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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/04/2025, alle ore 09:30 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n.
12315 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2015, sono comparsi:
- l'avvocato Alessandro DEDONI, procuratore della parte attrice, il quale si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione che integra con l'istanza di ammissione della CTU chiesta nella memoria ex art. 183/6 cpc del 15/01/2017 e nelle note depositate il
20/09/2023;
- l'avvocato Giovanni LO SCHIAVO, procuratore della parte convenuta, il quale contesta le odierne istanze istruttorie avversarie e si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. DEDONI svolge la discussione orale;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12315 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_1 CodiceFiscale_3
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_2 CodiceFiscale_4
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_2 CodiceFiscale_5
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni LO Parte_3 P.IVA_1
SCHIAVO (c.f. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica CodiceFiscale_6
10, 09129, Cagliari, presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19/12/2015, , , Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e , hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il
[...] Controparte_2
er ottenere: Parte_3
a. il risarcimento dei danni subiti:
i. per non avere potuto godere ai fini agricoli del terreno sito lungo il Viale
Europa di e distinto al NCT al foglio 24, mappale 3359 – di cui Pt_3
erano comproprietari – nel periodo compreso tra il 12/05/2005 ed il
12/05/2010, durante il quale era stato temporaneamente e legalmente occupato dal per la costruzione della piscina Parte_3
comunale in un terreno limitrofo;
ii. per la diminuzione di valore del terreno a causa delle condizioni nelle quali si trovava quando venne loro restituito il 12/05/2010, dovute alla costruzione da parte del di un impianto fognario a servizio della Pt_3 piscina, con tubazioni interrate e numerosi pozzetti “indiscriminatamente disseminati su tutto il fondo” e sporgenti dal piano di campagna per alcuna decine di centimetri, che limitavano fortemente lo sfruttamento agricolo del fondo e non consentivano lavorazioni con mezzi meccanici agricoli;
b. l'eliminazione della porzione dei pozzetti fognari sporgente rispetto al piano di campagna.
2. Nell'atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia al tribunale ordinario adito, contrariis reiectis:
a) condannare il convenuto al risarcimento dei danni cagionati agli attori per
l'occupazione temporanea dal 12 maggio 2005 al 12 maggio 2010 virgola e per la mancata disponibilità dell'immobile per 5 anni solari nella misura da determinarsi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 corso di causa o equitativamente;
b) condannare il convenuto all'esaurimento dei danni per le condizioni dell'avvenuta restituzione, per la costituzione maggiormente graduatoria della servitù pubbliche per la conseguente diminuzione il valore dell'immobile nella misura da determinarsi in corso di causa o equitativamente;
c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni per le modalità di esecuzione delle opere destinate all'esercizio della servitù, tali da rendere impossibile o maggiormente difficoltoso l'esercizio del diritto di proprietà degli attori, nella misura da determinarsi in corso di causa o equitativamente;
d) condannare il convenuto ad eliminare i sugheri dei pozzetti rispetto alla quota di campagna, ed in particolare a collocare gli stessi all'addetta quota, determinando le opere da eseguirsi ed il termine di completamento, condannando il convenuto alla conseguente realizzazione ed al risarcimento dei danni ulteriori per l'indisponibilità del terreno per tutto il periodo di inutilizzo (o di utilizzo più difficoltoso) e per il periodo di realizzo delle dette opere nella misura equitativa ritenuta del caso;
e) in ogni caso con gli interessi legali ed il maggior danno;
f) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre oneri di legge.”
3. Il si è costituito in giudizio a mezzo comparsa depositata il Parte_3
20/04/2016 (giorno della prima udienza), con la quale ha esposto e sostenuto quanto segue:
- con decreto numero 3 del 23/11/2005, il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del dispose l'occupazione temporanea delle aree non soggette ad Parte_3
esproprio di cui gli attori erano comproprietari insieme ad altre persone, occupazione che necessaria per costruire la piscina comunale in un terreno limitrofo;
- l'occupazione venne eseguita il 12/12/2005 giorno in cui venne redatto il verbale con lo stato di consistenza, nel quale il fondo era così descritto “terreno incolto, presenza di condotta uso irriguo” e si protrasse sino al 12/12/2015;
- l'indennità di occupazione temporanea per ogni annualità venne liquidata dal Comune
(Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica dei Lavori Pubblici del Comune –
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Verbale udienza - pagina 4 doc. 11 comparsa), accettata dai proprietari e poi pagata a saldo;
- in occasione della restituzione dei terreni ai comproprietari, avvenuta il 12/05/2010, venne redatto il verbale di consistenza, nel quale vennero descritte le difformità rispetto allo status quo ante e raccolta la richiesta di riduzione in pristino delle aree, formulata dai proprietari;
- con nota del 24/30 giugno 2010, gli attori sollecitarono il affinché liberasse le Pt_3
aree e ripristinasse lo stato dei luoghi (doc. 2 ; Pt_3
- l'Ufficio Tecnico Area Tecnica Lavori Pubblici del rispose (doc. 3 : Pt_3 Pt_3
o di avere dato disposizione all'impresa esecutrice delle opere perché liberasse immediatamente il terreno da ogni cosa non pertinente;
o che non avrebbe fatto pulire il fondo dalla vegetazione spontanea, perché ciò competeva ai proprietari;
o che la servitù di acquedotto poteva essere mantenuta senza incomodo o pregiudizio economico per i proprietari;
o che il terreno era ormai vincolato, perché l'11/09/2009 era stato avviato il procedimento di esproprio per realizzarvi un parcheggio per gli utenti della piscina, situazione “che rendeva le aree indisponibili in attesa del provvedimento ablativo”;
- benché avesse iniziato l'iter espropriativo, il propose la corresponsione di un Pt_3
indennizzo per la servitù di acquedotto e per il periodo successivo all'occupazione sino all'esproprio (doc. 5 del 12/05/2015), ma non ottenne risposta dagli attori;
Pt_3
- terminata nel luglio 2015 la procedura di esproprio del terreno, il corrispose ai Pt_3 comproprietari una indennità pari al suo valore di mercato, “che, a seguito di nuova classificazione della zona, è risultata più vantaggiosa”;
- gli attori non potevano lamentare alcun danno per il mancato utilizzo del terreno fino all'esproprio perché:
o “si presentava incolto al momento dell'occupazione e ha mantenuto lo stato di abbandono sino alla proposizione della presentazione della presente azione”;
o al tempo dell'occupazione temporanea ricadeva in zona C del PEEP e non poteva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 pertanto essere destinato a usi agricoli;
o gli attori non avevano presentato al progetti di consolidamento o Pt_3
trasformazione del fondo per l'edificazione in proprio di edifici destinati a edilizia economica popolare, che era l'unica forma di sfruttamento consentito in quelle aree site in zona C;
o con deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 del 28/06/2010, venne modificata la destinazione urbanistica del terreno in zona G “servizi generali”,
“acquisendo quel maggior valore di mercato per il quale poi, veniva espropriato dal Comune”;
o l'11/09/2009 venne avviato il procedimento di esproprio (“che rendeva le aree indisponibili in attesa del provvedimento ablativo”);
o “La generica richiesta di risarcimento del danno, per altro, sarebbe preclusa perché l'azione è prescritta risalendo i fatti lamentati all'anno 2010 (12 maggio) relazione è stata incardinata nel dicembre 2015”;
o gli attori erano già stati indennizzati per quasi 5 anni di occupazione temporanea dell'area dal 12/12/2005 al 12/05/2010;
o il fece ripulire le aree interessate dall'occupazione temporanea subito Pt_3
dopo la restituzione del 12/05/2010;
- la domanda di risarcimento del danno o di indennizzo per la costituzione in fatto della servitù di acquedotto appartiene alla giurisdizione amministrativa, in quanto conseguente ad occupazione legittima del fondo;
- poiché ormai il comune era divenuto proprietario del terreno nel luglio 2015, gli attori non avevano diritto di ottenere alcun indennizzo per la servitù di acquedotto né di ottenere la rimozione o la modificazione dei pozzetti;
4. nella comparsa di costituzione e risposta il ha rassegnato le seguenti Pt_3
conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa: pregiudizialmente:
1. dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di remissione
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Verbale udienza - pagina 6 in pristino o condanna alla rimessione in pristino stato dei terreni espropriati;
2. dichiarare prescritta ogni domanda attorea per il decorso della prescrizione quinquennale;
Nel merito
3. Respinto ogni richiesta attore a, mandare assolta l'amministrazione comunale di da ogni avversa pretesa;
Pt_3
4. Condannare ai sensi dell'art 96 cpc di attori per lite temeraria.
In ogni caso
5. con vittoria di spese.”
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 19/12/2016, il ha sinteticamente ripetuto gli argomenti svolti in comparsa, senza modificare Pt_3
le conclusioni.
6. Gli attori non hanno depositato la prima memoria.
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 16/01/2017, gli attori hanno chiesto l'ammissione di prova per testi, prodotto documenti e chiesto
"consulenza tecnica d'ufficio al fine di dimostrare la sussistenza della condizioni dell'azione proposta”.
8. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/01/2017, il ha chiesto l'ammissione di prova per testi. Pt_3
9. Nessuna delle parti ha depositato la terza memoria.
10. Con ordinanza del 02/11/2018 il giudice cui la causa era assegnata provveduto sulle istanze istruttorie delle parti.
11. Nelle udienze del 10/12/2020, 13/05/2021 e 07/10/2021 sono stati sentiti testimoni indicati dalle parti.
12. Nell'udienza del 24/11/2021 (sostituita da note), nessuna delle parti ha depositato note e di giudice ha rinviato a nuova udienza per i provvedimenti previsti voglio articoli 181 e 309 cpc.
13. Nell'udienza del 27/01/2022 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni ed il giudice ha rinviato l'udienza del 18/03/2023.
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Verbale udienza - pagina 7 14. Nell'udienza del 18/03/2023, il difensore degli attori ha chiesto che il giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio chiesta nelle seconde memorie prevista dall'articolo 183 cpc ed il difensore del comune ha chiesto il rinvio per controdedurre,
15. Con provvedimento presidenziale del 21/07/2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, considerato il pensionamento della precedente giudice.
16. Nell'udienza del 21/09/2023 il giudice è svolto tra le parti tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti hanno chiesto il rinvio per sviluppare prospettive conciliative.
17. Nelle udienze del 15524 e dell'11/07/2024 le parti hanno chiesto e ottenuto rinvii nella prospettiva di conciliarsi.
18. Nell'udienza del 11/07/2024, nessuno è comparso ed il giudice ha rinviato nuova udienza per i provvedimenti previsti dagli articoli 181 e 309 cpc
19. Nelle udienze del 11/09/2024 e del 05/12/2024 le parti hanno chiesto concordemente il rinvio per sviluppare le trattative finalizzate alla conciliazione.
20. Nell'udienza del 13/02/2025:
a. il difensore del ha dichiarato che l'ing. Parte_3 Persona_1
– responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del – in data Pt_3
10.02.2025 gli aveva una nota, subito girata al difensore degli attori, con cui si proponeva di liquidare l'indennità di occupazione nel periodo dal 12/05/2010 al
14/01/2015, nell'importo complessivo di 2.033,50 euro, pari a quattro ventesimi
(ciascuno dei 4 attori è titolare della quota di proprietà di 1/20) dell'indennizzo complessivo che era stato già determinato e proposto prima dell'inizio della causa;
b. il difensore degli attori ha dichiarato che gli attori non accettavano la proposta in quanto inadeguata, precisando che si trattava di nota in risposta a precedente nota dell'avv. DEDONI con cui gli attori avevano proposto un risarcimento di 300 euro per ogni mese di occupazione senza titolo;
c. le parti chiesto e ottenuto un termine per depositare le note menzionate.
21. Il ha depositato la nota a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Pt_3
Patrimonio, Ing. nella quale e spiegato il criterio di determinazione Persona_1
dell'importo offerto a titolo conciliativo.
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Verbale udienza - pagina 8 22. Nell'udienza del 20/03/2025, fallito in tentativo di conciliazione, gli attori hanno insistito affinché il giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio già richiesta nella seconda memoria ex articolo 183 cpc, e comunque per l'accoglimento delle loro domande;
il si è opposto alla CTU vv il giudice si è riservato di decidere. Pt_3
23. Con ordinanza del 26.03.2025 il giudice ha respinto l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ed ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e della decisione, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
24. Nell'udienza odierna: le parti hanno confermato le rispettive conclusioni;
gli attori hanno anche insistito nell'istanza di CTU;
l legali delle parti hanno svolto la discussione orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
25. L'eccezione di difetto giurisdizione è infondata.
25.1 L'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, prevede che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.
Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.”
L'articolo 133 comma 1, dello stesso codice, alla lettera f), riserva alla giurisdizione ordinaria “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), mentre alla lettera g) stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
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Verbale udienza - pagina 9 espropriativa o ablativa”.
25.2 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 09/02/2011 numero 3167 hanno affermato i seguenti principio
“si appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupato ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 327/2001 ne chieda il rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda il solo rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo per il risarcimento dei danni, allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta”;
“L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti;
ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo.
25.3 Dal secondo principio discende che non si può riconoscere la giurisdizione esclusiva ex art. 131 lett. g) del TUE e che, essendo la domanda fondata sul diritto soggettivo al risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione ordinaria.
26. L'eccezione di prescrizione è inammissibile, perché sollevata dal con la Pt_3
comparsa di costituzione e risposta depositata in prima udienza, quando era scaduto il termine di 20 giorni prima della prima udienza, previsto dall'articolo 167 comma 2 cpc, per sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
27. La domanda volta ad ottenere la modifica dei pozzetti in modo tale che non sporgano dalla superficie del terreno non può essere accolta, perché gli attori non sono legittimati a proporla, considerato che non erano già proprietari del terreno al tempo della notifica dell'atto di citazione, in quanto gli era già stato espropriato dal Pt_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 28. La domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per la ridotta utilità del terreno nel periodo compreso tra la restituzione (giugno 2010) e l'esproprio (luglio 2010) è fondata, perché:
a. gli attori utilizzavano il terreno per piccole coltivazioni di ortaggi qualche albero di arancio, come comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni che insieme a loro li frequentavano saltuariamente;
b. la presenza dei pozzetti e della linea idrico fognaria ha certamente limitato la fruibilità del fondo e quindi la sua possibilità di sfruttarlo appieno per le piccole coltivazioni;
c. la presenza di detti manufatti non è invece idonea a precludere la possibilità di curare e fruire dei frutti degli alberi di arancio presenti sul fondo, in cui hanno genericamente parlato i testimoni;
d. i testimoni hanno anche riferito, pur con una certa genericità, della presenza materiali di risulta della costruzione della piscina comunale nella vasca destinata a riserva idrica, che è ragionevole ritenere ne abbia limitato l'uso per il tempo necessario a rimuoverli e quindi non per l'intero quinquennio.
29. Il danno subito dagli attori, non essendo liquidabile in modo preciso, deve necessariamente essere liquidato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in un importo che non può essere superiore a 150 euro al mese, tenuto conto:
a. che gli attori facevano del terreno oggetto di causa uso agricolo per esigenze familiari cosicché il danno lei subito non può che essere liquidato la luce del valore locativi dei terreni agricoli;
d'altra parte gli attori non hanno invocato anche altro danno se non quello della privazione o limitazione della possibilità di fruire del terreno ai fini agricoli
b. del modesto valore di mercato dei terreni agricoli nel territorio oggetto di causa
(raramente supera i 1.000 euro all'anno per ettaro);
c. che il terreno ha superficie molto inferiore all'ettaro;
d. che il terreno era (ed è) nel centro abitato, circostanza che consente di discostarsi in eccesso dal detto parametro medio;
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Verbale udienza - pagina 11 e. che la linea idrico fognaria e i pozzetti non ne hanno interamente precluso il godimento, visto che interessavano una piccola, parte della sua superficie;
f. che non è chiaro quante macerie ci fossero nella vasca, cosicché si può presumere che fossero facilmente rimovibili e che non abbiano quindi prodotto un danno per tutto il quinquennio in esame.
30. Questo criterio di valutazione non è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 42 bis del DPR n. 327/2001, sia perché la norma è dettata per l'indennizzo e non per il risarcimento del danno, sia, comunque, perché, quand'anche fosse applicabile al risarcimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20691 del
20/07/2021, hanno chiarito che «In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R.
n. 327 del 2001, la qualificazione in termini indennitari dell'indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all'incensurabile valutazione del legislatore in via forfettaria - "in melius" o "in pejus" - in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto.»
31. Nei 61 mesi intercorsi fra giugno 2010 e luglio 2015, il danno complessivamente subito dai 20 proprietari del terreno per la mancata fruizione dello fondo è pertanto di (120x61=)
7.320 euro, pari a 366 euro ciascuno, che, incrementato del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria – riconoscibile anche senza specifica domanda e liquidabile nel caso in esame equitativamente in 34 euro al mese – conduce a un risarcimento complessivo di 400,00 euro a favore di ciascuno degli attori.
32. Stante la soccombenza reciproca, le spese processuali debbono essere compensate tra le parti, considerato:
a. che gli attori sono soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica (riduzione dell'altezza dei pozzetti), promossa dopo l'esproprio del fondo e quindi in difetto di legittimazione passiva;
b. che, riguardo alla domanda di risarcimento del danno per ridotta fruibilità
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Verbale udienza - pagina 12 dell'immobile, gli attori hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata dal fin dall'inizio della causa, più favorevole rispetto a quanto deciso con Pt_3
la presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
33. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna il pagare a ciascuno degli attori 400,00 euro Parte_3
a titolo di risarcimento del danno da ridotta fruibilità del terreno oggetto di causa dal giugno 2010 al luglio 2015, e pertanto 1.600 euro complessivi;
b. rigetta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica;
c. compensa tra le parti le spese processuali.
Il Giudice dott. Paolo Piana
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Verbale udienza - pagina 13
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 02/04/2025, alle ore 09:30 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n.
12315 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2015, sono comparsi:
- l'avvocato Alessandro DEDONI, procuratore della parte attrice, il quale si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione che integra con l'istanza di ammissione della CTU chiesta nella memoria ex art. 183/6 cpc del 15/01/2017 e nelle note depositate il
20/09/2023;
- l'avvocato Giovanni LO SCHIAVO, procuratore della parte convenuta, il quale contesta le odierne istanze istruttorie avversarie e si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. DEDONI svolge la discussione orale;
o rinuncia alla discussione orale.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12315 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_1 CodiceFiscale_3
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_2 CodiceFiscale_4
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_2 CodiceFiscale_5
DEDONI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica, CodiceFiscale_2
19, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni LO Parte_3 P.IVA_1
SCHIAVO (c.f. ), elettivamente domiciliato in Piazza Repubblica CodiceFiscale_6
10, 09129, Cagliari, presso il difensore;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19/12/2015, , , Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e , hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il
[...] Controparte_2
er ottenere: Parte_3
a. il risarcimento dei danni subiti:
i. per non avere potuto godere ai fini agricoli del terreno sito lungo il Viale
Europa di e distinto al NCT al foglio 24, mappale 3359 – di cui Pt_3
erano comproprietari – nel periodo compreso tra il 12/05/2005 ed il
12/05/2010, durante il quale era stato temporaneamente e legalmente occupato dal per la costruzione della piscina Parte_3
comunale in un terreno limitrofo;
ii. per la diminuzione di valore del terreno a causa delle condizioni nelle quali si trovava quando venne loro restituito il 12/05/2010, dovute alla costruzione da parte del di un impianto fognario a servizio della Pt_3 piscina, con tubazioni interrate e numerosi pozzetti “indiscriminatamente disseminati su tutto il fondo” e sporgenti dal piano di campagna per alcuna decine di centimetri, che limitavano fortemente lo sfruttamento agricolo del fondo e non consentivano lavorazioni con mezzi meccanici agricoli;
b. l'eliminazione della porzione dei pozzetti fognari sporgente rispetto al piano di campagna.
2. Nell'atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia al tribunale ordinario adito, contrariis reiectis:
a) condannare il convenuto al risarcimento dei danni cagionati agli attori per
l'occupazione temporanea dal 12 maggio 2005 al 12 maggio 2010 virgola e per la mancata disponibilità dell'immobile per 5 anni solari nella misura da determinarsi in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 corso di causa o equitativamente;
b) condannare il convenuto all'esaurimento dei danni per le condizioni dell'avvenuta restituzione, per la costituzione maggiormente graduatoria della servitù pubbliche per la conseguente diminuzione il valore dell'immobile nella misura da determinarsi in corso di causa o equitativamente;
c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni per le modalità di esecuzione delle opere destinate all'esercizio della servitù, tali da rendere impossibile o maggiormente difficoltoso l'esercizio del diritto di proprietà degli attori, nella misura da determinarsi in corso di causa o equitativamente;
d) condannare il convenuto ad eliminare i sugheri dei pozzetti rispetto alla quota di campagna, ed in particolare a collocare gli stessi all'addetta quota, determinando le opere da eseguirsi ed il termine di completamento, condannando il convenuto alla conseguente realizzazione ed al risarcimento dei danni ulteriori per l'indisponibilità del terreno per tutto il periodo di inutilizzo (o di utilizzo più difficoltoso) e per il periodo di realizzo delle dette opere nella misura equitativa ritenuta del caso;
e) in ogni caso con gli interessi legali ed il maggior danno;
f) con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari, oltre oneri di legge.”
3. Il si è costituito in giudizio a mezzo comparsa depositata il Parte_3
20/04/2016 (giorno della prima udienza), con la quale ha esposto e sostenuto quanto segue:
- con decreto numero 3 del 23/11/2005, il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del dispose l'occupazione temporanea delle aree non soggette ad Parte_3
esproprio di cui gli attori erano comproprietari insieme ad altre persone, occupazione che necessaria per costruire la piscina comunale in un terreno limitrofo;
- l'occupazione venne eseguita il 12/12/2005 giorno in cui venne redatto il verbale con lo stato di consistenza, nel quale il fondo era così descritto “terreno incolto, presenza di condotta uso irriguo” e si protrasse sino al 12/12/2015;
- l'indennità di occupazione temporanea per ogni annualità venne liquidata dal Comune
(Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica dei Lavori Pubblici del Comune –
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Verbale udienza - pagina 4 doc. 11 comparsa), accettata dai proprietari e poi pagata a saldo;
- in occasione della restituzione dei terreni ai comproprietari, avvenuta il 12/05/2010, venne redatto il verbale di consistenza, nel quale vennero descritte le difformità rispetto allo status quo ante e raccolta la richiesta di riduzione in pristino delle aree, formulata dai proprietari;
- con nota del 24/30 giugno 2010, gli attori sollecitarono il affinché liberasse le Pt_3
aree e ripristinasse lo stato dei luoghi (doc. 2 ; Pt_3
- l'Ufficio Tecnico Area Tecnica Lavori Pubblici del rispose (doc. 3 : Pt_3 Pt_3
o di avere dato disposizione all'impresa esecutrice delle opere perché liberasse immediatamente il terreno da ogni cosa non pertinente;
o che non avrebbe fatto pulire il fondo dalla vegetazione spontanea, perché ciò competeva ai proprietari;
o che la servitù di acquedotto poteva essere mantenuta senza incomodo o pregiudizio economico per i proprietari;
o che il terreno era ormai vincolato, perché l'11/09/2009 era stato avviato il procedimento di esproprio per realizzarvi un parcheggio per gli utenti della piscina, situazione “che rendeva le aree indisponibili in attesa del provvedimento ablativo”;
- benché avesse iniziato l'iter espropriativo, il propose la corresponsione di un Pt_3
indennizzo per la servitù di acquedotto e per il periodo successivo all'occupazione sino all'esproprio (doc. 5 del 12/05/2015), ma non ottenne risposta dagli attori;
Pt_3
- terminata nel luglio 2015 la procedura di esproprio del terreno, il corrispose ai Pt_3 comproprietari una indennità pari al suo valore di mercato, “che, a seguito di nuova classificazione della zona, è risultata più vantaggiosa”;
- gli attori non potevano lamentare alcun danno per il mancato utilizzo del terreno fino all'esproprio perché:
o “si presentava incolto al momento dell'occupazione e ha mantenuto lo stato di abbandono sino alla proposizione della presentazione della presente azione”;
o al tempo dell'occupazione temporanea ricadeva in zona C del PEEP e non poteva
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 pertanto essere destinato a usi agricoli;
o gli attori non avevano presentato al progetti di consolidamento o Pt_3
trasformazione del fondo per l'edificazione in proprio di edifici destinati a edilizia economica popolare, che era l'unica forma di sfruttamento consentito in quelle aree site in zona C;
o con deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 del 28/06/2010, venne modificata la destinazione urbanistica del terreno in zona G “servizi generali”,
“acquisendo quel maggior valore di mercato per il quale poi, veniva espropriato dal Comune”;
o l'11/09/2009 venne avviato il procedimento di esproprio (“che rendeva le aree indisponibili in attesa del provvedimento ablativo”);
o “La generica richiesta di risarcimento del danno, per altro, sarebbe preclusa perché l'azione è prescritta risalendo i fatti lamentati all'anno 2010 (12 maggio) relazione è stata incardinata nel dicembre 2015”;
o gli attori erano già stati indennizzati per quasi 5 anni di occupazione temporanea dell'area dal 12/12/2005 al 12/05/2010;
o il fece ripulire le aree interessate dall'occupazione temporanea subito Pt_3
dopo la restituzione del 12/05/2010;
- la domanda di risarcimento del danno o di indennizzo per la costituzione in fatto della servitù di acquedotto appartiene alla giurisdizione amministrativa, in quanto conseguente ad occupazione legittima del fondo;
- poiché ormai il comune era divenuto proprietario del terreno nel luglio 2015, gli attori non avevano diritto di ottenere alcun indennizzo per la servitù di acquedotto né di ottenere la rimozione o la modificazione dei pozzetti;
4. nella comparsa di costituzione e risposta il ha rassegnato le seguenti Pt_3
conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa: pregiudizialmente:
1. dichiarare il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di remissione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 in pristino o condanna alla rimessione in pristino stato dei terreni espropriati;
2. dichiarare prescritta ogni domanda attorea per il decorso della prescrizione quinquennale;
Nel merito
3. Respinto ogni richiesta attore a, mandare assolta l'amministrazione comunale di da ogni avversa pretesa;
Pt_3
4. Condannare ai sensi dell'art 96 cpc di attori per lite temeraria.
In ogni caso
5. con vittoria di spese.”
5. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 19/12/2016, il ha sinteticamente ripetuto gli argomenti svolti in comparsa, senza modificare Pt_3
le conclusioni.
6. Gli attori non hanno depositato la prima memoria.
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 16/01/2017, gli attori hanno chiesto l'ammissione di prova per testi, prodotto documenti e chiesto
"consulenza tecnica d'ufficio al fine di dimostrare la sussistenza della condizioni dell'azione proposta”.
8. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18/01/2017, il ha chiesto l'ammissione di prova per testi. Pt_3
9. Nessuna delle parti ha depositato la terza memoria.
10. Con ordinanza del 02/11/2018 il giudice cui la causa era assegnata provveduto sulle istanze istruttorie delle parti.
11. Nelle udienze del 10/12/2020, 13/05/2021 e 07/10/2021 sono stati sentiti testimoni indicati dalle parti.
12. Nell'udienza del 24/11/2021 (sostituita da note), nessuna delle parti ha depositato note e di giudice ha rinviato a nuova udienza per i provvedimenti previsti voglio articoli 181 e 309 cpc.
13. Nell'udienza del 27/01/2022 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni ed il giudice ha rinviato l'udienza del 18/03/2023.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 14. Nell'udienza del 18/03/2023, il difensore degli attori ha chiesto che il giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio chiesta nelle seconde memorie prevista dall'articolo 183 cpc ed il difensore del comune ha chiesto il rinvio per controdedurre,
15. Con provvedimento presidenziale del 21/07/2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, considerato il pensionamento della precedente giudice.
16. Nell'udienza del 21/09/2023 il giudice è svolto tra le parti tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti hanno chiesto il rinvio per sviluppare prospettive conciliative.
17. Nelle udienze del 15524 e dell'11/07/2024 le parti hanno chiesto e ottenuto rinvii nella prospettiva di conciliarsi.
18. Nell'udienza del 11/07/2024, nessuno è comparso ed il giudice ha rinviato nuova udienza per i provvedimenti previsti dagli articoli 181 e 309 cpc
19. Nelle udienze del 11/09/2024 e del 05/12/2024 le parti hanno chiesto concordemente il rinvio per sviluppare le trattative finalizzate alla conciliazione.
20. Nell'udienza del 13/02/2025:
a. il difensore del ha dichiarato che l'ing. Parte_3 Persona_1
– responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del – in data Pt_3
10.02.2025 gli aveva una nota, subito girata al difensore degli attori, con cui si proponeva di liquidare l'indennità di occupazione nel periodo dal 12/05/2010 al
14/01/2015, nell'importo complessivo di 2.033,50 euro, pari a quattro ventesimi
(ciascuno dei 4 attori è titolare della quota di proprietà di 1/20) dell'indennizzo complessivo che era stato già determinato e proposto prima dell'inizio della causa;
b. il difensore degli attori ha dichiarato che gli attori non accettavano la proposta in quanto inadeguata, precisando che si trattava di nota in risposta a precedente nota dell'avv. DEDONI con cui gli attori avevano proposto un risarcimento di 300 euro per ogni mese di occupazione senza titolo;
c. le parti chiesto e ottenuto un termine per depositare le note menzionate.
21. Il ha depositato la nota a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Pt_3
Patrimonio, Ing. nella quale e spiegato il criterio di determinazione Persona_1
dell'importo offerto a titolo conciliativo.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 22. Nell'udienza del 20/03/2025, fallito in tentativo di conciliazione, gli attori hanno insistito affinché il giudice disponesse la consulenza tecnica d'ufficio già richiesta nella seconda memoria ex articolo 183 cpc, e comunque per l'accoglimento delle loro domande;
il si è opposto alla CTU vv il giudice si è riservato di decidere. Pt_3
23. Con ordinanza del 26.03.2025 il giudice ha respinto l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio ed ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e della decisione, ai sensi dell'articolo 281-sexies cpc.
24. Nell'udienza odierna: le parti hanno confermato le rispettive conclusioni;
gli attori hanno anche insistito nell'istanza di CTU;
l legali delle parti hanno svolto la discussione orale;
il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
25. L'eccezione di difetto giurisdizione è infondata.
25.1 L'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, prevede che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.
Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.”
L'articolo 133 comma 1, dello stesso codice, alla lettera f), riserva alla giurisdizione ordinaria “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”), mentre alla lettera g) stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 espropriativa o ablativa”.
25.2 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 09/02/2011 numero 3167 hanno affermato i seguenti principio
“si appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupato ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 327/2001 ne chieda il rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda il solo rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo per il risarcimento dei danni, allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta”;
“L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti;
ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo.
25.3 Dal secondo principio discende che non si può riconoscere la giurisdizione esclusiva ex art. 131 lett. g) del TUE e che, essendo la domanda fondata sul diritto soggettivo al risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione ordinaria.
26. L'eccezione di prescrizione è inammissibile, perché sollevata dal con la Pt_3
comparsa di costituzione e risposta depositata in prima udienza, quando era scaduto il termine di 20 giorni prima della prima udienza, previsto dall'articolo 167 comma 2 cpc, per sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
27. La domanda volta ad ottenere la modifica dei pozzetti in modo tale che non sporgano dalla superficie del terreno non può essere accolta, perché gli attori non sono legittimati a proporla, considerato che non erano già proprietari del terreno al tempo della notifica dell'atto di citazione, in quanto gli era già stato espropriato dal Pt_3
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 28. La domanda volta a ottenere il risarcimento del danno per la ridotta utilità del terreno nel periodo compreso tra la restituzione (giugno 2010) e l'esproprio (luglio 2010) è fondata, perché:
a. gli attori utilizzavano il terreno per piccole coltivazioni di ortaggi qualche albero di arancio, come comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni che insieme a loro li frequentavano saltuariamente;
b. la presenza dei pozzetti e della linea idrico fognaria ha certamente limitato la fruibilità del fondo e quindi la sua possibilità di sfruttarlo appieno per le piccole coltivazioni;
c. la presenza di detti manufatti non è invece idonea a precludere la possibilità di curare e fruire dei frutti degli alberi di arancio presenti sul fondo, in cui hanno genericamente parlato i testimoni;
d. i testimoni hanno anche riferito, pur con una certa genericità, della presenza materiali di risulta della costruzione della piscina comunale nella vasca destinata a riserva idrica, che è ragionevole ritenere ne abbia limitato l'uso per il tempo necessario a rimuoverli e quindi non per l'intero quinquennio.
29. Il danno subito dagli attori, non essendo liquidabile in modo preciso, deve necessariamente essere liquidato in via equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in un importo che non può essere superiore a 150 euro al mese, tenuto conto:
a. che gli attori facevano del terreno oggetto di causa uso agricolo per esigenze familiari cosicché il danno lei subito non può che essere liquidato la luce del valore locativi dei terreni agricoli;
d'altra parte gli attori non hanno invocato anche altro danno se non quello della privazione o limitazione della possibilità di fruire del terreno ai fini agricoli
b. del modesto valore di mercato dei terreni agricoli nel territorio oggetto di causa
(raramente supera i 1.000 euro all'anno per ettaro);
c. che il terreno ha superficie molto inferiore all'ettaro;
d. che il terreno era (ed è) nel centro abitato, circostanza che consente di discostarsi in eccesso dal detto parametro medio;
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Verbale udienza - pagina 11 e. che la linea idrico fognaria e i pozzetti non ne hanno interamente precluso il godimento, visto che interessavano una piccola, parte della sua superficie;
f. che non è chiaro quante macerie ci fossero nella vasca, cosicché si può presumere che fossero facilmente rimovibili e che non abbiano quindi prodotto un danno per tutto il quinquennio in esame.
30. Questo criterio di valutazione non è in contrasto con quanto previsto dall'articolo 42 bis del DPR n. 327/2001, sia perché la norma è dettata per l'indennizzo e non per il risarcimento del danno, sia, comunque, perché, quand'anche fosse applicabile al risarcimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20691 del
20/07/2021, hanno chiarito che «In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R.
n. 327 del 2001, la qualificazione in termini indennitari dell'indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all'incensurabile valutazione del legislatore in via forfettaria - "in melius" o "in pejus" - in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto.»
31. Nei 61 mesi intercorsi fra giugno 2010 e luglio 2015, il danno complessivamente subito dai 20 proprietari del terreno per la mancata fruizione dello fondo è pertanto di (120x61=)
7.320 euro, pari a 366 euro ciascuno, che, incrementato del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria – riconoscibile anche senza specifica domanda e liquidabile nel caso in esame equitativamente in 34 euro al mese – conduce a un risarcimento complessivo di 400,00 euro a favore di ciascuno degli attori.
32. Stante la soccombenza reciproca, le spese processuali debbono essere compensate tra le parti, considerato:
a. che gli attori sono soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica (riduzione dell'altezza dei pozzetti), promossa dopo l'esproprio del fondo e quindi in difetto di legittimazione passiva;
b. che, riguardo alla domanda di risarcimento del danno per ridotta fruibilità
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 dell'immobile, gli attori hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata dal fin dall'inizio della causa, più favorevole rispetto a quanto deciso con Pt_3
la presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
33. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna il pagare a ciascuno degli attori 400,00 euro Parte_3
a titolo di risarcimento del danno da ridotta fruibilità del terreno oggetto di causa dal giugno 2010 al luglio 2015, e pertanto 1.600 euro complessivi;
b. rigetta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica;
c. compensa tra le parti le spese processuali.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 12315/2015 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13