Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1119/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa IL NC - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa VA Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1119/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
[...]
[...]
.11.1971, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla Via Domenico dell'avv. Fabio Piccininno che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 ciliato in Vallo della Lucania (SA) all lo studio dell'avv. Gaetana Paesano che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2021, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data 1° Controparte_1 ottobre 2000 nel Comune di Montecorvino R dall'unione coniugale, erano nate due figlie, VA (23.10.2007) e (09.12.2010), Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei comportamenti della moglie che aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e aveva tenuto un atteggiamento di disinteresse nei propri confronti, escludendolo dalla cura e dalla crescita delle figlie;
pertanto, in ragione del venir meno dell' affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilita alla resistente e con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso la madre ma senza il riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare, con la regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie presso di se , nonche l'obbligo a proprio carico del marito di corrispondere la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava qua rito in merito alle cause della crisi familiare, deducendo che quest'ultima era stata determinata da una relazione extraconiugale dallo stesso intrattenuta nell'anno 2020; chiedeva, dunque, la pronuncia di addebito nei confronti del ricorrente, nonche disporsi l'affidamento condiviso delle minori con residenza prevalente presso di se con conseguente assegnazione della casa familiare e con la previsione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma maggiore per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. In data 25 maggio 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Sul punto, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso la madre, cui e stata assegnata la casa familiare, e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche con l'obbligo a carico del di versare alla moglie la somma di € Pt_1
600,00 (€ 300,00 ciascuna) a tito tenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni, anche in considerazione delle specifiche richieste avanzate dalle parti. Domande di addebito Le domande di addebito avanzate da entrambe le parti devono essere rigettate. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Nel caso di specie, i fatti dedotti dalle parti a sostegno delle rispettive domande non sono stati oggetto di alcuna prova specifica, dovendosi confermare la pronuncia di inammissibilità resa dal G.I. nel corso del giudizio sulle richieste avanzate, con la conseguenza che le stesse non hanno assolto all'onere probatorio rispetto a quanto dedotto e allegato. Affidamento delle figlie minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi piu gravi, super esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione piu intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che entrambe le parti hanno richiesto il regime condiviso dell'esercizio della responsabilita genitoriale dando atto della mancanza di problematiche in merito a tale aspetto;
pertanto, in conformita alle suddette richieste e in mancanza di criticita , il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, VA e , con Per_1 residenza prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto da ultimo disposto, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Montecorvino GL (SA) alla Via degli Ulivi, a in ragione della convivenza con le figlie minori, dovendo Controparte_1 ultime la conservazione del proprio habitat domestico quale risulta dagli atti. A tal proposito, si evidenzia che, dall'istruttoria compiuta, non risulta in maniera chiara e inequivocabile, che la resistente abbia lasciato, unitamente alle figlie, la suddetta abitazione, non rilevando a tal proposito la sola circostanza di una diversa residenza anagrafica, né può incidere sulla suddetta assegnazione che l'immobile sia sprovvisto delle certificazioni richieste, dovendosi tutelare in primo luogo il diritto delle minori di mantenere inalterate le proprie abitudini nel loro usuale contesto abitativo, come in precedenza evidenziato. Inoltre, deve rigettarsi la richiesta di assegnazione dei locali dove sono custodite le attrezzature del ricorrente, trattandosi di pertinenze del suddetto immobile e, dunque, rientranti nella disposta assegnazione. Tempi di permanenza presso il padre Al riguardo, tenuto conto di quanto dichiarato da entrambe le parti che hanno dato atto dell'assenza di criticita rispetto alla frequentazione padre-figlie e tenuto conto dell'eta di queste ultime (17 e 14 anni), il Tribunale ritiene opportuno rimettere all'accordo tra le minori e il padre la decisione in merito a tempi e a modalita . Mantenimento delle figlie minori Al riguardo, per cio che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che, all'udienza del 25 maggio 2021, il ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di circa € 18.000,00 – 20.000,00, di avere una retribuzione mensile variabile e di avere dei risparmi da parte di circa € 170.000,00, mentre la resistente ha dichiarato di essere dottore commercialista e percepire una retribuzione annua di circa € 15.000,00 – 16.000,00(cfr. dichiarazioni delle parti nel verbale di udienza del 13 aprile 2021); Inoltre, deve rilevarsi che, dalla documentazione depositata e dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito di € 9.288,00 (Modello IVA € 21.974,00) nell'anno 2019, di € 18.940,00 (Modello IVA € 28.128,00) nell'anno 2020, € 19.752,00 (Modello IVA € 27.624,00) nell'anno 2021, mentre la resistente ha percepito un reddito di € 15.064,00 (Modello IVA € 26.217,00) nell'anno 2019, di € 19.761,00 (Modello IVA € 28.929,00) nell'anno 2020, € 22.598,00 (Modello IVA € 37.061,00) nell'anno 2021 (cfr. documentazione in atti). Orbene, il Tribunale osserva che, tenuto conto delle condizioni patrimoniali- reddituali delle parti, di un'incontestata maggiore frequentazione delle figlie da parte del padre ma anche delle accresciute esigenze delle minori rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale (quasi 4 anni), il Tribunale ritiene equo confermare quanto gia disposto e disporre l'obbligo di di corrispondere, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a a di € 600,00 (€ Controparte_1
300,00 ciascuno), oltre rivalutazio gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori VA e , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1 [...] atto matrimonio concordatario in C.F._2
l Comune di Montecorvino Rovella (SA); b. rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, VA e , con esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale Per_1 per le deci rdinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
d. dispone sita in Montecorvino GL (SA) alla Via degli Ulivi, a CP_1
in ragione della convivenza con le figlie minori;
[...]
e. domanda di assegnazione dei locali di pertinenza della casa familiare avanzata dal ricorrente;
f. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a ma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), Controparte_1 oltre rivalu secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento delle figlie minori VA e;
Per_1
g. pone a carico di entrambi i genitori il 50% d e straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
h. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecorvino Rovella (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) Atto n. 66, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000; i. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa VA Chiosi dott.ssa IL NC