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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2843/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti TICOZZI MARCO e STEVANATO CLAUDIA
e
, CP_1
con l'avv. LIBERALATO EVA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/10/2015.
1 La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
418/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 24/06/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/10/2015 da nata a [...] il Parte_1
13/02/1989 e nato a [...] il CP_1
01/07/1980 e trascritto al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio
I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza delle figlie con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro genitore della nuova residenza - con l'obbligo di reciproco rispetto e con reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, sin d'ora rilasciando il consenso per quello delle figlie minori, con l'intesa che il passaporto e la carta d'identità verranno custoditi dalla mamma.
2 2. Affidamento delle figlie, collocazione prevalente e residenza e verranno affidate ai genitori in via condivisa se pur nelle forme Per_1 Persona_2
contemplate dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del codice civile.
La loro collocazione prevalente e residenza viene fissata presso la madre nella casa familiare di Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di ED (TV) e nella successiva residenza della madre alla luce di quanto previsto dal punto 5 dei presenti accordi.
3. Tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori
Fermo restando ogni altro e miglior accordo, il padre starà con le minori il martedì dall'uscita da scuola/asilo sino alle ore 20.00 e il venerdì dall'uscita da scuola/asilo con pernotto presso il padre e ritorno presso la madre la mattina del sabato entro le ore 10.00.
A ciò si aggiunge un weekend sì e uno con decorrenza dal venerdì dopo scuola/asilo sino al lunedì mattina al rientro a scuola/asilo. Il padre potrà vedere le bambine anche in giorni ulteriori rispetto a quelli indicati con preavviso di almeno 24 ore prima. In ordine al pernotto della figlia più piccola, , lo stesso verrà introdotto concordemente Persona_2
seguendo le indicazioni dei professionisti/psicologi cui le parti si sono rispettivamente rivolte e che se necessario si interfacceranno tra di loro per concordare la miglior soluzione per la bambina. Nel caso il sig. non potesse tenere con sé le bambine, CP_1
le stesse staranno con la madre che si rende disponibile ad eventuali recuperi delle giornate non godute con le figlie.
Si deposita in allegato piano genitoriale previsto dagli art. 473bis.12 e .51
→ vacanze scolastiche estive e invernali
Le figlie trascorreranno in parti uguali con i genitori le vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni con pranzo con un genitore e cena con l'altro. Festività comandate ad anni alterni. Tre settimane di vacanze estive con il padre anche non consecutive. Le settimane estive dovranno essere concordate con due mesi di anticipo.
I genitori trascorreranno con le figlie, poi, in via alternata le festività comandate,
ricorrenze ed eventuali ponti scolastici (I Novembre, Festa della Liberazione etc.).
4. Contributo al mantenimento delle figlie
Il mantenimento per le bambine sarà pari a € 350,00 al mese per ciascuna figlia (totale €
700,00) oltre rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo al deposito del presente
3 ricorso. Il contributo al mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese.
Assegno unico interamente a favore della RA . Pt_1
Le spese straordinarie delle figlie saranno al 50% secondo il protocollo di Treviso fatta eccezione per le spese scolastiche al 100% a carico della RA solo nel caso in Pt_1
cui le stesse siano coperte da eventuali bonus statali. In caso di mancata copertura le stesse saranno ripartite al 50%.
5. Casa familiare e contributo al mantenimento della RA Pt_1
La casa famigliare sita in Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di ED (TV), di proprietà del sig. al 100%, viene assegnata alla RA quale genitore CP_1 Pt_1
collocatario delle bambine. Tale assegnazione ha una durata massima di anni 4 con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione e divorzio.
Dal momento del rilascio della casa sita in Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di
ED (TV) da parte della RA , il signor verserà alla RA Pt_1 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 500,00 con rivalutazione Istat dall'anno successivo al rilascio dell'immobile (base di calcolo mese ed anno del rilascio dell'immobile).
Le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di via Artesini n. 8 di ED
saranno a carico della RA sino a che vi abiterà con le figlie. Pt_1
6. Ulteriori disposizioni
Le nuove conoscenze di ciascun genitore potranno essere introdotte alle figlie solo decorso un anno dall'omologa degli accordi di separazione. Il sig. , nel termine di CP_1
10 giorni dal deposito del ricorso per separazione e divorzio verserà alla RA la Pt_1
somma di € 1.000,00 a titolo di concorso per il pagamento delle spese legali relative al presente procedimento. Le parti con l'adempimento delle condizioni previste nei presenti accordi dichiarano di non aver null'atro a pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo o ragione.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/02/2025
4 Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2843/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con gli avv.ti TICOZZI MARCO e STEVANATO CLAUDIA
e
, CP_1
con l'avv. LIBERALATO EVA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/10/2015.
1 La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
418/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 24/06/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/10/2015 da nata a [...] il Parte_1
13/02/1989 e nato a [...] il CP_1
01/07/1980 e trascritto al n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio
I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza delle figlie con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro genitore della nuova residenza - con l'obbligo di reciproco rispetto e con reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, sin d'ora rilasciando il consenso per quello delle figlie minori, con l'intesa che il passaporto e la carta d'identità verranno custoditi dalla mamma.
2 2. Affidamento delle figlie, collocazione prevalente e residenza e verranno affidate ai genitori in via condivisa se pur nelle forme Per_1 Persona_2
contemplate dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del codice civile.
La loro collocazione prevalente e residenza viene fissata presso la madre nella casa familiare di Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di ED (TV) e nella successiva residenza della madre alla luce di quanto previsto dal punto 5 dei presenti accordi.
3. Tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori
Fermo restando ogni altro e miglior accordo, il padre starà con le minori il martedì dall'uscita da scuola/asilo sino alle ore 20.00 e il venerdì dall'uscita da scuola/asilo con pernotto presso il padre e ritorno presso la madre la mattina del sabato entro le ore 10.00.
A ciò si aggiunge un weekend sì e uno con decorrenza dal venerdì dopo scuola/asilo sino al lunedì mattina al rientro a scuola/asilo. Il padre potrà vedere le bambine anche in giorni ulteriori rispetto a quelli indicati con preavviso di almeno 24 ore prima. In ordine al pernotto della figlia più piccola, , lo stesso verrà introdotto concordemente Persona_2
seguendo le indicazioni dei professionisti/psicologi cui le parti si sono rispettivamente rivolte e che se necessario si interfacceranno tra di loro per concordare la miglior soluzione per la bambina. Nel caso il sig. non potesse tenere con sé le bambine, CP_1
le stesse staranno con la madre che si rende disponibile ad eventuali recuperi delle giornate non godute con le figlie.
Si deposita in allegato piano genitoriale previsto dagli art. 473bis.12 e .51
→ vacanze scolastiche estive e invernali
Le figlie trascorreranno in parti uguali con i genitori le vacanze di Natale e Pasqua ad anni alterni con pranzo con un genitore e cena con l'altro. Festività comandate ad anni alterni. Tre settimane di vacanze estive con il padre anche non consecutive. Le settimane estive dovranno essere concordate con due mesi di anticipo.
I genitori trascorreranno con le figlie, poi, in via alternata le festività comandate,
ricorrenze ed eventuali ponti scolastici (I Novembre, Festa della Liberazione etc.).
4. Contributo al mantenimento delle figlie
Il mantenimento per le bambine sarà pari a € 350,00 al mese per ciascuna figlia (totale €
700,00) oltre rivalutazione Istat a partire dall'anno successivo al deposito del presente
3 ricorso. Il contributo al mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese.
Assegno unico interamente a favore della RA . Pt_1
Le spese straordinarie delle figlie saranno al 50% secondo il protocollo di Treviso fatta eccezione per le spese scolastiche al 100% a carico della RA solo nel caso in Pt_1
cui le stesse siano coperte da eventuali bonus statali. In caso di mancata copertura le stesse saranno ripartite al 50%.
5. Casa familiare e contributo al mantenimento della RA Pt_1
La casa famigliare sita in Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di ED (TV), di proprietà del sig. al 100%, viene assegnata alla RA quale genitore CP_1 Pt_1
collocatario delle bambine. Tale assegnazione ha una durata massima di anni 4 con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione e divorzio.
Dal momento del rilascio della casa sita in Via Artesini n.
8 - Lettera: C, FA di
ED (TV) da parte della RA , il signor verserà alla RA Pt_1 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 500,00 con rivalutazione Istat dall'anno successivo al rilascio dell'immobile (base di calcolo mese ed anno del rilascio dell'immobile).
Le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile di via Artesini n. 8 di ED
saranno a carico della RA sino a che vi abiterà con le figlie. Pt_1
6. Ulteriori disposizioni
Le nuove conoscenze di ciascun genitore potranno essere introdotte alle figlie solo decorso un anno dall'omologa degli accordi di separazione. Il sig. , nel termine di CP_1
10 giorni dal deposito del ricorso per separazione e divorzio verserà alla RA la Pt_1
somma di € 1.000,00 a titolo di concorso per il pagamento delle spese legali relative al presente procedimento. Le parti con l'adempimento delle condizioni previste nei presenti accordi dichiarano di non aver null'atro a pretendere vicendevolmente a qualsiasi titolo o ragione.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/02/2025
4 Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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