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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2019/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Emanuele Grippo e dell'avv. Alexia Armaroli
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Giorgio Saracino
APPELLATO contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio del Prof. Avv. Leonardo Di Brina e dell'Avv. Roberta Rodi
APPELLATO
pagina 1 di 14 Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna – in riforma della sentenza n. 2114/2021, resa in data 31 agosto 2021 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, nel giudizio recante R.G. n.
10069/2018, pubblicata data 20 settembre 2021 e notificata il 28 settembre 2021, così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della Sentenza qui impugnata per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, in riforma della decisione di primo grado:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli asseriti diritti invocati dal Signor per CP_1 le ragioni in atti.
2. rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte dagli appellati nei confronti di perché del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni Parte_1 svolte;
3. condannare il Signor a restituire a tutte le somme che nelle more del CP_1 Parte_1 presente giudizio gli ha corrisposto in esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende.
In subordine, sempre in riforma della Sentenza impugnata, per il caso di accoglimento delle domande svolte dal Sig. nei confronti di : CP_1 Parte_1
4. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che unico soggetto eventualmente tenuto a corrispondere una qualche somma di denaro in favore del Signor è CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsiasi Parte_1 conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio e a corrispondere direttamente al Sig.
o a rimborsare a ogni e qualsivoglia somma dovesse ritenersi dovuta CP_1 Parte_1 all'esito del presente giudizio;
5. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo patiti e patendi da nella misura che Parte_1 risulterà in corso di causa, anche in via equitativa;
In ogni caso:
6. condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei compensi professionali ex Parte_1
D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
7. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Conclusioni per l'appellato CP_1
pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
In via principale
- Confermare integralmente la sentenza impugnata.
- Con condanna alle spese di lite, accessori di legge inclusi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
In via subordinata istruttoria
Ove ritenuto necessario dimostrare il collocamento “fuori sede” dei certificati di cui è causa, Voglia l'Ill.ma
Corte ammettere la prova testimoniale dedotta da questa difesa sui capitoli 1, 2 e 3 della II° memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., espunte eventuali valutazioni non consentite al teste, capitoli di seguito ritrascritti:
- 1) “Vero che il giorno 30/08/07, il sig. promotore finanziario di AL IM S.p.a. (ora Testimone_1
RO BA AG S.p.a.), si recava presso il luogo di lavoro dell'attore, in Medicina (Bo), via Argentesi n. 2
(studio odontotecnico dentistico Fabbri), per proporgli un investimento finanziario che la preponente AL
IM S.p.a., ente collocatore del prodotto, aveva a disposizione”
- 2) “Vero che lo strumento finanziario (Certificates emessi da ME NC S.A. - cod. Isin
XS0311764335-) venne presentato come sicuro perché prevedeva cedole annuali elevate (6%) ed era, a detta del promotore finanziario, a capitale protetto e garantito”
- 3) “Vero che al termine dell'incontro, protrattosi per circa 15 minuti, sottoscrisse l'acquisto CP_1 di n. 800 Certificati al prezzo unitario di emissione di € 90,00# cadauno, per un controvalore di €
72.000,00# versato a tramite la Cassa Centrale Raiffeisen, banca d'appoggio di AL IM Parte_1
S.p.a.”
Si indicano a testi sulle circostanze il sig. residente in Bologna ed il sig. Testimone_1 Tes_2 residente in Medicina (Bo).
In via di estremo subordine:
- Dichiarare la nullità ex artt. 1418 comma 2° e 1346 c.c., del contratto di acquisto sottoscritto dal sig.
[...]
il 30/08/07 avente ad aggetto n. 800 Certificates ME NC & S.A. - 21/09/07 - 21/09/12 - CP_1 cod. Isin XS0311764335 -, conseguentemente condannare la società odierna appellante, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore la somma di €. 20.692,80#, pari alla differenza negativa tra il denaro versato per l'acquisto (€ 72.000,00# il 30/08/07) e quello rimborsato alla scadenza dei Certificates (€ 51.307,20# il 21/09/12), secondo le regole dell'indebito, oltre alle spese di traduzione degli atti ai fini della notifica, il tutto con gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
- In ogni caso col favore delle spese di lite del grado, accessori legge inclusi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Conclusioni per l'appellato : Controparte_2
Voglia l'On. le Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale pagina 3 di 14 - dichiarare l'inammissibilità dell'appello, nei confronti dell'appellata per intervenuto Controparte_2 giudicato interno, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
in ogni caso,
- rigettare il gravame avversario perché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e onorari di causa, rimborso forfettario e accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio ME NC S.A. per sentirla condannare, previa CP_1
dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di acquisto sottoscritto dall'attore in data 30/08/2007 avente ad oggetto 800 Certificates ME NC & S.A. 21/09/07-
21/09/12 con cod. Isin XS0311764335, alla restituzione della somma di € 20.692,80 pari alla differenza negativa tra il denaro versato per l'acquisto (pari ad € 72.000 in data
21/09/2017) e quello rimborsato alla scadenza dei Certificates (€ 51.307,20 il 21/09/12) secondo la regola dell'indebito oltre interesse dal dovuto al saldo.
2. A fondamento della domanda esponeva:
- di avere effettuato l'acquisto di cui sopra su sollecitazione del promotore finanziario di
AL IM (ora RO BA AG) quale ente collocatore del predetto prodotto finanziario;
- che il predetto investimento era presentato come molto vantaggioso in quanto prevedeva cedole annuali elevate (6%) e quindi a detta dello stesso promotore, a capitale sostanzialmente protetto e garantito;
- che, tuttavia, nei cinque anni successivi all'acquisto i titoli non avevano prodotto rendimenti/cedole annuali, ma anzi sin da subito generato perdite pari a quasi il 25% del loro valore, raggiungendo punte di anche il 40%;
- che in realtà alla scadenza del 21 settembre 2012 i Certificates registrarono una perdita di quasi il 30% e conseguentemente al ricorrente fu rimborsata la minor somma rispetto all'investito di € 51.307,20 con una perdita netta di € 20.692,80.
3. Si costituiva la convenuta, eccependo da un lato il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo parte del contratto sottoscritto dal ricorrente ed in ogni caso contestando ogni fondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti di cui chiedeva l'integrale rigetto. pagina 4 di 14 Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa di per sentirla Controparte_2
accertare e dichiarare unico soggetto eventualmente tenuto a corrispondere una qualche somma di denaro in favore di e per l'effetto, condannare a manlevare e tenere CP_1
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal Parte_1
presente giudizio. Autorizzata la chiamata in causa ed instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche contestando ogni Controparte_2
fondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.
4. La causa, rigettate le prove orali richieste dalle parti, era istruita sulla base dei documenti prodotti, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di
Bologna dichiarava la nullità del contratto di acquisto sottoscritto da in data CP_1
il 30/08/07 avente ad aggetto n. 800 Certificates ME NC & S.A. - 21/09/07 -
21/09/12 - cod. Isin XS0311764335 e, per l'effetto, condannava a rimborsare Parte_1
all'attore la somma di € 20.692,80 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda di manleva avanzata da nei confronti della terza chiamata;
Parte_1
condannava a rimborsare alla parte attrice le spese di lite;
dichiarava Parte_1
compensate le spese di lite in ordine al rapporto processuale tra e la terza Parte_1
chiamata.
5. Preliminarmente il Tribunale affermava la legittimazione passiva della convenuta, non essendo contestato che (già AL IM) avesse operato unicamente come Controparte_2
ente collocatore dei Certificati emessi da , che, quindi, ne era l'unica titolare Parte_1
(alias venditrice-emittente), trovando piena conferma nella documentazione di causa l'esclusiva funzione di promotore e distributore del prodotto di che, Controparte_2
dunque, non era parte «parte» contrattuale e non poteva essere legittimata passiva della domanda di nullità del titolo negoziale avanzata dall'attore.
Il giudice di primo grado, inoltre, evidenziava che aveva pacificamente curato Parte_1
l'emissione e la quotazione dei Certificates mediante l'Information Memorandum che costituiva un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto) e i
Final Terms che, nell'ambito di un programma di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, rappresentavano le condizioni contrattuali applicabili alla specifica pagina 5 di 14 classe di strumenti.
6. Nel merito il Tribunale osservava che i fatti oggetto di causa rientravano, poi, nella fattispecie prevista all'art. 30 del T.U.F. (Decreto Legislativo n. 58/98) di offerta/collocamento/promozione di uno strumento finanziario “fuori sede”, quindi, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o collocamento.
Al riguardo evidenziava che risultava documentato, oltre che non contestato, che il contratto fosse stato sottoscritto in Medicina (Bo), ovvero nel luogo indicato a fianco delle apposte firme dal e dal promotore sul modulo/scheda di acquisto dei titoli, essendo CP_1
altrettanto pacifico, in quanto non provato, che né , né RO BA AG, Parte_1
avevano in Medicina (Bo) uffici/filiali e/o sedi distaccate/dipendenze aventi una stabile organizzazione di mezzi e persone, aperte al pubblico, dotate di autonomia tecnica e decisionale che prestavano in via continuativa servizi e attività di investimento, non essendo sufficiente l'allegazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto presso luogo di pertinenza del promotore.
7. Accertata, dunque, l'avvenuta sottoscrizione dell'acquisto di causa fuori sede, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità per mancata previsione della facoltà di recesso statuita dall'art. 30 comma 7 del TUF, al riguardo rilevando che il modulo di adesione sottoscritto dall'attore in data 30/08/07 non recava alcuna chiara ed espressa menzione dello ius poenitendi riservato al cliente dall'art. 30 co 7 del TUF, limitandosi unicamente a richiamare la formula di cui al precedente comma 6 “prende atto che ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 32
D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico Finanziario) l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite
l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore degli stessi contratti”; la clausola, dunque, faceva unicamente riferimento alla prevista sospensione di efficacia del contratto, ma nulla specificava in ordine alla facoltà di recesso esercitabile dal cliente nel medesimo periodo di sospensione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiarava la nullità del contratto sottoscritto dall'attore e stabiliva fosse tenuta alla restituzione del capitale residuo investito pari ad € € CP_3
20.692,80 secondo la ripetizione dell'indebito, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. pagina 6 di 14 8. Il Tribunale rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
, la quale sosteneva che la “nullità di protezione e/o relativa” prevista al Parte_1
comma 7° dell'art 30 del TUF potendo essere fatta dal solo investitore, sarebbe assimilabile in tutto e per tutto all'annullabilità, con conseguente applicabilità del regime di prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 1442 c.c.
A tale riguardo il giudice di primo grado richiamava l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza a seguito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 dicembre 2014
(nn. 26242 e 26243) che hanno stabilito la rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. delle nullità di protezione con conseguente applicabilità di tutte le norme correlate (imprescrittibilità dell'azione ex art. 1422 c.c. inclusa) ad eccezione del regime di parziale rilevabilità.
La domanda di restituzione dell'indebito risultava, dunque, tempestivamente proposta entro l'ordinario termine prescrizionale decennale per la ripetizione dell'indebito (modulo sottoscritto di adesione sottoscritto il 30/08/2007, interruzione in data 20/12/16 con la notifica domanda di mediazione terminata all'incontro del 03/04/17, notifica in data
25/06/18 dell'atto di citazione).
9. Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva svolta dal nei Parte_1
confronti della terza chiamata osservando che dal contratto di Controparte_2
distribuzione intercorso tra l'emittente e la terza chiamata non emergeva alcun obbligo di di predisporre, fornire e, quindi, modificare il modulo di adesione Controparte_2
contrattuale predisposto da e poi sottoscritto dall'attore, risultando anzi Parte_1
documentato, nel mandato di distribuzione conferito ad che quest'ultima fosse CP_2
tenuta ad utilizzare i moduli predisposti dall'emittente, la quale dunque risultava l'unica responsabile del loro contenuto.
Peraltro, il Tribunale riteneva che la collaborazione di al collocamento fuori sede CP_2
ed alla predisposizione dei moduli utilizzati per l'adesione, seppur non sufficiente ad integrare una responsabilità nei confronti dell'emittente, andava semmai valutata ai fini delle spese di lite, che dovevano essere compensate tra le parti.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si sono Parte_1
costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e comunque il pagina 7 di 14 rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui – pur confermando che la nullità ai sensi dell'art. 30, comma 7, TUF costituisce una invalidità di protezione di cui può avvalersi solo il cliente – ha tuttavia escluso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione motivando che “Nessuna assimilazione, essendo affatto diversa la ratio, può esservi dunque tra la disciplina della nullità di protezione e quella di annullabilità.”.
In particolare, si deduce che il Giudice di prime cure sarebbe giunto all'errata conclusione motivando che le Sezioni Unite avrebbero sostenuto la rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. delle nullità di protezione con conseguente applicabilità di tutte le norme correlate
(imprescrittibilità dell'azione ex art. 1422 c.c. inclusa), mentre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le SS.UU. si sarebbero limitate a riconoscere la rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, senza in alcun modo estendere a tale peculiare fattispecie anche il regime giuridico della nullità né, tantomeno, la regola relativa all'imprescrittibilità della relativa azione.
Per tali ragioni, sarebbe applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto con riferimento all'azione di annullabilità dall'art. 1442 c.c. che, nel caso di specie, è ampiamente decorso.
8. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della S.C. ha ormai da tempo stabilito che alle nullità di protezione non si applica la disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità, tra cui quella della prescrizione quinquennale dell'azione volta a farla valere.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13259 Anno 2021, nel solco di Cass. S.U. 28314/2019:
La giurisprudenza di questa Corte è salda nell'escludere che il <<peculiare regime giuridico», che è proprio delle nullità di protezione, comporti le stesse non siano da annoverare nell'ambito vere e proprie ipotesi negoziale. < i> pagina 8 di 14 Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità.
Il solco che separa l'annullabilità dalle nullità di protezione si manifesta in realtà netto, incolmabile.
<<la legittimazione dell'altra parte» - quella del partner, cioè, contraente che risulta «protetto» da tale < i>
forma di nullità - <è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale tra le parti» (cfr. Cass. S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; ivi pure la formula richiamata appena sopra).
D'altra parte, come ha puntualmente riscontrato già la pronuncia di Cass. S.U., 12 dicembre 2014, n.
26242, «la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art.3
Cost.) - che trascendono quelli del singolo».
Ne consegue che nel caso in esame non è maturata alcuna prescrizione dell'azione.
9. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe altresì errata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto di acquisto dei Certificates sarebbe stato concluso fuori sede, con conseguente applicabilità dell'art. 30, comma 6 e 7 TUF.
A tale riguardo si ribadisce che il Sig. non aveva adeguatamente provato l'avvenuta CP_1
offerta fuori sede, e che non può essere condivisa l'inversione dell'onere della prova disposta dal Tribunale. A tale riguardo si deduce che dal Modulo di Adesione emergeva unicamente che la relativa sottoscrizione era avvenuta in Medicina (BO), per il tramite del promotore Sig. i cui uffici sono siti proprio in Medicina (BO), essendo evidente che Tes_1
l'esigenza di tutela dell'investitore non sussiste laddove – come nel caso di specie –
l'investimento sarebbe stato conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale, a tale scopo, si era recato presso la sede dell'intermediario in Medicina
(BO).
10. Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di esaminare la questione interpretativa riproposta dall'appellante, con la quale si sostiene che con l'art. 30, comma 1, TUF, il pagina 9 di 14 legislatore avrebbe inteso affermare che anche la promozione e il collocamento di uno strumento finanziario presso l'ufficio privato di un promotore finanziario ex art. 31 TUF, dovrebbe essere considerato “in sede”, non essendo concepibile che un cliente possa essere colto di sorpresa se l'acquisto del prodotto avvenga presso l'ufficio di un soggetto comunque legato alla società emittente o proponente l'investimento.
A tale riguardo Cass, Ord. n. 23569/2020:
“2.3 (………omissis) “In base ad una interpretazione logico- sistematica, è possibile dunque affermare che quando l'art. 30, comma 1, assume che costituisce offerta fuori sede l'attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, esso abbia riguardo alle attività di promozione e di collocamento riferibili ad uno dei soggetti abilitati indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2.4. E' da negare, invece, che, per stabilire se si sia o meno in presenza di un'offerta fuori sede, debba guardarsi al promotore finanziario: è cioè da respingere l'idea che un'attività di promozione e di collocamento fuori sede possa essere esclusa attribuendo rilievo al luogo, diverso dalla sede legale o dalla dipendenza dell'intermediario, ma comunque riconducibile al promotore stesso, in cui questi abbia stabilito il contatto con l'investitore.
2.6 (……omissis) Il considerare fuori sede anche l'offerta attuata dal promotore presso il proprio ufficio, in cui si rechi l'investitore, ma che non sia da qualificare come sede legale o dipendenza dell'intermediario, è in altri termini una scelta necessitata dal quadro normativo…”
11. Ne consegue che nel caso in esame, non avendo e Parte_1 Controparte_2
allegato, né tanto meno provato, di avere una propria sede legale o dipendenza nel Comune di Medicina, deve condividersi la decisione impugnata nello stabilire che il collocamento dei titoli doveva ritenersi comunque avvenuto “fuori sede”, essendo a tal fine irrilevante che il collocamento sia avvenuto presso il luogo di lavoro dell'attore oppure presso l'ufficio del promotore. Ne consegue, ulteriormente, la corretta declaratoria di nullità del contratto de quo per mancata previsione della facoltà di recesso statuita dall'art. 30 co. 7 del TUF, risultando pacifico in atti che il modulo di adesione sottoscritto dall'attore in data 30/08/07
pagina 10 di 14 non recava alcuna chiara ed espressa menzione dello ius poenitendi riservato al cliente dall'art. 30 co. 7 del TUF.
12. Con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto Pt_1
responsabile per gli inadempimenti lamentati dal Sig. deducendo che l'asserita
[...] CP_1
nullità invocata dall'odierno appellato sarebbe conseguenza di comportamenti ascrivibili unicamente alla terza chiamata e che il Tribunale avrebbe errato nel Controparte_2
rigettare la domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Si deduce, a tale riguardo, che nel Contratto di Distribuzione intercorrente tra e Parte_2
Distributore le parti non avevano concordato l'adozione di specifici canali di distribuzione e che aveva liberamente scelto di ricorrere all'offerta fuori sede come Controparte_2
specifica modalità di collocamento dei titoli controversi;
sarebbe quindi stato onere del
Distributore che avesse ritenuto di avvalersi del Modulo di Adesione quale mezzo per adempiere ai propri obblighi informativi, senza predisporre un modulo ad hoc, verificarne l'idoneità ai fini del collocamento nonché la sua coerenza rispetto alle prescrizioni della legge italiana relative a tale fase, eventualmente anche consegnando al cliente apposita documentazione su tutti gli elementi che, a suo giudizio e in base alla normativa vigente nello stato dove veniva effettuato il collocamento, necessitavano di una integrazione.
13. Tanto più, si deduce, dal momento che tale Modulo di Adesione non venne unilateralmente predisposto dall ma, al contrario, fu il frutto di un continuo Parte_2
confronto con il Distributore, in esecuzione del Contratto di Distribuzione in essere tra le parti, come del resto risulta confermato nella Sentenza.
Si deduce, ancora, che il Contratto di Distribuzione tra e Parte_1 Controparte_2
del 25 luglio 2007, peraltro, prevedeva espressamente l'obbligo del Distributore di agire in conformità alla normativa applicabile alla prestazione del servizio di collocamento, nonché il suo impegno a manlevare totalmente l' in relazione a qualsiasi inadempimento o Parte_2
violazione delle garanzie e degli impegni assunti.
pagina 11 di 14 Ne conseguirebbe che l'unico soggetto che potrebbe essere ritenuto responsabile della pretesa violazione (ove sussistente) dell'art. 30. co. 7 del TUF – diversamente da quanto ex adverso sostenuto – sarebbe Controparte_2
14. Sostiene l'appellante che è la stessa formulazione letterale dell'art. 30 TUF, medio tempore applicabile, a chiarire che l'informativa al cliente circa il suo diritto di ripensamento dovesse essere data nel contesto della documentazione inerente la fase di distribuzione (come peraltro è avvenuto) e non propriamente nel contesto della documentazione d'offerta o specificatamente nel Modulo di Adesione.
Si deduce, inoltre, che il riferimento ai “moduli o formulari” di cui all'art. 30 settimo comma
TUF deve essere letto in combinato disposto con il sesto comma della medesima norma che dichiara sospesa, durante i sette giorni del periodo di ripensamento, l'efficacia dei
“contratti di collocamento”: di talché l'omessa o insufficiente indicazione del diritto di recesso determina la nullità del contratto di collocamento se la mancata informativa non viene effettuata nei moduli contrattuali relativi allo stesso servizio di collocamento.
Dal combinato disposto di tali norme emergerebbe, dunque, che tale informativa deve essere contenuta nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla prestazione del servizio d'investimento, e non nella documentazione d'offerta che attiene alle caratteristiche del prodotto che, essendo destinato alla commercializzazione in più Stati, chiaramente non può rispecchiare in modo analitico la disciplina applicabile in ogni mercato di riferimento.
15. Si deduce, pertanto, che la sentenza sarebbe altresì errata nella parte in cui non ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
deducendo che nel contesto della vicenda in esame la competenza di
[...] Parte_1
si è esaurita nell'ambito della fase di offerta al pubblico dei prodotti finanziari, mentre la stessa non si è occupata della fase relativa al collocamento dei titoli, curata dall'intermediario in forza di un mandato di distribuzione all'uopo Controparte_2
conferito dall' Parte_2
16. Anche questo motivo è infondato.
pagina 12 di 14 Osserva la Corte che le argomentazioni dell'appellante non consentono comunque di addivenire all'accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti di CP_2
essendo rimasta incensurata la motivazione del Tribunale di Bologna laddove si
[...]
evidenzia che: “Dal contratto di distribuzione intercorso tra l'emittente e la terza chiamata non emerge alcun obbligo di di predisporre, fornire e, quindi, modificare il modulo di adesione Controparte_2
contrattuale predisposto da e poi sottoscritto dall'attore. Risulta anzi documentato, nel Parte_1
mandato di distribuzione conferito ad che quest'ultima fosse tenuta ad utilizzare i moduli CP_2
predisposti dall'emittente, la quale dunque risulta l'unica responsabile del loro contenuto.
Risulta dunque per tabulas che non abbia avuto alcuna discrezionalità nelle Controparte_2
modalità di collocazione dei titoli, essendo anzi contrattualmente obbligata all'utilizzo della documentazione contrattuale predisposta dalla società emittente.
17. Quanto all'ulteriore argomentazione spesa dall'appellante, secondo la quale «Emittente e
Distributore non avevano concordato l'adozione di specifici canali di distribuzione e ha Controparte_2
quindi liberamente scelto di ricorrere all'offerta fuori sede come specifica modalità di collocamento dei titoli controversi», deve condividersi quanto osservato sul punto dalla difesa della Banca appellata, ovvero che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel modulo predisposto da la «specifica modalità» di collocamento fuori sede era espressamente Parte_1
contemplata “…l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore degli stessi contratti”, con la conseguenza che sarebbe stato onere di predisporre tali Parte_1
moduli, destinati all'offerta fuori sede e a distanza, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti.
18. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore delle parti appellate, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore Parte_1
dell'Avv. Giorgio Saracino, quale procuratore antistatario del sig. , e in favore CP_1
di , liquidate per ciascuna parte in euro 3.996,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2019/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Emanuele Grippo e dell'avv. Alexia Armaroli
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Giorgio Saracino
APPELLATO contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio del Prof. Avv. Leonardo Di Brina e dell'Avv. Roberta Rodi
APPELLATO
pagina 1 di 14 Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna – in riforma della sentenza n. 2114/2021, resa in data 31 agosto 2021 dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Annelisa Spagnolo, nel giudizio recante R.G. n.
10069/2018, pubblicata data 20 settembre 2021 e notificata il 28 settembre 2021, così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della Sentenza qui impugnata per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, in riforma della decisione di primo grado:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli asseriti diritti invocati dal Signor per CP_1 le ragioni in atti.
2. rigettare tutte le domande, conclusioni e istanze, anche istruttorie, proposte dagli appellati nei confronti di perché del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni Parte_1 svolte;
3. condannare il Signor a restituire a tutte le somme che nelle more del CP_1 Parte_1 presente giudizio gli ha corrisposto in esecuzione della Sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi legali, dal giorno del ricevimento del pagamento a quello di effettivo saldo ed oltre alle successive occorrende.
In subordine, sempre in riforma della Sentenza impugnata, per il caso di accoglimento delle domande svolte dal Sig. nei confronti di : CP_1 Parte_1
4. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che unico soggetto eventualmente tenuto a corrispondere una qualche somma di denaro in favore del Signor è CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne da ogni e qualsiasi Parte_1 conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio e a corrispondere direttamente al Sig.
o a rimborsare a ogni e qualsivoglia somma dovesse ritenersi dovuta CP_1 Parte_1 all'esito del presente giudizio;
5. condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni a qualsivoglia titolo patiti e patendi da nella misura che Parte_1 risulterà in corso di causa, anche in via equitativa;
In ogni caso:
6. condannare gli appellati alla rifusione a delle spese e dei compensi professionali ex Parte_1
D.M. 55/14 del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%) ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA come per legge;
7. emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Conclusioni per l'appellato CP_1
pagina 2 di 14 Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
In via principale
- Confermare integralmente la sentenza impugnata.
- Con condanna alle spese di lite, accessori di legge inclusi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
In via subordinata istruttoria
Ove ritenuto necessario dimostrare il collocamento “fuori sede” dei certificati di cui è causa, Voglia l'Ill.ma
Corte ammettere la prova testimoniale dedotta da questa difesa sui capitoli 1, 2 e 3 della II° memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., espunte eventuali valutazioni non consentite al teste, capitoli di seguito ritrascritti:
- 1) “Vero che il giorno 30/08/07, il sig. promotore finanziario di AL IM S.p.a. (ora Testimone_1
RO BA AG S.p.a.), si recava presso il luogo di lavoro dell'attore, in Medicina (Bo), via Argentesi n. 2
(studio odontotecnico dentistico Fabbri), per proporgli un investimento finanziario che la preponente AL
IM S.p.a., ente collocatore del prodotto, aveva a disposizione”
- 2) “Vero che lo strumento finanziario (Certificates emessi da ME NC S.A. - cod. Isin
XS0311764335-) venne presentato come sicuro perché prevedeva cedole annuali elevate (6%) ed era, a detta del promotore finanziario, a capitale protetto e garantito”
- 3) “Vero che al termine dell'incontro, protrattosi per circa 15 minuti, sottoscrisse l'acquisto CP_1 di n. 800 Certificati al prezzo unitario di emissione di € 90,00# cadauno, per un controvalore di €
72.000,00# versato a tramite la Cassa Centrale Raiffeisen, banca d'appoggio di AL IM Parte_1
S.p.a.”
Si indicano a testi sulle circostanze il sig. residente in Bologna ed il sig. Testimone_1 Tes_2 residente in Medicina (Bo).
In via di estremo subordine:
- Dichiarare la nullità ex artt. 1418 comma 2° e 1346 c.c., del contratto di acquisto sottoscritto dal sig.
[...]
il 30/08/07 avente ad aggetto n. 800 Certificates ME NC & S.A. - 21/09/07 - 21/09/12 - CP_1 cod. Isin XS0311764335 -, conseguentemente condannare la società odierna appellante, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore la somma di €. 20.692,80#, pari alla differenza negativa tra il denaro versato per l'acquisto (€ 72.000,00# il 30/08/07) e quello rimborsato alla scadenza dei Certificates (€ 51.307,20# il 21/09/12), secondo le regole dell'indebito, oltre alle spese di traduzione degli atti ai fini della notifica, il tutto con gli interessi dal dì del dovuto al saldo.
- In ogni caso col favore delle spese di lite del grado, accessori legge inclusi, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Conclusioni per l'appellato : Controparte_2
Voglia l'On. le Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale pagina 3 di 14 - dichiarare l'inammissibilità dell'appello, nei confronti dell'appellata per intervenuto Controparte_2 giudicato interno, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
in ogni caso,
- rigettare il gravame avversario perché infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e onorari di causa, rimborso forfettario e accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio ME NC S.A. per sentirla condannare, previa CP_1
dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto di acquisto sottoscritto dall'attore in data 30/08/2007 avente ad oggetto 800 Certificates ME NC & S.A. 21/09/07-
21/09/12 con cod. Isin XS0311764335, alla restituzione della somma di € 20.692,80 pari alla differenza negativa tra il denaro versato per l'acquisto (pari ad € 72.000 in data
21/09/2017) e quello rimborsato alla scadenza dei Certificates (€ 51.307,20 il 21/09/12) secondo la regola dell'indebito oltre interesse dal dovuto al saldo.
2. A fondamento della domanda esponeva:
- di avere effettuato l'acquisto di cui sopra su sollecitazione del promotore finanziario di
AL IM (ora RO BA AG) quale ente collocatore del predetto prodotto finanziario;
- che il predetto investimento era presentato come molto vantaggioso in quanto prevedeva cedole annuali elevate (6%) e quindi a detta dello stesso promotore, a capitale sostanzialmente protetto e garantito;
- che, tuttavia, nei cinque anni successivi all'acquisto i titoli non avevano prodotto rendimenti/cedole annuali, ma anzi sin da subito generato perdite pari a quasi il 25% del loro valore, raggiungendo punte di anche il 40%;
- che in realtà alla scadenza del 21 settembre 2012 i Certificates registrarono una perdita di quasi il 30% e conseguentemente al ricorrente fu rimborsata la minor somma rispetto all'investito di € 51.307,20 con una perdita netta di € 20.692,80.
3. Si costituiva la convenuta, eccependo da un lato il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo parte del contratto sottoscritto dal ricorrente ed in ogni caso contestando ogni fondatezza della domanda spiegata nei suoi confronti di cui chiedeva l'integrale rigetto. pagina 4 di 14 Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa di per sentirla Controparte_2
accertare e dichiarare unico soggetto eventualmente tenuto a corrispondere una qualche somma di denaro in favore di e per l'effetto, condannare a manlevare e tenere CP_1
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal Parte_1
presente giudizio. Autorizzata la chiamata in causa ed instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche contestando ogni Controparte_2
fondatezza della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.
4. La causa, rigettate le prove orali richieste dalle parti, era istruita sulla base dei documenti prodotti, e veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di
Bologna dichiarava la nullità del contratto di acquisto sottoscritto da in data CP_1
il 30/08/07 avente ad aggetto n. 800 Certificates ME NC & S.A. - 21/09/07 -
21/09/12 - cod. Isin XS0311764335 e, per l'effetto, condannava a rimborsare Parte_1
all'attore la somma di € 20.692,80 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda di manleva avanzata da nei confronti della terza chiamata;
Parte_1
condannava a rimborsare alla parte attrice le spese di lite;
dichiarava Parte_1
compensate le spese di lite in ordine al rapporto processuale tra e la terza Parte_1
chiamata.
5. Preliminarmente il Tribunale affermava la legittimazione passiva della convenuta, non essendo contestato che (già AL IM) avesse operato unicamente come Controparte_2
ente collocatore dei Certificati emessi da , che, quindi, ne era l'unica titolare Parte_1
(alias venditrice-emittente), trovando piena conferma nella documentazione di causa l'esclusiva funzione di promotore e distributore del prodotto di che, Controparte_2
dunque, non era parte «parte» contrattuale e non poteva essere legittimata passiva della domanda di nullità del titolo negoziale avanzata dall'attore.
Il giudice di primo grado, inoltre, evidenziava che aveva pacificamente curato Parte_1
l'emissione e la quotazione dei Certificates mediante l'Information Memorandum che costituiva un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto) e i
Final Terms che, nell'ambito di un programma di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, rappresentavano le condizioni contrattuali applicabili alla specifica pagina 5 di 14 classe di strumenti.
6. Nel merito il Tribunale osservava che i fatti oggetto di causa rientravano, poi, nella fattispecie prevista all'art. 30 del T.U.F. (Decreto Legislativo n. 58/98) di offerta/collocamento/promozione di uno strumento finanziario “fuori sede”, quindi, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o collocamento.
Al riguardo evidenziava che risultava documentato, oltre che non contestato, che il contratto fosse stato sottoscritto in Medicina (Bo), ovvero nel luogo indicato a fianco delle apposte firme dal e dal promotore sul modulo/scheda di acquisto dei titoli, essendo CP_1
altrettanto pacifico, in quanto non provato, che né , né RO BA AG, Parte_1
avevano in Medicina (Bo) uffici/filiali e/o sedi distaccate/dipendenze aventi una stabile organizzazione di mezzi e persone, aperte al pubblico, dotate di autonomia tecnica e decisionale che prestavano in via continuativa servizi e attività di investimento, non essendo sufficiente l'allegazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto presso luogo di pertinenza del promotore.
7. Accertata, dunque, l'avvenuta sottoscrizione dell'acquisto di causa fuori sede, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità per mancata previsione della facoltà di recesso statuita dall'art. 30 comma 7 del TUF, al riguardo rilevando che il modulo di adesione sottoscritto dall'attore in data 30/08/07 non recava alcuna chiara ed espressa menzione dello ius poenitendi riservato al cliente dall'art. 30 co 7 del TUF, limitandosi unicamente a richiamare la formula di cui al precedente comma 6 “prende atto che ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 32
D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico Finanziario) l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite
l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore degli stessi contratti”; la clausola, dunque, faceva unicamente riferimento alla prevista sospensione di efficacia del contratto, ma nulla specificava in ordine alla facoltà di recesso esercitabile dal cliente nel medesimo periodo di sospensione.
Conseguentemente, il Tribunale dichiarava la nullità del contratto sottoscritto dall'attore e stabiliva fosse tenuta alla restituzione del capitale residuo investito pari ad € € CP_3
20.692,80 secondo la ripetizione dell'indebito, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. pagina 6 di 14 8. Il Tribunale rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
, la quale sosteneva che la “nullità di protezione e/o relativa” prevista al Parte_1
comma 7° dell'art 30 del TUF potendo essere fatta dal solo investitore, sarebbe assimilabile in tutto e per tutto all'annullabilità, con conseguente applicabilità del regime di prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 1442 c.c.
A tale riguardo il giudice di primo grado richiamava l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza a seguito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 dicembre 2014
(nn. 26242 e 26243) che hanno stabilito la rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. delle nullità di protezione con conseguente applicabilità di tutte le norme correlate (imprescrittibilità dell'azione ex art. 1422 c.c. inclusa) ad eccezione del regime di parziale rilevabilità.
La domanda di restituzione dell'indebito risultava, dunque, tempestivamente proposta entro l'ordinario termine prescrizionale decennale per la ripetizione dell'indebito (modulo sottoscritto di adesione sottoscritto il 30/08/2007, interruzione in data 20/12/16 con la notifica domanda di mediazione terminata all'incontro del 03/04/17, notifica in data
25/06/18 dell'atto di citazione).
9. Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva svolta dal nei Parte_1
confronti della terza chiamata osservando che dal contratto di Controparte_2
distribuzione intercorso tra l'emittente e la terza chiamata non emergeva alcun obbligo di di predisporre, fornire e, quindi, modificare il modulo di adesione Controparte_2
contrattuale predisposto da e poi sottoscritto dall'attore, risultando anzi Parte_1
documentato, nel mandato di distribuzione conferito ad che quest'ultima fosse CP_2
tenuta ad utilizzare i moduli predisposti dall'emittente, la quale dunque risultava l'unica responsabile del loro contenuto.
Peraltro, il Tribunale riteneva che la collaborazione di al collocamento fuori sede CP_2
ed alla predisposizione dei moduli utilizzati per l'adesione, seppur non sufficiente ad integrare una responsabilità nei confronti dell'emittente, andava semmai valutata ai fini delle spese di lite, che dovevano essere compensate tra le parti.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, e si sono Parte_1
costituiti in giudizio gli appellati chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e comunque il pagina 7 di 14 rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui – pur confermando che la nullità ai sensi dell'art. 30, comma 7, TUF costituisce una invalidità di protezione di cui può avvalersi solo il cliente – ha tuttavia escluso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione motivando che “Nessuna assimilazione, essendo affatto diversa la ratio, può esservi dunque tra la disciplina della nullità di protezione e quella di annullabilità.”.
In particolare, si deduce che il Giudice di prime cure sarebbe giunto all'errata conclusione motivando che le Sezioni Unite avrebbero sostenuto la rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. delle nullità di protezione con conseguente applicabilità di tutte le norme correlate
(imprescrittibilità dell'azione ex art. 1422 c.c. inclusa), mentre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le SS.UU. si sarebbero limitate a riconoscere la rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, senza in alcun modo estendere a tale peculiare fattispecie anche il regime giuridico della nullità né, tantomeno, la regola relativa all'imprescrittibilità della relativa azione.
Per tali ragioni, sarebbe applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto con riferimento all'azione di annullabilità dall'art. 1442 c.c. che, nel caso di specie, è ampiamente decorso.
8. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della S.C. ha ormai da tempo stabilito che alle nullità di protezione non si applica la disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità, tra cui quella della prescrizione quinquennale dell'azione volta a farla valere.
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13259 Anno 2021, nel solco di Cass. S.U. 28314/2019:
La giurisprudenza di questa Corte è salda nell'escludere che il <<peculiare regime giuridico», che è proprio delle nullità di protezione, comporti le stesse non siano da annoverare nell'ambito vere e proprie ipotesi negoziale. < i> pagina 8 di 14 Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità.
Il solco che separa l'annullabilità dalle nullità di protezione si manifesta in realtà netto, incolmabile.
<<la legittimazione dell'altra parte» - quella del partner, cioè, contraente che risulta «protetto» da tale < i>
forma di nullità - <è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale tra le parti» (cfr. Cass. S.U., 4 novembre 2019, n. 28314; ivi pure la formula richiamata appena sopra).
D'altra parte, come ha puntualmente riscontrato già la pronuncia di Cass. S.U., 12 dicembre 2014, n.
26242, «la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art.3
Cost.) - che trascendono quelli del singolo».
Ne consegue che nel caso in esame non è maturata alcuna prescrizione dell'azione.
9. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza sarebbe altresì errata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto di acquisto dei Certificates sarebbe stato concluso fuori sede, con conseguente applicabilità dell'art. 30, comma 6 e 7 TUF.
A tale riguardo si ribadisce che il Sig. non aveva adeguatamente provato l'avvenuta CP_1
offerta fuori sede, e che non può essere condivisa l'inversione dell'onere della prova disposta dal Tribunale. A tale riguardo si deduce che dal Modulo di Adesione emergeva unicamente che la relativa sottoscrizione era avvenuta in Medicina (BO), per il tramite del promotore Sig. i cui uffici sono siti proprio in Medicina (BO), essendo evidente che Tes_1
l'esigenza di tutela dell'investitore non sussiste laddove – come nel caso di specie –
l'investimento sarebbe stato conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale, a tale scopo, si era recato presso la sede dell'intermediario in Medicina
(BO).
10. Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di esaminare la questione interpretativa riproposta dall'appellante, con la quale si sostiene che con l'art. 30, comma 1, TUF, il pagina 9 di 14 legislatore avrebbe inteso affermare che anche la promozione e il collocamento di uno strumento finanziario presso l'ufficio privato di un promotore finanziario ex art. 31 TUF, dovrebbe essere considerato “in sede”, non essendo concepibile che un cliente possa essere colto di sorpresa se l'acquisto del prodotto avvenga presso l'ufficio di un soggetto comunque legato alla società emittente o proponente l'investimento.
A tale riguardo Cass, Ord. n. 23569/2020:
“2.3 (………omissis) “In base ad una interpretazione logico- sistematica, è possibile dunque affermare che quando l'art. 30, comma 1, assume che costituisce offerta fuori sede l'attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, esso abbia riguardo alle attività di promozione e di collocamento riferibili ad uno dei soggetti abilitati indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2.4. E' da negare, invece, che, per stabilire se si sia o meno in presenza di un'offerta fuori sede, debba guardarsi al promotore finanziario: è cioè da respingere l'idea che un'attività di promozione e di collocamento fuori sede possa essere esclusa attribuendo rilievo al luogo, diverso dalla sede legale o dalla dipendenza dell'intermediario, ma comunque riconducibile al promotore stesso, in cui questi abbia stabilito il contatto con l'investitore.
2.6 (……omissis) Il considerare fuori sede anche l'offerta attuata dal promotore presso il proprio ufficio, in cui si rechi l'investitore, ma che non sia da qualificare come sede legale o dipendenza dell'intermediario, è in altri termini una scelta necessitata dal quadro normativo…”
11. Ne consegue che nel caso in esame, non avendo e Parte_1 Controparte_2
allegato, né tanto meno provato, di avere una propria sede legale o dipendenza nel Comune di Medicina, deve condividersi la decisione impugnata nello stabilire che il collocamento dei titoli doveva ritenersi comunque avvenuto “fuori sede”, essendo a tal fine irrilevante che il collocamento sia avvenuto presso il luogo di lavoro dell'attore oppure presso l'ufficio del promotore. Ne consegue, ulteriormente, la corretta declaratoria di nullità del contratto de quo per mancata previsione della facoltà di recesso statuita dall'art. 30 co. 7 del TUF, risultando pacifico in atti che il modulo di adesione sottoscritto dall'attore in data 30/08/07
pagina 10 di 14 non recava alcuna chiara ed espressa menzione dello ius poenitendi riservato al cliente dall'art. 30 co. 7 del TUF.
12. Con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto Pt_1
responsabile per gli inadempimenti lamentati dal Sig. deducendo che l'asserita
[...] CP_1
nullità invocata dall'odierno appellato sarebbe conseguenza di comportamenti ascrivibili unicamente alla terza chiamata e che il Tribunale avrebbe errato nel Controparte_2
rigettare la domanda di manleva svolta nei suoi confronti.
Si deduce, a tale riguardo, che nel Contratto di Distribuzione intercorrente tra e Parte_2
Distributore le parti non avevano concordato l'adozione di specifici canali di distribuzione e che aveva liberamente scelto di ricorrere all'offerta fuori sede come Controparte_2
specifica modalità di collocamento dei titoli controversi;
sarebbe quindi stato onere del
Distributore che avesse ritenuto di avvalersi del Modulo di Adesione quale mezzo per adempiere ai propri obblighi informativi, senza predisporre un modulo ad hoc, verificarne l'idoneità ai fini del collocamento nonché la sua coerenza rispetto alle prescrizioni della legge italiana relative a tale fase, eventualmente anche consegnando al cliente apposita documentazione su tutti gli elementi che, a suo giudizio e in base alla normativa vigente nello stato dove veniva effettuato il collocamento, necessitavano di una integrazione.
13. Tanto più, si deduce, dal momento che tale Modulo di Adesione non venne unilateralmente predisposto dall ma, al contrario, fu il frutto di un continuo Parte_2
confronto con il Distributore, in esecuzione del Contratto di Distribuzione in essere tra le parti, come del resto risulta confermato nella Sentenza.
Si deduce, ancora, che il Contratto di Distribuzione tra e Parte_1 Controparte_2
del 25 luglio 2007, peraltro, prevedeva espressamente l'obbligo del Distributore di agire in conformità alla normativa applicabile alla prestazione del servizio di collocamento, nonché il suo impegno a manlevare totalmente l' in relazione a qualsiasi inadempimento o Parte_2
violazione delle garanzie e degli impegni assunti.
pagina 11 di 14 Ne conseguirebbe che l'unico soggetto che potrebbe essere ritenuto responsabile della pretesa violazione (ove sussistente) dell'art. 30. co. 7 del TUF – diversamente da quanto ex adverso sostenuto – sarebbe Controparte_2
14. Sostiene l'appellante che è la stessa formulazione letterale dell'art. 30 TUF, medio tempore applicabile, a chiarire che l'informativa al cliente circa il suo diritto di ripensamento dovesse essere data nel contesto della documentazione inerente la fase di distribuzione (come peraltro è avvenuto) e non propriamente nel contesto della documentazione d'offerta o specificatamente nel Modulo di Adesione.
Si deduce, inoltre, che il riferimento ai “moduli o formulari” di cui all'art. 30 settimo comma
TUF deve essere letto in combinato disposto con il sesto comma della medesima norma che dichiara sospesa, durante i sette giorni del periodo di ripensamento, l'efficacia dei
“contratti di collocamento”: di talché l'omessa o insufficiente indicazione del diritto di recesso determina la nullità del contratto di collocamento se la mancata informativa non viene effettuata nei moduli contrattuali relativi allo stesso servizio di collocamento.
Dal combinato disposto di tali norme emergerebbe, dunque, che tale informativa deve essere contenuta nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alla prestazione del servizio d'investimento, e non nella documentazione d'offerta che attiene alle caratteristiche del prodotto che, essendo destinato alla commercializzazione in più Stati, chiaramente non può rispecchiare in modo analitico la disciplina applicabile in ogni mercato di riferimento.
15. Si deduce, pertanto, che la sentenza sarebbe altresì errata nella parte in cui non ha accolto la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
deducendo che nel contesto della vicenda in esame la competenza di
[...] Parte_1
si è esaurita nell'ambito della fase di offerta al pubblico dei prodotti finanziari, mentre la stessa non si è occupata della fase relativa al collocamento dei titoli, curata dall'intermediario in forza di un mandato di distribuzione all'uopo Controparte_2
conferito dall' Parte_2
16. Anche questo motivo è infondato.
pagina 12 di 14 Osserva la Corte che le argomentazioni dell'appellante non consentono comunque di addivenire all'accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti di CP_2
essendo rimasta incensurata la motivazione del Tribunale di Bologna laddove si
[...]
evidenzia che: “Dal contratto di distribuzione intercorso tra l'emittente e la terza chiamata non emerge alcun obbligo di di predisporre, fornire e, quindi, modificare il modulo di adesione Controparte_2
contrattuale predisposto da e poi sottoscritto dall'attore. Risulta anzi documentato, nel Parte_1
mandato di distribuzione conferito ad che quest'ultima fosse tenuta ad utilizzare i moduli CP_2
predisposti dall'emittente, la quale dunque risulta l'unica responsabile del loro contenuto.
Risulta dunque per tabulas che non abbia avuto alcuna discrezionalità nelle Controparte_2
modalità di collocazione dei titoli, essendo anzi contrattualmente obbligata all'utilizzo della documentazione contrattuale predisposta dalla società emittente.
17. Quanto all'ulteriore argomentazione spesa dall'appellante, secondo la quale «Emittente e
Distributore non avevano concordato l'adozione di specifici canali di distribuzione e ha Controparte_2
quindi liberamente scelto di ricorrere all'offerta fuori sede come specifica modalità di collocamento dei titoli controversi», deve condividersi quanto osservato sul punto dalla difesa della Banca appellata, ovvero che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel modulo predisposto da la «specifica modalità» di collocamento fuori sede era espressamente Parte_1
contemplata “…l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l'uso di tecniche a distanza è sospesa per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore degli stessi contratti”, con la conseguenza che sarebbe stato onere di predisporre tali Parte_1
moduli, destinati all'offerta fuori sede e a distanza, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti.
18. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore delle parti appellate, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore Parte_1
dell'Avv. Giorgio Saracino, quale procuratore antistatario del sig. , e in favore CP_1
di , liquidate per ciascuna parte in euro 3.996,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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