Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 500/2024 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA G. ALBERTOLLI N.9 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FABIANI
FRANCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Attrice in riassunzione/appellata
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_2
studio dell'avv. GUZZETTI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Convenuta in riassunzione/appellante pagina 1 di 19
Per Parte_1
In via preliminare:
Dichiarare la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dei seguenti nova avversari:
-Richiesta integrazione della svolta CTU;
-Contestata tardività della contestazione attorea sul doc. 4 prodotto dalla convenuta;
-Allegazioni e contestazioni riferite al doc.10 prodotto dalla convenuta;
Richiesta di applicazione dei tassi di mora, top e prime rate;
-Contestazione sul castelletto di sconto in punto prescrizione;
-Contestata condanna al riaccredito.
In via principale;
1) dichiarare infondato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 1506/2017 pronunciata dal Tribunale di Como in data 26.10.2017 e per l'effetto confermare integralmente detta decisione;
2) condannare al pagamento delle spese e delle competenze, oltre Parte_2
rimborso forfettario, Iva e CPA relative al precedente giudizio di appello, a quello di
Cassazione e al presente giudizio di rinvio, da liquidarsi tutte in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso le competenze.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, così giudicare:
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare integralmente la sentenza n. 1506/2017 Sent. - resa dal Tribunale di Como nella causa n. 4961/2015 R.G.
pagina 2 di 19 notificata ad da in data 31.10.2017 e Parte_2 Parte_1
per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso:
In via preliminare:
- previe le declaratorie di legge e del caso, accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e, comunque infondate in fatto ed in diritto anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o compensazione, tutte le domande svolte dalla e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso. Parte_1
Nel merito ed in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, respingere in toto le pretese avanzate dalla per intervenuta decadenza e/o Parte_1
prescrizione e/o compensazione, il tutto così come eccepito in narrativa, e in ogni caso respingere in toto le pretese avanzate dalla stessa anche in via istruttoria, in quanto sono, per i motivi sopra esposti, in ogni caso, inammissibili, improponibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: Per mero scrupolo difensivo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio si chiede l'ammissione dei capitoli di prova sulle circostanze di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e precedute dalla formula “vero che”.
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova avversari ed in caso di ammissione si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria, con riserva di indicare i testi e capitolare e produrre anche a prova contraria.
Ci si oppone altresì alla richiesta avversaria di CTU in quanto generica, meramente esplorativa e tendente ad invertire l'onere probatorio che pacificamente grava sull'attrice.
pagina 3 di 19 Si contestano, altresì, la rilevanza e l'opponibilità delle produzioni documentali avversarie, anche perché di provenienza unilaterale della stessa parte che vuole avvalersene avversarie e, per il resto, ci si richiama a quanto sopra dedotto.
IN OGNI CASO:
Con refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio e ripetizione di quanto eventualmente accreditato e/o pagato in esecuzione della sentenza, anche in punto di liquidazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 1506/17, ha accolto la domanda di
[...]
ed ha condannato a rettificare il saldo del conto Parte_1 Parte_2
corrente n. 38/61869.1.401, acceso il 4.3.1988 e ancora in essere, mediante riaccredito della somma di euro 128.081,25.
In sintesi, il Tribunale, recependo, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente, le conclusioni della ctu disposta in fase istruttoria, ha, previamente, in punto di diritto:
-respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ritenendo che CP_2
fosse provata l'esistenza di affidamenti sul conto corrente e che non vi fossero rimesse solutorie
-ha ritenuto idonea, ai fini della pretesa di ripetizione degli interessi anatocistici, la ricostruzione effettuata dal ctu con metodo sintetico sulla base degli estratti conto scalari prodotti
-ha ritenuto illegittima l'applicazione di interessi anatocistici, non solo sino al 30.6.2000 ma anche dopo il 1.7.2000, non essendo stata espressamente approvata dal correntista, ai sensi dell'art.
7.3 Delibera CICR 9.2.2000, una clausola conforme alle previsioni normative pagina 4 di 19 -ha ritenuto illegittima l'applicazione di interessi in misura ultralegale per indeterminatezza della clausola
-ha ritenuto illegittima l'applicazione di cms e spese fisse di chiusura periodica poiché non concordate.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Milano da che riteneva errata la decisione, in sintesi: Parte_2
-per aver considerato assolto l'onere probatorio della correntista nonostante la mancata produzione degli estratti conto integrali
-per non aver accolto l'eccezione di prescrizione nonostante la correntista non avesse provato il limite dell'affidamento, ove esistente
-per aver considerato illegittima l'applicazione di interessi anatocistici dopo il 1.7.2000, nonostante la Banca avesse provveduto all'adeguamento previsto dalla Delibera CICR.
La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2769/19, ha accolto l'impugnazione e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda della correntista, condannandola al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, nonché delle spese di ctu.
La Corte, in sintesi, ha ritenuto fondato il motivo attinente alla mancata produzione degli estratti conto integrali, che sarebbero stati necessari sia per la prova delle poste, asseritamente applicate in modo indebito, che per la prova del limite dell'affidamento ai fini della qualificazione delle rimesse per la valutazione dell'eccezione di prescrizione.
La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata con ricorso per cassazione da sulla base di due motivi. Parte_1
La S.C., con l'Ordinanza n. 31809/23, ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Il motivo di ricorso accolto è stato così sintetizzato nell'Ordinanza di rinvio: “Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza pagina 5 di 19 impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha erroneamente ritenuto che spettasse alla correntista l'onere di depositare gli estratti conto relativi all'intero rapporto intercorso tra le parti, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, nei rapporti bancari, l'accertamento del dare e avere può essere svolto attraverso l'utilizzo di tutti gli elementi utili a tale scopo e che l'incompletezza degli estratti conto non esclude che, in assenza di evidenze diverse, il conteggio del dare e avere possa essere effettuato, anche attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza”.
Il motivo è stato ritenuto fondato per le seguenti ragioni: “Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n.
11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019). La prova dei movimenti del conto può essere, pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n.
22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621 del 2021).
3.5. Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali” e che “là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto pagina 6 di 19 del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori” (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.;
Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).
3.6. Peraltro, ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali;
Cass. n. 35979 del 2022)”.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto davanti a questa Corte da Parte_1
che chiede la conferma della decisione del Tribunale di Como, previo rigetto dell'appello già proposto da Pt_2 [...]
si è costituita nel giudizio di rinvio ed ha insistito, invece, per Parte_2
l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Como, con declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità o infondatezza della domanda svolta dalla correntista.
La causa è stata infine posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
pagina 7 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073\14; conf. id. 30529/17; id. 37200/22).
Deve essere, quindi, esaminata l'impugnazione della sentenza di primo grado proposta da alla stregua dei principi affermati dalla decisione rescindente Parte_2
della S.C.
Non potrà, pertanto, essere censurata la decisione del Tribunale di Como per le ragioni enunciate nella precedente sentenza di questa Corte, poi cassata, e cioè per aver esaminato ed accolto la domanda di ripetizione formulata da Parte_1
recependo le conclusioni della consulenza contabile espletata sulla base degli estratti conto scalari prodotti.
Devono, invece, essere presi in esame gli ulteriori motivi di censura già formulati da nel precedente grado di appello e qui ribaditi. Parte_2
Con un primo motivo di appello, aveva lamentato “Erronea motivazione Pt_2
sull'onere della prova gravante sull'attrice e sulla carenza della documentazione contabile offerta dall'attrice a sostegno delle proprie domande, violazione ed erronea applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio”.
Il motivo è stato riprodotto con la stessa rubrica nell'atto di costituzione in sede di rinvio, nel quale la Banca riconosce che su tale motivo ha deciso la S.C. e, tuttavia, chiede che, in applicazione del principio enunciato dalla S.C. “il CTU nel ricalcolo del conto, per i periodi coperti dagli scalari versati in atti dalla correntista, parta sempre dai saldi banca”.
pagina 8 di 19 Ritiene la Corte che il motivo, come riformulato in sede di rinvio, sia inammissibile per difetto di interesse.
Deve, infatti, essere rilevato che tale motivo non costituisce una ragione di impugnazione della sentenza del Tribunale, che, comunque, ai fini della decisione, ha recepito le conclusioni del ctu, il cui accertamento è stato effettuato partendo dai saldi banca risultanti dai documenti prodotti.
Con il secondo motivo, rubricato “Erronea motivazione e/o contraddittorieta' e/o illogicita' della motivazione nonche' erronea valutazione del materiale probatorio sulla cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla pretesa nullita' dell'applicazione di interessi in misura ultralegale e sulla cms”, la Banca, in punto anatocismo, ribadisce di essersi adeguata a quanto previsto dalla Delibera CICR
9.2.2000 e contesta, quindi, la decisione del Tribunale, deducendo che la pari capitalizzazione periodica, ritualmente pubblicizzata e comunicata, non richiedeva adesione della correntista, in quanto non peggiorativa.
Ritiene la Corte che il motivo, con riferimento a questa prima censura, sia fondato.
Con riguardo all'anatocismo applicato nel periodo compreso fra il 30.06.2000 ed il
31.12.2013 si osserva quanto segue.
In tale periodo trovava applicazione la seguente disciplina:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" (art. 120 co. 2 d. lgs. 385/93 – TUB, nella formulazione vigente dal
19.10.1999 al 31.12.2013).
pagina 9 di 19 In attuazione di tale previsione, la Delibera CICR 9.2.2000 aveva statuito che
“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2 co. 2).
Il limite posto dalla normativa riguardava, pertanto, la periodicità che doveva essere la stessa nel conteggio degli interessi debitori e creditori: la ratio della norma era (ed è) quella di evitare che il contraente più debole (il correntista) riceva un trattamento deteriore quando vengono conteggiati gli interessi a suo credito sulle somme giacenti sul conto rispetto al trattamento che viene riservato alla quando sono conteggiati gli CP_2
interessi a debito del correntista.
La più frequente periodicità di liquidazione degli interessi a debito rispetto a quella prevista per gli interessi a credito (praticata prima dell'introduzione della norma, quando normalmente gli interessi a debito venivano liquidati trimestralmente e quelli a credito annualmente) generava, infatti, un aggravio per il correntista.
L'art. 7 della Delibera, in via transitoria, aveva poi stabilito che:
“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.
In punto di fatto è pacifico e comunque documentato che, nel caso di specie, la CP_2
abbia provveduto all'adeguamento prescritto dalla norma suddetta.
pagina 10 di 19 In punto di diritto ritiene questa Corte, pur consapevole della diversa interpretazione offerta dalla S.C. e seguita dal Tribunale con la sentenza appellata, che, essendo il peggioramento previsto dalla Delibera espressamente riferito alle condizioni precedentemente applicate, non possa effettuarsi un confronto astratto fra le condizioni che deriverebbero dalla mancata applicazione di una clausola nulla e la nuova disciplina, dovendosi invece confrontare la nuova disciplina negoziale con quella applicata in precedenza, che, per le ragioni suesposte, era certamente deteriore per il correntista;
diversamente opinando la previsione normativa non avrebbe alcun significato né sarebbe utile alcun confronto poiché la nuova normativa sarebbe sempre e comunque peggiorativa.
Le disposizioni dell'art. 7, cpv. 2 e 3, della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 non indicano, infatti, genericamente il “peggioramento delle condizioni contrattuali”, bensì il
“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, rendendo così evidente – ad avviso di questa Corte – che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni
“applicate” in precedenza (ancorché ritenute illegittime) e quelle di “nuova applicazione”.
Si può, sul punto, richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di una precedente sentenza con la quale questa Corte ha deciso di “… non aderire alla ricostruzione offerta dalla Cassazione e sulla cui scorta il raffronto (al fine di valutare l'eventuale peggioramento di un siffatto adeguamento rispetto al passato) dovrebbe essere effettuato (Cass. 26769/19 e 26779/19, rel. tra la totale assenza di Per_1
anatocismo debitorio (siccome previsto da una clausola nulla e come tale inefficace inter partes) e l'introduzione dell'anatocismo trimestrale (sia pure con condizioni di reciprocità) ovvero neppure potrebbe essere in assoluto compiuto (Cass. 9140/20, che, lungi dal dare continuità alle precedenti due pronunce, come pure affermato in parte motiva, se ne discosta nella valutazione del detto specifico aspetto), con la conseguente necessità di una massiva rinnovazione, riscritturazione e sottoscrizione delle nuove pagina 11 di 19 pattuizioni contrattuali. Una lettura di tal fatta comporterebbe – quale ontologica conseguenza – quella della sostanziale abrogazione della norma (già dichiarata pienamente legittima dalla Corte Costituzionale) sia quanto alla ratio dell'istituto (cioè consentire l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti, senza necessità di procedere alla rinnovata contrattazione individuale), sia quanto alla lettera della disposizione (che fa riferimento alle condizioni applicate – cioè a quelle concretamente in uso tra le parti – e non già a quelle che avrebbero trovato applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità). Il raffronto richiesto dall'art. 7, infatti, non può che avere luogo tra elementi omogenei (cioè tra le pattuizioni precedenti, che prevedevano l'anatocismo con una differente periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, e le pattuizioni successive, che prevedevano, invece, l'anatocismo con analoga periodicità), non potendo attribuirsi rilevanza alcuna alla pregressa situazione patologica (la nullità della clausola sull'anatocismo), già sanata dalla previsione di cui all'art. 2 della delibera citata” (Corte d'Appello Milano
n. 638/22).
A tali argomenti può aggiungersi il rilievo che la ritenuta validità della clausola anatocistica risultante dall'adeguamento si pone in linea anche con gli istituti del diritto civile (cfr artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), che, nel caso di nullità di singole clausole, prevedono la sostituzione di diritto della clausola nulla con quella conforme alla norma imperativa (quale certamente è quella introdotta dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della Delibera CICR più volte citata).
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che dalla relazione di ctu espletata in primo grado, che contiene due conteggi, risulta che, ove fosse considerata legittima, come questa Corte ritiene, la capitalizzazione dal 1.7.2000, la somma complessiva da riaccreditare sarebbe non euro 128.081,25 (come disposto con la sentenza del Tribunale di Como), ma la minor somma di euro 122.915,46 (v. pag. 63 relazione di ctu e all.5).
pagina 12 di 19 La sentenza del Tribunale deve, pertanto, essere parzialmente riformata nei suddetti termini.
Con lo stesso motivo la svolge una seconda censura e ribadisce che erroneamente CP_2
il Tribunale ha ritenuto non validamente pattuito il tasso di interesse convenzionale, procedendo al ricalcolo ex art. 117 TUB, poiché dovevano ritenersi applicabili al contratto di conto corrente i tassi convenzionali previsti dai contratti di anticipi su fatture da essa prodotti sub docc. 4 e 10, e poiché l'art. 7 del contratto di conto corrente (doc. 3
) conterrebbe una valida pattuizione per relationem. Pt_1
Analoghi rilievi vengono svolti per la c.m.s. ritenendo che i documenti citati contengano, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, una valida pattuizione.
Ritiene la Corte che, con riferimento a tale seconda censura, il motivo sia infondato.
I docc. 4 e 10 sono contratti di linee di credito (peraltro il doc. 10 non risulta sottoscritto dalla correntista) le cui condizioni, sia per i tassi che per la c.m.s., non possono essere estese al contratto di conto corrente;
peraltro, il ctu nominato in primo grado ha rilevato che i tassi concretamente applicati al conto corrente non corrispondono a quelli previsti dai contratti di anticipi su fatture.
Il contratto di conto corrente di cui al doc. 3 , all'art. 7 delle condizioni generali Pt_1
contiene la previsione di tassi di interesse debitori “alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza” e poi “tassi compresi fra il prime rate Abi e il top rate Abi”.
È evidente che una clausola così formulata non consente di ritenere il tasso determinabile e, pertanto, la decisione del Tribunale, di considerare la clausola nulla per indeterminatezza, risulta corretta.
pagina 13 di 19 Con il terzo motivo, rubricato “Sulla prescrizione - contraddittorieta', illogicita' ed erroneita' della sentenza rispetto alle risultanze documentali”, la ribadisce CP_2
l'eccezione di prescrizione delle rimesse effettuate prima del 23.9.2005 (essendo la citazione risalente al 2015), da qualificarsi solutorie non avendo la correntista provato, mediante contratti stipulati per iscritto, l'esistenza e l'ammontare di aperture di credito, uniche forme di finanziamento idonee a determinare rimesse ripristinatorie.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
L'esistenza di affidamenti, essendo il rapporto iniziato prima del 1992, può essere provata, quantomeno fino al 1992, anche in via indiziaria (v. Cass. 16455/24 “Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità”).
Anche per il periodo successivo la S.C., con recente pronuncia, osservando che la nullità per difetto di forma scritta dei contratti bancari, in quanto nullità di protezione, può essere invocata solo dal cliente, ha ritenuto che l'esistenza dell'affidamento possa essere provata anche con altri mezzi di prova (v. Cass. 2338/24 “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, pagina 14 di 19 attestanti il reiterato adempimento da parte della di ordini di pagamento CP_2
impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione”).
Nella presente fattispecie la ctu espletata in primo grado ha elencato una serie di indizi che dimostrano l'esistenza di affidamenti e l'inesistenza di rimesse solutorie (v. pagg. 18
e ss. relazione di ctu), rilevando che:
“a. negli oltre quindi(ci) anni considerati il saldo di conto corrente sia stato pressoché costantemente a debito correntista;
b. tra gli addebiti periodici delle competenze individuiamo, dal 2002/II trimestre al
2009/II trimestre, la voce “spese gestione dell'apertura di credito” mentre successivamente la voce “penale per passaggio a debito di conti non affidati” non reca alcun addebito nonostante il saldo del conto sia pressoché costantemente a debito correntista;
c. i citati contratti di finanziamento, nella sezione condizioni particolari, segnalano come gli importi anticipati contro presentazione di fatture comportino “l'utilizzo di linee di credito in essere” rinviando quindi ad un più ampio rapporto di affidamento;
d. la presenza in numerosi trimestri di tassi differenziati, applicati sui numeri debitori calcolati nel medesimo arco temporale, lascia supporre quantomeno l'esistenza di uno o più limiti di affidamento del conto ai quali corrisponde appunto l'uno o l'altro tasso di interesse (si veda ad esempio il seguente stralcio del prospetto competenze 30.06.2004);
e. inoltre, la frequenza con cui accade che la “prima soglia” di affidamento sia superata e i consistenti importi corrispondenti a tale “sconfino” indicano come non si tratti di eventi occasionali o semplicemente tollerati ma come si sia in presenza di pagina 15 di 19 un'apertura di credito ampia, cui corrispondono tassi di interesse corrispondenti a diverse soglie di utilizzo del fido”.
Risulta, inoltre, condivisibile l'allegazione della correntista che desume, in via indiziaria, la prova dell'esistenza del fido dai seguenti ulteriori indizi, elencati in comparsa conclusionale:
-dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di accensione del 1988;
-dalla entità dei saldi passivi presentati dal conto;
-dalla presenza di addebiti per “spese di gestione per l'apertura di credito”;
-dalla assenza di richieste di rientro e dalla contestuale esecuzione di tutte le disposizioni di pagamento richieste dalla correntista, pacifico indice della esistenza di provvista;
-dalle risultanze della perizia avversaria a firma del dott. che attesta l'esistenza Per_2
di affidamento desunto dalla documentazione contabile in atti;
-dal fatto che le rimesse non “…abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.”, caratteristica quest'ultima delle rimesse solutorie secondo l'autorevole insegnamento di Cass. n. 24418/10;
-dall'addebito di tassi con aliquote diverse e di CMS la cui ratio è la remunerazione dell'istituto per l'attività prestata nell'aver messo a disposizione della correntista del denaro”.
Va poi osservato che, accertata in via indiziaria l'esistenza dell'apertura di credito, i documenti prodotti non hanno, invece, consentito di accertare la natura solutoria delle rimesse, come ha osservato il ctu che ha rilevato che “l'assenza degli estratti conto recanti i movimenti analitici non consente l'individuazione delle singole rimesse attive sul conto” ed ha concluso osservando che “Dalle evidenze contabili il conto appare affidato e, in assenza sia di previsioni contrattuali sia di indicazioni sugli estratti conto che forniscano indicazioni più precise, nonché in assenza agli atti di contestazioni su tale condizione a suo tempo attivate da parte dell'istituto di credito (quali ad esempio: pagina 16 di 19 intimazione di rientro, segnalazioni a centrale rischi), si può ritenere che lo stesso abbia sempre operato entro i limiti di fido”(pag.19 relazione di ctu).
Il motivo di appello non può, quindi, essere accolto, dovendosi ritenere accertata in via induttiva l'assenza di rimesse solutorie e risultando, quindi, infondata l'eccezione di prescrizione.
Con il quarto motivo, rubricato “Sulla condanna della banca”, viene contestata la decisione di condanna a riaccreditare la somma sul conto, evidenziando che il conto è ancora in essere e che sarebbero ammesse, quindi, solo azioni di accertamento, oltre alla circostanza che la correntista non avrebbe formulato una domanda di condanna e quindi la sentenza sarebbe affetta da ultrapetizione: la decisione dovrebbe essere, quindi, solo di determinazione del saldo alla data del 30.11.2015 (ultimo estratto conto disponibile).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La domanda di rettifica del saldo mediante riaccredito della somma è stata svolta dalla correntista con l'atto introduttivo (v. conclusioni della citazione davanti al Tribunale di
Como), sicchè non vi è alcuna ultrapetizione.
Va aggiunto che il correntista, come ha osservato la S.C. (Cass. 13586/24, in motivazione) “ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allorquando, cioè, dovranno pagina 17 di 19 regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito”.
La domanda di rettifica del saldo, da attuare mediante il riaccredito delle somme illegittimamente prelevate, deve, quindi, ritenersi ammissibile.
Il quinto motivo di appello attiene alle spese di lite, da addossare, secondo la alla CP_2
controparte in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione.
Ritiene la Corte che tale motivo rimanga assorbito dalla decisione finale del contenzioso, che impone la regolazione delle spese per tutti i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 9448/23 “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite”).
L'esito complessivo vede la soccombente, seppure per un importo inferiore a CP_2
quello oggetto della domanda, sicchè le spese di ciascun grado di giudizio devono essere riconosciute in favore della correntista.
L'importo da corrispondere è liquidato in dispositivo, sulla base delle note spese depositate e dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia e della somma attribuita, dell'assenza di attività istruttoria in appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 18 di 19 1. accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1506/17, condanna a rettificare il saldo del Parte_2
conto corrente n. 38/61869.1.401 riaccreditandovi la somma di euro 122.915,46;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida: Parte_2
-per il primo grado in euro 12.000,00 per compensi ed euro 800,00 per esborsi
-per il grado di appello in euro in euro 9.991,00 per compensi
-per il giudizio di cassazione in euro 7.655,00 per compensi ed euro 1.518,00 per esborsi
-per il giudizio di rinvio in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.138,00 per esborsi oltre, per ciascun grado, rimborso forfetario nella misura del 15 e oltre Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano il 27.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Giuseppe Ondei
pagina 19 di 19