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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Settima Sezione Civile
N. R.G. 8887/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
TT. Alberto Tetamo Presidente
TT IA NU GI
TT. Isabella Messina GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via DUCHESSA JOLANDA, 34 10138 Torino presso lo studio dell'avv. BRACONI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 6 TORINO presso lo studio dell'avv. BOERO MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: come da verbale del 1/10/2025
“(..)L'avv. Braconi insiste come da conclusioni di cui al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie. Prende atto della adesione di controparte al regime di visita proposto. Opponendosi alla riduzione dell'assegno e insistendo invece per l'attribuzione di assegno divorzile. Chiede sin d'ora sentenza non definitiva sullo status (..)”
Per parte resistente: come da verbale del 1/10/2025 “L'avv. Boero dichiara che il convenuto, al solo scopo di evitare ulteriore coinvolgimento del minore nella lite, aderisce al regime di visita proposto dalla madre. Chiede sin d'ora la riduzione del contenuto al mantenimento per il coniuge opponendosi alla domanda di assegno divorzile in difetto dei presupposti. Si associa alla richiesta di sentenza non definitiva sullo status (..)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/11/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONCALIERI.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 80 parte 1 uff I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/2/2012. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 11/11/2024.
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé; di disporsi un calendario di visite padre-figlio e porsi un contributo al mantenimento a carico del padre, nella misura complessiva pari ad euro 900,00, stante le attuali esigenze del figlio e tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, disporsi un assegno divorzile pari ad euro 500,00, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/7/2025 si è Controparte_1 opposto alla ricostruzione in fatto di parte ricorrente. Nel merito, non si è opposto alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e, con riguardo al minore, nemmeno all'affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre. Invece, con riguardo alle altre domande- il calendario incontri padre e la determinazione del quantum del contributo- ha chiesto di confermarsi le statuizioni previste in sentenza di separazione e di rigettarsi la domanda di assegno divorzile, con vittoria alle spese
All'udienza del 1/10/2025 sono comparse personalmente le parti;
all'esito dell'ascolto i rispettivi difensori hanno insistito sulle loro richieste istruttorie e in particolare hanno domandato di pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, il GI relatore si riservava con riguardo all'emissione dei
Pag. 2 di 4 provvedimenti ex art 473bis. 22 cpc e riferiva al Collegio per la pronuncia in punto status, mandando al PM per il parere.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle restanti domande delle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al GI Istruttore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...] e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/10/2025
Il Presidente
TT. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Settima Sezione Civile
N. R.G. 8887/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
TT. Alberto Tetamo Presidente
TT IA NU GI
TT. Isabella Messina GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Via DUCHESSA JOLANDA, 34 10138 Torino presso lo studio dell'avv. BRACONI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 6 TORINO presso lo studio dell'avv. BOERO MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: come da verbale del 1/10/2025
“(..)L'avv. Braconi insiste come da conclusioni di cui al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie. Prende atto della adesione di controparte al regime di visita proposto. Opponendosi alla riduzione dell'assegno e insistendo invece per l'attribuzione di assegno divorzile. Chiede sin d'ora sentenza non definitiva sullo status (..)”
Per parte resistente: come da verbale del 1/10/2025 “L'avv. Boero dichiara che il convenuto, al solo scopo di evitare ulteriore coinvolgimento del minore nella lite, aderisce al regime di visita proposto dalla madre. Chiede sin d'ora la riduzione del contenuto al mantenimento per il coniuge opponendosi alla domanda di assegno divorzile in difetto dei presupposti. Si associa alla richiesta di sentenza non definitiva sullo status (..)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/11/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONCALIERI.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 80 parte 1 uff I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/2/2012. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 11/11/2024.
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nel merito, di confermarsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso di sé; di disporsi un calendario di visite padre-figlio e porsi un contributo al mantenimento a carico del padre, nella misura complessiva pari ad euro 900,00, stante le attuali esigenze del figlio e tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, disporsi un assegno divorzile pari ad euro 500,00, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/7/2025 si è Controparte_1 opposto alla ricostruzione in fatto di parte ricorrente. Nel merito, non si è opposto alla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e, con riguardo al minore, nemmeno all'affidamento condiviso e alla collocazione presso la madre. Invece, con riguardo alle altre domande- il calendario incontri padre e la determinazione del quantum del contributo- ha chiesto di confermarsi le statuizioni previste in sentenza di separazione e di rigettarsi la domanda di assegno divorzile, con vittoria alle spese
All'udienza del 1/10/2025 sono comparse personalmente le parti;
all'esito dell'ascolto i rispettivi difensori hanno insistito sulle loro richieste istruttorie e in particolare hanno domandato di pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Pertanto, il GI relatore si riservava con riguardo all'emissione dei
Pag. 2 di 4 provvedimenti ex art 473bis. 22 cpc e riferiva al Collegio per la pronuncia in punto status, mandando al PM per il parere.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle restanti domande delle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al GI Istruttore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...] e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il proseguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/10/2025
Il Presidente
TT. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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