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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Luca Spanò;
Appellante
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Cornelio
Vigilanti e Maria Rosaria Battiato;
E
( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Cacciato Insilla;
Appellati
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato l'8.03.2022 dinnanzi al giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29320229001900829/000, cui erano sottesi n. 9 avvisi di addebito, eccependo la nullità dell'intimazione in ragione dell'avvenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo dal 2012 al 2015 e della mancata notifica dei relativi avvisi, oltre all'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, del potere dell' di iscrivere a ruolo i crediti contributivi. Lamentava, infine, diversi vizi CP_1
formali della procedura di riscossione.
Con sentenza n. 206 del 20.01.2023, l'adito giudice, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia e rilevata la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, riteneva infondata l'eccezione di mancata notificazione degli avvisi addebito, in quanto contrastante con la documentazione depositata in atti dall' CP_1
resistente, da cui risultava che gli avvisi di addebito erano stati notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del destinatario, attraverso il servizio postale ordinario. In conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevava che nel caso di notificazione a mezzo posta doveva trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 40 del DPR n. 655/1982 - che prevede, per le raccomandate non recapitate al destinatario, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni -, con la conseguenza che ai fini della ritualità della notifica non era necessaria la CAD o la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art. 8 della legge n. 890/1982. Indi, riteneva non più contestabile il merito della pretesa contributiva, divenuta definitiva per omessa impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Reputava, tuttavia, sempre esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere la prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo, soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui alla l. n. 335/1995.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, accertava che l'Agente della Riscossione non aveva dato prova di atti
2 interruttivi, con la conseguenza che la notifica in data 16.02.2022 dell'intimazione oggetto di causa era stata eseguita quando la prescrizione era già maturata nelle date del 27.10.2017, 04.05.2018, 10.01.2019, 03.07.2019, 13.10.2019, rispettivamente, per gli avvisi di addebito n. 59320120004127651000, n. 59320130001991765000, n.
59320130004898019000, n. 59320140001538674000 e n. 59320140004344143000, sicché i contributi oggetto degli stessi dovevano ritenersi prescritti.
Per contro, accertava che gli avvisi di addebito n. 59320140007993379000, n.
59320150003046873000, n. 59320160002182966000 e n. 59320160006435801000 risultavano notificati, rispettivamente, in data 06.02.2015, 02.12.2015, 01.06.2016 e
03.12.2016 e, quindi, nessun termine di prescrizione era maturato, considerata anche la sospensione dei termini dovuta all'emergenza da Covid-19.
Infine, compensava le spese del giudizio, considerata l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione degli avvisi di addebito e la peculiarità dei termini di prescrizione.
Con ricorso depositato il 26.02.2023, appellava la sentenza. Parte_1
Istauratosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame, eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e l'improponibilità del ricorso introduttivo per inoppugnabilità degli atti del procedimento finalizzato all'esazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973. Parimenti l Controparte_2
, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per
[...]
omessa indicazione dei motivi e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata da di difetto di CP_2
legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata.
Come rilevato dal giudice di prime cure, “… il ricorrente ha contestato la mancata notificazione degli avvisi di addebito nonché ulteriori vizi formali inerenti il
3 procedimento di riscossione, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione, integrando un'opposizione a ruolo ed eventualmente anche successiva alla loro eventuale prova di avvenuta notificazione, integrando un'opposizione all'esecuzione”.
In tema legittimazione va richiamato l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha escluso la legittimazione del concessionario limitatamente ai giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva ma solo questioni attinenti al merito della pretesa contributiva.
1.1 Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di dichiarare l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 59320140007993379000, n. 59320150003046873000, n. 59320160002182966000
e n. 59320160006435801000 “in quanto, alla data della notifica risulta maturata la prescrizione quinquennale”.
1.2 Il motivo è inammissibile.
1.3 Invero, l'appellante non ha fornito alcuna specifica argomentazione in ordine all'eccepita prescrizione dei contributi oggetto degli avvisi di addebito alla data di notifica degli stessi, né ha spiegato specifiche doglianze avverso la sentenza impugnata, che sul punto ha così statuito: “Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica ed alla non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva
è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99”;
In difetto di alcuna specifica censura deve ritenersi violato l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 434 c.p.c.
Sul punto deve condividersi l'orientamento costante della Suprema Corte, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
4 dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice […]” (cfr. ex multis SU, ord. n. 36481 del
13.12.2022.
1.4 Né può rilevare quanto allegato solo nelle note autorizzate, in ordine all'erroneo calcolo della sospensione, prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, del termine di prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, posto che in difetto di specifico motivo di impugnazione sul punto, la statuizione del giudice di prime cure deve ritenersi passata in cosa giudicata.
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur annullando cinque cartelle su nove per un ammontare di € 14.506,65 di contributi non dovuti su € 24.335,52, ha compensato le spese tra le parti.
2.1. Anche il predetto motivo è infondato.
2.2 Ed infatti, secondo l'orientamento costante di questo Collegio, il parziale accoglimento dell'opposizione, ed il conseguente annullamento di alcuni avvisi di addebito, non giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; sul punto va richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”
SU n. 32061 del 31/10/2022.
5 Nella specie, al fine di verificare l'esito della lite, deve aversi riguardo alla domanda dell'ente previdenziale, di cui alle cartelle e agli avvisi di addebito opposti, dovendosi ritenere che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19469 del 20/07/2018).
3. Infine, l'appellante eccepisce l'omessa pronuncia in ordine agli altri vizi denunciati ai nn. III, IV e V del ricorso introduttivo e deduce che gli odierni appellati non hanno provato in giudizio la corretta e tempestiva formazione dei ruoli esecutivi.
3.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo, come osservato dal Tribunale, l' ha dato prova di aver validamente CP_1
notificato gli avvisi di addebito attraverso raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario;
nessuna censura è stata sollevata sul punto.
Con riferimento alla eccepita “erronea indicazione dell'ammontare del contributo in quanto in aperta violazione dell'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, norma che stabilisce le modalità di calcolo del contributo previdenziale e delle relative sanzioni”, non può che evidenziarsi la genericità della doglianza.
In relazione alle eccezioni di difetto di specificazione dei contributi con riguardo ai quali sono state calcolate le somme aggiuntive, di tardiva consegna dei ruoli presupposti dell'atto impugnato e di mancata sottoscrizione di essi da parte di un soggetto legittimato - premessa la statuizione del giudice di prime cure di tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta, non oggetto di specifica impugnazione
(“Con riferimento ai motivi integranti opposizione agli atti esecutivi, va rilevato che sebbene l'opposizione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. risulti tempestivamente proposta, le eccezioni risultano infondate anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che su di esse si è formata”) -, si evidenzia la infondatezza delle stesse stante la tempestiva notifica degli avvisi di addebito rispetto alla data di esigibilità dei contributi oggetto di
6 essi, la regolare sottoscrizione digitale di detti avvisi e la corretta specificazione della causale delle somme pretese (cfr. avvisi di addebito in atti).
4. Per i motivi che precedono l'appello va dunque rigettato.
5. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.04.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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