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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Vincenza Totaro Presidente dott. Raffaella Genovese Consigliere Est. dott. Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
18/9/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1554 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Trotta e presso lo stesso domiciliati
Appellanti
E
in persona del Sindaco p.t. legale Controparte_1 rappresentante, difeso dall'Avv. Adele Carlino, elettivamente domiciliato come in atti.
Appellato
Nonché
. Controparte_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, gli appellati in epigrafe, premesso di essere stati assunti dalla e di aver lavorato per varie società succedutesi nell'appalto Parte_5 per la gestione dei servizi plurimi in interventi di assistenza sociale per il Comune di , chiesero la condanna della convenuta Controparte_1 CP_2
a corrispondere loro le somme dovute e indicate in ricorso per gli anni 2018 e
2019, oltre accessori di legge.
Dedussero la spettanza di dette somme in virtù di atto transattivo rep. n. 5745 del 16.12.2019 stipulato tra la loro datrice di lavoro appaltatrice e la Stazione
Appaltante, per effetto del quale essi erano divenuti creditori dell'Ente locale delle retribuzioni maturate.
Infatti con detta transazione la controversia tra il e la Controparte_3 società , che aveva agìto in via risarcitoria, era stata definita, riconoscendo CP_2 all' appaltatrice l'importo di euro 1.050.000,00 da versarsi da parte del CP_1
a titolo di risarcimento danni ad appalto concluso.
L'art. 2 della transazione prevedeva, inoltre che parte di tale somma, da versarsi in una seconda tranche pari a “euro 225.000, sarà trattenuta dalla Stazione appaltante, al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati, a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico “buste paga”, che sarà consegnato dalla contraente entro il 30.12.2019”. CP_2
I ricorrenti argomentavano, quindi, che dalla pattuizione dianzi riportata emergeva che l'Ente si era obbligato al pagamento diretto delle retribuzioni loro spettanti in quanto addetti al cantiere di e ciò in ragione della CP_3 previsione di cui agli artt. 4 e 5D.P.R. n. 207/2010.
Tutto ciò premesso, configurando una vera e propria cessione del credito in loro favore, agivano in giudizio per sentir: “dichiarare sussistente il diritto di credito fatto valere dai ricorrenti in danno dell'amministrazione locale convenuta con il mezzo del procedimento dell'intervento sostitutivo data la natura della documentazione della presentata azione, per le ragioni di diritto e di fatto indicate in ricorso.
Dichiarare, se e per quanto occorra, tenuta la pubblica amministrazione, in quanto inadempiente all'autorizzato intervento sostitutivo, alla disapplicazione incidenter tantum, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 della legge
2 abolitiva del contenzioso amministrativo, Legge n. 2248 del1865 All. E ed F, di ogni atto e o provvedimento che dovesse frapporsi alla giuridica opponibilità dell'emittente declaratoria di condanna per le distinte somme di seguito elencate,
a titolo di maturati emolumenti retributivi, attratte dalla specifica voce indicata nel
LUL….oltre interessi e rivalutazione.”
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto Controparte_3 di competenza del giudice adito per essere competente la Sezione specializzata delle Imprese ex art.3 d. lgvo 168/2003, atteso che la domanda proposta doveva qualificarsi come domanda di adempimento di un contratto tra un Ente comunale ed una Società Cooperativa.
Eccepiva, inoltre, il difetto di contraddittorio non essendo stata convenuta in giudizio la che, nella qualità di mandataria dell'ATI Controparte_2 CP_2
AIDO, aveva stipulato la transazione;
il chiedeva, pertanto, di essere CP_1 autorizzato all'integrazione del contraddittorio avendo “interesse a far accertare l'inadempimento contrattuale della che condiziona l'adempimento CP_2 richiesto o, in via subordinata, a chiedere di essere manlevato dalle conseguenze dell'accoglimento della presente domanda, in virtù dell'art.4 del medesimo accordo transattivo”.
L'Ente resistente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva dei lavoratori ed argomentava di non aver assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti dei ricorrenti.
Il Comune contestava, poi, che un intervento sostitutivo potesse aver luogo in relazione a somme aventi natura risarcitoria e deduceva anche l'inesigibilità del credito sia perché “assorbito” da pignoramenti presso terzi notificati al CP_1 di quale terzo pignorato, sia per l'inadempimento della che non CP_3 CP_2 aveva trasmesso la documentazione necessaria al pagamento della seconda tranche;
in relazione a tale ultima circostanza, l'Ente resistente chiedeva che fosse dichiarato “risolto l'obbligo contrattuale derivante dalla transazione del
16.12.2019”.
Infine il Comune deduceva che la domanda dei ricorrenti non poteva essere accolta, atteso che, a seguito di ricorsi di altri lavoratori, le somme eventualmente
3 dovute dal alla erano state anche aggredite da CP_1 Controparte_2 precedenti pignoramenti da parte dei medesimi lavoratori.
Autorizzata la chiamata in causa della che non si costituiva Controparte_2 in giudizio, con sentenza emessa in data 7/2/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso e la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese di lite.
Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe in data 30.06.2023, lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure e concludendo per l'accoglimento della domanda, vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva il che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado CP_1 con vittoria delle spese del grado.
Con appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, chiedeva accogliersi la domanda riconvenzionale esperita in primo grado.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un unico ed articolato motivo di appello i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante previsto dall'art. 5 DPR 207/2010
e l' inefficacia degli obblighi assunti dal e dalla con CP_1 Controparte_2
l'atto di transazione rep. N. 5745 del 16.12.2019.
La controversia, osserva la Corte, ha per oggetto la domanda di pagamento, proposta direttamente nei confronti dell'Ente appaltante, dai lavoratori dipendenti della aggiudicataria ed avente ad oggetto le retribuzioni maturate e non corrisposte per la prestazione lavorativa resa in esecuzione dell'appalto, ma del tutto diversa è la causa petendi della pretesa azionata.
I ricorrenti, attuali appellanti, infatti, non hanno fondato la domanda né sulla previsione di cui all'art. 1676 c.c. né su quella di cui all'art. 5 DPR n. 207/2010, come modificato dall'art. 30 d.lgvo n. 50/2016, come invece altri lavoratori avevano fatto in precedenti giudizi.
4 I ricorrenti hanno, invece, rintracciato la fonte della loro legittimazione attiva e, quindi, del loro diritto di agire direttamente nei confronti dell'Ente appaltante, nell'obbligo che specularmente il si sarebbe in tal senso CP_1 volontariamente assunto nell'atto transattivo (concluso con la società CP_2 cooperativa), attraverso il meccanismo dell'intervento sostitutivo.
La transazione tra la stazione appaltante e la Controparte_4
in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento di
[...] imprese , in persona del l.r.p.t. sig. ”, è CP_5 Controparte_6 stata, a tal fine, ricondotta dai ricorrenti, attuali appellanti ad un'ipotesi di cessione del credito o di delegazione di pagamento o, più in generale, alla fattispecie del contratto a favore di terzi.
Il per contro, ha contestato tale ricostruzione sottolineando come i CP_1 lavoratori siano estranei all'atto transattivo - che avrebbe previsto “al più un diritto di credito della ” - e siano, quindi, privi di legittimazione ad agire CP_2 direttamente nei confronti dell'Ente committente in virtù della predetta transazione, rispetto alla quale essi assumerebbero la posizione di terzi.
Osserva la Corte che i lavoratori non hanno fondato la domanda sulla previsione di cui all'art.30 del d.lgvo 50/2016 (peraltro abrogato dal d.lgvo n. 336 del 2023 con decorrenza 1.7.2023) che, modificando l'art. 5 DPR n. 207/2010, ha introdotto un vero e proprio obbligo in capo alla Stazione appaltante di effettuare l'intervento sostitutivo in caso di inadempimento del datore di lavoro-appaltatore al proprio obbligo retributivo.
La norma non è, infatti, applicabile al caso in esame ratione temporis: l'art. 216, comma 1, del d.lgvo n.50/2016, dispone che la nuova disciplina “si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”, cioè successivamente al 19 aprile 2016, mentre nel caso in esame il bando è pacificamente anteriore a tale data.
E', invece, applicabile l'art. 5 DPR n.207/2010 nella sua originaria formulazione, che prevede una semplice facoltà per l'amministrazione appaltante di vincolarsi al pagamento sostitutivo;
la richiamata norma dispone che "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
5 dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), (cioè le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice) possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto …
E', quindi, rimessa alla scelta discrezionale dell'amministrazione appaltante quella di pagare direttamente i lavoratori sostituendosi al datore di lavoro inadempiente.
Ove la Stazione appaltante ritenga opportuno che il pagamento sia effettuato direttamente ai lavoratori ed abbia, quindi, scelto di percorrere la via dell'intervento sostitutivo esercitando la relativa facoltà di cui all'art.5 cit., si determina la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente, che si aggiunge, sovrapponendosi, all'originario rapporto: all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e diverso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente.
Quest'ultimo o per espressa volontà della legge (nel caso dell'art. 30 d.lgvo n.50/2016) o per aver esercitato la facoltà di intervenire in via sostitutiva (ex art.5
DPR 207/2010) diventa diretto debitore dei lavoratori come garante ex lege, come si afferma da taluno, o in virtù di un accollo ex lege, come si sostiene da altri (Cass. n. 4051/84; Cass.n.9048/06;Cass. n. 12048/03; Cass. n. 12784/00).
Sul punto della possibilità per il dipendente di esercitare l'azione diretta contro la stazione appaltante, va osservato che la giurisprudenza e gli interventi normativi intervenuti nel tempo, hanno progressivamente affermato e poi sempre più
6 ampliato l'ambito della configurabilità di un vero e proprio diritto del lavoratore in tal senso, in ragione della esigenza di tutela del lavoro dipendente.
In passato era generalmente escluso che il lavoratore potesse esercitare un'azione diretta contro l'Ente appaltante, qual è quella concessa in via generale dall'art. 1676 c.c.
Tale orientamento derivava dalla circostanza che la previgente disciplina prevedeva un generale divieto dei sequestri, indistintamente sancito dall'art. 351
l.gen. ll. pp. del 1865, con la sola eccezione prevista dall'art. 354 e dall'art.360, in favore dei creditori per indennità di espropriazione o per occupazione temporanea e danni relativi.
L'ampliamento dell'esperibilità dell'azione diretta del lavoratore nei confronti dell'Ente committente - progressivamente realizzatasi nel tempo anche per via di interpretazione– ha trovato ulteriore consacrazione nella previsione di cui all'art. 30 d.lgvo n.50/2016 e si giustifica con la necessità della tutela dei lavoratori in caso di appalti pubblici.
In questo caso, la norma prevede espressamente che, sollecitato inutilmente il datore di lavoro inadempiente al pagamento, “… la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto…”.
Dalla disciplina in materia di intervento sostitutivo e da quella di cui all'art. 1676
c.c., “ si desume che a garanzia dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati negli appalti - o nei subappalti - pubblici sono previsti specifici strumenti che, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono agli interessati di avere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d'opera … Va, infine, precisato che qualora i lavoratori non utilizzino gli strumenti previsti dalla suddetta normativa speciale, possono sempre fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 c.c., che in base ad orientamenti consolidati e condivisi di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni “(cfr. in termini Cass. n. 15432/14; in tal senso anche
C.d.S m. 1251/2016).
7 Si tratta, di un complesso articolato di tutele volte ad assicurare il rispetto dei diritti retributivi dei lavoratori che difettano nell'appalto privato e che compensano la mancata previsione per gli appalti pubblici della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgvo n. 276/2003 non applicabile alla pubblica amministrazione.
Gli strumenti citati hanno la medesima ratio di garantire agli ausiliari dell'appaltatore il pagamento delle retribuzioni per l'attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro e, al fine di sottrarli al rischio dell'insolvenza del debitore, operano secondo il medesimo meccanismo di attribuire loro la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente (Cass. 15432/14).
Osserva la Corte che, con la transazione in esame, il si è obbligato CP_1 contrattualmente con l'appaltatore a provvedere, in suo luogo, al pagamento delle retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori addetti al cantiere, in tal modo obbligandosi a tanto anche nei confronti dei lavoratori stessi.
Tale ricostruzione è l'unica plausibile alla luce non solo del significato letterale delle parole usate, ma anche avuto riguardo alla comune intenzione del CP_1
e della così come emerge dal loro CP_1 Controparte_1 CP_2 comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Nell'atto di transazione, il e la hanno convenuto che il primo CP_1 CP_2 provvederà a soddisfare il credito che la società vanta nei suoi confronti attraverso l'adempimento del debito della stessa nei confronti dei propri dipendenti;
il quindi, anziché versare alla gli importi dovuti, CP_1 CP_2 tratterrà detti importi con lo scopo dichiarato di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto a favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo.
La transazione prevede, quindi, letteralmente che il Comune effettuerà il
“pagamento diretto” a favore dei lavoratori dell'appalto “in via sostitutiva”, cioè in luogo dell'obbligato originario.
Le espressioni usate sono univoche nel richiamare il meccanismo dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 DPR 2017/10 di cui riproducono fedelmente il tenore letterale (l'art. 5 è rubricato “intervento sostitutivo della stazione appaltante in
8 caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore”), oltre che la modalità operativa (detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore” secondo l'art. 5 , trattenendolo dal credito riconosciuto alla , secondo la CP_2 transazione).
La scelta dell'Amministrazione appaltante di provvedere al pagamento diretto è, peraltro, del tutto coerente con il rilievo, che emerge dalla stessa transazione, per cui il Comune aveva, tra l'altro, contestato alla “la continua notifica di CP_2 atti di pignoramento presso terzi da parte di dipendenti della ”, il cui CP_2 credito retributivo era rimasto inadempiuto.
Bisogna, inoltre, ricordare che la stazione appaltante è tenuta, anche nel corso della esecuzione dell'appalto, a verificare l'esattezza dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore nei confronti dei prestatori e, in caso di esito negativo della verifica, può o deve a seconda della normativa applicabile ratione temporis) attivare l'intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto (Cass. n. 15432/14; Cass. n.
25360/19).
L'argomento letterale è, nel caso in esame, sufficiente ad accreditare la fondatezza della offerta ricostruzione della volontà delle parti, non essendovi alcuna divergenza tra l'inequivoca lettera della previsione e lo spirito della convenzione diretta a garantire che il credito risarcitorio riconosciuto all'appaltatore fosse concretamente utilizzato per far fronte agli obblighi economici di quest'ultimo derivanti dall'appalto in oggetto (pagamento dei lavoratori, dei fornitori ecc.) (in tal senso, cfr. Cass. 10967/23; Cass. 21756/19).
Ad abundantiam, va osservato che l'indagine sulla comune intenzione delle parti, come emergente dal comportamento complessivo delle stesse, non lascia residuare alcun dubbio in ordine alla correttezza dell'interpretazione della previsione contestata quale espressione dell'esercizio discrezionale della facoltà attribuita al di provvedere al pagamento diretto dei lavoratori in CP_1 sostituzione del datore di lavoro, assumendosi il relativo obbligo.
La ha, quindi, ripetutamente fatto riferimento, in atti successivi alla CP_2 transazione, all'obbligo del pagamento sostitutivo da parte del e, d'altra CP_1 parte, le previsioni contrattuali relative agli obblighi posti in capo alla di CP_2
9 tramettere al la documentazione attestante il pagamento dei crediti CP_1 contributivi e il Libro Unico (buste paga) si spiegano solo in quanto funzionali a rendere effettivo il pagamento diretto dei lavoratori a cui il si era CP_1 obbligato.
Solo l'assunzione da parte del di un tale specifico obbligo di pagamento CP_1 diretto giustifica la necessità della trasmissione dei documenti necessari ad individuare i lavoratori aventi diritto al pagamento ed i relativi crediti;
del tutto inutile e priva di senso sarebbe la previsione contrattuale della consegna al entro il 31.12.2019, del libro unico (buste paga) se fosse fondato CP_1
l'assunto dell' resistente secondo cui “le parti hanno solo previsto un CP_7 generico vincolo di destinazione a favore delle maestranze di cantiere di somme comunque riconosciute a favore della società contraente”.
Le somme in questione rappresentano certamente, proprio in virtù dell'atto transattivo, un credito della di cui, però, quest'ultima non può disporre CP_2 liberamente in quanto destinate all'adempimento dei suoi obblighi retributivi, sia pure attraverso la scelta dell'amministrazione di esercitare la propria discrezionale facoltà di assumere lo specifico obbligo dell'intervento sostitutivo per l'inadempienza retributiva della . CP_2
Che poi non si trattasse, come ha sostenuto il di “un generico vincolo CP_1 di destinazione a favore delle maestranze di cantiere” e, quindi, di un vincolo genericamente diretto a far fronte a tutte indistintamente le pretese retributive dei lavoratori qualunque mezzo avessero scelto per azionarle, è dimostrato dalla determina dirigenziale n.442 del 28.12.2022 che dispone che, atteso l'inadempimento della agli obblighi posti a suo carico dalla transazione, la CP_2 somma impegnata nella transazione stessa, ma mai liquidata, “ sia destinata integralmente al pagamento delle sentenze notificate con formula esecutiva da ex lavoratori della società..”.
La necessità dell'esplicito mutamento di destinazione delle somme riconosciute alla rende ragione del fatto che il vincolo su tali somme non era affatto CP_2 generico (cioè relativo a tutti i crediti in qualunque modo azionati dai lavoratori per le retribuzioni relative al lavoro prestato in esecuzione dell'appalto), ma era specifico (tutti i crediti azionati in virtù del procedimento speciale ex art. 5 DRP
10 n. 207/2020 fino alla concorrenza della somma convenuta e non anche quelli azionati con il procedimento residuale ex art. 1676 c.c.)
A nulla rileva l'obiezione del per cui “le somme oggetto di transazione CP_1 hanno natura risarcitoria e dunque su tali poste non è ipotizzabile alcun intervento sostitutivo che può riguardare solo il corrispettivo dell'appalto”.
In proposito, deve in primo luogo osservarsi che tra i motivi posti a fondamento della delibera di approvazione della transazione si legge che “tale somma rappresenta all'incirca il dieci per cento complessivo del valore del contratto e che la transazione ha finalità risarcitoria, dovendo comunque considerarsi che tali somme sono da considerarsi quali parziali differenze retributive su servizi comunque ottenuti dall'appaltatore”; il risarcimento è stato, infatti, riconosciuto dovuto alla proprio in considerazione della non remuneratività CP_2 dell'appalto a causa dei gravosi oneri derivanti dall'applicazione della clausola sociale, sicchè le relative somme non hanno integrale natura risarcitoria.
In ogni caso, l'imputazione dei crediti della è del tutto irrilevante, atteso CP_2 che – qualunque sia il relativo titolo – tali somme, entrando a far parte del patrimonio della , ben possono essere utilizzate per lo svolgimento CP_2 dell'attività di impresa e, quindi, anche per pagare le retribuzioni dei dipendenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, non coglie nel segno la difesa del CP_1 secondo cui i lavoratori non potrebbero agire direttamente nei confronti della
Stazione appaltante in ragione della loro qualità di “terzi” rispetto alla transazione conclusa tra lo stesso e l'appaltatore. CP_1
Né è necessario ricostruire la fattispecie in termini di “cessione del credito” o di
“delegazione di pagamento” o di “contratto a favore di terzo” come, invece, si legge nelle difese dei ricorrenti.
In via generale, infatti, deve osservarsi che la posizione dei lavoratori, creditori del datore di lavoro e, quindi, di una delle parti del contratto non può, invero, assimilarsi completamente a quella del “terzo” nei cui confronti il contratto non produce effetto ex art. 1372 c.c.
11 I soggetti che non sono parte di un rapporto giuridico sono certamente “estranei” ad esso e perciò il rapporto non può nè realizzare, né sacrificare un loro interesse.
Ciò non significa che il rapporto giuridico non opera direttamente nella sfera giuridica di chi non sia parte del rapporto medesimo, ma non che esso non abbia una rilevanza riflessa rispetto a coloro che, pur estranei al rapporto, siano, tuttavia, in una posizione giuridicamente dipendente dalla posizione di una delle parti del rapporto collegato.
Gli effetti che il contratto non può produrre rispetto ai “terzi” sono, cioè, gli effetti diretti, non anche quelli riflessi.
Nel caso in esame, la legittimazione attiva dei lavoratori trae origine dal contenuto della transazione nella parte in cui esprime una disciplina dei rapporti tra le parti, connotata dall'attivazione della facoltà di intervento sostitutivo da parte dell'Ente committente.
La transazione è, cioè, solo il mezzo attraverso cui è stata esternata e dichiarata la scelta dell'Ente di attivare l'intervento sostitutivo.
La transazione obbliga contrattualmente il nei confronti della ad CP_1 CP_2 effettuare il pagamento diretto fino alla concorrenza dell'importo stabilito;
invece, rispetto ai lavoratori, la transazione costituisce solo l'occasione in cui è esternata la scelta effettuata, determinando la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente che opera secondo un meccanismo che, comunque lo si voglia qualificare, attribuisce ai primi un'azione diretta nei confronti del secondo.
Il credito retributivo azionato dai ricorrenti deve, infine, ritenersi provato, esso risulta documentato dalle buste paga depositate e dal prospetto riepilogativo dei crediti dei lavoratori di provenienza della datrice di lavoro , che in questa CP_2 sede non sono stati in alcun modo contestati e che rientrano nell'importo fino alla concorrenza del quale l'obbligo sostitutivo è operativo.
Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello va accolto e il va, quindi, CP_1 condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_8
11.173,30, in favore di della somma di euro 17.149,48, in favore Parte_2 di della somma di euro 1.656,00 e in favore di Parte_3 Pt_4
12 della somma di euro 14.792,66, oltre rivalutazione secondo indice Parte_4
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Va altresì rigettato l'appello incidentale con il quale il ha chiesto CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale azionata in primo grado, avente ad oggetto la manleva ad opera della ex art. 4 del medesimo Controparte_2 accordo transattivo.
Invero, osserva la Corte, il rapporto giuridico su cui si fonda la domanda riconvenzionale del nei confronti della – cioè quello derivante CP_1 CP_2 dalla transazione a cui i lavoratori sono estranei e di cui il chiede la CP_1 risoluzione o, in subordine, l'adempimento – è del tutto distinto dal rapporto da cui trae origine la pretesa attorea, cioè il rapporto di debito-credito che si instaura direttamente tra Ente committente e lavoratore addetto all'appalto per effetto dell'intervento sostitutivo attivato dall'appaltante ex art. 5 DPR 207/2010.
Per le medesime considerazioni va altresì rigettata la domanda riconvenzionale afferente l'inadempimento degli impegni assunti dalla con la Controparte_2 transazione stipulata con il committente, atteso che la questione è del tutto estranea alla pretesa dei ricorrenti lavoratori che è fondata per come già chiarito sulla transazione esaminata.
Il diritto azionato dai lavoratori nell'odierna sede è insensibile alle vicende relative alla transazione, né tanto meno, tali vicende possono condurre alla pronuncia invocata dal - quale conseguenza della pretesa risoluzione della CP_1 transazione – di accertamento dell'obbligo esclusivo della di provvedere CP_2 al pagamento dei ricorrenti in luogo del CP_1
Le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'appellato e CP_1 liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della non costituitasi. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
13 accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza condanna il a pagare in favore di la CP_1 CP_1 Controparte_1 CP_8 somma di euro 11.173,30, in favore di la somma di euro Parte_2
17.149,48, in favore di la somma di euro 1.656,00 e in favore Parte_3 di la somma di euro 14.792,66,oltre rivalutazione secondo Parte_4 indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna parte appellata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 3.500,00 e per l'appello in euro 4.990,00, oltre per entrambe i gradi IVA e
CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to Trotta.
Da' atto, altresì per il solo appellante incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Vincenza Totaro Presidente dott. Raffaella Genovese Consigliere Est. dott. Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
18/9/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1554 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Trotta e presso lo stesso domiciliati
Appellanti
E
in persona del Sindaco p.t. legale Controparte_1 rappresentante, difeso dall'Avv. Adele Carlino, elettivamente domiciliato come in atti.
Appellato
Nonché
. Controparte_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, gli appellati in epigrafe, premesso di essere stati assunti dalla e di aver lavorato per varie società succedutesi nell'appalto Parte_5 per la gestione dei servizi plurimi in interventi di assistenza sociale per il Comune di , chiesero la condanna della convenuta Controparte_1 CP_2
a corrispondere loro le somme dovute e indicate in ricorso per gli anni 2018 e
2019, oltre accessori di legge.
Dedussero la spettanza di dette somme in virtù di atto transattivo rep. n. 5745 del 16.12.2019 stipulato tra la loro datrice di lavoro appaltatrice e la Stazione
Appaltante, per effetto del quale essi erano divenuti creditori dell'Ente locale delle retribuzioni maturate.
Infatti con detta transazione la controversia tra il e la Controparte_3 società , che aveva agìto in via risarcitoria, era stata definita, riconoscendo CP_2 all' appaltatrice l'importo di euro 1.050.000,00 da versarsi da parte del CP_1
a titolo di risarcimento danni ad appalto concluso.
L'art. 2 della transazione prevedeva, inoltre che parte di tale somma, da versarsi in una seconda tranche pari a “euro 225.000, sarà trattenuta dalla Stazione appaltante, al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto in favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati, a concorrenza di detto importo, secondo il libro unico “buste paga”, che sarà consegnato dalla contraente entro il 30.12.2019”. CP_2
I ricorrenti argomentavano, quindi, che dalla pattuizione dianzi riportata emergeva che l'Ente si era obbligato al pagamento diretto delle retribuzioni loro spettanti in quanto addetti al cantiere di e ciò in ragione della CP_3 previsione di cui agli artt. 4 e 5D.P.R. n. 207/2010.
Tutto ciò premesso, configurando una vera e propria cessione del credito in loro favore, agivano in giudizio per sentir: “dichiarare sussistente il diritto di credito fatto valere dai ricorrenti in danno dell'amministrazione locale convenuta con il mezzo del procedimento dell'intervento sostitutivo data la natura della documentazione della presentata azione, per le ragioni di diritto e di fatto indicate in ricorso.
Dichiarare, se e per quanto occorra, tenuta la pubblica amministrazione, in quanto inadempiente all'autorizzato intervento sostitutivo, alla disapplicazione incidenter tantum, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 della legge
2 abolitiva del contenzioso amministrativo, Legge n. 2248 del1865 All. E ed F, di ogni atto e o provvedimento che dovesse frapporsi alla giuridica opponibilità dell'emittente declaratoria di condanna per le distinte somme di seguito elencate,
a titolo di maturati emolumenti retributivi, attratte dalla specifica voce indicata nel
LUL….oltre interessi e rivalutazione.”
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto Controparte_3 di competenza del giudice adito per essere competente la Sezione specializzata delle Imprese ex art.3 d. lgvo 168/2003, atteso che la domanda proposta doveva qualificarsi come domanda di adempimento di un contratto tra un Ente comunale ed una Società Cooperativa.
Eccepiva, inoltre, il difetto di contraddittorio non essendo stata convenuta in giudizio la che, nella qualità di mandataria dell'ATI Controparte_2 CP_2
AIDO, aveva stipulato la transazione;
il chiedeva, pertanto, di essere CP_1 autorizzato all'integrazione del contraddittorio avendo “interesse a far accertare l'inadempimento contrattuale della che condiziona l'adempimento CP_2 richiesto o, in via subordinata, a chiedere di essere manlevato dalle conseguenze dell'accoglimento della presente domanda, in virtù dell'art.4 del medesimo accordo transattivo”.
L'Ente resistente eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva dei lavoratori ed argomentava di non aver assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti dei ricorrenti.
Il Comune contestava, poi, che un intervento sostitutivo potesse aver luogo in relazione a somme aventi natura risarcitoria e deduceva anche l'inesigibilità del credito sia perché “assorbito” da pignoramenti presso terzi notificati al CP_1 di quale terzo pignorato, sia per l'inadempimento della che non CP_3 CP_2 aveva trasmesso la documentazione necessaria al pagamento della seconda tranche;
in relazione a tale ultima circostanza, l'Ente resistente chiedeva che fosse dichiarato “risolto l'obbligo contrattuale derivante dalla transazione del
16.12.2019”.
Infine il Comune deduceva che la domanda dei ricorrenti non poteva essere accolta, atteso che, a seguito di ricorsi di altri lavoratori, le somme eventualmente
3 dovute dal alla erano state anche aggredite da CP_1 Controparte_2 precedenti pignoramenti da parte dei medesimi lavoratori.
Autorizzata la chiamata in causa della che non si costituiva Controparte_2 in giudizio, con sentenza emessa in data 7/2/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso e la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese di lite.
Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti indicati in epigrafe in data 30.06.2023, lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal giudice di prime cure e concludendo per l'accoglimento della domanda, vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva il che chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado CP_1 con vittoria delle spese del grado.
Con appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, chiedeva accogliersi la domanda riconvenzionale esperita in primo grado.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un unico ed articolato motivo di appello i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità della sentenza, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente l'intervento sostitutivo della stazione appaltante previsto dall'art. 5 DPR 207/2010
e l' inefficacia degli obblighi assunti dal e dalla con CP_1 Controparte_2
l'atto di transazione rep. N. 5745 del 16.12.2019.
La controversia, osserva la Corte, ha per oggetto la domanda di pagamento, proposta direttamente nei confronti dell'Ente appaltante, dai lavoratori dipendenti della aggiudicataria ed avente ad oggetto le retribuzioni maturate e non corrisposte per la prestazione lavorativa resa in esecuzione dell'appalto, ma del tutto diversa è la causa petendi della pretesa azionata.
I ricorrenti, attuali appellanti, infatti, non hanno fondato la domanda né sulla previsione di cui all'art. 1676 c.c. né su quella di cui all'art. 5 DPR n. 207/2010, come modificato dall'art. 30 d.lgvo n. 50/2016, come invece altri lavoratori avevano fatto in precedenti giudizi.
4 I ricorrenti hanno, invece, rintracciato la fonte della loro legittimazione attiva e, quindi, del loro diritto di agire direttamente nei confronti dell'Ente appaltante, nell'obbligo che specularmente il si sarebbe in tal senso CP_1 volontariamente assunto nell'atto transattivo (concluso con la società CP_2 cooperativa), attraverso il meccanismo dell'intervento sostitutivo.
La transazione tra la stazione appaltante e la Controparte_4
in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento di
[...] imprese , in persona del l.r.p.t. sig. ”, è CP_5 Controparte_6 stata, a tal fine, ricondotta dai ricorrenti, attuali appellanti ad un'ipotesi di cessione del credito o di delegazione di pagamento o, più in generale, alla fattispecie del contratto a favore di terzi.
Il per contro, ha contestato tale ricostruzione sottolineando come i CP_1 lavoratori siano estranei all'atto transattivo - che avrebbe previsto “al più un diritto di credito della ” - e siano, quindi, privi di legittimazione ad agire CP_2 direttamente nei confronti dell'Ente committente in virtù della predetta transazione, rispetto alla quale essi assumerebbero la posizione di terzi.
Osserva la Corte che i lavoratori non hanno fondato la domanda sulla previsione di cui all'art.30 del d.lgvo 50/2016 (peraltro abrogato dal d.lgvo n. 336 del 2023 con decorrenza 1.7.2023) che, modificando l'art. 5 DPR n. 207/2010, ha introdotto un vero e proprio obbligo in capo alla Stazione appaltante di effettuare l'intervento sostitutivo in caso di inadempimento del datore di lavoro-appaltatore al proprio obbligo retributivo.
La norma non è, infatti, applicabile al caso in esame ratione temporis: l'art. 216, comma 1, del d.lgvo n.50/2016, dispone che la nuova disciplina “si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”, cioè successivamente al 19 aprile 2016, mentre nel caso in esame il bando è pacificamente anteriore a tale data.
E', invece, applicabile l'art. 5 DPR n.207/2010 nella sua originaria formulazione, che prevede una semplice facoltà per l'amministrazione appaltante di vincolarsi al pagamento sostitutivo;
la richiamata norma dispone che "Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
5 dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), (cioè le "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice) possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto …
E', quindi, rimessa alla scelta discrezionale dell'amministrazione appaltante quella di pagare direttamente i lavoratori sostituendosi al datore di lavoro inadempiente.
Ove la Stazione appaltante ritenga opportuno che il pagamento sia effettuato direttamente ai lavoratori ed abbia, quindi, scelto di percorrere la via dell'intervento sostitutivo esercitando la relativa facoltà di cui all'art.5 cit., si determina la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente, che si aggiunge, sovrapponendosi, all'originario rapporto: all'iniziale rapporto di credito fra l'appaltatore e il committente si affianca un nuovo e diverso rapporto, quello fra gli ausiliari dell'appaltatore e il committente.
Quest'ultimo o per espressa volontà della legge (nel caso dell'art. 30 d.lgvo n.50/2016) o per aver esercitato la facoltà di intervenire in via sostitutiva (ex art.5
DPR 207/2010) diventa diretto debitore dei lavoratori come garante ex lege, come si afferma da taluno, o in virtù di un accollo ex lege, come si sostiene da altri (Cass. n. 4051/84; Cass.n.9048/06;Cass. n. 12048/03; Cass. n. 12784/00).
Sul punto della possibilità per il dipendente di esercitare l'azione diretta contro la stazione appaltante, va osservato che la giurisprudenza e gli interventi normativi intervenuti nel tempo, hanno progressivamente affermato e poi sempre più
6 ampliato l'ambito della configurabilità di un vero e proprio diritto del lavoratore in tal senso, in ragione della esigenza di tutela del lavoro dipendente.
In passato era generalmente escluso che il lavoratore potesse esercitare un'azione diretta contro l'Ente appaltante, qual è quella concessa in via generale dall'art. 1676 c.c.
Tale orientamento derivava dalla circostanza che la previgente disciplina prevedeva un generale divieto dei sequestri, indistintamente sancito dall'art. 351
l.gen. ll. pp. del 1865, con la sola eccezione prevista dall'art. 354 e dall'art.360, in favore dei creditori per indennità di espropriazione o per occupazione temporanea e danni relativi.
L'ampliamento dell'esperibilità dell'azione diretta del lavoratore nei confronti dell'Ente committente - progressivamente realizzatasi nel tempo anche per via di interpretazione– ha trovato ulteriore consacrazione nella previsione di cui all'art. 30 d.lgvo n.50/2016 e si giustifica con la necessità della tutela dei lavoratori in caso di appalti pubblici.
In questo caso, la norma prevede espressamente che, sollecitato inutilmente il datore di lavoro inadempiente al pagamento, “… la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto…”.
Dalla disciplina in materia di intervento sostitutivo e da quella di cui all'art. 1676
c.c., “ si desume che a garanzia dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati negli appalti - o nei subappalti - pubblici sono previsti specifici strumenti che, se attivati nei tempi e nei modi prescritti, consentono agli interessati di avere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dal loro datore di lavoro anche in corso d'opera … Va, infine, precisato che qualora i lavoratori non utilizzino gli strumenti previsti dalla suddetta normativa speciale, possono sempre fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 c.c., che in base ad orientamenti consolidati e condivisi di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni “(cfr. in termini Cass. n. 15432/14; in tal senso anche
C.d.S m. 1251/2016).
7 Si tratta, di un complesso articolato di tutele volte ad assicurare il rispetto dei diritti retributivi dei lavoratori che difettano nell'appalto privato e che compensano la mancata previsione per gli appalti pubblici della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgvo n. 276/2003 non applicabile alla pubblica amministrazione.
Gli strumenti citati hanno la medesima ratio di garantire agli ausiliari dell'appaltatore il pagamento delle retribuzioni per l'attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati al loro datore di lavoro e, al fine di sottrarli al rischio dell'insolvenza del debitore, operano secondo il medesimo meccanismo di attribuire loro la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente (Cass. 15432/14).
Osserva la Corte che, con la transazione in esame, il si è obbligato CP_1 contrattualmente con l'appaltatore a provvedere, in suo luogo, al pagamento delle retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori addetti al cantiere, in tal modo obbligandosi a tanto anche nei confronti dei lavoratori stessi.
Tale ricostruzione è l'unica plausibile alla luce non solo del significato letterale delle parole usate, ma anche avuto riguardo alla comune intenzione del CP_1
e della così come emerge dal loro CP_1 Controparte_1 CP_2 comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Nell'atto di transazione, il e la hanno convenuto che il primo CP_1 CP_2 provvederà a soddisfare il credito che la società vanta nei suoi confronti attraverso l'adempimento del debito della stessa nei confronti dei propri dipendenti;
il quindi, anziché versare alla gli importi dovuti, CP_1 CP_2 tratterrà detti importi con lo scopo dichiarato di procedere in via sostitutiva al pagamento diretto a favore di tutte le maestranze adibite al cantiere degli emolumenti retributivi maturati a concorrenza di detto importo.
La transazione prevede, quindi, letteralmente che il Comune effettuerà il
“pagamento diretto” a favore dei lavoratori dell'appalto “in via sostitutiva”, cioè in luogo dell'obbligato originario.
Le espressioni usate sono univoche nel richiamare il meccanismo dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 DPR 2017/10 di cui riproducono fedelmente il tenore letterale (l'art. 5 è rubricato “intervento sostitutivo della stazione appaltante in
8 caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore”), oltre che la modalità operativa (detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore” secondo l'art. 5 , trattenendolo dal credito riconosciuto alla , secondo la CP_2 transazione).
La scelta dell'Amministrazione appaltante di provvedere al pagamento diretto è, peraltro, del tutto coerente con il rilievo, che emerge dalla stessa transazione, per cui il Comune aveva, tra l'altro, contestato alla “la continua notifica di CP_2 atti di pignoramento presso terzi da parte di dipendenti della ”, il cui CP_2 credito retributivo era rimasto inadempiuto.
Bisogna, inoltre, ricordare che la stazione appaltante è tenuta, anche nel corso della esecuzione dell'appalto, a verificare l'esattezza dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore nei confronti dei prestatori e, in caso di esito negativo della verifica, può o deve a seconda della normativa applicabile ratione temporis) attivare l'intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto (Cass. n. 15432/14; Cass. n.
25360/19).
L'argomento letterale è, nel caso in esame, sufficiente ad accreditare la fondatezza della offerta ricostruzione della volontà delle parti, non essendovi alcuna divergenza tra l'inequivoca lettera della previsione e lo spirito della convenzione diretta a garantire che il credito risarcitorio riconosciuto all'appaltatore fosse concretamente utilizzato per far fronte agli obblighi economici di quest'ultimo derivanti dall'appalto in oggetto (pagamento dei lavoratori, dei fornitori ecc.) (in tal senso, cfr. Cass. 10967/23; Cass. 21756/19).
Ad abundantiam, va osservato che l'indagine sulla comune intenzione delle parti, come emergente dal comportamento complessivo delle stesse, non lascia residuare alcun dubbio in ordine alla correttezza dell'interpretazione della previsione contestata quale espressione dell'esercizio discrezionale della facoltà attribuita al di provvedere al pagamento diretto dei lavoratori in CP_1 sostituzione del datore di lavoro, assumendosi il relativo obbligo.
La ha, quindi, ripetutamente fatto riferimento, in atti successivi alla CP_2 transazione, all'obbligo del pagamento sostitutivo da parte del e, d'altra CP_1 parte, le previsioni contrattuali relative agli obblighi posti in capo alla di CP_2
9 tramettere al la documentazione attestante il pagamento dei crediti CP_1 contributivi e il Libro Unico (buste paga) si spiegano solo in quanto funzionali a rendere effettivo il pagamento diretto dei lavoratori a cui il si era CP_1 obbligato.
Solo l'assunzione da parte del di un tale specifico obbligo di pagamento CP_1 diretto giustifica la necessità della trasmissione dei documenti necessari ad individuare i lavoratori aventi diritto al pagamento ed i relativi crediti;
del tutto inutile e priva di senso sarebbe la previsione contrattuale della consegna al entro il 31.12.2019, del libro unico (buste paga) se fosse fondato CP_1
l'assunto dell' resistente secondo cui “le parti hanno solo previsto un CP_7 generico vincolo di destinazione a favore delle maestranze di cantiere di somme comunque riconosciute a favore della società contraente”.
Le somme in questione rappresentano certamente, proprio in virtù dell'atto transattivo, un credito della di cui, però, quest'ultima non può disporre CP_2 liberamente in quanto destinate all'adempimento dei suoi obblighi retributivi, sia pure attraverso la scelta dell'amministrazione di esercitare la propria discrezionale facoltà di assumere lo specifico obbligo dell'intervento sostitutivo per l'inadempienza retributiva della . CP_2
Che poi non si trattasse, come ha sostenuto il di “un generico vincolo CP_1 di destinazione a favore delle maestranze di cantiere” e, quindi, di un vincolo genericamente diretto a far fronte a tutte indistintamente le pretese retributive dei lavoratori qualunque mezzo avessero scelto per azionarle, è dimostrato dalla determina dirigenziale n.442 del 28.12.2022 che dispone che, atteso l'inadempimento della agli obblighi posti a suo carico dalla transazione, la CP_2 somma impegnata nella transazione stessa, ma mai liquidata, “ sia destinata integralmente al pagamento delle sentenze notificate con formula esecutiva da ex lavoratori della società..”.
La necessità dell'esplicito mutamento di destinazione delle somme riconosciute alla rende ragione del fatto che il vincolo su tali somme non era affatto CP_2 generico (cioè relativo a tutti i crediti in qualunque modo azionati dai lavoratori per le retribuzioni relative al lavoro prestato in esecuzione dell'appalto), ma era specifico (tutti i crediti azionati in virtù del procedimento speciale ex art. 5 DRP
10 n. 207/2020 fino alla concorrenza della somma convenuta e non anche quelli azionati con il procedimento residuale ex art. 1676 c.c.)
A nulla rileva l'obiezione del per cui “le somme oggetto di transazione CP_1 hanno natura risarcitoria e dunque su tali poste non è ipotizzabile alcun intervento sostitutivo che può riguardare solo il corrispettivo dell'appalto”.
In proposito, deve in primo luogo osservarsi che tra i motivi posti a fondamento della delibera di approvazione della transazione si legge che “tale somma rappresenta all'incirca il dieci per cento complessivo del valore del contratto e che la transazione ha finalità risarcitoria, dovendo comunque considerarsi che tali somme sono da considerarsi quali parziali differenze retributive su servizi comunque ottenuti dall'appaltatore”; il risarcimento è stato, infatti, riconosciuto dovuto alla proprio in considerazione della non remuneratività CP_2 dell'appalto a causa dei gravosi oneri derivanti dall'applicazione della clausola sociale, sicchè le relative somme non hanno integrale natura risarcitoria.
In ogni caso, l'imputazione dei crediti della è del tutto irrilevante, atteso CP_2 che – qualunque sia il relativo titolo – tali somme, entrando a far parte del patrimonio della , ben possono essere utilizzate per lo svolgimento CP_2 dell'attività di impresa e, quindi, anche per pagare le retribuzioni dei dipendenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, non coglie nel segno la difesa del CP_1 secondo cui i lavoratori non potrebbero agire direttamente nei confronti della
Stazione appaltante in ragione della loro qualità di “terzi” rispetto alla transazione conclusa tra lo stesso e l'appaltatore. CP_1
Né è necessario ricostruire la fattispecie in termini di “cessione del credito” o di
“delegazione di pagamento” o di “contratto a favore di terzo” come, invece, si legge nelle difese dei ricorrenti.
In via generale, infatti, deve osservarsi che la posizione dei lavoratori, creditori del datore di lavoro e, quindi, di una delle parti del contratto non può, invero, assimilarsi completamente a quella del “terzo” nei cui confronti il contratto non produce effetto ex art. 1372 c.c.
11 I soggetti che non sono parte di un rapporto giuridico sono certamente “estranei” ad esso e perciò il rapporto non può nè realizzare, né sacrificare un loro interesse.
Ciò non significa che il rapporto giuridico non opera direttamente nella sfera giuridica di chi non sia parte del rapporto medesimo, ma non che esso non abbia una rilevanza riflessa rispetto a coloro che, pur estranei al rapporto, siano, tuttavia, in una posizione giuridicamente dipendente dalla posizione di una delle parti del rapporto collegato.
Gli effetti che il contratto non può produrre rispetto ai “terzi” sono, cioè, gli effetti diretti, non anche quelli riflessi.
Nel caso in esame, la legittimazione attiva dei lavoratori trae origine dal contenuto della transazione nella parte in cui esprime una disciplina dei rapporti tra le parti, connotata dall'attivazione della facoltà di intervento sostitutivo da parte dell'Ente committente.
La transazione è, cioè, solo il mezzo attraverso cui è stata esternata e dichiarata la scelta dell'Ente di attivare l'intervento sostitutivo.
La transazione obbliga contrattualmente il nei confronti della ad CP_1 CP_2 effettuare il pagamento diretto fino alla concorrenza dell'importo stabilito;
invece, rispetto ai lavoratori, la transazione costituisce solo l'occasione in cui è esternata la scelta effettuata, determinando la nascita di un rapporto diretto fra i lavoratori e il committente che opera secondo un meccanismo che, comunque lo si voglia qualificare, attribuisce ai primi un'azione diretta nei confronti del secondo.
Il credito retributivo azionato dai ricorrenti deve, infine, ritenersi provato, esso risulta documentato dalle buste paga depositate e dal prospetto riepilogativo dei crediti dei lavoratori di provenienza della datrice di lavoro , che in questa CP_2 sede non sono stati in alcun modo contestati e che rientrano nell'importo fino alla concorrenza del quale l'obbligo sostitutivo è operativo.
Per tutte le considerazioni di cui sopra l'appello va accolto e il va, quindi, CP_1 condannato al pagamento in favore di della somma di euro CP_8
11.173,30, in favore di della somma di euro 17.149,48, in favore Parte_2 di della somma di euro 1.656,00 e in favore di Parte_3 Pt_4
12 della somma di euro 14.792,66, oltre rivalutazione secondo indice Parte_4
ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Va altresì rigettato l'appello incidentale con il quale il ha chiesto CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale azionata in primo grado, avente ad oggetto la manleva ad opera della ex art. 4 del medesimo Controparte_2 accordo transattivo.
Invero, osserva la Corte, il rapporto giuridico su cui si fonda la domanda riconvenzionale del nei confronti della – cioè quello derivante CP_1 CP_2 dalla transazione a cui i lavoratori sono estranei e di cui il chiede la CP_1 risoluzione o, in subordine, l'adempimento – è del tutto distinto dal rapporto da cui trae origine la pretesa attorea, cioè il rapporto di debito-credito che si instaura direttamente tra Ente committente e lavoratore addetto all'appalto per effetto dell'intervento sostitutivo attivato dall'appaltante ex art. 5 DPR 207/2010.
Per le medesime considerazioni va altresì rigettata la domanda riconvenzionale afferente l'inadempimento degli impegni assunti dalla con la Controparte_2 transazione stipulata con il committente, atteso che la questione è del tutto estranea alla pretesa dei ricorrenti lavoratori che è fondata per come già chiarito sulla transazione esaminata.
Il diritto azionato dai lavoratori nell'odierna sede è insensibile alle vicende relative alla transazione, né tanto meno, tali vicende possono condurre alla pronuncia invocata dal - quale conseguenza della pretesa risoluzione della CP_1 transazione – di accertamento dell'obbligo esclusivo della di provvedere CP_2 al pagamento dei ricorrenti in luogo del CP_1
Le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'appellato e CP_1 liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della non costituitasi. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte così provvede:
13 accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza condanna il a pagare in favore di la CP_1 CP_1 Controparte_1 CP_8 somma di euro 11.173,30, in favore di la somma di euro Parte_2
17.149,48, in favore di la somma di euro 1.656,00 e in favore Parte_3 di la somma di euro 14.792,66,oltre rivalutazione secondo Parte_4 indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna parte appellata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 3.500,00 e per l'appello in euro 4.990,00, oltre per entrambe i gradi IVA e
CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to Trotta.
Da' atto, altresì per il solo appellante incidentale, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Genovese Dott. Vincenza Totaro
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