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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 846/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Andrea Bianchi, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Viale Stelvio n. 21;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 30.09.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 CONDIZIONI
Pronunciare la separazione legale delle parti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La FI minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Carenno (LC) alla Via Don Davide Albertario n.
16;
c) Il padre potrà tenerla con sé, salvo diversi accordi, un fine settimana su due, dall'uscita da scuola il sabato alla domenica sera non oltre le ore 21, nonché un pomeriggio alla settimana, da concordare tra i coniugi, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 di quella stessa sera;
d) La FI minore previ accordi tra i genitori, trascorrerà col padre quindici giorni di vacanza Per_1
d'estate. Trascorrerà per l'anno 2025 col padre le vacanze di Pasqua dalle ore 17 del 21 Aprile alle ore
21 del 22 Aprile. Trascorrerà le vacanze di Natale dalle ore 17 del 24 Dicembre 2024 alle ore 21 del
25.12.2024 con la madre. L'anno successivo trascorrerà, alle stesse condizioni, la Pasqua con la Per_1 madre ed il Natale col padre e così di seguito, negli anni successivi, secondo perfetta alternanza;
e) Il IG. verserà a mani della IG.ra a titolo di contribuzione al Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI , non ancora autonoma economicamente, l'importo mensile di € Per_1
200,00=, in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT famiglie di operai ed impiegati;
f) Il IG. contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie mediche e Parte_2 scolastiche della FI, se concordate, nella misura del 50%;
g) La casa coniugale ubicata in Carenno (LC) alla Via Don Davide Albertario n. 16 è assegnata in godimento alla IG.ra perché ci abiti unitamente alla FI;
Parte_1 Per_1
h) Il IG. , salvo diversi successivi accordi, si impegna a lasciare l'abitazione in Carenno (LC) Pt_2 alla Via Don Davide Albertario n. 16, nonché a variare la propria residenza anagrafica, entro e non oltre mesi nove dalla sottoscrizione del verbale di separazione. A partire da tale data sorgerà in capo al medesimo il suddetto obbligo di contribuzione economica;
i) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere redditi propri e di essere autosufficienti economicamente, pertanto rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere un mantenimento/contributo al mantenimento in proprio favore;
j) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio / rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
Le parti dichiarano di rinunciare a comparire a pubblica udienza e ad impugnare la sentenza emananda nel presente giudizio.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 01.07.2024 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2 separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 10.12.2022 in Verdellino (BG), con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione è nata una FI: (c.f. ), nata a [...] il Per_1 C.F._3
giorno 08.03.2021, minorenne;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2, c.p.c., mediante le quali il procuratore delle parti ha chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione di copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della FI minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile a Verdellino (BG), il 10.12.2022 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte II, serie C, numero 36);
- omologa le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VERDELLINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 846/2024 promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Andrea Bianchi, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Milano, Viale Stelvio n. 21;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 30.09.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 CONDIZIONI
Pronunciare la separazione legale delle parti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La FI minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Carenno (LC) alla Via Don Davide Albertario n.
16;
c) Il padre potrà tenerla con sé, salvo diversi accordi, un fine settimana su due, dall'uscita da scuola il sabato alla domenica sera non oltre le ore 21, nonché un pomeriggio alla settimana, da concordare tra i coniugi, dall'uscita da scuola sino alle ore 21 di quella stessa sera;
d) La FI minore previ accordi tra i genitori, trascorrerà col padre quindici giorni di vacanza Per_1
d'estate. Trascorrerà per l'anno 2025 col padre le vacanze di Pasqua dalle ore 17 del 21 Aprile alle ore
21 del 22 Aprile. Trascorrerà le vacanze di Natale dalle ore 17 del 24 Dicembre 2024 alle ore 21 del
25.12.2024 con la madre. L'anno successivo trascorrerà, alle stesse condizioni, la Pasqua con la Per_1 madre ed il Natale col padre e così di seguito, negli anni successivi, secondo perfetta alternanza;
e) Il IG. verserà a mani della IG.ra a titolo di contribuzione al Parte_2 Parte_1 mantenimento della FI , non ancora autonoma economicamente, l'importo mensile di € Per_1
200,00=, in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT famiglie di operai ed impiegati;
f) Il IG. contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie mediche e Parte_2 scolastiche della FI, se concordate, nella misura del 50%;
g) La casa coniugale ubicata in Carenno (LC) alla Via Don Davide Albertario n. 16 è assegnata in godimento alla IG.ra perché ci abiti unitamente alla FI;
Parte_1 Per_1
h) Il IG. , salvo diversi successivi accordi, si impegna a lasciare l'abitazione in Carenno (LC) Pt_2 alla Via Don Davide Albertario n. 16, nonché a variare la propria residenza anagrafica, entro e non oltre mesi nove dalla sottoscrizione del verbale di separazione. A partire da tale data sorgerà in capo al medesimo il suddetto obbligo di contribuzione economica;
i) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere redditi propri e di essere autosufficienti economicamente, pertanto rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere un mantenimento/contributo al mantenimento in proprio favore;
j) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio / rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
Le parti dichiarano di rinunciare a comparire a pubblica udienza e ad impugnare la sentenza emananda nel presente giudizio.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 01.07.2024 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2 separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato il 10.12.2022 in Verdellino (BG), con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione è nata una FI: (c.f. ), nata a [...] il Per_1 C.F._3
giorno 08.03.2021, minorenne;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, c.2, c.p.c., mediante le quali il procuratore delle parti ha chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla produzione di copia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della FI minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile a Verdellino (BG), il 10.12.2022 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte II, serie C, numero 36);
- omologa le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di VERDELLINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 16.4.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Dr.ssa Marta Paganini
Il Presidente
Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4