fare affidamento solo sul proprio stipendio di circa € 900 mensili. L'assunto non è contraddetto neanche tenendo conto dei circoscritti introiti derivanti dalla locazione dell'immobile rientrante nel fondo familiare, introiti comunque ripartiti a metà tra i coniugi.
Del resto, il resistente dispone di un significativo asset di investimenti, beni e risparmi, così come sopra meglio dettagliati, che danno evidenza di una sicura e comprovata elevata capacità economica;
di gran lunga inferiore, invece, sono le risorse e le liquidità a disposizione del coniuge.
Il Collegio, del resto, in tale frangente non può non considerare anche gli investimenti e i risparmi cointestati tra e i di lui genitori, evidenziato, anche ex art. 473 bis.18 Controparte_1
c.p.c., che il quadro offerto dal resistente con la costituzione in giudizio non fotografa in modo del tutto esaustivo e con compiutezza la sua effettiva redditualità, accertata solo a seguito delle indagini di polizia tributaria disposte dal Giudice.
D'altro canto, appare incontestato che la ricorrente ha assunto un ruolo trainante nella gestione dei figli, dedicandosi agli stessi con continuità fin dalla loro nascita, mentre il marito si è dedicato per lo più allo sviluppo della propria carriera, riuscendo a garantire alla famiglia un elevato tenore di vita, considerati anche le abitudini e il contesto abitativo (di pregio) del nucleo.
Questi elementi devono essere oggi contemperati con il rilievo della sicura attitudine al lavoro proficuo della moglie, potendo ella peraltro oggi dedicarsi con maggiore impegno alla propria attività professionale (ad esempio aumentando le ore di lavoro) così da conseguire maggiori entrate, atteso che i figli hanno conseguito una autonomia tale da non richiedere più costante attenzione. Deve altresì tenersi conto degli investimenti e dei fondi cointestati tra i coniugi che, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine allo scioglimento della comunione legale, comunque assicurano una significativa provvista anche alla ricorrente.
Invero, nell'effettuare la valutazione di merito, deve inoltre considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale, benché abbia obiettivi del tutto diversi, indiscutibilmente presenta riflessi di carattere economico che dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo. Deve tuttavia precisarsi che l'assegnazione attribuisce un mero diritto di godimento temporaneo al coniuge, non modificando i titoli di proprietà; pertanto, non può valutarsi tale provvedimento alla stregua di una attribuzione pari alla metà del valore del bene - come dedotto dal resistente - , in quanto
[...] onserva la comproprietà dell'immobile con diritto al conseguimento di quota Controparte_1
parte del prezzo in caso di futura vendita.
Orbene, valutato anche tale elemento e richiamati tutti i parametri evocati, all'esito del giudizio, nel bilanciamento degli elementi rilevanti descritti, tenuto conto anche della durata del matrimonio
(durato oltre vent'anni), in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 1000,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat), tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza da ottobre 2024, in considerazione della circostanza che le parti convivevano al momento del deposito del ricorso.
*
Le ulteriori domande delle parti
La ricorrente ha richiesto al Tribunale di disporre la divisione del conto corrente e delle proprietà comuni. Il resistente ha formulato domande in merito alla imputazione del canone di locazione ritratto dai beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, alla proprietà del veicolo
Volvo a lui intestato e alla restituzione di somme versate in costanza di matrimonio.
Le domande sono inammissibili. Difatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione (o di divorzio) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme, l'attribuzione di beni o lo scioglimento della comunione, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla domanda sullo status che segue il procedimento ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. * le spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle rispettive domande così come formulate e del contegno processuale delle parti, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi
[...]
he hanno contratto matrimonio in Villachiara Parte_1 Controparte_1
il 28/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A);
2) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore (nata il Per_1
05/06/2010), con collocamento della stessa presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
3) ASSEGNA alla madre la casa familiare sita in Soncino via Alda Merini n. 14 (in comproprietà tra i coniugi), con tutti gli arredi;
4) DISPONE il collocamento di a settimane alternate presso ciascun genitore (dalla Per_1
domenica alle ore 19 sino alla domenica successiva); nel periodo estivo (a partire dall'estate
2025) ciascun genitore terrà con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali la minore trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore, con alternanza annuale dei giorni di Natale, capodanno e Pasqua;
tutte le altre festività seguiranno la regola dell'alternanza; sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5) PONE a carico di 'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno perequativo per i figli, la somma mensile complessiva di € 1400 (€ 700 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi , con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese;
6) DISPONE che le parti concorrano al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) PONE a carico di 'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 1000,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024;
8) DÀ ATTO che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
9) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande, per i motivi esposti in parte motiva;
10) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Villachiara (BS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/03/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. LOCATELLI LUCA CRISTOFORO e dall'avv. BONETTI
AV , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/10/1969 rappresentato e difeso dall'avv. BONETTI MASCIA KETTY elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9/08/2024
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 18/12/2024; Parte_1
Per ome da nota depositata telematicamente il 19/12/2024. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12/03/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con n Villachiara il 28/10/2002 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli AV ( nato il [...]) e (nata il [...]), chiedeva a Per_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente chiedeva altresì
l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli pari a € 3000 mensili (€ 1500,00 per ciascun figlio), oltre all'80% delle spese straordinarie. Infine, chiedeva il riconoscimento del 100% Parte_1 dell'assegno unico e un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1000 mensili.
Con comparsa depositata il 06/06/2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, il collocamento paritario alternato della minore presso ciascun genitore, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
il resistente quantificava in € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) il proprio onere di mantenimento in favore della prole, con riconoscimento dell'assegno unico in favore della moglie.
La ricorrente depositava le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ove, avversate le difese di controparte, formulava richiesta di prova sulle circostanze indicate;
il resistente depositava memoria ex art. 473 bis.17 co. II, c.p.c. deducendo in ordine alle istanze di prova.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, ritenuto necessario sentire la minore ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 Per_1 bis.22 c.p.c., rinviava all'udienza del 25/07/2024.
Ascoltata la minore, con ordinanza del 26/07/2024, il Giudice in via temporanea e urgente, disponeva nei seguenti termini: “1) Affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento anagrafico della stessa presso la madre nella casa coniugale di Soncino, via Alda
Merini 14; 2) Dispone che, sino al trasferimento del resistente nella sua nuova abitazione, le frequentazioni di con il padre continuino su libera determinazione padre/figlia, secondo i Per_1
desideri della minore, fermi gli accordi già presi circa le imminenti vacanze estive;
3) Dispone, dal momento dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del padre, il collocamento di a Per_1 settimane alternate con l'uno o l'altro genitore (dalla domenica alle 19 sino alla domenica successiva); nel periodo estivo (a partire dall'estate 2025) ciascun genitore terrà con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
Natale, capodanno e Pasqua in alternanza tra i genitori, per la metà del periodo di ferie scolastiche ciascuno;
tutte le altre festività secondo la regola dell'alternanza; sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4) Pone a carico di
[...]
l'obbligo di versare a con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 Parte_1
corrispondente alla data di effettivo rilascio della casa coniugale, la somma mensile complessiva di
€ 1400 (€ 700 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno perequativo per i figli, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
5) Dispone che le parti concorrano al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale;
6) Pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 500 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di effettiva cessazione della coabitazione”.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti, disponeva accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria e fissava il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 12/02/2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 03/04/2025.
*
Sulle eccezioni pregiudiziali di tardività e inammissibilità
La parte resistente, nella memoria ex art. 473 bis17, co. II, c.p.c., ha eccepito la tardività delle richieste istruttorie e della produzione documentale di parte ricorrente in quanto contenuta nella memoria ex art. 473 bis.17, co. I, c.p.c. Invero, la parte ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha eccepito la inammissibilità della documentazione prodotta dalla parte resistente unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni del 19/12/2024.
In punto, il Collegio osserva che gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. impongono una precisa scansione processuale con la previsione di termini di decadenza per la formulazione di domande e richieste istruttorie. Dunque, pur rilevata la specialità del rito, in materia di famiglia permangono oneri di allegazione e prova da articolarsi nei termini indicati dal codice, anche in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile dal Giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116
c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Del resto, lo stesso art. 473 bis.12 c.p.c. (richiamato dall'art. 473 bis.16 c.p.c.) stabilisce in modo chiaro e puntuale i documenti che le parti devono allegare al ricorso e alla comparsa di costituzione così come l'art. 473 bis.17 c.p.c. delimita il contenuto degli ulteriori scritti difensivi. In definitiva, dalla disamina delle norme citate si evince che sulle parti grava un preciso obbligo di disclosure, essendo esse onerate di formulare le rispettive richieste e di produrre tutti i documenti rilevanti entro precisi termini e, pertanto, tendenzialmente prima dell'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Cionondimeno, delimitato l'ambito delle preclusioni ricollegabili agli atti introduttivi (ricorso e, stante il richiamo contenuto nell'art. 473 bis.16 c.p.c., comparsa di risposta) e alle ulteriori memorie contemplate dall'art. 473 bis.17 c.p.c., il codice, di fatto consente per i diritti indisponibili una spendita di iniziative per tutto il corso del giudizio.
L'art. 473 bis.19 c.p.c., infatti, stabilisce che le decadenze operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. In questo contesto permangono dunque delle evidenti specialità, venendo meno le preclusioni processuali.
Calando i principi citati nell'odierno giudizio, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha effettivamente integrato la propria produzione documentale con le memorie c.d. “istruttorie”, anziché allegare tutti i documenti rilevanti all'atto introduttivo;
priva di pregio è, invece, l'eccezione circa la tardività delle richieste istruttorie, atteso che la memoria ex art. 473 bis.17 co. I c.p.c. è deputata proprio alla fissazione del thema probandum da parte dell'attore.
Viceversa, la parte resistente ha prodotto documenti rilevanti al fine di rappresentare la propria situazione patrimoniale solo a seguito dell'attivazione dei poteri officiosi del giudice e, in particolare, con la nota di precisazione delle conclusioni. Più in dettaglio, in data 19/12/2024 è stata versata in atti, innanzitutto, la documentazione afferente ai versamenti effettuati da CP_1
n favore del padre per la locazione dell'immobile abitato, documentazione che può
[...]
dirsi sopravvenuta alle preclusioni processuali e, pertanto, pienamente ammissibile (atteso che il trasferimento è avvenuto a ottobre 2024 e i bonifici si riferiscono ai mesi di novembre e dicembre
2024); di contro, l'ulteriore documentazione prodotta in tale occasione è, evidentemente, successiva al deposito degli atti introduttivi, deputati alla completa disclosure patrimoniale ed è, pertanto, tardiva.
Cionondimeno, poiché oggetto della controversia sono (anche) diritti indisponibili (quali sono quelli di mantenimento in favore dei figli minori), la produzione documentale, pur tardiva, è utilizzabile, non incorrendo le parti in una rigida preclusione processuale, come sopra ampiamente illustrato. Resta fermo che la violazione del dovere di leale collaborazione e la violazione delle prescrizioni di allegazione e prova è valutabile dal giudice come argomento di prova e ai fini della regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c.
* La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile in Villachiara il 28/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli AV (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Segnatamente, i coniugi negli atti introduttivi e all'udienza del 11/07/2024, hanno evidenziato l'assenza di una qualsivoglia comunione di vita morale e materiale;
in seguito, le parti hanno dato atto della cessazione della convivenza, avvenuta nel mese di ottobre 2024, non lasciando dubbi in merito all'esistenza dei presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che AV (nato il [...]) è maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione alla sola figlia minore (nata il [...]). Per_1
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della figlia minore;
la madre ne ha chiesto il collocamento prevalente presso di sé, mentre il padre ha insistito per il collocamento paritario alternato.
Il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Al riguardo, preme rammentare che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
perché possa derogarsi alla regola, dunque, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio le parti, pur dando prova di una latente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità in capo ad entrambi i genitori, può confermarsi l'affido condiviso della minore , trattandosi della soluzione maggiormente Per_1 rispondente all'interesse della stessa al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso di per sé non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Cionondimeno “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio (…)” (cfr. Cass. n. 17221/2021).
Dando applicazione ai principi giurisprudenziali appena richiamati, deve il Collegio valorizzare le dichiarazioni di , espresse in sede di ascolto giudiziale. La minore, infatti, ha specificato di Per_1 avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori e di voler trascorrere pari tempo con l'uno e con l'altro, con alternanza settimanale. Tale regime di collocamento è stato disposto in via temporanea dal Giudice delegato ed è stato proficuamente attuato dalle parti dal momento del trasferimento del padre dalla casa coniugale (avvenuto a ottobre 2024).
Tale opzione, pertanto, appare quella più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della minore, tenendo conto del suo primario diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori, valutate anche l'età di (nata il [...]) e la vicinanza delle abitazioni dei Per_1
genitori, elementi che agevolano gli spostamenti e la gestione dell'alternanza; deve infine ribadirsi la chiara volontà espressa dalla minore, che il Tribunale ritiene di assecondare, non emergendo profili di segno contrario, considerato anche che le parti hanno manifestato l'intenzione di voler comunque assecondare la volontà dei figli.
Quanto alla concreta modulazione dei tempi di permanenza presso ciascuna abitazione, reputa il
Collegio che l'attuale turnazione a settimane alternate risponda all'interesse della minore a mantenere una certa stabilità nonché conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e salvaguardare i rapporti affettivi. Del resto, anche il fratello AV ripartisce in modo paritario i tempi presso ciascun genitore, sicché l'alternanza corrisponde anche alla necessità di tutelare il rapporto di fratria.
Dunque, manterrà il collocamento anagrafico presso l'abitazione della madre (ex casa Per_1
familiare) e trascorrerà pari tempo con ciascun genitore. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse della minore a conservare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
*
Assegnazione della casa coniugale
Entrambe le parti hanno domandato l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Soncino via
Alda Merini n. 14 (in comproprietà tra i coniugi).
In merito deve il Collegio rilevare che la scelta di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica dei figli con i genitori esclude, di regola, l'assegnazione della casa familiare. Infatti, il provvedimento, a prescindere dai suoi risvolti economici per il genitore assegnatario, ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare (in termini, ex multis, Cass. 33610 del 2021).
Cionondimeno, deve considerarsi che, anche in caso di frequentazione paritetica, il minore (e, altresì, il figlio maggiorenne non autosufficiente) conserva un interesse a mantenere un radicamento presso il luogo in cui è cresciuto e ha trascorso i decisivi anni della sua vita con entrambi i genitori (in termini
Cass. ord. 5738/2023). Ne consegue che il Giudice può procedere alla assegnazione in funzione di tutela del benessere della prole, allo scopo di non comprometterne lo sviluppo equilibrato.
Dunque, nel caso di specie, il Collegio osserva che e AV mantengono un significativo Per_1 legame con la casa familiare, ove hanno sempre vissuto e che a tutt'oggi rappresenta il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita;
del resto, nella abitazione di Soncino via Alda Merini 14 i figli manterranno il collocamento anagrafico. Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, considerato che, sulla base di una decisione comune dei coniugi, dal momento della cessazione della convivenza, nella casa familiare è rimasta a vivere
[...]
può accogliersi la domanda convergente di assegnazione. Parte_1
Precisa il Collegio che trovano applicazione i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa familiare: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente specificarsi che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento,
“la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088).
È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Nel caso di specie, pacificamente AV, appena maggiorenne, è ancora studente liceale che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi. Egli, dunque, ha necessità di essere sostenuto e aiutato dai genitori al fine di completare il percorso formativo e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche nei confronti del figlio maggiorenne, ai fini della determinazione dei rispettivi oneri di mantenimento, è bene altresì precisare che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il
Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei documenti depositati dalle parti e dei dati acquisiti attraverso le indagini di polizia tributaria, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225). In tal senso depone l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio, esaminati i documenti prodotti e i dati acquisiti d'ufficio, devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile di € 900 circa. La busta Parte_1
paga versata in atti dà evidenza che ella è stata assunta il 06/09/2021 con contratto part time al 50% presso IA CC retail srl;
il mod. 730/2023 attesta un reddito da lavoro dipendente di € 10.515, il mod. 730/2022 di € 3173.
La ricorrente può altresì contare su una entrata fissa di € 450 mensili, ritratti dalla locazione di immobili di proprietà del marito e confluiti nel fondo patrimoniale della famiglia costituito nel 2015.
Complessivamente, le dichiarazioni dei redditi di danno evidenza dei seguenti Parte_1
dati: il mod. 730/2023 attesta reddito imponibile € 16307 , imposta netta e addizionali dovute € 0; il mod. 730/22, reddito imponibile € 8676 , imposta netta € 310 addizionali dovute € 107 + 65; il mod.
PF 2021, reddito imponibile € 5503, imposta netta € 197, addizionali dovute € 68 +41.
La ricorrente è altresì intestataria di un fondo pensione (con saldo € 2191,90), di un conto corrente con saldo di € 29495,14, di una polizza di assicurazione sulla vita con controvalore di € 50.000 e di un veicolo marca KIA (valore di acquisto € 27791).
Invero, ingegnere e professionista autonomo, ha dichiarato di Controparte_1 percepire circa € 6/7.000 mensili netti dalla sua attività lavorativa. Dalla documentazione fiscale in atti emerge un reddito pari a circa € 9000 mensili, calcolato su 12 mensilità (mod. PF 2023 reddito imponibile pari a € 174061, imposta netta € 59897, addizionale regionale dovuta € 2915, addizionale comunale dovuta € 1305; il PF 2022 reddito imponibile € 174659, imposta netta € 62182 addizionale regionale dovuta € 2934, addizionale comunale dovuta € 1310; il PF 2021 reddito complessivo €
172116, imposta netta € 60917, addizionale regionale dovuta € 2890, addizionale comunale dovuta €
1291).
Dal resoconto depositato dalla Guardia di Finanza emerge inoltre che Controparte_1
è titolare di: un conto corrente “Che Banca” con saldo € 0 (mai movimentato); un conto corrente
“Banca Intesa Sanpaolo” con saldo € 9626,03; un fondo pensione di importo pari a € 84.206,60
(controvalore all'ultima valorizzazione disponibile al 09/09/2024); investimenti per complessivi €
31.220,99 (fondo Epsilon € 15000 + fondo Eurizon € 16220,99 ); depositi amministrati per € 46806,21 presso Banca Intesa S.p.a.. Il resistente ha precisato in merito che le somme depositate presso Banca Intesa coincidono, in realtà, con i fondi Epsilon ed Eurizon.
è altresì cointestatario con e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(genitori di lui) di: conto corrente con saldo € 37703,24 al 09/09/2024, di un dossier titoli con controvalore di € 115.109,23 e quote OICR con valore di e 38.017,82 al 09/09/2024; un fondo pensione con saldo € 2328,16; una polizza assicurativa con controvalore € 100.000.
Il resistente risulta intestatario di due autoveicoli (Toyota Auris con valore di acquisto € 17000 e
Volvo XC60 valore di acquisto € 40000) nonché di nove motoveicoli di diverso valore (il più significativo, BMW R 1200 GS , valore di acquisto € 16000).
Da quando ha lasciato la casa coniugale, nel mese di ottobre 2024, Controparte_1
abita in immobile di proprietà di suo padre ( , per il quale ha dichiarato di versare Controparte_3
€ 1200 mensili a titolo di contributo di locazione, di cui € 500,00 per l'appartamento ed € 700,00 per lo studio professionale (come documentato dai documenti prodotti); resta da precisare in merito che all'immobile ex casa coniugale è annesso un locale che era adibito a studio professionale dal resistente, il quale, pertanto, in occasione del trasferimento, ha dovuto reperire altra sistemazione.
Deve evidenziarsi ulteriormente che le parti sono cointestatarie di un conto corrente “Che Banca” con saldo al 30 settembre 2023 di € 14273,49 (saldo di € 1000,62 al 9/09/2024). Dal parziale estratto conto versato in atti si evince che in data 5/07/2023 sono stati sottoscritti titoli per un valore di €
20.000; dai riscontri dell'indagine anagrafica bancaria si evince che i coniugi sono contitolari altresì di: un conto depositato mai movimento e con un saldo € 0; un dossier titoli con valore di €136107,60; di quote di OICR Mediobanca Premier S.p.A. pari a € 281.514,29.
Infine, risulta agli atti che in data 7/04/2015 le parti hanno costituito un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la casa coniugale in comproprietà e un compendio immobiliare sito in Soncino, di proprietà di Dalla locazione degli immobili Controparte_1 rientranti nel fondo i coniugi ritraggono un canone di locazione, ripartito paritariamente, di € 450 cadauno.
Illustrate le rispettive posizioni così come emergenti dagli atti, è bene precisare innanzitutto che, atteso il collocamento paritario di , le parti provvederanno al mantenimento diretto dei figli Per_1
quando si trovano presso di sé, considerato che anche AV trascorre pari tempo con ciascun genitore. Nondimeno, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Al fine di attuare questo principio nel caso di tempi equivalenti (o pressoché equivalenti) trascorsi dai figli con entrambi i genitori, il Giudice può riconoscere un assegno perequativo per il mantenimento a favore del genitore economicamente più debole nella misura in cui sussista una significativa disparità reddituale tra i genitori. Siffatto contributo è destinato a garantire lo stesso diritto alla bigenitorialità, che sarebbe fortemente compromesso qualora la prole potesse godere, presso un genitore, di ogni utilità e benessere e, presso l'altro, vivere in condizioni di vita ben più modeste. Infatti, in mancanza, il figlio, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole, che non può garantirgli un tenore di vita analogo a quello che le possibilità economiche dell'altro genitore possono, invece, assicurare, conseguentemente identificando il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.
Orbene, nel caso di specie, valutata la complessiva situazione delle parti, reputa il Collegio che permanga una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, elemento che giustifica pienamente, in applicazione del criterio cardine della proporzionalità alla capacità reddituale dei genitori, la previsione di un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre secondo i principi sopra illustrati.
Del resto, la quantificazione del mantenimento per i figli deve tener conto dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, elementi da considerare unitamente alle esigenze attuali dei figli e al tenore di vita da loro goduto, dando rilievo anche alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Ebbene, considerati gli attuali redditi dichiarati e documentati, gli oneri e le spese abitative a carico di ciascuna parte, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del padre un assegno mensile da quantificarsi in complessivi € 1400,00 (€ 700 per ciascun figlio), da considerarsi alla stregua di contributo di carattere perequativo. Nella quantificazione assumono rilievo il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza familiare, così come rappresentato dalle parti ed emergente dagli atti, nonché le attuali esigenze dei figli, correlate anche all'età e riconducibili non solo all'obbligo alimentare, ma anche alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia. L'importo indicato, del resto, è da ritenersi sostenibile e proporzionato rispetto alle condizioni economiche del resistente e, più in generale, delle parti, tenuto conto anche dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, così come risultanti dagli atti. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, inoltre, si è tenuto conto della circostanza che la madre allo stato percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole, in quanto, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole. Inoltre, è stato valutato che il padre, avendo lasciato la casa familiare, è tenuto a sostenere oneri abitativi come sopra dettagliati, mentre la madre ha mantenuto il godimento della abitazione cointestata.
Quanto alle spese straordinarie, deve specificarsi che esse, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, in quanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica e la loro forfettizzazione appare in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, potendo anche recare pregiudizio ai figli.
Nel caso di specie le parti continueranno a concorrere al 50%, in quanto non sono state documentate singole esigenze di spesa di importo particolarmente elevato e, parimenti, non sono state rappresentate significative e particolari ragioni che giustifichino una deroga al criterio ordinario di ripartizione.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che, avendo il padre trasferito il proprio domicilio a ottobre
2024 (come dichiarato dai difensori all'udienza del 12/02/2025), le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di effettivo trasferimento.
*
Assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto concerne la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rammenta, in punto di diritto, che “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art.
156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (cfr.: Cass. n. 14840 del 27.06.2006). Difatti, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. Sez. I 16.5.2017 n. 12196; Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n.
16809). Così, anche di recente, la Suprema Corte ha riaffermato che “la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. n. 6176 del 2023).
Deve infine precisarsi che, nell'effettuare la valutazione, il Giudice deve accertare le disponibilità patrimoniali complessive, tenendo conto non solo dei redditi ma anche di tutte le circostanze fattuali, anche non determinabili a priori, ma apprezzabili in termini economici, idonei a incidere sulla condizione delle parti (Cass. 605 del 2017). Punto di riferimento nella quantificazione, infatti, è il tenore di vita e il contesto sociale goduto in costanza di matrimonio, mirando l'assegno a consentire ad entrambi i coniugi di mantenere un tenore di vita il più possibile conforme a quello di cui avrebbero goduto in mancanza di separazione.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze esposte nel paragrafo precedente, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata, pur constatata l'inevitabile duplicazione di spese connessa all'abbandono della casa familiare e dato atto che a Controparte_1 manifestato la volontà di ridurre il proprio impegno lavorativo per dare priorità all'accudimento dei figli, appare tutt'ora esistente una significativa disparità reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un'entrata economica significativa e stabile a differenza della moglie, la quale può oggi fare affidamento solo sul proprio stipendio di circa € 900 mensili. L'assunto non è contraddetto neanche tenendo conto dei circoscritti introiti derivanti dalla locazione dell'immobile rientrante nel fondo familiare, introiti comunque ripartiti a metà tra i coniugi.
Del resto, il resistente dispone di un significativo asset di investimenti, beni e risparmi, così come sopra meglio dettagliati, che danno evidenza di una sicura e comprovata elevata capacità economica;
di gran lunga inferiore, invece, sono le risorse e le liquidità a disposizione del coniuge.
Il Collegio, del resto, in tale frangente non può non considerare anche gli investimenti e i risparmi cointestati tra e i di lui genitori, evidenziato, anche ex art. 473 bis.18 Controparte_1
c.p.c., che il quadro offerto dal resistente con la costituzione in giudizio non fotografa in modo del tutto esaustivo e con compiutezza la sua effettiva redditualità, accertata solo a seguito delle indagini di polizia tributaria disposte dal Giudice.
D'altro canto, appare incontestato che la ricorrente ha assunto un ruolo trainante nella gestione dei figli, dedicandosi agli stessi con continuità fin dalla loro nascita, mentre il marito si è dedicato per lo più allo sviluppo della propria carriera, riuscendo a garantire alla famiglia un elevato tenore di vita, considerati anche le abitudini e il contesto abitativo (di pregio) del nucleo.
Questi elementi devono essere oggi contemperati con il rilievo della sicura attitudine al lavoro proficuo della moglie, potendo ella peraltro oggi dedicarsi con maggiore impegno alla propria attività professionale (ad esempio aumentando le ore di lavoro) così da conseguire maggiori entrate, atteso che i figli hanno conseguito una autonomia tale da non richiedere più costante attenzione. Deve altresì tenersi conto degli investimenti e dei fondi cointestati tra i coniugi che, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine allo scioglimento della comunione legale, comunque assicurano una significativa provvista anche alla ricorrente.
Invero, nell'effettuare la valutazione di merito, deve inoltre considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale, benché abbia obiettivi del tutto diversi, indiscutibilmente presenta riflessi di carattere economico che dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo. Deve tuttavia precisarsi che l'assegnazione attribuisce un mero diritto di godimento temporaneo al coniuge, non modificando i titoli di proprietà; pertanto, non può valutarsi tale provvedimento alla stregua di una attribuzione pari alla metà del valore del bene - come dedotto dal resistente - , in quanto
[...] onserva la comproprietà dell'immobile con diritto al conseguimento di quota Controparte_1
parte del prezzo in caso di futura vendita.
Orbene, valutato anche tale elemento e richiamati tutti i parametri evocati, all'esito del giudizio, nel bilanciamento degli elementi rilevanti descritti, tenuto conto anche della durata del matrimonio
(durato oltre vent'anni), in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio, ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di € 1000,00 al mese (importo annualmente rivalutabile con indice Istat), tenuto anche conto che trattasi di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali.
Le statuizioni economiche avranno decorrenza da ottobre 2024, in considerazione della circostanza che le parti convivevano al momento del deposito del ricorso.
*
Le ulteriori domande delle parti
La ricorrente ha richiesto al Tribunale di disporre la divisione del conto corrente e delle proprietà comuni. Il resistente ha formulato domande in merito alla imputazione del canone di locazione ritratto dai beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, alla proprietà del veicolo
Volvo a lui intestato e alla restituzione di somme versate in costanza di matrimonio.
Le domande sono inammissibili. Difatti, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione (o di divorzio) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme, l'attribuzione di beni o lo scioglimento della comunione, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla domanda sullo status che segue il procedimento ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. * le spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio in rapporto alle rispettive domande così come formulate e del contegno processuale delle parti, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità, le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi
[...]
he hanno contratto matrimonio in Villachiara Parte_1 Controparte_1
il 28/10/2002 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A);
2) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore (nata il Per_1
05/06/2010), con collocamento della stessa presso la madre ai fini della residenza anagrafica;
3) ASSEGNA alla madre la casa familiare sita in Soncino via Alda Merini n. 14 (in comproprietà tra i coniugi), con tutti gli arredi;
4) DISPONE il collocamento di a settimane alternate presso ciascun genitore (dalla Per_1
domenica alle ore 19 sino alla domenica successiva); nel periodo estivo (a partire dall'estate
2025) ciascun genitore terrà con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali la minore trascorrerà metà del periodo con ciascun genitore, con alternanza annuale dei giorni di Natale, capodanno e Pasqua;
tutte le altre festività seguiranno la regola dell'alternanza; sono comunque fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5) PONE a carico di 'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1
titolo di assegno perequativo per i figli, la somma mensile complessiva di € 1400 (€ 700 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi , con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese;
6) DISPONE che le parti concorrano al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) PONE a carico di 'obbligo di versare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento della moglie, la somma di € 1000,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024;
8) DÀ ATTO che, su accordo delle parti, la madre percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico;
9) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande, per i motivi esposti in parte motiva;
10) DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Villachiara (BS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato