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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 765/2022 R.G. promosso da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. F. Massimino e S. Spada
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. L. Gaezza;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – revoca agevolazioni per irregolarità contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 728/2022 del 24 febbraio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui la società appellante si opponeva all'avviso di addebito n. 59320180005830552000, emesso dall in seguito a Controparte_2
note di rettifica da DM10 per gli anni dal 2015 al 2018. Preliminarmente, il giudice disattendeva le eccezioni afferenti alla regolarità formale del titolo poiché, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, erano state proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Affermava che l'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito scaturiva dalla avvenuta decadenza dal godimento delle agevolazioni contributive in forza dell'art. 1 comma
1175 l. 296/2006, che subordinava il diritto ad usufruire e mantenere sgravi contributivi di cui all'art. 8 l. 407/1990 alla continua e permanente regolarità contributiva previdenziale (DURC interno). Evidenziava che la società opponente aveva presentato richiesta di adesione agevolata oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare e che, peraltro, tale richiesta risultava incompleta, non ricomprendendo la cartella n. 79990 relativa all'anno 2017.
Concludeva accertando la posizione di irregolarità contributiva della società e, di conseguenza, la legittimità della revoca dei benefici contributivi e del successivo atto di recupero disposto con le note di rettifica e compensando le spese.
Appellava la sentenza la società soccombente con atto del 20 agosto 2022.
Al gravame resisteva l eccependo l'inammissibilità del primo motivo di CP_1
appello sulla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposto avverso sentenza non suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la società soccombente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto tardive le eccezioni relative alla regolarità formale del titolo, qualificate dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi.
Deduce che la nullità dell'avviso di addebito deriva dall'omissione della notifica dell'atto presupposto, vale a dire il provvedimento di revoca dei benefici concessi.
Quindi, ribadendo quanto affermato nel ricorso introduttivo, sostiene che l'ente non avrebbe potuto procedere all'esecuzione forzata per difetto originario del titolo esecutivo.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Invero le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi non sono soggette ad appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui sia contestata la qualificazione dell'azione effettuata dal giudice (“La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” Cassazione civile sez. III, 26/06/2023,
n.18230).
2. Con il secondo motivo – riproponendo l'eccezione di illegittimità e\o di infondatezza dell'avviso di addebito impugnato proposta con ricorso introduttivo – assume che il giudice l'ha erroneamente ritenuta inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, non avendo preso in considerazione la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata.
Precisa, infine, che l aveva accettato i modelli attestanti il CP_1 CP_3
riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 8 l. 407/1990 e che, solo nelle more del giudizio di primo grado, aveva documentato l'invio di un invito a regolarizzare la propria posizione contributiva.
2.1 Anche tale motivo va dichiarata inammissibile, poiché non censura adeguatamente la pronuncia sul punto.
Il giudice ha preso in considerazione l'istanza di definizione agevolata, ma l'ha ritenuta irrilevante ai fini della correntezza contributiva in quanto presentata oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione e poiché nella stessa non risulta ricompresa la cartella/avviso 79990, anno 2017, di importo di euro
983,14, concludendo per l'insussistenza della regolarità contributiva.
Su tale motivazione nessuna censura è stata avanzata dall'appellante.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in euro 2.906,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi