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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2619/2020
TRA
, , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Lo Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Castrovillari in Via Fausto Gullo n., giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CF con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Pinciana n. 35, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Claudia Pizzurro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Paola (CS), Via Nazionale, n. 90, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.7.2020 parte ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
premettendo che Controparte_1
con ricorso depositato in data 22.12.2010 aveva adito il Tribunale di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) “… in via principale, annullare la delibera …” del
25/1/2008 con la quale la ha ritenuto di dover procedere alla cancellazione d'ufficio CP_2 dell'odierno ricorrente dalla Cassa di appartenenza, con conseguente diniego di riconoscimento del diritto alla pensione “… perché illegittima, con riconoscimento della pensione in favore del ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2007 …”;
b) “… in via subordinata, previa acquisizione dei contributi versati all'
[...]
, provvedere alla liquidazione, in favore del ricorrente medesimo, di Controparte_3
una unica pensione sulla base della globalità dei versamenti eseguiti ad entrambe le Casse
“obbligatorie”. In tal caso, si formula specifica richiesta di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge n. 247/2007 …”; c) “… in via ulteriormente subordinata, ordinare la restituzione delle somme indebitamente versate maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge …”.”
Specificava che all'esito del predetto giudizio Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.
491/2016 del 13/5/2016, rigettava la domanda di parte ricorrente.
Evidenziava che, nel decidere la controversia, il Tribunale chiaria che “… il ricorrente avrà diritto alla restituzione dei contributi versati sin dal 1992, oltre all'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti …”.
Proposto appello avverso la predetta sentenza, quest'ultimo veniva rigettato, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di prime cure.
Contestava che la odierna resistente avesse provveduto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi versati maggiorate degli interessi legali e non dell'interesse composto del
5% per come previsto dall'art. 23, comma 3, della Legge n. 414/91.
In ragione di ciò, sostenendo che la odierna resistente avesse eseguito erroneamente la statuizione del Tribunale, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare che gli interessi maturati per la causale di cui in narrativa, calcolati utilizzando il tasso del 5% composto indicato nella sentenza n. 491/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari – Sez.
Lavoro, sono pari, nell'intero, ad € 98.629,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta giusta ed equa, al netto dell'acconto di € 23.740,22 già corrisposto dalla e, per l'effetto, condannare la CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di risulta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni le domande formulate dal ricorrente.
In particolare, evidenziava che la sentenza richiamata aveva rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente e che, conseguentemente, non poteva ritenersi che la avesse mal CP_1
eseguito il giudicato.
Sosteneva che, in ogni caso, quanto affermato dal Giudice dovesse ritenersi un mero obiter dictum, come tale non vincolante e sul quale non poteva formarsi il giudicato.
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'applicazione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991. La controversia viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta e dell'espletamento (disposto dal precedente affidatario del fascicolo) di consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio del dott. Persona_1
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la resistente non può ritenersi responsabile di alcuna errata esecuzione della sentenza n. CP_1
491/2016 del Tribunale di Castrovillari.
Come correttamente osservato dalla resistente, infatti, la predetta statuizione aveva rigettato le domande proposte dal ricorrente, anche quella di restituzione dei contributi.
Tale circostanza comporta l'assoluta infondatezza della tesi della errata esecuzione della sentenza sostenuta dal ricorrente.
In ogni caso va evidenziato che il passaggio con il quale il Tribunale, nella predetta statuizione, afferma che: “… il ricorrente avrà diritto alla restituzione dei contributi versati sin dal 1992, oltre all'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti …” costituisce un mero obiter dictum, sul quale non solo non si forma giudicato
(sia esso interno o esterno) ma che non fonda alcuna possibile azione di adempimento da parte del ricorrente.
Ed infatti, non solo il ricorrente, in quel giudizio, non aveva avanzato alcuna domanda volta alla condanna della alla restituzione delle somme maggiorate dell'interesse composto CP_1
del 5% in esecuzione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991, ma, come detto, il Tribunale aveva rigettato anche la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati.
Sul punto, va inoltre osservato che “il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso;
l'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante” (Cass. Civ. n. 3793 dell'8 febbraio 2019; in tal senso vedi anche Cass. Civ., n. 1815 dell'8 febbraio 2012).
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere rigettato, considerato da un lato che alcuna violazione del giudicato può ritenersi sussistente nel caso in esame. In particolare, come detto, non esiste giudicato sul punto relativo alla presunta debenza degli interessi al tasso composto del 5%, e, in ogni caso, alcuna violazione dello stesso avrebbe potuto cristallizzarsi, atteso che la sentenza richiamata dal ricorrente aveva integralmente rigettato le domande proposte, inclusa quella alla restituzione delle somme corrispondenti ai contributi versati.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991 richiamata dal ricorrente, atteso che quella maggiorazione sulla restituzione dei contributi è stata prevista dall'art. 23 della legge n. 414 del 1991 solo in favore di coloro che, legittimamente iscritti alla ed aventi CP_2
“almeno sessantacinque anni di età”, siano cessati dall'iscrizione alla senza aver CP_1 maturato “i requisiti assicurativi per il diritto a pensione”.
La consulenza tecnica espletata dal dott. ha confermato che la resistente ha Per_1 CP_1
correttamente restituito le somme versate dal ricorrente con la maggiorazione degli interessi legali e pertanto il comportamento tenuto dalla resistente è del tutto conforme a quello dovuto.
Null'altro può essere richiesto dal ricorrente e pertanto la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica espletata, invece, vanno poste a carico della parte ricorrente, soccombente nel giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
- Pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 10-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2619/2020
TRA
, , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Lo Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Castrovillari in Via Fausto Gullo n., giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
CF con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Pinciana n. 35, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati
Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Claudia Pizzurro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Paola (CS), Via Nazionale, n. 90, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.7.2020 parte ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
premettendo che Controparte_1
con ricorso depositato in data 22.12.2010 aveva adito il Tribunale di Castrovillari per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) “… in via principale, annullare la delibera …” del
25/1/2008 con la quale la ha ritenuto di dover procedere alla cancellazione d'ufficio CP_2 dell'odierno ricorrente dalla Cassa di appartenenza, con conseguente diniego di riconoscimento del diritto alla pensione “… perché illegittima, con riconoscimento della pensione in favore del ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2007 …”;
b) “… in via subordinata, previa acquisizione dei contributi versati all'
[...]
, provvedere alla liquidazione, in favore del ricorrente medesimo, di Controparte_3
una unica pensione sulla base della globalità dei versamenti eseguiti ad entrambe le Casse
“obbligatorie”. In tal caso, si formula specifica richiesta di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge n. 247/2007 …”; c) “… in via ulteriormente subordinata, ordinare la restituzione delle somme indebitamente versate maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge …”.”
Specificava che all'esito del predetto giudizio Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.
491/2016 del 13/5/2016, rigettava la domanda di parte ricorrente.
Evidenziava che, nel decidere la controversia, il Tribunale chiaria che “… il ricorrente avrà diritto alla restituzione dei contributi versati sin dal 1992, oltre all'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti …”.
Proposto appello avverso la predetta sentenza, quest'ultimo veniva rigettato, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di prime cure.
Contestava che la odierna resistente avesse provveduto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi versati maggiorate degli interessi legali e non dell'interesse composto del
5% per come previsto dall'art. 23, comma 3, della Legge n. 414/91.
In ragione di ciò, sostenendo che la odierna resistente avesse eseguito erroneamente la statuizione del Tribunale, chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare che gli interessi maturati per la causale di cui in narrativa, calcolati utilizzando il tasso del 5% composto indicato nella sentenza n. 491/2016 emessa dal Tribunale di Castrovillari – Sez.
Lavoro, sono pari, nell'intero, ad € 98.629,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta giusta ed equa, al netto dell'acconto di € 23.740,22 già corrisposto dalla e, per l'effetto, condannare la CP_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di risulta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente che contestava con varie Controparte_1
argomentazioni le domande formulate dal ricorrente.
In particolare, evidenziava che la sentenza richiamata aveva rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente e che, conseguentemente, non poteva ritenersi che la avesse mal CP_1
eseguito il giudicato.
Sosteneva che, in ogni caso, quanto affermato dal Giudice dovesse ritenersi un mero obiter dictum, come tale non vincolante e sul quale non poteva formarsi il giudicato.
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'applicazione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991. La controversia viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta e dell'espletamento (disposto dal precedente affidatario del fascicolo) di consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio del dott. Persona_1
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la resistente non può ritenersi responsabile di alcuna errata esecuzione della sentenza n. CP_1
491/2016 del Tribunale di Castrovillari.
Come correttamente osservato dalla resistente, infatti, la predetta statuizione aveva rigettato le domande proposte dal ricorrente, anche quella di restituzione dei contributi.
Tale circostanza comporta l'assoluta infondatezza della tesi della errata esecuzione della sentenza sostenuta dal ricorrente.
In ogni caso va evidenziato che il passaggio con il quale il Tribunale, nella predetta statuizione, afferma che: “… il ricorrente avrà diritto alla restituzione dei contributi versati sin dal 1992, oltre all'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti …” costituisce un mero obiter dictum, sul quale non solo non si forma giudicato
(sia esso interno o esterno) ma che non fonda alcuna possibile azione di adempimento da parte del ricorrente.
Ed infatti, non solo il ricorrente, in quel giudizio, non aveva avanzato alcuna domanda volta alla condanna della alla restituzione delle somme maggiorate dell'interesse composto CP_1
del 5% in esecuzione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991, ma, come detto, il Tribunale aveva rigettato anche la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati.
Sul punto, va inoltre osservato che “il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso;
l'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante” (Cass. Civ. n. 3793 dell'8 febbraio 2019; in tal senso vedi anche Cass. Civ., n. 1815 dell'8 febbraio 2012).
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere rigettato, considerato da un lato che alcuna violazione del giudicato può ritenersi sussistente nel caso in esame. In particolare, come detto, non esiste giudicato sul punto relativo alla presunta debenza degli interessi al tasso composto del 5%, e, in ogni caso, alcuna violazione dello stesso avrebbe potuto cristallizzarsi, atteso che la sentenza richiamata dal ricorrente aveva integralmente rigettato le domande proposte, inclusa quella alla restituzione delle somme corrispondenti ai contributi versati.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, comma 3 della legge 414/1991 richiamata dal ricorrente, atteso che quella maggiorazione sulla restituzione dei contributi è stata prevista dall'art. 23 della legge n. 414 del 1991 solo in favore di coloro che, legittimamente iscritti alla ed aventi CP_2
“almeno sessantacinque anni di età”, siano cessati dall'iscrizione alla senza aver CP_1 maturato “i requisiti assicurativi per il diritto a pensione”.
La consulenza tecnica espletata dal dott. ha confermato che la resistente ha Per_1 CP_1
correttamente restituito le somme versate dal ricorrente con la maggiorazione degli interessi legali e pertanto il comportamento tenuto dalla resistente è del tutto conforme a quello dovuto.
Null'altro può essere richiesto dal ricorrente e pertanto la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica espletata, invece, vanno poste a carico della parte ricorrente, soccombente nel giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
- Pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 10-4-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone