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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa GH NT Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto SI n. 354/2023, pubblicata il 14/03/2023,
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alberto Franchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Veronelli in
Bergamo- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivan Pera, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio- APPELLATA
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 354/2023 (doc. 1), R.G. 2775/2022, emessa dal Tribunale di Busto SI dott.ssa Alessandra Ardito il 14.03.2023 e pubblicata il giorno 14.03.2023, non notificata così giudicare: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'erronea e ingiusta condanna di per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la non indennizzabilità ai termini della Controparte_2 polizza nr. 811R1029 dell'infortunio occorso alla Signora in data 02.11.2021 e condannare la stessa Pt_1 CP_1 alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di 1° grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA DI SUBORDINE: nella denegata ipotesi di ritenuta indennizzabilità dell'infortunio occorso alla signora in data 02.11.2021, ai termini della polizza nr. 811R1029 limitare la pretesa CP_1 Pt_1 pagina 1 di 17 indennitaria quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, al netto della franchigia contrattuale prevista. Spese di lite quantomeno compensate”. IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi e disporsi CTU medico-legale sulla persona della
Signora al fine di accertare l'esistenza di una lesione corporale indennizzabile nonché individuare e quantificare CP_1
i costi relativi all'intervento funzionale e quelli relativi ad intervento estetico”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a conferma della sentenza n. 354/20203 resa dal Tribunale di Busto SI,
Dott.ssa Alessandra Ardito, in data 14/03/2023, depositata e pubblicata in pari data e rigettata ogni diversa contraria istanza così giudicare: Nel merito: premessa ogni e più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione n. 811R1029 – Zurich Medicare prevede il rimborso delle spese mediche e degli esami diagnostici effettuati dalla
Sig.ra in relazione all'intervento chirurgico subito in data 17/12/2021; per l'effetto, condannare CP_1 CP_2 corrente in Dublino (IRL), Ballsbridge Park Zurich House (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 9.181,34 oltre interessi ex art. 1284 IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o determinata dal Giudice secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi”, trascritti nella comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito ), Parte_1 Pt_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto SI N. 354/2023 con la
[...] quale è stata accolta la domanda della Sig.ra di rimborso delle spese mediche CP_1 sostenute per un intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delle protesi mammarie destra e sinistra, in forza della polizza assicurativa per il rimborso di spese sanitarie “Zurich Medicare” nr.
811R1029, stipulata dal sig. in data 08.09.2020 in favore della Sig.ra Parte_3 Parte_4
e del restante nucleo familiare.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
L'attrice sig.ra ha esposto che nell'anno 2000 si era sottoposta ad un intervento di CP_1 mastoplastica additiva;
in data 2/11/2021, nel corso di una partita di padel presso il centro sportivo
Fun Village in Busto SI, era stata colpita al petto dalla pallina lanciata da un avversario;
al momento dell'incidente di gioco, la Sig.ra aveva provato un forte dolore e si era formato un CP_1 livido vicino al seno destro;
col passare dei giorni il dolore era aumentato;
in data 9/11/2021 la
Sig.ra si era recata dalla senologa dott.ssa la quale, sospettando la rottura CP_1 Persona_1 della protesi, aveva prescritto all'attrice di sottoporsi a risonanza magnetica;
l'esito della risonanza magnetica era il seguente: “..l'esame documenta rottura intracapsulare della protesi destra”; in data
16/11/2021 l'attrice si era recata dal chirurgo plastico dott.ssa di Milano, Controparte_3 la quale aveva prescritto l'intervento chirurgico per rimuovere e sostituire le protesi mammarie a pagina 2 di 17 seguito della rottura della protesi destra in conseguenza dell'infortunio; l'intervento chirurgico è stato eseguito in data 17/12/2021, con esito positivo e dimissioni della paziente il giorno successivo.
L'attrice ha allegato che, nelle Condizioni Generali della polizza, in espressa deroga di quanto previsto al punto 12 a pag. 6, è prevista la copertura assicurativa “… per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato da referto di Pronto soccorso”; prima di sottoporsi all'intervento chirurgico la sig.ra con email del CP_1
30/11/2021, aveva richiesto a – per essa alla società convenzionata – Pt_1 Controparte_4
l'apertura del sinistro relativo all'intervento di chirurgia mammaria conseguente alla rottura della protesi al seno a seguito di infortunio;
con email del 03/12/2021 aveva negato la copertura CP_4 assicurativa in quanto “… trattasi di rottura di protesi apposte in sede di intervento per mastoplastica additiva, intervento estetico non autorizzabile in quanto escluso dalla polizza Medicare”; in data 9 dicembre 2021 la sig.ra aveva reiterato la richiesta di apertura del sinistro direttamente all'agenzia di CP_1 Pt_1 riferimento, ribadendo che la motivazione dell'intervento era medica e non estetica;
con email in data 10/12/2021 aveva risposto: “… in seguito a nuova valutazione medica si specifica che non si CP_4 discute la necessità dell'attuale intervento dal punto di vista clinico, ma è complicanza di pregresso intervento di natura estetica”. Anche dopo l'intervento chirurgico era proseguita fra le parti, tramite i rispettivi legali, la controversia circa la copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Dopo l'escussione dei due testimoni di parte attrice, il Tribunale di Busto SI, in accoglimento della domanda della sig.ra ha emesso in udienza ex art. 281\sexies cpc la sentenza con le CP_1 seguenti statuizioni: “1) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 9.181,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
3) condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per spese ed Euro 5.000 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario. i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha affermato che: il verificarsi del rischio assicurato deve ritenersi provato in quanto è documentale e non contestata l'esistenza della polizza per spese sanitarie, fra i cui assicurati risulta l'attrice, avente ad oggetto “Spese sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico: il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato ed effettivamente documentate per ricovero e/o intervento chirurgico anche ambulatoriale od effettuato in regime di day hospital reso necessario a seguito di malattia
o infortuni e nei casi di parto e trapianto di organi, presso istituti di cura sia pubblici che privati. Sono comprese le spese sostenute durante il ricovero e nei 120 giorni precedente e successivi al ricovero stesso”; sono documentalmente dimostrati l'avvenuto intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delle protesi il 17 dicembre 2021 e l'esecuzione dei relativi esami preliminari;
l'intervento chirurgico era pagina 3 di 17 reso necessario da infortunio, in particolare l'attrice doveva sostituire la protesi mammarie in quanto quella destra si era rotta, come risulta dalla cartella clinica;
la rottura deve ritenersi imputabile all'infortunio subito durante una partita di padel;
il 2.11.2021, come dichiarato dai testi e l'attrice veniva colpita al seno da una pallina. Testimone_1 Parte_3
Immediatamente si formava un livido. Poiché il dolore non passava, il 9.11.2021 l'attrice si recava dalla dott.ssa , che rilevava “disomogeneo il contenuto di protesi destra” e consigliava RMN Per_1 per studio protesi;
la RM mammaria del 15.11.2021 confermava la rottura della protesi;
la sequenza temporale degli eventi consente di ritenere provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale fra il colpo subito durante la partita di padel e la rottura della protesi destra. La necessità dell'intervento a seguito della rottura deve ritenersi pacifica, in quanto accertata dalla documentazione medica in atti e riconosciuta dalla stessa compagnia di assicurazione (doc. 9 dell'attrice).
Nella motivazione il Tribunale ha inoltre rilevato: non risulta fondata l'eccezione di inoperatività sollevata dalla convenuta. Alle pag. 6 di 9 delle Condizioni di assicurazione, punto 12, era previsto:
“L'Assicurazione non è operante in caso di..(..) applicazioni di carattere estetico nonché Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli effettuati a fini ricostruttivi a seguito di Interventi demolitivi per neoplasie maligne
e salvo quanto disposto dal paragrafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o
Intervento chirurgico”. Nella sezione specifica della Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva, pag. 4 di 9, veniva specificato “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo
“rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione, la compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto Soccorso” (doc. 2 del convenuto); al punto 12 venivano esclusi dalla copertura solo gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico;
la deroga prevista a pag. 4 non limitava ulteriormente la copertura assicurativa agli interventi di chirurgia plastica conseguenti a neoplasie o infortuni documentati da referto di Pronto soccorso, come sostiene parte convenuta. A pag. 4 di 9, infatti, viene previsto che a parziale deroga del punto 12 avrebbe rimborso anche e non solo gli interventi indicati a pag.
4. Pertanto, poiché nel caso di specie l'intervento di chirurgia plastica non aveva scopo estetico, l'operatività della polizza non può essere esclusa.
LA FASE DELL'APPELLO.
ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale: I- Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione al contenuto del contratto assicurativo – rischi ed eventi assicurati;
II- nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione ovvero motivazione apparente in ordine alla mancata ammissione di CTU medico-
pagina 4 di 17 legale;
III- erronea condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato;
IV- erronea liquidazione delle spese di lite.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza n. 354/20203 impugnata da Parte_4 controparte.
La Corte, a seguito dell'assunzione della causa in decisione, in accoglimento dell'istanza istruttoria reiterata da ha rimesso la causa sul ruolo per la CTU collegiale disposta sui seguenti quesiti: Pt_1
“Dica il ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, svolto ogni accertamento necessario e facendosi eventualmente assistere, se ritenuto utile, da uno specialista di sua fiducia:
1. se l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta il 17 dicembre 2021 abbia avuto carattere funzionale;
2. se vi era indicazione all'intervento chirurgico CP_1
e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra;
3. quale sarebbe stata la spesa sostenuta in caso di intervento chirurgico limitato alla rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra”. La CTU è stata espletata dal
Prof. professore associato di Medicina Legale Università Politecnica delle Marche Persona_2
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e dal Dr. Prof. professore a Persona_3 contratto in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università di Milano.
Dopo il deposito della relazione dei CTU, la Consigliera Istruttrice ha rinviato la causa all'udienza del 2 ottobre 2025 a norma dell'art. 350 bis cpc;
in tale udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, richiamando le rispettive note conclusionali e la Corte ha nuovamente assunto la causa in decisione.
DECISIONE DELLA CORTE
I- Il primo articolato motivo d'appello è infondato.
ha impugnato la motivazione della sentenza, sopra riportata, affermando in primo luogo Pt_1 che: a) erra il Tribunale nel ritenere che la verificazione di qualsivoglia ipotesi di evento dannoso derivante da causa esterna e violenta possa integrare un infortunio indennizzabile ai termini di polizza;
dal tenore letterale delle clausole risulta che il rischio assicurato è il rimborso delle spese sanitarie derivanti da un evento di danno generato da un fattore intrinseco –malattia (neoplasie maligne) o da un fattore esterno- infortunio. Tale rischio assicurato è poi specificatamente e chiaramente delimitato al punto 12) delle condizioni generali di contratto in cui non tutte le spese sanitarie possono essere oggetto di indennizzo, sono infatti escluse quelle conseguenti ad interventi chirurgici con finalità prettamente estetica. Sempre a specificazione del rischio assicurato si precisa che sono indennizzabili le spese sanitarie da intervento derivante da chirurgia estetica se conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato da referto da Pronto Soccorso.
“Dunque dalla lettura coordinata delle norme che determinano e specificano il contenuto del rischio assicurato in ordine alle spese sanitarie per interventi di chirurgia estetica, si evince che: sono escluse quelle di chirurgia plastica a scopo estetico salvo che: - a) derivanti da interventi pagina 5 di 17 demolitivi per neoplasie maligne (malattia); - b) derivanti da Infortunio documentato da referto di
Pronto soccorso (infortunio)”. L'appellante ha dedotto l'errore interpretativo del Tribunale, per avere ritenuto l'ipotesi di cui alla pag. 4 delle condizioni generali di contratto (la Compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto soccorso), “integrante una fattispecie ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella del rimborso delle spese per chirurgia plastica non avente scopo estetico”; così non è, le condizioni generali di contratto prevedono che – a parziale deroga dell'esclusione dal rischio assicurato delle spese sanitarie per chirurgia estetica- “possano essere rimborsate anche e dunque in aggiunta alle spese sanitarie indennizzabili non estetiche, quelle spese di chirurgia plastica connesse a neoplasie maligne o da Infortunio documentato da referto di Pronto Soccorso”; non è sostenibile una diversa interpretazione della suddetta clausola, “poiché diversamente si arriverebbe ad estendere ad una differente ipotesi il rischio garantito che, invece, nel caso di specie è circoscritto “nell'Infortunio documentato da referto di Pronto
Soccorso”. Non un qualsiasi infortunio che determina la necessità di un intervento di chirurgia plastica potrà dunque integrare un'ipotesi indennizzabile ai termini di polizza, ma quello documentato da referto del Pronto Soccorso.
Documentazione del tutto carente nel caso di specie”.
L'appellante ha dedotto che la signora non solo non si è recata al Pronto Soccorso CP_1 nell'immediatezza dei fatti, ma ha atteso ben una settimana prima di rivolgersi ad un medico, ciò nonostante, il dolore fosse stato intenso, tanto che a dire dei testi, le sarebbe spuntato “un lacrimone”; la non solo non si è recata immediatamente al Pronto Soccorso, ma ha ripreso CP_1
a giocare. “In sintesi, difetta, nel caso di specie la verificazione di un infortunio documentato da referto di Pronto
Soccorso, come richiesto e previsto dalla polizza ai fini dell'individuazione del rischio assicurato. Sul punto il Giudice di prime cure nulla ha motivato”.
L'appellante ha affermato, inoltre, che: b) Erra poi il Tribunale nel ritenere che l'evento fortuito abbia ingenerato una lesione corporale indennizzabile. Nelle condizioni di polizza è specificatamente qualificato (doc. n. 2 pag. ½) l'infortunio come “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”; dal tenore letterale delle condizioni, emerge chiaramente che “l'infortunio, quale causa violenta, esterna e fortuita deve comportare un'alterazione fisica ovvero una lesione corporale attinente al corpo della persona, cioè alle sue parti originarie siano esse ossa, articolazioni, muscoli. legamenti eccetera. Dal che ne discende che laddove la causa violenta, esterna e fortuita, non ha ingenerato una lesione corporale nel senso sopra specificato ovvero un'alterazione del corpo
l'evento non può costituire un infortunio indennizzabile ai termini di polizza”; nel caso di specie non è si è verificata una frattura corporea, bensì la lacerazione della protesi mammaria, risultato di un intervento chirurgico di mastoplastica additiva cui la signora - per ragioni di natura CP_1
pagina 6 di 17 estetica - si era sottoposta. “In conclusione, l'evento dannoso subito dalla signora ha comportato la rottura CP_1 di una protesi mammaria inserita in occasione di un intervento di mastoplastica additiva di natura estetica e quindi trattasi di “applicazione estetica” esclusa a priori dalla garanzia assicurativa”.
L'appellante ha dedotto, infine, che: c) non è dato comprendere per quali ragioni il Tribunale abbia riconosciuto come funzionale la rimozione e la sostituzione della protesi sinistra a fronte della sola rottura della protesi destra. Sul punto il Giudice si è limitato ad aderire acriticamente alle valutazioni del medico chirurgo che ha eseguito l'intervento, lo stesso medico che nel corso della visita del 16/11/2021 – ad esito di RMN del 15/11/2021- riferiva della necessità della rimozione della sola protesi destra.
Per quanto dedotto col motivo sub I, l'appellante ha chiesto alla Corte di dichiarare la non operatività della polizza con contestuale condanna della parte attrice oggi appellata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
I-a). La Corte osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto da , dalla Pt_1 lettura complessiva delle condizioni generali della polizza previste nella pagina 4 e nella pagina 6 al punto 12, non si evince che la copertura assicurativa per le spese mediche relative all'intervento chirurgico oggetto di causa sia esclusa per la mancanza di un referto del Pronto Soccorso.
A pagina 2 delle condizioni generali di assicurazione, nella parte relativa a “spese sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico”, sotto il titolo “Cosa e come assicuriamo” è previsto:
“L'assicurazione vale per il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato ed effettivamente documentate per ricovero e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale od effettuato in regime di day hospital, reso necessario a seguito di Malattia o Infortunio”; nel glossario premesso alle condizioni generali (pag. 1), l'infortunio è così definito: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”.
Come ha evidenziato l'appellata, tra gli obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro, alle pagine 7 e 8 delle condizioni di polizza non è previsto l'obbligo per l'assicurato di documentare l'infortunio con un certificato del Pronto Soccorso ai fini dell'indennizzo; è invece previsto l'obbligo dell'assicurato di fornire la “documentazione medica … sulla natura della patologia che ha dato luogo alla prestazione”.
Da tali condizioni generali si desume, quindi, che ai fini dell'indennizzo occorre che le lesioni corporali prodotte dall'infortunio siano “oggettivamente constatabili”, non necessariamente mediante certificato di un Pronto Soccorso.
La Corte osserva, poi, che nel caso in esame l'esclusione della copertura assicurativa per la mancanza di certificato del Pronto Soccorso neppure si può desumere dalle clausole delle condizioni generali richiamate da , laddove nella sezione “esclusioni contrattuali e Pt_1 delimitazioni dell'assicurazione”, a pagina 6 al punto 12, fra i rischi esclusi è previsto che l'assicurazione non è operante in caso di “applicazioni di carattere estetico nonché interventi di chirurgia pagina 7 di 17 plastica a scopo estetico, salvo quelli effettuati a fini ricostruttivi a seguito di Interventi demolitivi per neoplasie maligne
e salvo quanto disposto dal paragrafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o
Intervento chirurgico” e nella clausola sulla “Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva”
a pagina 4, secondo la quale “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione, la Compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto soccorso.”.
Al riguardo la Corte osserva che, come si evidenzierà di seguito, sulla base della CTU collegiale espletata in appello si deve affermare con certezza che l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta l'appellata “non può essere ricondotto a finalità meramente estetiche, ma risponde a una chiara esigenza di carattere funzionale, garantendo il ripristino di una condizione di equilibrio anatomico e prevenendo complicanze che avrebbero potuto derivare da una gestione chirurgica limitata alla sola rimozione della protesi danneggiata”.
Nel caso in esame non vale, quindi, l'esclusione della copertura assicurativa prevista a pagina 6 delle condizioni generale al punto 12 per l'ipotesi di “interventi di chirurgia plastica a scopo estetico” e, di conseguenza, non è pertinente al caso in esame la connessa clausola stabilita a pag. 4 “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione
Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione”, invocata dall'appellante nella parte in cui la clausola di deroga fa riferimento ad un referto del Pronto soccorso.
In definitiva, dalle condizioni generali della polizza assicurativa applicabili alla fattispecie oggetto di causa, non risulta che un certificato del Pronto Soccorso fosse presupposto o condizione di operatività della copertura assicurativa.
Tale rilievo è avvalorato dalla condotta stragiudiziale dell'assicuratore che, prima del giudizio, ha respinto la richiesta della sig.ra di apertura del sinistro, non già per la mancanza di un CP_1 certificato del Pronto Soccorso, bensì in quanto riteneva si trattasse di un intervento chirurgico per una complicanza di pregresso intervento di natura estetica (e-mail 10.12.2021, doc. 9 appellata).
In effetti- come ha sottolineato l'appellata- se la sig.ra si fosse recata al Pronto Soccorso, CP_1 lamentando di essere stata colpita al petto da una pallina durante la partita di padel, certamente i medici non avrebbero disposto d'urgenza l'esame specialistico della RM mammaria, al quale l'appellata si è sottoposta in data 15 novembre 2021 a seguito della visita della senologica in data 9 novembre 2021.
La mancanza di certificato del Pronto soccorso nel caso in esame risulta, quindi, del tutto irrilevante ai fini dell'operatività della copertura assicurativa.
I- b). Il primo motivo d'appello è infondato anche in merito all'asserita mancanza del requisito della lesione corporale secondo la definizione di “Infortunio” espressa nelle condizioni della pagina 8 di 17 polizza: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”. L'appellante sostiene che manchi il presupposto del sinistro per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
L'appellante afferma, in sintesi, che nel caso in esame non si è verificata “una frattura corporea, bensì la lacerazione della protesi mammaria, risultato di un intervento chirurgico di mastoplastica additiva”, cui la signora si era sottoposta nel 2000 per ragioni di natura estetica. CP_1
La Corte osserva che il concetto di “lesioni corporali oggettivamente constatabili” non si riduce alla fattispecie della “frattura corporea”, riscontrabile ad esempio con una semplice radiografia.
Nel caso in esame, non solo dalle certificazioni mediche prodotte in primo grado dall'appellata, ma anche dalla CTU collegiale espletata in appello, risulta che la rottura della protesi destra ha determinato lesioni all'apparato mammario, vale a dire una “falda infiammatoria periprotesica” che comportava “alterazioni anatomiche”, oltre che dolore e un potenziale rischio di complicanze locali, tali da rendere chiara l'indicazione all'intervento chirurgico (pag. 10 CTU).
Nel rispondere ai rilievi critici del CTP di i CTU hanno ribadito “che l'unica ed esclusiva Pt_1 causa dell'intervento del 17 dicembre 2021 è stata la rottura traumatica della protesi mammaria destra. Non si tratta di un'operazione “precauzionale” o di routine, ma di una risposta diretta a un evento acuto e documentato, che ha determinato la fuoriuscita di gel siliconico all'interno della tasca protesica, evidenziata dalla RM del 15 novembre 2021, segno inequivocabile di lesione in atto e di natura traumatica;
la formazione di falda infiammatoria periprotesica, responsabile di importante sintomatologia dolorosa e potenziali rischi infettivi, come chiaramente riportato nel referto MRI e nei certificati clinici della Dr.ssa l'irrigidimento della capsula e la CP_3 comparsa di fenomeni fibrotici che, in assenza di tempestiva revisione chirurgica, avrebbero potuto evolvere in complicanze croniche, rendendo ancor più invasivo il successivo trattamento” (pag. 20,
21).
Ad avviso della Corte, l'evento dannoso conseguente al colpo al petto subito dall'appellata nel corso della partita di padel ha prodotto, quindi, lesioni corporali “oggettivamente” constatate dai CTU sulla base della documentazione medica prodotta dall'appellata (certificazione di visita senologica,
a firma della Dott.ssa , datata 09/11/2021, RM mammaria eseguita il 15/11/2021, Persona_1
Certificati medici rilasciati dalla dr.ssa Chirurgo Plastico, in data 16.11.21 e in data Controparte_3
03.12.21, Cartella clinica dell'intervento chirurgico della Columbus Clinic Center srl datata
17.12.2021).
I- c). L'appellante asserisce, inoltre, che non è dato comprendere per quali ragioni il Tribunale abbia riconosciuto come funzionale la rimozione e la sostituzione della protesi sinistra a fronte della sola rottura della protesi destra. All'esito CTU collegiale espletata in appello, nella memoria conclusionale depositata a norma dell'art. 350 bis cpc “ribadisce la contestazione già svolta Pt_1 pagina 9 di 17 a verbale di causa all'udienza del 22.5.2025”; in tale udienza il procuratore dell'appellante ha dichiarato: “L'avv. Franchi contesta la CTU”. Nella memoria conclusionale chiede alla Pt_1
Corte “nella sua qualità di “peritus peritorum” di valutare e fare proprie le osservazioni del ctp di parte
Dott. . Pt_1 Per_4
Al riguardo l'appellante ha dedotto:
A- Si noti innanzitutto la singolarità della fattispecie, “in particolare per ciò che attiene all'assoluta carenza di riferibilità causale tra il preteso infortunio del 2/11/2021 e la rottura della protesi destra”; nel mese di ottobre 2021 la signora si sottoponeva a mammografia, negativa (doc. 1 , come CP_1 CP_1 specificato a pag. 2 delle osservazioni del ctp di parte appellante , dottor Pt_1 Persona_5
“solo il parere di Specialista Radiologo, il quale esaminata la RNM del 15/11/2021 avrebbe potuto esprimere un parere sulla natura “spontanea? Traumatica” ed epoca della rottura protesica, essendo tutt'altro che improbabile che la stessa: sia andata incontro a rottura naturale per invecchiamento;
si sia verificata a causa di indagine mammografica eseguita in ottobre 2021 (per routine, non rappresentando tale esame gold standar per valutare eventuali rotture protesiche), sapendo che le “protesi datate” risultano più sensibile a tale complicanza intraprocedurale….”; nel certificato della dottoressa datato 9/11/21 (v. doc. 1 fascicolo Per_1 CP_1 non si fa menzione di un asserito evento traumatico in data 2/11/2021 e non si riferisce di evento traumatico nel referto di RMN mammaria del 15/11/2021 (v. doc. 2 fascicolo e parimenti CP_1 non si riferisce di un preteso evento traumatico nel certificato della dottoressa del CP_3
16/11/2021 (v. doc. 3 fascicolo;
solo nel certificato della dottoressa del CP_1 CP_3
3/12/2021 (v. doc 19 fascicolo per la prima volta viene riferito un trauma, peraltro, nel CP_1 mese di ottobre 2021 (ovvero il mese in cui fu sottoposta mammografia!) e non agli inizi di novembre (l'infortunio di gioco è riferito in data 2/11/2021).
L'appellante ha concluso: “alla luce di tutto quanto sopra evidenziato in tema di assoluta carenza di nesso di causa, si rivela come sarebbe stato dirimente la certificazione del Pronto Soccorso, documentazione invero inderogabilmente prevista dalle condizioni di polizza ai fini dell'indennizzabilità”.
La Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto provato il nesso di causalità fra il colpo al seno subito dalla Sig.ra durante la partita in data 2 novembre 2021 e la rottura della protesi destra Pt_5 riscontrata dalla RM in data 15 novembre 2021 (doc. 2 attrice); a tale conclusione il Tribunale è pervenuto, facendo riferimento alla sequenza temporale degli eventi, partendo innanzitutto dalle dichiarazioni dei due testimoni presenti all'episodio del 2 novembre 2021 durante la partita di padel, dichiarazioni queste del trascurate dall'appellante.
La teste ha dichiarato: “La veniva colpita alla parte destra e, sapendo che Testimone_1 CP_1 porta le protesi, mi sono preoccupata. Ci siamo fermati qualche minuto perché all'attrice è sceso un lacrimone, poi abbiamo ricominciato a giocare”. Il teste compagno di Parte_3 CP_1 pagina 10 di 17 ha dichiarato: “Durante uno scambio ha ricevuto un colpo dovuto ad una pallinata CP_1 CP_1 al petto e ci siamo fermati perché aveva dolore. La partita è ripresa ma, di fatto, abbiamo solo palleggiato perché aveva dolore”.
Da tali dichiarazioni concordi risulta che la Sig.ra ha accusato un inteso dolore al seno in CP_1 conseguenza del colpo della pallina, come oggettivamente dimostrato dal “lacrimone”.
A distanza di pochi giorni, in data 9 novembre 2021 l'appellata si è recata dalla dr.ssa Per_1
, medico chirurgo senologa, la quale ha effettuato l'esame ecografico bilaterale col seguente
[...] referto: “…E.O.:buoni esiti di mastoplastica additiva, mammelle di consistenza parenchimatosa. Non noduli palpabili e adenopatie ascellari all'esame clinico ed ecografico. Non secreto. Disomogeneo il contenuto della protesi di destra. Conclusioni: esame oncologicamente negativo. Si consiglia RMN delle mammelle senza mezzo di contrasto per studio protesi…” (doc. 1 appellata).
Quanto all'esito della RM mammaria, eseguita il 15/11/2021, con quesito “sospetta rottura protesi seno dx”, si legge nel referto: “Mastoplastica additiva bilaterale. L'esame documenta rottura intracapsulare della protesi destra. Integro l'impianto protesico di sinistra con sottile falda fluida periprotesica. Per quanto valutabile senza mezzo di contrasto non evidenti focalità a carico del parenchima ghiandolare mammario. Non adenopatie nel campo in esame”.
Al riguardo l'appellante non ha allegato alcun argomento tecnico o di comune esperienza in base al quale si possa ragionevolmente ritenere che l'esame specialistico della RM mammaria senza mezzo di contrasto- disposto a seguito di una visita senologica sul quesito “sospetta rottura protesi seno dx”- potesse essere eseguito in via d'urgenza in un Pronto Soccorso. La mancanza di certificato del Pronto soccorso nel caso in esame risulta, quindi, del tutto irrilevante ai fini della valutazione della prova del nesso eziologico fra il colpo al petto subito dall'appellata durante la partita di padel e la rottura della protesi al seno destro riscontrata dalla RM mammaria eseguita in data 15 novembre 2021.
In merito a tale nesso di causalità, i CTU hanno risposto in modo convincente all'osservazione del
CTP di , secondo cui sarebbe “incerta” la datazione dell'evento traumatico. I CTU hanno Pt_1 evidenziato il referto della RM mammaria del 15 novembre 2021, redatto da specialista radiologo dedicato alle immagini mammarie, rilevando che “documenta con chiarezza la presenza di rottura intracapsulare della protesi destra associata a falda infiammatoria periprotesica, segno inequivocabile di un danno in atto e non meramente “in potenziale” o di vecchiaia”; i CTU hanno osservato: “È noto che, sebbene le protesi possiedano una durata media stimata in 15–20 anni, la RM magnetica rappresenta il gold standard per la diagnosi di rottura (sensibilità > 90% e specificità > 95%) e consente di identificare con precisione sia la data approssimativa dell'evento sia la natura traumatica o spontanea della rottura stessa, attraverso la valutazione dei segni di recente infiammazione tissutale e di integrità della capsula (American Journal of Roentgenology, 2019). La carenza di accesso a un'ulteriore consulenza radiologica non sussiste, atteso che la documentazione già prodotta reca le firme e le pagina 11 di 17 conclusioni di specialisti in radiologia diagnostica (RM 15.11.21), i quali hanno escluso che le alterazioni osservate fossero ascrivibili unicamente a invecchiamento graduale del device.”.
Nel rispondere alle osservazioni del CTP di , i CTU hanno concluso che, pertanto, “è Pt_1 manifestamente errato dedurre che l'intervento sia stato motivato da ragioni “estetiche” o dalla semplice vetustà delle protesi, giacché i danni strutturali rilevati sono stati causati da un trauma specifico e non da un lento processo degenerativo. Il quadro clinico-radiologico ha mostrato chiaramente la contemporanea sofferenza tissutale dovuta alla rottura acuta, imponendo l'immediata rimozione dell'impianto danneggiato.” (pag. 21).
Ad avviso della Corte, queste spiegazioni tecniche dei CTU- non contrastate da rilievi scientifici del CTP dell'appellante- portano a confermare la valutazione espressa dal Tribunale circa la prova del nesso di causalità fra il colpo al seno subito dall'appellata durante la partita di padel del 2 novembre 2021 - descritto dai due testimoni oculari- e la rottura della protesi destra rilevata con la
RM mammaria eseguita il 15/11/2021, con conseguente necessità dell'intervento chirurgico del 17 dicembre 2021 per finalità “funzionale” e non meramente estetica.
B- Nella memoria conclusionale l'appellante afferma, inoltre, che la decisione di sostituzione della protesi sinistra viene effettuata poiché “protesi ammalorata con falda periprotesica infiammata” e fa ben comprendere come tale elemento fosse prossimo alla sua naturale rottura, rendendo pertanto consigliabile la sua sostituzione, a prescindere dalle argomentazioni dei Ctu per giustificare i tempi (ed i costi) della chirurgia effettuata…. L'intervento di sostituzione della protesi mammaria sinistra fu effettuato – o comunque – si sarebbe dovuto effettuare a prescindere dalla circostanza di causa (rottura della protesi destra) a causa ed in ragione del degrado protesico prossimo ..” (v. pagg. 2 e 3 v. osservazioni ctp , dott. ; a Pt_1 Persona_6 dire dell'appellante, gli stessi CTU hanno evidenziato che “la protesi mammaria sinistra, pur non presentando un danno macroscopico al momento dell'intervento, era soggetta a un processo di invecchiamento e usura, con un rischio potenziale di rottura futura. Sostituire entrambe la protesi consente di mantenere una simmetria adeguata e ridurre la probabilità di dover ricorrere a un successivo intervento chirurgico per l'impianto rimasto in sede, con potenziali ulteriori disagi per la paziente.” (v. pag. 11 della ctu).
L'appellante ha concluso che “potenziali ulteriori disagi” non attribuiscono carattere funzionale all'intervento
e non possono giustificare a qualsiasi titolo o ragione un danno indennizzabile in polizza infortuni”.
La Corte rileva che i CTU hanno risposto al quesito “Se vi era indicazione all'intervento chirurgico e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra”; hanno affermato che esisteva una chiara indicazione all'intervento chirurgico, determinata dalla rottura della protesi mammaria destra con associata falda infiammatoria periprotesica, condizione che comportava dolore, alterazioni anatomiche e un potenziale rischio di complicanze locali. Hanno precisato che, dal punto di vista della pratica clinica, la sostituzione bilaterale delle protesi rappresenta una scelta pagina 12 di 17 appropriata e raccomandata al fine di garantire un risultato ottimale sia dal punto di vista funzionale che morfologico. La rimozione della sola protesi destra avrebbe determinato un'importante asimmetria tra le due mammelle, dovuta non solo alla differenza di volume, ma anche alle inevitabili modificazioni tissutali e ai fenomeni di retrazione capsulare e di assestamento che si verificano successivamente alla rimozione di un impianto. Inoltre, la protesi mammaria sinistra, pur non presentando un danno macroscopico al momento dell'intervento, era soggetta a un processo di invecchiamento e usura, con un rischio potenziale di rottura futura. Sostituire entrambe le protesi consente di mantenere una simmetria adeguata e ridurre la probabilità di dover ricorrere a un successivo intervento chirurgico per l'impianto rimasto in sede, con potenziali ulteriori disagi per la paziente. Per tali ragioni, la gestione chirurgica adottata è da ritenersi pienamente giustificata e indicata in termini di buona pratica medica e chirurgica (pag. 10-11 relazione).
I CTU hanno risposto analiticamente alle osservazioni critiche del CTP di , ribadendo che Pt_1
l'unica ed esclusiva causa dell'intervento del 17 dicembre 2021 è stata la rottura traumatica della protesi mammaria destra. “Non si tratta di un'operazione “precauzionale” o di routine, ma di una risposta diretta a un evento acuto e documentato, che ha determinato la fuoriuscita di gel siliconico all'interno della tasca protesica, evidenziata dalla RM del 15 novembre 2021, segno inequivocabile di lesione in atto e di natura traumatica;
la formazione di falda infiammatoria periprotesica, responsabile di importante sintomatologia dolorosa e potenziali rischi infettivi, come chiaramente riportato nel referto MRI e nei certificati clinici della Dr.ssa l'irrigidimento della capsula CP_3
e la comparsa di fenomeni fibrotici che, in assenza di tempestiva revisione chirurgica, avrebbero potuto evolvere in complicanze croniche, rendendo ancor più invasivo il successivo trattamento” (pag. 20-21).
I CTU hanno poi evidenziato, in risposta alle osservazioni del CTP: “La scelta di sostituire anche la protesi sinistra, lungi dall'essere un gesto di “eccesso” terapeutico, è scaturita direttamente dalla necessità di ricreare simmetria funzionale e anatomica subito dopo la revisione destra, per evitare un disequilibrio biomeccanico con possibili dolori rachidei e retrazioni cicatriziali asimmetriche.
Anche in questo caso, le condizioni degenerative rilevate sul lato sinistro (cisti mammarie isolate, fibrosi cutanea, primo grado di retrazione capsulare) costituiscono manifestazioni patologiche reali, strettamente collegate all'evento traumatico che ha accelerato il degrado del device. Quindi,
l'intervento del 17 dicembre 2021 è stato determinato in via diretta ed esclusiva dalla rottura della protesi destra, con tutte le conseguenze infiammatorie e strutturali che rendevano impossibile ogni alternativa terapeutica meno invasiva. Qualsiasi altra interpretazione che neghi il nesso causale immediato tra trauma e procedura chirurgica non trova riscontro nella documentazione clinico- radiologica e contraddice le linee guida internazionali in materia di chirurgia protesica mammaria.”
(pag. 21). pagina 13 di 17 Ad avviso della Corte, queste motivate valutazioni tecniche dei CTU- fondate sull'approfondata analisi della documentazione medica prodotta dall'appellata e del caso clinico- non sono contrastate da rilievi scientifici del CTP dell'appellante e, quindi, si deve confermare che è provato il nesso di causalità fra l'evento traumatico della rottura della protesi mammaria destra e la scelta della rimozione e sostituzione anche la protesi sinistra con l'intervento chirurgico del 17 dicembre 2021.
C- Nella memoria conclusionale l'appellante sostiene, altresì, che “nel prosieguo i CTU ammettono specificatamente che “la mancata sostituzione della protesi in sede di mammella sana (n.d.r. la sinistra) avrebbe comportato un evidente squilibrio estetico” (v. pag. 12 CTU) e che così i CTU avrebbero riconosciuto “la chiara ed indiscutibile finalità estetica di questa seconda sostituzione di protesi”.
L'assunto dell'appellante in realtà è smentito nella relazione dei CTU i quali, nel rispondere al secondo quesito (“se vi era indicazione all'intervento chirurgico e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o se fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra”), si sono chiaramente espressi nel senso di ribadire, anche in risposta alle osservazioni critiche del CTP di , che “È dunque manifestamente errato dedurre che l'intervento sia stato motivato Pt_1 da ragioni “estetiche” o dalla semplice vetustà delle protesi, giacché i danni strutturali rilevati sono stati causati da un trauma specifico e non da un lento processo degenerativo. Il quadro clinico-radiologico ha mostrato chiaramente la contemporanea sofferenza tissutale dovuta alla rottura acuta, imponendo l'immediata rimozione dell'impianto danneggiato. La scelta di sostituire anche la protesi sinistra, lungi dall'essere un gesto di “eccesso” terapeutico, è scaturita direttamente dalla necessità di ricreare simmetria funzionale e anatomica subito dopo la revisione destra, per evitare un disequilibrio biomeccanico con possibili dolori rachidei e retrazioni cicatriziali asimmetriche.” (pag.
21).
D- L'appellante nella memoria conclusionale contesta l'assunto dei CTU (v. pag. 11) “il tempo aggiuntivo necessario per intervenire sulla seconda mammella incide in misura minima, con impatto economico non superiore al 20% rispetto all'intervento monolaterale”.
I CTU hanno così risposto al terzo quesito della Corte: “quale sarebbe stata la spesa sostenuta in caso di intervento chirurgico limitato alla rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra”.
La risposta al terzo quesito risulta irrilevante in conseguenza del fatto che- per quanto finora rilevato sulle risposte ai precedenti due quesiti- si deve affermare che anche le spese per la rimozione e sostituzione della protesi mammaria sinistra rientrano fra quelle rimborsabili in base alla polizza assicurativa per il sinistro oggetto di causa.
E - Nella memoria conclusionale l'appellante deduce, infine, che i CTU omettono di precisare “che alcuni passaggi chirurgici con trattamento di cisti solitarie della mammella e di alterazione cicatrizionale fibrosi della cute – pur incidendo ovviamente – sul costo complessivo dell'intervento – non hanno alcuna attinenza con il trattamento per rimozione/sostituzione della protesi mammaria rotta di cui è causa” (v. pag. 3 osservazione ctp parte , dott. ). Pt_1 Persona_6 pagina 14 di 17 In realtà i CTU hanno chiaramente replicato al CTP, osservando quanto segue: “le lavorazioni descritte come “cisti solitaria della mammella” e “alterazioni cicatriziali e fibrosi della cute” non rappresentano aggetti superflui estranei all'intervento di rimozione protesica, bensì tappe necessarie alla corretta toilette della tasca periprotesica. Laddove vi sia presenza di gel siliconico extracapsulare o di tessuto fibrotico compromesso, la mancata asportazione di tali formazioni origina eventi cicatriziali retrattivi e residuali aree di infiammazione che compromettono la tenuta della nuova protesi, con rischio di recidiva di dolore, formazione di cisti recidivanti e necessità di ulteriori revisioni chirurgiche. Il profilo di costo complessivo già documentato – comprensivo di interventi di deroofing cistico e resezione di aree fibrotiche – è pertanto pienamente giustificato da un approccio medico-legale improntato al principio di completezza terapeutica, finalizzato a preservare la salute psico-fisica della paziente e a evitare ulteriori oneri sanitari futuri. Quindi, la metodologia clinico-chirurgica adottata risponde pienamente ai criteri di buona pratica medica, alle più aggiornate evidenze scientifiche in campo di chirurgie protesiche mammarie e all'obiettivo di ripristino funzionale, evitando complicanze infiammatorie, infettive e posturali, nonché garantendo un risultato durevole e simmetricamente equilibrato. Qualunque lettura che intenda sminuire tali scelte ignorando la consolidata base diagnostica e terapeutica risulta pertanto infondata.” (pag. 20 relazione).
Ad avviso della Corte, gli approfonditi rilievi tecnici espressi dal Collegio dei CTU in merito alla necessità del trattamento chirurgico- così come eseguito in data 17 dicembre 2021- in relazione alla rottura traumatica della protesi destra, alle implicazioni di un intervento bilaterale e alla congruità dei relativi costi documentati dall'appellata, portano a concludere che tutti i costi sono giustificati e rispecchiano le best practices in materia.
Per tutto quanto rilevato, dev'essere integralmente respinto il primo, articolato, motivo d'appello.
II- Il secondo motivo di gravame formulato nell'atto d'appello- relativo alla mancata ammissione della CTU in primo grado- è assorbito dal provvedimento col quale la Corte ha accolto l'istanza istruttoria di , disponendo la CTU collegiale. Pt_1
Come si è evidenziato con riferimento all'integrale rigetto del primo, articolato, motivo di gravame, le conclusioni della CTU portano a confermare la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda dell'attrice, con la statuizione di cui al capo 1) del dispositivo
(“condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 9.181,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione”).
Va aggiunto che ha reiterato nell'atto d'appello e nella memoria conclusionale ex art. 350 Pt_1 bis cpc, le conclusioni già formulate in primo grado in via di subordine: “nella denegata ipotesi di ritenuta indennizzabilità dell'infortunio occorso alla signora in data 02.11.2021, ai termini della CP_1 polizza nr. 811R1029 limitare la pretesa indennitaria quei soli danni che risulteranno essere conseguenza Pt_1 pagina 15 di 17 immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, al netto della franchigia contrattuale prevista”.
La Corte osserva che non ha specificato l'ammontare della franchigia, né in grado d'appello, Pt_1 né in primo grado e neppure ha indicato la clausola della polizza in cui sarebbe prevista una franchigia per il sinistro oggetto di causa. L'appello in merito all'eccezione subordinata di applicazione della franchigia dev'essere, quindi, respinto.
III- Dall'integrale rigetto dell'appello avverso la sentenza proposto da nei confronti Pt_1 dell'appellata, consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione, formulato in relazione al capo della sentenza col quale il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice.
La Corte rileva, infatti, che la statuizione di condanna alle spese è conforme al principio della soccombenza ex art. 91 cpc e che non sussiste alcun motivo di compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.
IV- L'unico motivo d'appello fondato riguarda l'erronea condanna di parte convenuta “al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”, nel capo 2 del dispositivo della sentenza.
In merito a questo motivo di impugnazione, l'appellata si è così espressa: “la Sig.ra CP_1 alla quale è estranea ogni pretesa ulteriore rispetto al recupero delle somme alla stessa dovute in forza della polizza assicurativa per cui è causa, si rimette al prudente giudizio di Codesta Ill.ma Corte d'Appello”.
La Corte osserva che il Tribunale ha così motivato la condanna in favore dell'Erario: “ , non Pt_1 avendo partecipato alla mediazione proposta da parte attrice senza giustificato motivo (non potendosi ritenere tale il fatto che considerasse infondate le domande ex adverso proposte), deve essere condannata ai sensi dell'art. 8, D.legisl. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
L'art. 8 D. legisl. N. 28\2010 non prevede la sanzione applicata dal Tribunale;
la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nel caso di mediazione obbligatoria prevista come condizione di procedibilità, è stata introdotta all'art. 12 bis dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, fra le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Il procedimento mediazione obbligatoria è stato promosso dall'attrice mediante deposito dell'istanza in data 6 giugno 2022 presso l'Organismo di mediazione Archimedia ADR di Busto
SI (doc. 17) e si è concluso in data 30 giugno 2022 con esito negativo per la mancata partecipazione di (cfr. verbale 18 attrice). Alla data del procedimento di mediazione la Pt_1 norma che ha previsto la sanzione in favore del bilancio dello Stato non era stata ancora introdotta pagina 16 di 17 e, pertanto, la sanzione dev'essere revocata, con conseguente riforma della sentenza di primo sub capo 2 del dispositivo.
V- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali dell'appellata, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi per le fasi di esame e studio, introduttiva ed istruttoria, secondo il parametro minimo per la fase decisionale trattata con la discussione orale dinnanzi al Collegio a norma dell'art. 350 bis c.p.c., oltre al rimborso delle spese per il CTP pagate dall'appellata pari all'importo di € 1.830,00 (doc. 18
e 19), oltre le spese della CTU già liquidate dal Collegio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto è stato accolto l'appello relativamente alla sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Parte_6
Tribunale di Busto SI N. 354/2023, così provvede:
I- in parziale accoglimento dell'appello limitatamente al capo 2 del dispositivo della sentenza, revoca la condanna di parte convenuta, Parte_6
, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
[...] di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
II- rigetta per il resto l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Busto Parte_2
SI N. 354/2023 emessa in favore dell'appellata CP_1
III- condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.853,50 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese per il CTP pari all'importo di € 1.830,00, oltre le spese della
CTU già liquidate dal Collegio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025.
Presidente relatrice
GH NT
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa GH NT Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
Dr.ssa Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto SI n. 354/2023, pubblicata il 14/03/2023,
DA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alberto Franchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Veronelli in
Bergamo- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivan Pera, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio- APPELLATA
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 354/2023 (doc. 1), R.G. 2775/2022, emessa dal Tribunale di Busto SI dott.ssa Alessandra Ardito il 14.03.2023 e pubblicata il giorno 14.03.2023, non notificata così giudicare: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'erronea e ingiusta condanna di per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la non indennizzabilità ai termini della Controparte_2 polizza nr. 811R1029 dell'infortunio occorso alla Signora in data 02.11.2021 e condannare la stessa Pt_1 CP_1 alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di 1° grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA DI SUBORDINE: nella denegata ipotesi di ritenuta indennizzabilità dell'infortunio occorso alla signora in data 02.11.2021, ai termini della polizza nr. 811R1029 limitare la pretesa CP_1 Pt_1 pagina 1 di 17 indennitaria quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, al netto della franchigia contrattuale prevista. Spese di lite quantomeno compensate”. IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi e disporsi CTU medico-legale sulla persona della
Signora al fine di accertare l'esistenza di una lesione corporale indennizzabile nonché individuare e quantificare CP_1
i costi relativi all'intervento funzionale e quelli relativi ad intervento estetico”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a conferma della sentenza n. 354/20203 resa dal Tribunale di Busto SI,
Dott.ssa Alessandra Ardito, in data 14/03/2023, depositata e pubblicata in pari data e rigettata ogni diversa contraria istanza così giudicare: Nel merito: premessa ogni e più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione n. 811R1029 – Zurich Medicare prevede il rimborso delle spese mediche e degli esami diagnostici effettuati dalla
Sig.ra in relazione all'intervento chirurgico subito in data 17/12/2021; per l'effetto, condannare CP_1 CP_2 corrente in Dublino (IRL), Ballsbridge Park Zurich House (C.F.: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 9.181,34 oltre interessi ex art. 1284 IV comma CP_1
c.c. e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o determinata dal Giudice secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di spese generali, CPA e IVA di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi”, trascritti nella comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito ), Parte_1 Pt_1 Parte_2
, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto SI N. 354/2023 con la
[...] quale è stata accolta la domanda della Sig.ra di rimborso delle spese mediche CP_1 sostenute per un intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delle protesi mammarie destra e sinistra, in forza della polizza assicurativa per il rimborso di spese sanitarie “Zurich Medicare” nr.
811R1029, stipulata dal sig. in data 08.09.2020 in favore della Sig.ra Parte_3 Parte_4
e del restante nucleo familiare.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
L'attrice sig.ra ha esposto che nell'anno 2000 si era sottoposta ad un intervento di CP_1 mastoplastica additiva;
in data 2/11/2021, nel corso di una partita di padel presso il centro sportivo
Fun Village in Busto SI, era stata colpita al petto dalla pallina lanciata da un avversario;
al momento dell'incidente di gioco, la Sig.ra aveva provato un forte dolore e si era formato un CP_1 livido vicino al seno destro;
col passare dei giorni il dolore era aumentato;
in data 9/11/2021 la
Sig.ra si era recata dalla senologa dott.ssa la quale, sospettando la rottura CP_1 Persona_1 della protesi, aveva prescritto all'attrice di sottoporsi a risonanza magnetica;
l'esito della risonanza magnetica era il seguente: “..l'esame documenta rottura intracapsulare della protesi destra”; in data
16/11/2021 l'attrice si era recata dal chirurgo plastico dott.ssa di Milano, Controparte_3 la quale aveva prescritto l'intervento chirurgico per rimuovere e sostituire le protesi mammarie a pagina 2 di 17 seguito della rottura della protesi destra in conseguenza dell'infortunio; l'intervento chirurgico è stato eseguito in data 17/12/2021, con esito positivo e dimissioni della paziente il giorno successivo.
L'attrice ha allegato che, nelle Condizioni Generali della polizza, in espressa deroga di quanto previsto al punto 12 a pag. 6, è prevista la copertura assicurativa “… per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato da referto di Pronto soccorso”; prima di sottoporsi all'intervento chirurgico la sig.ra con email del CP_1
30/11/2021, aveva richiesto a – per essa alla società convenzionata – Pt_1 Controparte_4
l'apertura del sinistro relativo all'intervento di chirurgia mammaria conseguente alla rottura della protesi al seno a seguito di infortunio;
con email del 03/12/2021 aveva negato la copertura CP_4 assicurativa in quanto “… trattasi di rottura di protesi apposte in sede di intervento per mastoplastica additiva, intervento estetico non autorizzabile in quanto escluso dalla polizza Medicare”; in data 9 dicembre 2021 la sig.ra aveva reiterato la richiesta di apertura del sinistro direttamente all'agenzia di CP_1 Pt_1 riferimento, ribadendo che la motivazione dell'intervento era medica e non estetica;
con email in data 10/12/2021 aveva risposto: “… in seguito a nuova valutazione medica si specifica che non si CP_4 discute la necessità dell'attuale intervento dal punto di vista clinico, ma è complicanza di pregresso intervento di natura estetica”. Anche dopo l'intervento chirurgico era proseguita fra le parti, tramite i rispettivi legali, la controversia circa la copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Dopo l'escussione dei due testimoni di parte attrice, il Tribunale di Busto SI, in accoglimento della domanda della sig.ra ha emesso in udienza ex art. 281\sexies cpc la sentenza con le CP_1 seguenti statuizioni: “1) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 9.181,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
3) condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per spese ed Euro 5.000 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario. i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha affermato che: il verificarsi del rischio assicurato deve ritenersi provato in quanto è documentale e non contestata l'esistenza della polizza per spese sanitarie, fra i cui assicurati risulta l'attrice, avente ad oggetto “Spese sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico: il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato ed effettivamente documentate per ricovero e/o intervento chirurgico anche ambulatoriale od effettuato in regime di day hospital reso necessario a seguito di malattia
o infortuni e nei casi di parto e trapianto di organi, presso istituti di cura sia pubblici che privati. Sono comprese le spese sostenute durante il ricovero e nei 120 giorni precedente e successivi al ricovero stesso”; sono documentalmente dimostrati l'avvenuto intervento chirurgico di rimozione e sostituzione delle protesi il 17 dicembre 2021 e l'esecuzione dei relativi esami preliminari;
l'intervento chirurgico era pagina 3 di 17 reso necessario da infortunio, in particolare l'attrice doveva sostituire la protesi mammarie in quanto quella destra si era rotta, come risulta dalla cartella clinica;
la rottura deve ritenersi imputabile all'infortunio subito durante una partita di padel;
il 2.11.2021, come dichiarato dai testi e l'attrice veniva colpita al seno da una pallina. Testimone_1 Parte_3
Immediatamente si formava un livido. Poiché il dolore non passava, il 9.11.2021 l'attrice si recava dalla dott.ssa , che rilevava “disomogeneo il contenuto di protesi destra” e consigliava RMN Per_1 per studio protesi;
la RM mammaria del 15.11.2021 confermava la rottura della protesi;
la sequenza temporale degli eventi consente di ritenere provato, secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale fra il colpo subito durante la partita di padel e la rottura della protesi destra. La necessità dell'intervento a seguito della rottura deve ritenersi pacifica, in quanto accertata dalla documentazione medica in atti e riconosciuta dalla stessa compagnia di assicurazione (doc. 9 dell'attrice).
Nella motivazione il Tribunale ha inoltre rilevato: non risulta fondata l'eccezione di inoperatività sollevata dalla convenuta. Alle pag. 6 di 9 delle Condizioni di assicurazione, punto 12, era previsto:
“L'Assicurazione non è operante in caso di..(..) applicazioni di carattere estetico nonché Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli effettuati a fini ricostruttivi a seguito di Interventi demolitivi per neoplasie maligne
e salvo quanto disposto dal paragrafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o
Intervento chirurgico”. Nella sezione specifica della Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva, pag. 4 di 9, veniva specificato “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo
“rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione, la compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto Soccorso” (doc. 2 del convenuto); al punto 12 venivano esclusi dalla copertura solo gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico;
la deroga prevista a pag. 4 non limitava ulteriormente la copertura assicurativa agli interventi di chirurgia plastica conseguenti a neoplasie o infortuni documentati da referto di Pronto soccorso, come sostiene parte convenuta. A pag. 4 di 9, infatti, viene previsto che a parziale deroga del punto 12 avrebbe rimborso anche e non solo gli interventi indicati a pag.
4. Pertanto, poiché nel caso di specie l'intervento di chirurgia plastica non aveva scopo estetico, l'operatività della polizza non può essere esclusa.
LA FASE DELL'APPELLO.
ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale: I- Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione al contenuto del contratto assicurativo – rischi ed eventi assicurati;
II- nullità della sentenza per omessa e/o carente motivazione ovvero motivazione apparente in ordine alla mancata ammissione di CTU medico-
pagina 4 di 17 legale;
III- erronea condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato;
IV- erronea liquidazione delle spese di lite.
L'appellata ha chiesto la conferma della sentenza n. 354/20203 impugnata da Parte_4 controparte.
La Corte, a seguito dell'assunzione della causa in decisione, in accoglimento dell'istanza istruttoria reiterata da ha rimesso la causa sul ruolo per la CTU collegiale disposta sui seguenti quesiti: Pt_1
“Dica il ctu, letti gli atti ed i documenti di causa, svolto ogni accertamento necessario e facendosi eventualmente assistere, se ritenuto utile, da uno specialista di sua fiducia:
1. se l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta il 17 dicembre 2021 abbia avuto carattere funzionale;
2. se vi era indicazione all'intervento chirurgico CP_1
e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra;
3. quale sarebbe stata la spesa sostenuta in caso di intervento chirurgico limitato alla rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra”. La CTU è stata espletata dal
Prof. professore associato di Medicina Legale Università Politecnica delle Marche Persona_2
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e dal Dr. Prof. professore a Persona_3 contratto in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università di Milano.
Dopo il deposito della relazione dei CTU, la Consigliera Istruttrice ha rinviato la causa all'udienza del 2 ottobre 2025 a norma dell'art. 350 bis cpc;
in tale udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, richiamando le rispettive note conclusionali e la Corte ha nuovamente assunto la causa in decisione.
DECISIONE DELLA CORTE
I- Il primo articolato motivo d'appello è infondato.
ha impugnato la motivazione della sentenza, sopra riportata, affermando in primo luogo Pt_1 che: a) erra il Tribunale nel ritenere che la verificazione di qualsivoglia ipotesi di evento dannoso derivante da causa esterna e violenta possa integrare un infortunio indennizzabile ai termini di polizza;
dal tenore letterale delle clausole risulta che il rischio assicurato è il rimborso delle spese sanitarie derivanti da un evento di danno generato da un fattore intrinseco –malattia (neoplasie maligne) o da un fattore esterno- infortunio. Tale rischio assicurato è poi specificatamente e chiaramente delimitato al punto 12) delle condizioni generali di contratto in cui non tutte le spese sanitarie possono essere oggetto di indennizzo, sono infatti escluse quelle conseguenti ad interventi chirurgici con finalità prettamente estetica. Sempre a specificazione del rischio assicurato si precisa che sono indennizzabili le spese sanitarie da intervento derivante da chirurgia estetica se conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato da referto da Pronto Soccorso.
“Dunque dalla lettura coordinata delle norme che determinano e specificano il contenuto del rischio assicurato in ordine alle spese sanitarie per interventi di chirurgia estetica, si evince che: sono escluse quelle di chirurgia plastica a scopo estetico salvo che: - a) derivanti da interventi pagina 5 di 17 demolitivi per neoplasie maligne (malattia); - b) derivanti da Infortunio documentato da referto di
Pronto soccorso (infortunio)”. L'appellante ha dedotto l'errore interpretativo del Tribunale, per avere ritenuto l'ipotesi di cui alla pag. 4 delle condizioni generali di contratto (la Compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto soccorso), “integrante una fattispecie ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella del rimborso delle spese per chirurgia plastica non avente scopo estetico”; così non è, le condizioni generali di contratto prevedono che – a parziale deroga dell'esclusione dal rischio assicurato delle spese sanitarie per chirurgia estetica- “possano essere rimborsate anche e dunque in aggiunta alle spese sanitarie indennizzabili non estetiche, quelle spese di chirurgia plastica connesse a neoplasie maligne o da Infortunio documentato da referto di Pronto Soccorso”; non è sostenibile una diversa interpretazione della suddetta clausola, “poiché diversamente si arriverebbe ad estendere ad una differente ipotesi il rischio garantito che, invece, nel caso di specie è circoscritto “nell'Infortunio documentato da referto di Pronto
Soccorso”. Non un qualsiasi infortunio che determina la necessità di un intervento di chirurgia plastica potrà dunque integrare un'ipotesi indennizzabile ai termini di polizza, ma quello documentato da referto del Pronto Soccorso.
Documentazione del tutto carente nel caso di specie”.
L'appellante ha dedotto che la signora non solo non si è recata al Pronto Soccorso CP_1 nell'immediatezza dei fatti, ma ha atteso ben una settimana prima di rivolgersi ad un medico, ciò nonostante, il dolore fosse stato intenso, tanto che a dire dei testi, le sarebbe spuntato “un lacrimone”; la non solo non si è recata immediatamente al Pronto Soccorso, ma ha ripreso CP_1
a giocare. “In sintesi, difetta, nel caso di specie la verificazione di un infortunio documentato da referto di Pronto
Soccorso, come richiesto e previsto dalla polizza ai fini dell'individuazione del rischio assicurato. Sul punto il Giudice di prime cure nulla ha motivato”.
L'appellante ha affermato, inoltre, che: b) Erra poi il Tribunale nel ritenere che l'evento fortuito abbia ingenerato una lesione corporale indennizzabile. Nelle condizioni di polizza è specificatamente qualificato (doc. n. 2 pag. ½) l'infortunio come “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”; dal tenore letterale delle condizioni, emerge chiaramente che “l'infortunio, quale causa violenta, esterna e fortuita deve comportare un'alterazione fisica ovvero una lesione corporale attinente al corpo della persona, cioè alle sue parti originarie siano esse ossa, articolazioni, muscoli. legamenti eccetera. Dal che ne discende che laddove la causa violenta, esterna e fortuita, non ha ingenerato una lesione corporale nel senso sopra specificato ovvero un'alterazione del corpo
l'evento non può costituire un infortunio indennizzabile ai termini di polizza”; nel caso di specie non è si è verificata una frattura corporea, bensì la lacerazione della protesi mammaria, risultato di un intervento chirurgico di mastoplastica additiva cui la signora - per ragioni di natura CP_1
pagina 6 di 17 estetica - si era sottoposta. “In conclusione, l'evento dannoso subito dalla signora ha comportato la rottura CP_1 di una protesi mammaria inserita in occasione di un intervento di mastoplastica additiva di natura estetica e quindi trattasi di “applicazione estetica” esclusa a priori dalla garanzia assicurativa”.
L'appellante ha dedotto, infine, che: c) non è dato comprendere per quali ragioni il Tribunale abbia riconosciuto come funzionale la rimozione e la sostituzione della protesi sinistra a fronte della sola rottura della protesi destra. Sul punto il Giudice si è limitato ad aderire acriticamente alle valutazioni del medico chirurgo che ha eseguito l'intervento, lo stesso medico che nel corso della visita del 16/11/2021 – ad esito di RMN del 15/11/2021- riferiva della necessità della rimozione della sola protesi destra.
Per quanto dedotto col motivo sub I, l'appellante ha chiesto alla Corte di dichiarare la non operatività della polizza con contestuale condanna della parte attrice oggi appellata alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
I-a). La Corte osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto da , dalla Pt_1 lettura complessiva delle condizioni generali della polizza previste nella pagina 4 e nella pagina 6 al punto 12, non si evince che la copertura assicurativa per le spese mediche relative all'intervento chirurgico oggetto di causa sia esclusa per la mancanza di un referto del Pronto Soccorso.
A pagina 2 delle condizioni generali di assicurazione, nella parte relativa a “spese sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico”, sotto il titolo “Cosa e come assicuriamo” è previsto:
“L'assicurazione vale per il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato ed effettivamente documentate per ricovero e/o intervento chirurgico, anche ambulatoriale od effettuato in regime di day hospital, reso necessario a seguito di Malattia o Infortunio”; nel glossario premesso alle condizioni generali (pag. 1), l'infortunio è così definito: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”.
Come ha evidenziato l'appellata, tra gli obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro, alle pagine 7 e 8 delle condizioni di polizza non è previsto l'obbligo per l'assicurato di documentare l'infortunio con un certificato del Pronto Soccorso ai fini dell'indennizzo; è invece previsto l'obbligo dell'assicurato di fornire la “documentazione medica … sulla natura della patologia che ha dato luogo alla prestazione”.
Da tali condizioni generali si desume, quindi, che ai fini dell'indennizzo occorre che le lesioni corporali prodotte dall'infortunio siano “oggettivamente constatabili”, non necessariamente mediante certificato di un Pronto Soccorso.
La Corte osserva, poi, che nel caso in esame l'esclusione della copertura assicurativa per la mancanza di certificato del Pronto Soccorso neppure si può desumere dalle clausole delle condizioni generali richiamate da , laddove nella sezione “esclusioni contrattuali e Pt_1 delimitazioni dell'assicurazione”, a pagina 6 al punto 12, fra i rischi esclusi è previsto che l'assicurazione non è operante in caso di “applicazioni di carattere estetico nonché interventi di chirurgia pagina 7 di 17 plastica a scopo estetico, salvo quelli effettuati a fini ricostruttivi a seguito di Interventi demolitivi per neoplasie maligne
e salvo quanto disposto dal paragrafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o
Intervento chirurgico” e nella clausola sulla “Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva”
a pagina 4, secondo la quale “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione, la Compagnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto soccorso.”.
Al riguardo la Corte osserva che, come si evidenzierà di seguito, sulla base della CTU collegiale espletata in appello si deve affermare con certezza che l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta l'appellata “non può essere ricondotto a finalità meramente estetiche, ma risponde a una chiara esigenza di carattere funzionale, garantendo il ripristino di una condizione di equilibrio anatomico e prevenendo complicanze che avrebbero potuto derivare da una gestione chirurgica limitata alla sola rimozione della protesi danneggiata”.
Nel caso in esame non vale, quindi, l'esclusione della copertura assicurativa prevista a pagina 6 delle condizioni generale al punto 12 per l'ipotesi di “interventi di chirurgia plastica a scopo estetico” e, di conseguenza, non è pertinente al caso in esame la connessa clausola stabilita a pag. 4 “A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall'Assicurazione” della sezione
Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell'Assicurazione”, invocata dall'appellante nella parte in cui la clausola di deroga fa riferimento ad un referto del Pronto soccorso.
In definitiva, dalle condizioni generali della polizza assicurativa applicabili alla fattispecie oggetto di causa, non risulta che un certificato del Pronto Soccorso fosse presupposto o condizione di operatività della copertura assicurativa.
Tale rilievo è avvalorato dalla condotta stragiudiziale dell'assicuratore che, prima del giudizio, ha respinto la richiesta della sig.ra di apertura del sinistro, non già per la mancanza di un CP_1 certificato del Pronto Soccorso, bensì in quanto riteneva si trattasse di un intervento chirurgico per una complicanza di pregresso intervento di natura estetica (e-mail 10.12.2021, doc. 9 appellata).
In effetti- come ha sottolineato l'appellata- se la sig.ra si fosse recata al Pronto Soccorso, CP_1 lamentando di essere stata colpita al petto da una pallina durante la partita di padel, certamente i medici non avrebbero disposto d'urgenza l'esame specialistico della RM mammaria, al quale l'appellata si è sottoposta in data 15 novembre 2021 a seguito della visita della senologica in data 9 novembre 2021.
La mancanza di certificato del Pronto soccorso nel caso in esame risulta, quindi, del tutto irrilevante ai fini dell'operatività della copertura assicurativa.
I- b). Il primo motivo d'appello è infondato anche in merito all'asserita mancanza del requisito della lesione corporale secondo la definizione di “Infortunio” espressa nelle condizioni della pagina 8 di 17 polizza: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”. L'appellante sostiene che manchi il presupposto del sinistro per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
L'appellante afferma, in sintesi, che nel caso in esame non si è verificata “una frattura corporea, bensì la lacerazione della protesi mammaria, risultato di un intervento chirurgico di mastoplastica additiva”, cui la signora si era sottoposta nel 2000 per ragioni di natura estetica. CP_1
La Corte osserva che il concetto di “lesioni corporali oggettivamente constatabili” non si riduce alla fattispecie della “frattura corporea”, riscontrabile ad esempio con una semplice radiografia.
Nel caso in esame, non solo dalle certificazioni mediche prodotte in primo grado dall'appellata, ma anche dalla CTU collegiale espletata in appello, risulta che la rottura della protesi destra ha determinato lesioni all'apparato mammario, vale a dire una “falda infiammatoria periprotesica” che comportava “alterazioni anatomiche”, oltre che dolore e un potenziale rischio di complicanze locali, tali da rendere chiara l'indicazione all'intervento chirurgico (pag. 10 CTU).
Nel rispondere ai rilievi critici del CTP di i CTU hanno ribadito “che l'unica ed esclusiva Pt_1 causa dell'intervento del 17 dicembre 2021 è stata la rottura traumatica della protesi mammaria destra. Non si tratta di un'operazione “precauzionale” o di routine, ma di una risposta diretta a un evento acuto e documentato, che ha determinato la fuoriuscita di gel siliconico all'interno della tasca protesica, evidenziata dalla RM del 15 novembre 2021, segno inequivocabile di lesione in atto e di natura traumatica;
la formazione di falda infiammatoria periprotesica, responsabile di importante sintomatologia dolorosa e potenziali rischi infettivi, come chiaramente riportato nel referto MRI e nei certificati clinici della Dr.ssa l'irrigidimento della capsula e la CP_3 comparsa di fenomeni fibrotici che, in assenza di tempestiva revisione chirurgica, avrebbero potuto evolvere in complicanze croniche, rendendo ancor più invasivo il successivo trattamento” (pag. 20,
21).
Ad avviso della Corte, l'evento dannoso conseguente al colpo al petto subito dall'appellata nel corso della partita di padel ha prodotto, quindi, lesioni corporali “oggettivamente” constatate dai CTU sulla base della documentazione medica prodotta dall'appellata (certificazione di visita senologica,
a firma della Dott.ssa , datata 09/11/2021, RM mammaria eseguita il 15/11/2021, Persona_1
Certificati medici rilasciati dalla dr.ssa Chirurgo Plastico, in data 16.11.21 e in data Controparte_3
03.12.21, Cartella clinica dell'intervento chirurgico della Columbus Clinic Center srl datata
17.12.2021).
I- c). L'appellante asserisce, inoltre, che non è dato comprendere per quali ragioni il Tribunale abbia riconosciuto come funzionale la rimozione e la sostituzione della protesi sinistra a fronte della sola rottura della protesi destra. All'esito CTU collegiale espletata in appello, nella memoria conclusionale depositata a norma dell'art. 350 bis cpc “ribadisce la contestazione già svolta Pt_1 pagina 9 di 17 a verbale di causa all'udienza del 22.5.2025”; in tale udienza il procuratore dell'appellante ha dichiarato: “L'avv. Franchi contesta la CTU”. Nella memoria conclusionale chiede alla Pt_1
Corte “nella sua qualità di “peritus peritorum” di valutare e fare proprie le osservazioni del ctp di parte
Dott. . Pt_1 Per_4
Al riguardo l'appellante ha dedotto:
A- Si noti innanzitutto la singolarità della fattispecie, “in particolare per ciò che attiene all'assoluta carenza di riferibilità causale tra il preteso infortunio del 2/11/2021 e la rottura della protesi destra”; nel mese di ottobre 2021 la signora si sottoponeva a mammografia, negativa (doc. 1 , come CP_1 CP_1 specificato a pag. 2 delle osservazioni del ctp di parte appellante , dottor Pt_1 Persona_5
“solo il parere di Specialista Radiologo, il quale esaminata la RNM del 15/11/2021 avrebbe potuto esprimere un parere sulla natura “spontanea? Traumatica” ed epoca della rottura protesica, essendo tutt'altro che improbabile che la stessa: sia andata incontro a rottura naturale per invecchiamento;
si sia verificata a causa di indagine mammografica eseguita in ottobre 2021 (per routine, non rappresentando tale esame gold standar per valutare eventuali rotture protesiche), sapendo che le “protesi datate” risultano più sensibile a tale complicanza intraprocedurale….”; nel certificato della dottoressa datato 9/11/21 (v. doc. 1 fascicolo Per_1 CP_1 non si fa menzione di un asserito evento traumatico in data 2/11/2021 e non si riferisce di evento traumatico nel referto di RMN mammaria del 15/11/2021 (v. doc. 2 fascicolo e parimenti CP_1 non si riferisce di un preteso evento traumatico nel certificato della dottoressa del CP_3
16/11/2021 (v. doc. 3 fascicolo;
solo nel certificato della dottoressa del CP_1 CP_3
3/12/2021 (v. doc 19 fascicolo per la prima volta viene riferito un trauma, peraltro, nel CP_1 mese di ottobre 2021 (ovvero il mese in cui fu sottoposta mammografia!) e non agli inizi di novembre (l'infortunio di gioco è riferito in data 2/11/2021).
L'appellante ha concluso: “alla luce di tutto quanto sopra evidenziato in tema di assoluta carenza di nesso di causa, si rivela come sarebbe stato dirimente la certificazione del Pronto Soccorso, documentazione invero inderogabilmente prevista dalle condizioni di polizza ai fini dell'indennizzabilità”.
La Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto provato il nesso di causalità fra il colpo al seno subito dalla Sig.ra durante la partita in data 2 novembre 2021 e la rottura della protesi destra Pt_5 riscontrata dalla RM in data 15 novembre 2021 (doc. 2 attrice); a tale conclusione il Tribunale è pervenuto, facendo riferimento alla sequenza temporale degli eventi, partendo innanzitutto dalle dichiarazioni dei due testimoni presenti all'episodio del 2 novembre 2021 durante la partita di padel, dichiarazioni queste del trascurate dall'appellante.
La teste ha dichiarato: “La veniva colpita alla parte destra e, sapendo che Testimone_1 CP_1 porta le protesi, mi sono preoccupata. Ci siamo fermati qualche minuto perché all'attrice è sceso un lacrimone, poi abbiamo ricominciato a giocare”. Il teste compagno di Parte_3 CP_1 pagina 10 di 17 ha dichiarato: “Durante uno scambio ha ricevuto un colpo dovuto ad una pallinata CP_1 CP_1 al petto e ci siamo fermati perché aveva dolore. La partita è ripresa ma, di fatto, abbiamo solo palleggiato perché aveva dolore”.
Da tali dichiarazioni concordi risulta che la Sig.ra ha accusato un inteso dolore al seno in CP_1 conseguenza del colpo della pallina, come oggettivamente dimostrato dal “lacrimone”.
A distanza di pochi giorni, in data 9 novembre 2021 l'appellata si è recata dalla dr.ssa Per_1
, medico chirurgo senologa, la quale ha effettuato l'esame ecografico bilaterale col seguente
[...] referto: “…E.O.:buoni esiti di mastoplastica additiva, mammelle di consistenza parenchimatosa. Non noduli palpabili e adenopatie ascellari all'esame clinico ed ecografico. Non secreto. Disomogeneo il contenuto della protesi di destra. Conclusioni: esame oncologicamente negativo. Si consiglia RMN delle mammelle senza mezzo di contrasto per studio protesi…” (doc. 1 appellata).
Quanto all'esito della RM mammaria, eseguita il 15/11/2021, con quesito “sospetta rottura protesi seno dx”, si legge nel referto: “Mastoplastica additiva bilaterale. L'esame documenta rottura intracapsulare della protesi destra. Integro l'impianto protesico di sinistra con sottile falda fluida periprotesica. Per quanto valutabile senza mezzo di contrasto non evidenti focalità a carico del parenchima ghiandolare mammario. Non adenopatie nel campo in esame”.
Al riguardo l'appellante non ha allegato alcun argomento tecnico o di comune esperienza in base al quale si possa ragionevolmente ritenere che l'esame specialistico della RM mammaria senza mezzo di contrasto- disposto a seguito di una visita senologica sul quesito “sospetta rottura protesi seno dx”- potesse essere eseguito in via d'urgenza in un Pronto Soccorso. La mancanza di certificato del Pronto soccorso nel caso in esame risulta, quindi, del tutto irrilevante ai fini della valutazione della prova del nesso eziologico fra il colpo al petto subito dall'appellata durante la partita di padel e la rottura della protesi al seno destro riscontrata dalla RM mammaria eseguita in data 15 novembre 2021.
In merito a tale nesso di causalità, i CTU hanno risposto in modo convincente all'osservazione del
CTP di , secondo cui sarebbe “incerta” la datazione dell'evento traumatico. I CTU hanno Pt_1 evidenziato il referto della RM mammaria del 15 novembre 2021, redatto da specialista radiologo dedicato alle immagini mammarie, rilevando che “documenta con chiarezza la presenza di rottura intracapsulare della protesi destra associata a falda infiammatoria periprotesica, segno inequivocabile di un danno in atto e non meramente “in potenziale” o di vecchiaia”; i CTU hanno osservato: “È noto che, sebbene le protesi possiedano una durata media stimata in 15–20 anni, la RM magnetica rappresenta il gold standard per la diagnosi di rottura (sensibilità > 90% e specificità > 95%) e consente di identificare con precisione sia la data approssimativa dell'evento sia la natura traumatica o spontanea della rottura stessa, attraverso la valutazione dei segni di recente infiammazione tissutale e di integrità della capsula (American Journal of Roentgenology, 2019). La carenza di accesso a un'ulteriore consulenza radiologica non sussiste, atteso che la documentazione già prodotta reca le firme e le pagina 11 di 17 conclusioni di specialisti in radiologia diagnostica (RM 15.11.21), i quali hanno escluso che le alterazioni osservate fossero ascrivibili unicamente a invecchiamento graduale del device.”.
Nel rispondere alle osservazioni del CTP di , i CTU hanno concluso che, pertanto, “è Pt_1 manifestamente errato dedurre che l'intervento sia stato motivato da ragioni “estetiche” o dalla semplice vetustà delle protesi, giacché i danni strutturali rilevati sono stati causati da un trauma specifico e non da un lento processo degenerativo. Il quadro clinico-radiologico ha mostrato chiaramente la contemporanea sofferenza tissutale dovuta alla rottura acuta, imponendo l'immediata rimozione dell'impianto danneggiato.” (pag. 21).
Ad avviso della Corte, queste spiegazioni tecniche dei CTU- non contrastate da rilievi scientifici del CTP dell'appellante- portano a confermare la valutazione espressa dal Tribunale circa la prova del nesso di causalità fra il colpo al seno subito dall'appellata durante la partita di padel del 2 novembre 2021 - descritto dai due testimoni oculari- e la rottura della protesi destra rilevata con la
RM mammaria eseguita il 15/11/2021, con conseguente necessità dell'intervento chirurgico del 17 dicembre 2021 per finalità “funzionale” e non meramente estetica.
B- Nella memoria conclusionale l'appellante afferma, inoltre, che la decisione di sostituzione della protesi sinistra viene effettuata poiché “protesi ammalorata con falda periprotesica infiammata” e fa ben comprendere come tale elemento fosse prossimo alla sua naturale rottura, rendendo pertanto consigliabile la sua sostituzione, a prescindere dalle argomentazioni dei Ctu per giustificare i tempi (ed i costi) della chirurgia effettuata…. L'intervento di sostituzione della protesi mammaria sinistra fu effettuato – o comunque – si sarebbe dovuto effettuare a prescindere dalla circostanza di causa (rottura della protesi destra) a causa ed in ragione del degrado protesico prossimo ..” (v. pagg. 2 e 3 v. osservazioni ctp , dott. ; a Pt_1 Persona_6 dire dell'appellante, gli stessi CTU hanno evidenziato che “la protesi mammaria sinistra, pur non presentando un danno macroscopico al momento dell'intervento, era soggetta a un processo di invecchiamento e usura, con un rischio potenziale di rottura futura. Sostituire entrambe la protesi consente di mantenere una simmetria adeguata e ridurre la probabilità di dover ricorrere a un successivo intervento chirurgico per l'impianto rimasto in sede, con potenziali ulteriori disagi per la paziente.” (v. pag. 11 della ctu).
L'appellante ha concluso che “potenziali ulteriori disagi” non attribuiscono carattere funzionale all'intervento
e non possono giustificare a qualsiasi titolo o ragione un danno indennizzabile in polizza infortuni”.
La Corte rileva che i CTU hanno risposto al quesito “Se vi era indicazione all'intervento chirurgico e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra”; hanno affermato che esisteva una chiara indicazione all'intervento chirurgico, determinata dalla rottura della protesi mammaria destra con associata falda infiammatoria periprotesica, condizione che comportava dolore, alterazioni anatomiche e un potenziale rischio di complicanze locali. Hanno precisato che, dal punto di vista della pratica clinica, la sostituzione bilaterale delle protesi rappresenta una scelta pagina 12 di 17 appropriata e raccomandata al fine di garantire un risultato ottimale sia dal punto di vista funzionale che morfologico. La rimozione della sola protesi destra avrebbe determinato un'importante asimmetria tra le due mammelle, dovuta non solo alla differenza di volume, ma anche alle inevitabili modificazioni tissutali e ai fenomeni di retrazione capsulare e di assestamento che si verificano successivamente alla rimozione di un impianto. Inoltre, la protesi mammaria sinistra, pur non presentando un danno macroscopico al momento dell'intervento, era soggetta a un processo di invecchiamento e usura, con un rischio potenziale di rottura futura. Sostituire entrambe le protesi consente di mantenere una simmetria adeguata e ridurre la probabilità di dover ricorrere a un successivo intervento chirurgico per l'impianto rimasto in sede, con potenziali ulteriori disagi per la paziente. Per tali ragioni, la gestione chirurgica adottata è da ritenersi pienamente giustificata e indicata in termini di buona pratica medica e chirurgica (pag. 10-11 relazione).
I CTU hanno risposto analiticamente alle osservazioni critiche del CTP di , ribadendo che Pt_1
l'unica ed esclusiva causa dell'intervento del 17 dicembre 2021 è stata la rottura traumatica della protesi mammaria destra. “Non si tratta di un'operazione “precauzionale” o di routine, ma di una risposta diretta a un evento acuto e documentato, che ha determinato la fuoriuscita di gel siliconico all'interno della tasca protesica, evidenziata dalla RM del 15 novembre 2021, segno inequivocabile di lesione in atto e di natura traumatica;
la formazione di falda infiammatoria periprotesica, responsabile di importante sintomatologia dolorosa e potenziali rischi infettivi, come chiaramente riportato nel referto MRI e nei certificati clinici della Dr.ssa l'irrigidimento della capsula CP_3
e la comparsa di fenomeni fibrotici che, in assenza di tempestiva revisione chirurgica, avrebbero potuto evolvere in complicanze croniche, rendendo ancor più invasivo il successivo trattamento” (pag. 20-21).
I CTU hanno poi evidenziato, in risposta alle osservazioni del CTP: “La scelta di sostituire anche la protesi sinistra, lungi dall'essere un gesto di “eccesso” terapeutico, è scaturita direttamente dalla necessità di ricreare simmetria funzionale e anatomica subito dopo la revisione destra, per evitare un disequilibrio biomeccanico con possibili dolori rachidei e retrazioni cicatriziali asimmetriche.
Anche in questo caso, le condizioni degenerative rilevate sul lato sinistro (cisti mammarie isolate, fibrosi cutanea, primo grado di retrazione capsulare) costituiscono manifestazioni patologiche reali, strettamente collegate all'evento traumatico che ha accelerato il degrado del device. Quindi,
l'intervento del 17 dicembre 2021 è stato determinato in via diretta ed esclusiva dalla rottura della protesi destra, con tutte le conseguenze infiammatorie e strutturali che rendevano impossibile ogni alternativa terapeutica meno invasiva. Qualsiasi altra interpretazione che neghi il nesso causale immediato tra trauma e procedura chirurgica non trova riscontro nella documentazione clinico- radiologica e contraddice le linee guida internazionali in materia di chirurgia protesica mammaria.”
(pag. 21). pagina 13 di 17 Ad avviso della Corte, queste motivate valutazioni tecniche dei CTU- fondate sull'approfondata analisi della documentazione medica prodotta dall'appellata e del caso clinico- non sono contrastate da rilievi scientifici del CTP dell'appellante e, quindi, si deve confermare che è provato il nesso di causalità fra l'evento traumatico della rottura della protesi mammaria destra e la scelta della rimozione e sostituzione anche la protesi sinistra con l'intervento chirurgico del 17 dicembre 2021.
C- Nella memoria conclusionale l'appellante sostiene, altresì, che “nel prosieguo i CTU ammettono specificatamente che “la mancata sostituzione della protesi in sede di mammella sana (n.d.r. la sinistra) avrebbe comportato un evidente squilibrio estetico” (v. pag. 12 CTU) e che così i CTU avrebbero riconosciuto “la chiara ed indiscutibile finalità estetica di questa seconda sostituzione di protesi”.
L'assunto dell'appellante in realtà è smentito nella relazione dei CTU i quali, nel rispondere al secondo quesito (“se vi era indicazione all'intervento chirurgico e, in caso affermativo, se fosse sufficiente la rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra o se fosse necessaria anche la rimozione e sostituzione della protesi sinistra”), si sono chiaramente espressi nel senso di ribadire, anche in risposta alle osservazioni critiche del CTP di , che “È dunque manifestamente errato dedurre che l'intervento sia stato motivato Pt_1 da ragioni “estetiche” o dalla semplice vetustà delle protesi, giacché i danni strutturali rilevati sono stati causati da un trauma specifico e non da un lento processo degenerativo. Il quadro clinico-radiologico ha mostrato chiaramente la contemporanea sofferenza tissutale dovuta alla rottura acuta, imponendo l'immediata rimozione dell'impianto danneggiato. La scelta di sostituire anche la protesi sinistra, lungi dall'essere un gesto di “eccesso” terapeutico, è scaturita direttamente dalla necessità di ricreare simmetria funzionale e anatomica subito dopo la revisione destra, per evitare un disequilibrio biomeccanico con possibili dolori rachidei e retrazioni cicatriziali asimmetriche.” (pag.
21).
D- L'appellante nella memoria conclusionale contesta l'assunto dei CTU (v. pag. 11) “il tempo aggiuntivo necessario per intervenire sulla seconda mammella incide in misura minima, con impatto economico non superiore al 20% rispetto all'intervento monolaterale”.
I CTU hanno così risposto al terzo quesito della Corte: “quale sarebbe stata la spesa sostenuta in caso di intervento chirurgico limitato alla rimozione e sostituzione della protesi mammaria destra”.
La risposta al terzo quesito risulta irrilevante in conseguenza del fatto che- per quanto finora rilevato sulle risposte ai precedenti due quesiti- si deve affermare che anche le spese per la rimozione e sostituzione della protesi mammaria sinistra rientrano fra quelle rimborsabili in base alla polizza assicurativa per il sinistro oggetto di causa.
E - Nella memoria conclusionale l'appellante deduce, infine, che i CTU omettono di precisare “che alcuni passaggi chirurgici con trattamento di cisti solitarie della mammella e di alterazione cicatrizionale fibrosi della cute – pur incidendo ovviamente – sul costo complessivo dell'intervento – non hanno alcuna attinenza con il trattamento per rimozione/sostituzione della protesi mammaria rotta di cui è causa” (v. pag. 3 osservazione ctp parte , dott. ). Pt_1 Persona_6 pagina 14 di 17 In realtà i CTU hanno chiaramente replicato al CTP, osservando quanto segue: “le lavorazioni descritte come “cisti solitaria della mammella” e “alterazioni cicatriziali e fibrosi della cute” non rappresentano aggetti superflui estranei all'intervento di rimozione protesica, bensì tappe necessarie alla corretta toilette della tasca periprotesica. Laddove vi sia presenza di gel siliconico extracapsulare o di tessuto fibrotico compromesso, la mancata asportazione di tali formazioni origina eventi cicatriziali retrattivi e residuali aree di infiammazione che compromettono la tenuta della nuova protesi, con rischio di recidiva di dolore, formazione di cisti recidivanti e necessità di ulteriori revisioni chirurgiche. Il profilo di costo complessivo già documentato – comprensivo di interventi di deroofing cistico e resezione di aree fibrotiche – è pertanto pienamente giustificato da un approccio medico-legale improntato al principio di completezza terapeutica, finalizzato a preservare la salute psico-fisica della paziente e a evitare ulteriori oneri sanitari futuri. Quindi, la metodologia clinico-chirurgica adottata risponde pienamente ai criteri di buona pratica medica, alle più aggiornate evidenze scientifiche in campo di chirurgie protesiche mammarie e all'obiettivo di ripristino funzionale, evitando complicanze infiammatorie, infettive e posturali, nonché garantendo un risultato durevole e simmetricamente equilibrato. Qualunque lettura che intenda sminuire tali scelte ignorando la consolidata base diagnostica e terapeutica risulta pertanto infondata.” (pag. 20 relazione).
Ad avviso della Corte, gli approfonditi rilievi tecnici espressi dal Collegio dei CTU in merito alla necessità del trattamento chirurgico- così come eseguito in data 17 dicembre 2021- in relazione alla rottura traumatica della protesi destra, alle implicazioni di un intervento bilaterale e alla congruità dei relativi costi documentati dall'appellata, portano a concludere che tutti i costi sono giustificati e rispecchiano le best practices in materia.
Per tutto quanto rilevato, dev'essere integralmente respinto il primo, articolato, motivo d'appello.
II- Il secondo motivo di gravame formulato nell'atto d'appello- relativo alla mancata ammissione della CTU in primo grado- è assorbito dal provvedimento col quale la Corte ha accolto l'istanza istruttoria di , disponendo la CTU collegiale. Pt_1
Come si è evidenziato con riferimento all'integrale rigetto del primo, articolato, motivo di gravame, le conclusioni della CTU portano a confermare la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda dell'attrice, con la statuizione di cui al capo 1) del dispositivo
(“condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 9.181,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione”).
Va aggiunto che ha reiterato nell'atto d'appello e nella memoria conclusionale ex art. 350 Pt_1 bis cpc, le conclusioni già formulate in primo grado in via di subordine: “nella denegata ipotesi di ritenuta indennizzabilità dell'infortunio occorso alla signora in data 02.11.2021, ai termini della CP_1 polizza nr. 811R1029 limitare la pretesa indennitaria quei soli danni che risulteranno essere conseguenza Pt_1 pagina 15 di 17 immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, al netto della franchigia contrattuale prevista”.
La Corte osserva che non ha specificato l'ammontare della franchigia, né in grado d'appello, Pt_1 né in primo grado e neppure ha indicato la clausola della polizza in cui sarebbe prevista una franchigia per il sinistro oggetto di causa. L'appello in merito all'eccezione subordinata di applicazione della franchigia dev'essere, quindi, respinto.
III- Dall'integrale rigetto dell'appello avverso la sentenza proposto da nei confronti Pt_1 dell'appellata, consegue il rigetto del quarto motivo d'impugnazione, formulato in relazione al capo della sentenza col quale il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice.
La Corte rileva, infatti, che la statuizione di condanna alle spese è conforme al principio della soccombenza ex art. 91 cpc e che non sussiste alcun motivo di compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 cpc.
IV- L'unico motivo d'appello fondato riguarda l'erronea condanna di parte convenuta “al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”, nel capo 2 del dispositivo della sentenza.
In merito a questo motivo di impugnazione, l'appellata si è così espressa: “la Sig.ra CP_1 alla quale è estranea ogni pretesa ulteriore rispetto al recupero delle somme alla stessa dovute in forza della polizza assicurativa per cui è causa, si rimette al prudente giudizio di Codesta Ill.ma Corte d'Appello”.
La Corte osserva che il Tribunale ha così motivato la condanna in favore dell'Erario: “ , non Pt_1 avendo partecipato alla mediazione proposta da parte attrice senza giustificato motivo (non potendosi ritenere tale il fatto che considerasse infondate le domande ex adverso proposte), deve essere condannata ai sensi dell'art. 8, D.legisl. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
L'art. 8 D. legisl. N. 28\2010 non prevede la sanzione applicata dal Tribunale;
la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nel caso di mediazione obbligatoria prevista come condizione di procedibilità, è stata introdotta all'art. 12 bis dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, fra le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Il procedimento mediazione obbligatoria è stato promosso dall'attrice mediante deposito dell'istanza in data 6 giugno 2022 presso l'Organismo di mediazione Archimedia ADR di Busto
SI (doc. 17) e si è concluso in data 30 giugno 2022 con esito negativo per la mancata partecipazione di (cfr. verbale 18 attrice). Alla data del procedimento di mediazione la Pt_1 norma che ha previsto la sanzione in favore del bilancio dello Stato non era stata ancora introdotta pagina 16 di 17 e, pertanto, la sanzione dev'essere revocata, con conseguente riforma della sentenza di primo sub capo 2 del dispositivo.
V- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali dell'appellata, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi per le fasi di esame e studio, introduttiva ed istruttoria, secondo il parametro minimo per la fase decisionale trattata con la discussione orale dinnanzi al Collegio a norma dell'art. 350 bis c.p.c., oltre al rimborso delle spese per il CTP pagate dall'appellata pari all'importo di € 1.830,00 (doc. 18
e 19), oltre le spese della CTU già liquidate dal Collegio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto è stato accolto l'appello relativamente alla sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Parte_6
Tribunale di Busto SI N. 354/2023, così provvede:
I- in parziale accoglimento dell'appello limitatamente al capo 2 del dispositivo della sentenza, revoca la condanna di parte convenuta, Parte_6
, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
[...] di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
II- rigetta per il resto l'appello proposto da Parte_1 Pt_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Busto Parte_2
SI N. 354/2023 emessa in favore dell'appellata CP_1
III- condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.853,50 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese per il CTP pari all'importo di € 1.830,00, oltre le spese della
CTU già liquidate dal Collegio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025.
Presidente relatrice
GH NT
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