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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2704 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.07.1975), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 14.05.1993), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna
Monteleone, giuste procure in atti, presso il cui studio sito in Rizziconi (RC), alla Via
San Nicola, hanno eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 01.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RA BR (RC) in data 27.12.2014; -considerato che con decreto del 18.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in RA BR (RC) in data 27.12.2014; b) dal matrimonio è nato un figlio:
(20.11.2016), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 145/2022 del Per_1
07.06.2022 (dep. il 07.06.2022), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 28.04.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 28.04.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., apponendovi il relativo visto in data 21.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 01.10.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RA BR (RC) in data 27.12.2014 tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
RA BR (RC), atto n. 40, parte 2, serie A, u. 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
-il figlio minore continuerà a vivere con la madre Persona_2 [...]
in Albignasego alla via Croce Verde, 16 rimanendo in affido condiviso Parte_2
con entrambi genitori, con diritto e dovere del padre di tenerlo con sé in piena libertà senza limitazioni temporali e sempre in considerazione della volontà e degli impegni scolastici e ludici del minore, disponendo altresì il diritto del padre di tenere il minore con sé a fine settimana alterni, dal sabato immediatamente dopo la fine dell'orario scolastico fino alle ore 21,00 di domenica;
- Le festività verranno ripartite sempre secondo il criterio dell'alternanza e cioè: l)
Festività natalizie verranno divise in due periodi: 24/30 dicembre e 31dicembre 6 gennaio;
2) Festività pasquali e le altre segnate in rosso nel calendario, i genitori, di comune accordo saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza; 3) Le vacanze estive si prevede un periodo di 15 giorni continuati e/o frazionati tra i mesi di luglio c agosto, periodo che trascorreranno con il padre previo avviso dato all'altro genitore, avviso che dovrà avvenire entro e non oltre la fine di giugno. Ovviamente si intende che tutto ciò è subordinato al volere del minore;
- il predetto calendario è da considerarsi flessibile, da adeguarsi alle esigenze del minore e dei rispettivi genitori. Eventuali avvisi e impedimenti e/o impossibilità dovranno essere comunicati telefonicamente almeno 2 (due) giorni prima dell'orario fissato;
- negli orari e/o periodi che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, si garantirà sempre e comunque il contatto telefonico con l'altro genitore, soprattutto durante il periodo estivo, e qualunque spostamento del minore fuori dal comune di residenza dovrà essere preventivamente comunicato;
- la casa coniugale, sita a RA BR in Via Nazionale n. 59, resterà nella disponibilità esclusiva del marito;
-il mobilio ed ogni altro arredo presenti nella casa, resteranno all'interno della casa nell'esclusiva proprietà e disponibilità del marito;
-il sig. , svolgendo l'attività di meccanico, titolare di reddito da lavoro Parte_1
autonomo, corrisponderà alla moglie l'importo di curo I50,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- il sig. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie, sostenute Parte_1
nell'interesse del figlio minore, previa documentazione delle stesse.
- i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA BR (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2704 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.07.1975), e (cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria il 14.05.1993), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna
Monteleone, giuste procure in atti, presso il cui studio sito in Rizziconi (RC), alla Via
San Nicola, hanno eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 01.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RA BR (RC) in data 27.12.2014; -considerato che con decreto del 18.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 26.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 21.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in RA BR (RC) in data 27.12.2014; b) dal matrimonio è nato un figlio:
(20.11.2016), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 145/2022 del Per_1
07.06.2022 (dep. il 07.06.2022), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 28.04.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 28.04.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., apponendovi il relativo visto in data 21.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 01.10.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RA BR (RC) in data 27.12.2014 tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
RA BR (RC), atto n. 40, parte 2, serie A, u. 1, anno 2014, alle seguenti condizioni:
-il figlio minore continuerà a vivere con la madre Persona_2 [...]
in Albignasego alla via Croce Verde, 16 rimanendo in affido condiviso Parte_2
con entrambi genitori, con diritto e dovere del padre di tenerlo con sé in piena libertà senza limitazioni temporali e sempre in considerazione della volontà e degli impegni scolastici e ludici del minore, disponendo altresì il diritto del padre di tenere il minore con sé a fine settimana alterni, dal sabato immediatamente dopo la fine dell'orario scolastico fino alle ore 21,00 di domenica;
- Le festività verranno ripartite sempre secondo il criterio dell'alternanza e cioè: l)
Festività natalizie verranno divise in due periodi: 24/30 dicembre e 31dicembre 6 gennaio;
2) Festività pasquali e le altre segnate in rosso nel calendario, i genitori, di comune accordo saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza; 3) Le vacanze estive si prevede un periodo di 15 giorni continuati e/o frazionati tra i mesi di luglio c agosto, periodo che trascorreranno con il padre previo avviso dato all'altro genitore, avviso che dovrà avvenire entro e non oltre la fine di giugno. Ovviamente si intende che tutto ciò è subordinato al volere del minore;
- il predetto calendario è da considerarsi flessibile, da adeguarsi alle esigenze del minore e dei rispettivi genitori. Eventuali avvisi e impedimenti e/o impossibilità dovranno essere comunicati telefonicamente almeno 2 (due) giorni prima dell'orario fissato;
- negli orari e/o periodi che il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, si garantirà sempre e comunque il contatto telefonico con l'altro genitore, soprattutto durante il periodo estivo, e qualunque spostamento del minore fuori dal comune di residenza dovrà essere preventivamente comunicato;
- la casa coniugale, sita a RA BR in Via Nazionale n. 59, resterà nella disponibilità esclusiva del marito;
-il mobilio ed ogni altro arredo presenti nella casa, resteranno all'interno della casa nell'esclusiva proprietà e disponibilità del marito;
-il sig. , svolgendo l'attività di meccanico, titolare di reddito da lavoro Parte_1
autonomo, corrisponderà alla moglie l'importo di curo I50,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- il sig. corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie, sostenute Parte_1
nell'interesse del figlio minore, previa documentazione delle stesse.
- i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA BR (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna