TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2291/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TOSI ELIANA, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Lodi, Corso Roma 60 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale e di merito:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di CP_1 reciproco rispetto derivanti dal vincolo coniugale;
3. affidare in via super esclusiva la figlia minore alla sig.ra Persona_1 Pt_1
, con collocamento presso la stessa e con specifica possibilità della madre di adottare
[...] ogni decisione di maggior interesse nei confronti della figlia senza l'autorizzazione del padre, con particolare riguardo al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
pagina 1 di 10
4. in ordine al diritto di visita del resistente, in considerazione dell'età della ragazza e dell'irreperibilità dello stesso, disporre che qualora il padre dovesse manifestare tale desiderio, egli avrà la facoltà di vedere e frequentare la minore previo accordo e volontà di quest'ultima;
5. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della figlia CP_1 minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad €. 600,00
(seicento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente.
In via subordinata:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento l'istanza di affidamento in via super esclusiva, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, con espressa autorizzazione ad esercitare l'amministrazione disgiunta per quanto concerne le questioni di maggiore interesse per la minore, con particolare riguardo al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio senza l'assenzo del padre;
3. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore dei figli minori pari CP_1 ad €. 600,00 (seicento/00 euro) ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
C.p.A, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione formulata da Parte_1 nei confronti di e le connesse domande concernenti l'affido della figlia CP_1 minorenne, il collocamento della stessa, nonché il contributo paterno per il mantenimento dei figli.
In particolare, con ricorso depositato in data 5.9.2023 la sig.ra ha domandato la Pt_1 separazione dal marito sig. con addebito allo stesso, in via provvisoria l'affido CP_1 superesclusivo della figlia con collocamento presso la madre e nessuna Persona_1 regolamentazione delle visite paterne, nel merito la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre, nonché un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
pagina 2 di 10 - In data 30/12/2000, i sigg.ri e contraevano matrimonio nel proprio Pt_1 CP_1
Paese d'origine, nella città di Baguida, in Togo e qualche tempo dopo, la coppia si trasferiva in Italia, trascrivendo il matrimonio presso l'apposito Registro;
- Dalla coppia nascevano: nato il [...] e Persona_2 [...]
nata il [...]; Persona_1
- dopo un'unione inizialmente stabile e serena, il resistente ha rammostrato, nei confronti della propria famiglia, un totale disinteresse che lo ha portato, in numerose occasioni, ad allontanarsi dalla casa coniugale per diversi anni e senza alcuna spiegazione, sino a che non scompariva definitivamente nell'anno 2019;
- nel 2008, mentre la moglie era in attesa della seconda figlia, egli lasciava la casa familiare e abbandonava il nucleo, senza fornire alcuna spiegazione in merito;
- la ricorrente apprendeva dalla Polizia che, non solo il marito aveva fatto momentaneo ritorno in Africa, lasciandola sola e senza alcun mezzo di sostentamento ma che lo stesso aveva due figli con un'altra donna, di cui uno nato proprio nell'ultimo periodo di assenza da casa del resistente;
- Tramite un'amica, la signora scopriva altresì che il marito aveva avuto i suddetti figli da una donna che si era poi trasferita in Germania insieme agli stessi;
- Qualche mese dopo la nascita della piccola , il resistente faceva ritorno a casa e, Per_1 la moglie, ingenuamente ed a tutela dell'unità familiare, lo riaccoglieva in famiglia;
- Tuttavia, già solo dopo pochi giorni, il resistente dimostrava nuovamente la sua vera natura;
- Nell'anno 2009, il resistente lasciava nuovamente la casa coniugale, senza alcun preavviso e senza riferire nulla in proposito alla moglie ignara di dove si trovasse;
il resistente non contattava la famiglia per anni né faceva avere sue notizie e ciò sino al
2013, allorquando faceva nuovamente ritorno a casa;
- La sig.ra dietro apparente pentimento dell'uomo, concedeva al marito un'ultima Pt_1 chance di cambiamento;
- Non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la Pt_1 casa coniugale – in quanto titolare del contratto di locazione risultava il sig. – CP_1 fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa;
- Nel mese di febbraio 2019, il resistente abbandonava nuovamente e definitivamente la famiglia, facendo perdere ogni sua traccia e non contattando mai più la moglie, nemmeno per avere informazioni sullo stato di salute dei figli;
- Da allora, la sig.ra non ha idea di dove possa essere il marito che, probabilmente, Pt_1 ha lasciato il Territorio Nazionale.
- maggiorenne ma non economicamente indipendente ha da poco completato gli Per_2 studi superiori e, attualmente alla ricerca di un'occupazione, valuta altresì di riprendere gli studi, manifestando il desiderio di iscriversi all'università o a un corso pagina 3 di 10 professionalizzante;
- invece, è ancora in età scolare e frequenta il Liceo Artistico Callisto Persona_1
Piazza di Lodi;
- Entrambi i ragazzi non vedono il padre da anni ovvero dall'epoca in cui sono stati abbandonati, non nutrono alcun affetto nei confronti del genitore che, di fatto, conoscono a malapena in virtù dei lunghi periodi di assenza e di mancati contatti;
- allo stato, il resistente risulta irreperibile, nonostante abbia fissato ancora la residenza a
Lodi e, pertanto, la ricorrente incontra numerose difficoltà burocratiche legate alle attività scolastiche ed extrascolastiche della ragazza, la quale non ha possibilità di ottenere consensi e firme del padre;
- il resistente non hai mai telefonato o mandato un messaggio ai ragazzi, né inviato un regalo o gli auguri di compleanno e per le varie festività, disinteressandosi completamente a qualsiasi vicenda li coinvolga;
- La sig.ra ha, da sempre, provveduto al sostentamento della propria famiglia da Pt_1 sola, senza ricevere alcun contributo, anche semplicemente morale, dal marito e trovandosi così costretta a ricorrere all'aiuto del Comune e del Servizio Sociale;
- Dopo anni di inutili ricerche, la ricorrente aveva finalmente reperito un impiego, nel 2021, come badante, percependo circa €. 700,00/800,00 al mese. Tuttavia, dall'inizio del mese di aprile u.s., la signora ha perso il lavoro a causa del decesso del soggetto non autosufficiente di cui si prendeva cura;
- dal mese di giugno u.s. percepisce l'indennità di disoccupazione, pari a circa €. 600,00
(destinata a diminuire con il decorrere dei mesi) ed attende di reperire un nuovo impiego;
- la ricorrente percepisce altresì la somma di €. 189,00 mensili a titolo di assegno unico;
- La famiglia vive in Lodi (LO), via Agnelli, n. 33, in un immobile concesso in locazione e con un canone mensile pari a €. 550,00;
- Non è dato invece sapere se il padre lavori e/o quanto guadagni, in considerazione della sua irreperibilità.
Il sig. cui veniva ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza è CP_1 rimasto contumace.
In occasione della prima udienza del 9.1.2024, la ricorrente ha dichiarato di non sapere dove viva il resistente e di non avere sue notizie da 3-4 anni, affermando inoltre quando segue “da aprile sono disoccupata, 10 giorni fa ho trovato lavoro al supermercato e dovrei lavorare 4 ore, vengo aiutata dagli assistenti sociali. Mio figlio ha trovato lavoro con contratto di apprendistato, lo scorso mese ha preso 1.100. Mio figlio non ha contatti con il padre, la piccolina ogni tanto sì: il mese scorso il padre l'ha chiamata da Parigi, riferendo di aver avuto problemi di salute. Non mi ha mai dato soldi. Ho rappresentato 4 anni fa di avere difficoltà ma lui mi ha detto di non avere soldi. […] non mi interessa la decadenza, va bene l'affido superesclusivo, ovvero uno strumento che mi consenta di prendere da sola tutte le decisioni”. Il collegio, preso atto della rinuncia alla domanda di decadenza, dell'irreperibilità del padre, nonchè del lavoro nelle more reperito dal pagina 4 di 10 figlio maggiorenne, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, nulla sulle visite paterne allo stato;
3) Pone a carico del padre assegno per la figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spesse straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) riserva a separato provvedimento l'ammissione delle richieste istruttorie.
Con successiva ordinanza del 5-9.3.2024 il Collegio ha ammesso le prove orali, delegando per l'assunzione delle prove il Giudice relatore. Assunte le prove orali, il Giudice relatore ha successivamente disposto l'audizione della minore sentita all'udienza del Persona_1
28.1.2025. Successivamente il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione concedendo a parte ricorrente in termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'irreperibilità del resistente, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, ovvero dal 2019), la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domanda di addebito della separazione
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione alla controparte per Pt_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, consistenti in specie nell'abbandono del tetto coniugale, dapprima nel 2008, poi nel 2009 e infine nel 2019. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente:
1) il resistente nel 2008, mentre la moglie era in attesa della seconda figlia, lasciava la casa familiare e abbandonava il nucleo, senza fornire alcuna spiegazione in merito. La ricorrente scopriva poi che il marito aveva avuto i suddetti figli da una donna che si era poi trasferita in Germania insieme agli stessi. Successivamente, il resistente faceva ritorno a casa e, la moglie lo riaccoglieva in famiglia;
2) Nell'anno 2009, il resistente lasciava nuovamente la casa coniugale, senza alcun preavviso e senza riferire nulla in proposito alla moglie ignara di dove si trovasse;
il resistente non contattava la famiglia per anni né faceva avere sue notizie e ciò sino al
2013, allorquando faceva nuovamente ritorno a casa;
la sig.ra dietro apparente Pt_1 pentimento dell'uomo, concedeva al marito un'ultima chance di cambiamento;
non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la Pt_1
pagina 5 di 10 casa coniugale – in quanto titolare del contratto di locazione risultava il sig. – CP_1 fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa;
3) Nel mese di febbraio 2019, il resistente abbandonava nuovamente e definitivamente la famiglia, facendo perdere ogni sua traccia e non contattando mai più la moglie, nemmeno per avere informazioni sullo stato di salute dei figli;
da allora, la sig.ra non ha Pt_1 idea di dove possa essere il marito che, probabilmente, ha lasciato il Territorio Nazionale.
La domanda di addebito della separazione non appare meritevole di accoglimento.
L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n.
14610). Tuttavia, tale criterio di riparto dell'onere della prova risulta mitigato con riguardo all'abbandono della casa familiare. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass.12373/2005; Cass.
17056/2007; conf.Cass.10719/2013; Cass.25663/2014; Cass. 12241/2020). Pertanto, ove la parte deduca l'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, grava su quest'ultimo l'onere di provare l'assenza di nesso causale tra l'abbandono e la crisi coniugale o che l'abbandono sia imputabile al coniuge che chiede l'addebito.
Nel caso di specie, nonostante sia comprovato anche mediante i testi l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, per pacifica ammissione di parte ricorrente l'abbandono del tetto coniugale non costituisce la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Infatti, con riguardo all'abbandono del tetto coniugale avvenuto nel 2008 e nel 2009 per pacifica ammissione della ricorrente la moglie riaccoglieva il marito in famiglia per due volte, concedendogli una chance di cambiamento. Inoltre, quanto all'ultimo abbandono del tetto coniugale, avvenuto nel 2019, è la stessa ricorrente ad affermare che di fatto la comunione materiale e spirituale dei coniugi era già venuta meno – e pertanto l'ennesimo abbandono del tetto coniugale è avvenuto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata – dichiarando che pagina 6 di 10 “non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la casa Pt_1 coniugale fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa”.
4. Modalità di affido della minore, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido superesclusivo della figlia il collocamento Persona_1 presso la madre e nessuna regolamentazione delle visite paterne stante l'irreperibilità del padre. A fondamento di tale richiesta la ricorrente ha dedotto che la figlia non vede il padre da anni, salvo sporadici contatti telefonici, nonché la difficoltà di burocratiche legate alle attività scolastiche ed extrascolastiche della minore. In occasione della prima udienza, inoltre, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza.
Ritiene il Collegio di confermare le statuizioni oggetto dei provvedimenti provvisori con conseguente affido superesclusivo di alla madre e collocamento presso la stessa. Persona_1
Per quanto attiene alle visite paterne, stante l'irreperibilità del padre, ove lo stesso si presenti lo stesso potrà vedere la figlia previo accordo con la madre tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore, anche in ragione delle dichiarazioni rese della minore nel corso della sua audizione e del suo desiderio di vedere il padre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie l'affido superesclusivo con collocamento presso la madre si giustifica in ragione delle seguenti circostanze:
- Il padre risulta irreperibile e ha mostrato disinteresse nei confronti della prole, con cui ha contatti sporadici;
- La minore sentita nel corso dell'udienza del 28.1.2025, ha affermato Persona_1 quanto segue “Ho visto mio padre nella vecchia casa, ha detto che andava in vacanza e poi non è più tornato;
più o meno è stato cinque anni fa. Ci sentiamo raramente al telefono, quando capita- Mi fa piacere sentirlo perché comunque è mio padre. Vorrei vederlo come farebbe qualsiasi figlio con un genitore, anche se sarebbe un po' strano perché non sono abituata;
se dovesse chiedermi di vederlo sarei disponibile. Con la mamma mi trovo bene, vivo con lei e mio fratello di 23 anni. Mio padre ha lasciato casa quando frequentavo la quinta elementare. […] Ho un buon rapporto con mia madre, a casa va tutto bene;
vorrei avere un rapporto con mio padre e vederlo di più. Non so dove si trova e non glielo chiedo”.
- la madre appare soggetto adeguato nell'esercizio delle funzioni genitoriali, la quale si è sempre occupata della famiglia, inoltre la stessa ha allegato difficoltà burocratiche nella gestione delle decisioni concernenti la minore connesse all'irreperibilità del padre;
pagina 7 di 10 - il resistente, come affermato dalla ricorrente all'udienza del 15.11.2024, nulla sta versando alla madre per il mantenimento della figlia nonostante l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, inoltre non è dato conoscere ove lo stesso vive;
- anche il figlio maggiorenne ha riconosciuto l'irreperibilità di fatto del padre Per_2 dichiarando quanto segue “io ogni tanto sento mio padre, una volta ogni uno/due mesi”;
- l'incapacità genitoriale in capo al resistente, la sua irreperibilità (anche nell'ambito del presente procedimento), nonché le condotte di abbandono del nucleo (ancorchè non rilevanti ai fini dell'addebito), rivelano una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n.
16593);
- infatti, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
- alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato) alla luce delle criticità riguardanti il resistente e della sua irreperibilità.
5. Contributo paterno per il mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto che il padre versi alla madre un contributo di euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minorenne e Persona_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha tuttavia dichiarato che il figlio maggiorenne ha trovato lavoro con contratto di apprendistato, con retribuzione pari a euro 1.100,00. Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni la parte ha chiesto la corresponsione di euro 600,00 mensili per entrambi i figli, salvo poi precisare in sede di comparsa conclusionale che il contributo di euro 600,00 mensile è richiesto per la figlia minore.
Ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto a titolo di contributo paterno per il figlio
Per_2
- Il ragazzo risulta maggiorenne (ventitreenne) ed economicamente autosufficiente, secondo quanto affermato dalla madre nel corso della prima udienza nonché dallo stesso sentito quale teste all'udienza del 15.11.2024 (“faccio il magazziniere”); Per_2
- La parte in sede di comparsa conclusionale ha di fatto rinunciato a chiedere un contributo paterno per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Deve essere invece disposto un contributo paterno per il mantenimento di di Persona_1 importo pari a euro 250,00 mensili (con decorrenza dalla presente pronuncia) oltre al 50% delle pagina 8 di 10 spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre come per legge.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La ricorrente risulta oggi assunta presso l'istituto di Lodi con un contratto a Pt_2 tempo determinato e una retribuzione mensile di euro 1.000,00 (doc. 15 e 16 parte ricorrente);
- La ricorrente convive con il figlio maggiorenne, il quale percepisce una retribuzione di euro 1.100,00 mensili, pertanto contribuisce alle spese familiari;
- I tempi di permanenza della minore risultano esclusivamente presso la madre stante l'irreperibilità del padre;
- La famiglia vive in Lodi (LO), via Agnelli, n. 33, in un immobile concesso in locazione e con un canone mensile pari a €. 550,00;
- Non è dato invece sapere se il padre lavori e/o quanto guadagni, in considerazione della sua irreperibilità;
- Rispetto alla pronuncia dei provvedimenti provvisori (9.1.2024) devono ritenersi accresciute le esigenze della minore, quasi diciassettenne.
6. Spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti (parziale accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente), le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte resistente per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Baguida (Togo) in data 30.10.2000, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Lodi;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lodi di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
4) dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
5) determina in euro 250,00 complessivi il contributo di mantenimento del padre in favore della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla presente pronuncia, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie secondo il pagina 9 di 10 Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico integralmente in favore della madre come per legge;
6) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente 2/3 delle spese di giudizio, che complessivamente liquida in € 4.000,00 per compensi e pertanto euro 2.666,67 € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa il restante
1/3 tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2291/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. TOSI ELIANA, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Lodi, Corso Roma 60 ricorrente nei confronti di:
CP_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale e di merito:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di CP_1 reciproco rispetto derivanti dal vincolo coniugale;
3. affidare in via super esclusiva la figlia minore alla sig.ra Persona_1 Pt_1
, con collocamento presso la stessa e con specifica possibilità della madre di adottare
[...] ogni decisione di maggior interesse nei confronti della figlia senza l'autorizzazione del padre, con particolare riguardo al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
pagina 1 di 10
4. in ordine al diritto di visita del resistente, in considerazione dell'età della ragazza e dell'irreperibilità dello stesso, disporre che qualora il padre dovesse manifestare tale desiderio, egli avrà la facoltà di vedere e frequentare la minore previo accordo e volontà di quest'ultima;
5. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della figlia CP_1 minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad €. 600,00
(seicento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente.
In via subordinata:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento l'istanza di affidamento in via super esclusiva, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, con espressa autorizzazione ad esercitare l'amministrazione disgiunta per quanto concerne le questioni di maggiore interesse per la minore, con particolare riguardo al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio senza l'assenzo del padre;
3. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore dei figli minori pari CP_1 ad €. 600,00 (seicento/00 euro) ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
C.p.A, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione formulata da Parte_1 nei confronti di e le connesse domande concernenti l'affido della figlia CP_1 minorenne, il collocamento della stessa, nonché il contributo paterno per il mantenimento dei figli.
In particolare, con ricorso depositato in data 5.9.2023 la sig.ra ha domandato la Pt_1 separazione dal marito sig. con addebito allo stesso, in via provvisoria l'affido CP_1 superesclusivo della figlia con collocamento presso la madre e nessuna Persona_1 regolamentazione delle visite paterne, nel merito la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre, nonché un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
pagina 2 di 10 - In data 30/12/2000, i sigg.ri e contraevano matrimonio nel proprio Pt_1 CP_1
Paese d'origine, nella città di Baguida, in Togo e qualche tempo dopo, la coppia si trasferiva in Italia, trascrivendo il matrimonio presso l'apposito Registro;
- Dalla coppia nascevano: nato il [...] e Persona_2 [...]
nata il [...]; Persona_1
- dopo un'unione inizialmente stabile e serena, il resistente ha rammostrato, nei confronti della propria famiglia, un totale disinteresse che lo ha portato, in numerose occasioni, ad allontanarsi dalla casa coniugale per diversi anni e senza alcuna spiegazione, sino a che non scompariva definitivamente nell'anno 2019;
- nel 2008, mentre la moglie era in attesa della seconda figlia, egli lasciava la casa familiare e abbandonava il nucleo, senza fornire alcuna spiegazione in merito;
- la ricorrente apprendeva dalla Polizia che, non solo il marito aveva fatto momentaneo ritorno in Africa, lasciandola sola e senza alcun mezzo di sostentamento ma che lo stesso aveva due figli con un'altra donna, di cui uno nato proprio nell'ultimo periodo di assenza da casa del resistente;
- Tramite un'amica, la signora scopriva altresì che il marito aveva avuto i suddetti figli da una donna che si era poi trasferita in Germania insieme agli stessi;
- Qualche mese dopo la nascita della piccola , il resistente faceva ritorno a casa e, Per_1 la moglie, ingenuamente ed a tutela dell'unità familiare, lo riaccoglieva in famiglia;
- Tuttavia, già solo dopo pochi giorni, il resistente dimostrava nuovamente la sua vera natura;
- Nell'anno 2009, il resistente lasciava nuovamente la casa coniugale, senza alcun preavviso e senza riferire nulla in proposito alla moglie ignara di dove si trovasse;
il resistente non contattava la famiglia per anni né faceva avere sue notizie e ciò sino al
2013, allorquando faceva nuovamente ritorno a casa;
- La sig.ra dietro apparente pentimento dell'uomo, concedeva al marito un'ultima Pt_1 chance di cambiamento;
- Non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la Pt_1 casa coniugale – in quanto titolare del contratto di locazione risultava il sig. – CP_1 fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa;
- Nel mese di febbraio 2019, il resistente abbandonava nuovamente e definitivamente la famiglia, facendo perdere ogni sua traccia e non contattando mai più la moglie, nemmeno per avere informazioni sullo stato di salute dei figli;
- Da allora, la sig.ra non ha idea di dove possa essere il marito che, probabilmente, Pt_1 ha lasciato il Territorio Nazionale.
- maggiorenne ma non economicamente indipendente ha da poco completato gli Per_2 studi superiori e, attualmente alla ricerca di un'occupazione, valuta altresì di riprendere gli studi, manifestando il desiderio di iscriversi all'università o a un corso pagina 3 di 10 professionalizzante;
- invece, è ancora in età scolare e frequenta il Liceo Artistico Callisto Persona_1
Piazza di Lodi;
- Entrambi i ragazzi non vedono il padre da anni ovvero dall'epoca in cui sono stati abbandonati, non nutrono alcun affetto nei confronti del genitore che, di fatto, conoscono a malapena in virtù dei lunghi periodi di assenza e di mancati contatti;
- allo stato, il resistente risulta irreperibile, nonostante abbia fissato ancora la residenza a
Lodi e, pertanto, la ricorrente incontra numerose difficoltà burocratiche legate alle attività scolastiche ed extrascolastiche della ragazza, la quale non ha possibilità di ottenere consensi e firme del padre;
- il resistente non hai mai telefonato o mandato un messaggio ai ragazzi, né inviato un regalo o gli auguri di compleanno e per le varie festività, disinteressandosi completamente a qualsiasi vicenda li coinvolga;
- La sig.ra ha, da sempre, provveduto al sostentamento della propria famiglia da Pt_1 sola, senza ricevere alcun contributo, anche semplicemente morale, dal marito e trovandosi così costretta a ricorrere all'aiuto del Comune e del Servizio Sociale;
- Dopo anni di inutili ricerche, la ricorrente aveva finalmente reperito un impiego, nel 2021, come badante, percependo circa €. 700,00/800,00 al mese. Tuttavia, dall'inizio del mese di aprile u.s., la signora ha perso il lavoro a causa del decesso del soggetto non autosufficiente di cui si prendeva cura;
- dal mese di giugno u.s. percepisce l'indennità di disoccupazione, pari a circa €. 600,00
(destinata a diminuire con il decorrere dei mesi) ed attende di reperire un nuovo impiego;
- la ricorrente percepisce altresì la somma di €. 189,00 mensili a titolo di assegno unico;
- La famiglia vive in Lodi (LO), via Agnelli, n. 33, in un immobile concesso in locazione e con un canone mensile pari a €. 550,00;
- Non è dato invece sapere se il padre lavori e/o quanto guadagni, in considerazione della sua irreperibilità.
Il sig. cui veniva ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza è CP_1 rimasto contumace.
In occasione della prima udienza del 9.1.2024, la ricorrente ha dichiarato di non sapere dove viva il resistente e di non avere sue notizie da 3-4 anni, affermando inoltre quando segue “da aprile sono disoccupata, 10 giorni fa ho trovato lavoro al supermercato e dovrei lavorare 4 ore, vengo aiutata dagli assistenti sociali. Mio figlio ha trovato lavoro con contratto di apprendistato, lo scorso mese ha preso 1.100. Mio figlio non ha contatti con il padre, la piccolina ogni tanto sì: il mese scorso il padre l'ha chiamata da Parigi, riferendo di aver avuto problemi di salute. Non mi ha mai dato soldi. Ho rappresentato 4 anni fa di avere difficoltà ma lui mi ha detto di non avere soldi. […] non mi interessa la decadenza, va bene l'affido superesclusivo, ovvero uno strumento che mi consenta di prendere da sola tutte le decisioni”. Il collegio, preso atto della rinuncia alla domanda di decadenza, dell'irreperibilità del padre, nonchè del lavoro nelle more reperito dal pagina 4 di 10 figlio maggiorenne, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, nulla sulle visite paterne allo stato;
3) Pone a carico del padre assegno per la figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spesse straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
4) riserva a separato provvedimento l'ammissione delle richieste istruttorie.
Con successiva ordinanza del 5-9.3.2024 il Collegio ha ammesso le prove orali, delegando per l'assunzione delle prove il Giudice relatore. Assunte le prove orali, il Giudice relatore ha successivamente disposto l'audizione della minore sentita all'udienza del Persona_1
28.1.2025. Successivamente il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione concedendo a parte ricorrente in termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'irreperibilità del resistente, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal momento dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale, ovvero dal 2019), la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione (tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Domanda di addebito della separazione
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione alla controparte per Pt_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, consistenti in specie nell'abbandono del tetto coniugale, dapprima nel 2008, poi nel 2009 e infine nel 2019. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente:
1) il resistente nel 2008, mentre la moglie era in attesa della seconda figlia, lasciava la casa familiare e abbandonava il nucleo, senza fornire alcuna spiegazione in merito. La ricorrente scopriva poi che il marito aveva avuto i suddetti figli da una donna che si era poi trasferita in Germania insieme agli stessi. Successivamente, il resistente faceva ritorno a casa e, la moglie lo riaccoglieva in famiglia;
2) Nell'anno 2009, il resistente lasciava nuovamente la casa coniugale, senza alcun preavviso e senza riferire nulla in proposito alla moglie ignara di dove si trovasse;
il resistente non contattava la famiglia per anni né faceva avere sue notizie e ciò sino al
2013, allorquando faceva nuovamente ritorno a casa;
la sig.ra dietro apparente Pt_1 pentimento dell'uomo, concedeva al marito un'ultima chance di cambiamento;
non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la Pt_1
pagina 5 di 10 casa coniugale – in quanto titolare del contratto di locazione risultava il sig. – CP_1 fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa;
3) Nel mese di febbraio 2019, il resistente abbandonava nuovamente e definitivamente la famiglia, facendo perdere ogni sua traccia e non contattando mai più la moglie, nemmeno per avere informazioni sullo stato di salute dei figli;
da allora, la sig.ra non ha Pt_1 idea di dove possa essere il marito che, probabilmente, ha lasciato il Territorio Nazionale.
La domanda di addebito della separazione non appare meritevole di accoglimento.
L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n.
14610). Tuttavia, tale criterio di riparto dell'onere della prova risulta mitigato con riguardo all'abbandono della casa familiare. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass.12373/2005; Cass.
17056/2007; conf.Cass.10719/2013; Cass.25663/2014; Cass. 12241/2020). Pertanto, ove la parte deduca l'abbandono della casa coniugale da parte del coniuge, grava su quest'ultimo l'onere di provare l'assenza di nesso causale tra l'abbandono e la crisi coniugale o che l'abbandono sia imputabile al coniuge che chiede l'addebito.
Nel caso di specie, nonostante sia comprovato anche mediante i testi l'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, per pacifica ammissione di parte ricorrente l'abbandono del tetto coniugale non costituisce la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Infatti, con riguardo all'abbandono del tetto coniugale avvenuto nel 2008 e nel 2009 per pacifica ammissione della ricorrente la moglie riaccoglieva il marito in famiglia per due volte, concedendogli una chance di cambiamento. Inoltre, quanto all'ultimo abbandono del tetto coniugale, avvenuto nel 2019, è la stessa ricorrente ad affermare che di fatto la comunione materiale e spirituale dei coniugi era già venuta meno – e pertanto l'ennesimo abbandono del tetto coniugale è avvenuto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata – dichiarando che pagina 6 di 10 “non avendo ancora reperito un impiego e non avendo altro posto dove andare, nonostante la fine della relazione, la sig.ra continuava a vivere con i figli e il marito presso la casa Pt_1 coniugale fino al 2019: la coppia, di fatto, viveva da separata in casa”.
4. Modalità di affido della minore, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
Parte ricorrente ha chiesto l'affido superesclusivo della figlia il collocamento Persona_1 presso la madre e nessuna regolamentazione delle visite paterne stante l'irreperibilità del padre. A fondamento di tale richiesta la ricorrente ha dedotto che la figlia non vede il padre da anni, salvo sporadici contatti telefonici, nonché la difficoltà di burocratiche legate alle attività scolastiche ed extrascolastiche della minore. In occasione della prima udienza, inoltre, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza.
Ritiene il Collegio di confermare le statuizioni oggetto dei provvedimenti provvisori con conseguente affido superesclusivo di alla madre e collocamento presso la stessa. Persona_1
Per quanto attiene alle visite paterne, stante l'irreperibilità del padre, ove lo stesso si presenti lo stesso potrà vedere la figlia previo accordo con la madre tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore, anche in ragione delle dichiarazioni rese della minore nel corso della sua audizione e del suo desiderio di vedere il padre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi …” con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori.
Nel caso di specie l'affido superesclusivo con collocamento presso la madre si giustifica in ragione delle seguenti circostanze:
- Il padre risulta irreperibile e ha mostrato disinteresse nei confronti della prole, con cui ha contatti sporadici;
- La minore sentita nel corso dell'udienza del 28.1.2025, ha affermato Persona_1 quanto segue “Ho visto mio padre nella vecchia casa, ha detto che andava in vacanza e poi non è più tornato;
più o meno è stato cinque anni fa. Ci sentiamo raramente al telefono, quando capita- Mi fa piacere sentirlo perché comunque è mio padre. Vorrei vederlo come farebbe qualsiasi figlio con un genitore, anche se sarebbe un po' strano perché non sono abituata;
se dovesse chiedermi di vederlo sarei disponibile. Con la mamma mi trovo bene, vivo con lei e mio fratello di 23 anni. Mio padre ha lasciato casa quando frequentavo la quinta elementare. […] Ho un buon rapporto con mia madre, a casa va tutto bene;
vorrei avere un rapporto con mio padre e vederlo di più. Non so dove si trova e non glielo chiedo”.
- la madre appare soggetto adeguato nell'esercizio delle funzioni genitoriali, la quale si è sempre occupata della famiglia, inoltre la stessa ha allegato difficoltà burocratiche nella gestione delle decisioni concernenti la minore connesse all'irreperibilità del padre;
pagina 7 di 10 - il resistente, come affermato dalla ricorrente all'udienza del 15.11.2024, nulla sta versando alla madre per il mantenimento della figlia nonostante l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, inoltre non è dato conoscere ove lo stesso vive;
- anche il figlio maggiorenne ha riconosciuto l'irreperibilità di fatto del padre Per_2 dichiarando quanto segue “io ogni tanto sento mio padre, una volta ogni uno/due mesi”;
- l'incapacità genitoriale in capo al resistente, la sua irreperibilità (anche nell'ambito del presente procedimento), nonché le condotte di abbandono del nucleo (ancorchè non rilevanti ai fini dell'addebito), rivelano una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n.
16593);
- infatti, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
- alla parte ricorrente debbano essere rimesse anche le scelte sulle questioni più importanti per la prole (c.d. affidamento super-esclusivo o affido esclusivo rafforzato) alla luce delle criticità riguardanti il resistente e della sua irreperibilità.
5. Contributo paterno per il mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto che il padre versi alla madre un contributo di euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minorenne e Persona_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente. In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha tuttavia dichiarato che il figlio maggiorenne ha trovato lavoro con contratto di apprendistato, con retribuzione pari a euro 1.100,00. Tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni la parte ha chiesto la corresponsione di euro 600,00 mensili per entrambi i figli, salvo poi precisare in sede di comparsa conclusionale che il contributo di euro 600,00 mensile è richiesto per la figlia minore.
Ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto a titolo di contributo paterno per il figlio
Per_2
- Il ragazzo risulta maggiorenne (ventitreenne) ed economicamente autosufficiente, secondo quanto affermato dalla madre nel corso della prima udienza nonché dallo stesso sentito quale teste all'udienza del 15.11.2024 (“faccio il magazziniere”); Per_2
- La parte in sede di comparsa conclusionale ha di fatto rinunciato a chiedere un contributo paterno per il mantenimento del figlio maggiorenne.
Deve essere invece disposto un contributo paterno per il mantenimento di di Persona_1 importo pari a euro 250,00 mensili (con decorrenza dalla presente pronuncia) oltre al 50% delle pagina 8 di 10 spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre come per legge.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La ricorrente risulta oggi assunta presso l'istituto di Lodi con un contratto a Pt_2 tempo determinato e una retribuzione mensile di euro 1.000,00 (doc. 15 e 16 parte ricorrente);
- La ricorrente convive con il figlio maggiorenne, il quale percepisce una retribuzione di euro 1.100,00 mensili, pertanto contribuisce alle spese familiari;
- I tempi di permanenza della minore risultano esclusivamente presso la madre stante l'irreperibilità del padre;
- La famiglia vive in Lodi (LO), via Agnelli, n. 33, in un immobile concesso in locazione e con un canone mensile pari a €. 550,00;
- Non è dato invece sapere se il padre lavori e/o quanto guadagni, in considerazione della sua irreperibilità;
- Rispetto alla pronuncia dei provvedimenti provvisori (9.1.2024) devono ritenersi accresciute le esigenze della minore, quasi diciassettenne.
6. Spese di lite
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti (parziale accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente), le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte resistente per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Baguida (Togo) in data 30.10.2000, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Lodi;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lodi di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
4) dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
5) determina in euro 250,00 complessivi il contributo di mantenimento del padre in favore della figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla presente pronuncia, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie secondo il pagina 9 di 10 Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
assegno unico integralmente in favore della madre come per legge;
6) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente 2/3 delle spese di giudizio, che complessivamente liquida in € 4.000,00 per compensi e pertanto euro 2.666,67 € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa il restante
1/3 tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 10 di 10