TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2072 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Laterza ( , giusta procura Email_2 depositata nel fascicolo informatico
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: appello in materia di opposizione a precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
13 ottobre 2024, avverso la sentenza n. 2465/2024 emessa il 02 settembre 2024 dal
Giudice di Pace di Palermo;
condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 331,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'avv. avverso Parte_1 la sentenza n. 2465/2024 resa il 02.09.2024 con la quale l'adito Giudice di Pace, ritenendo cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della sorte capitale oggetto dell'atto di precetto opposto, ha ridotto la somma precettata all'importo delle spese intimate con il medesimo atto impugnato.
L'appellante ha riproposto, quali motivi di gravame, i medesimi profili di nullità dell'atto di precetto già dedotti in primo grado e precisamente: 1) vizi formali derivanti dalla violazione dell'art. 5 comma 2 bis L.162/2014, dell'art.480 c.p.c. e dell'art.158 c.p.c.;
2) indeterminatezza della pretesa creditoria e infondatezza della stessa;
3) non debenza del credito per compensi professionali, IVA e interessi moratori;
4) non debenza di alcuna voce del precetto per compensi ed oneri accessori per abuso del diritto ex art. 1175 c.c.
Costituitasi in giudizio, l'appellata - eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello – ne ha chiesto nel merito il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
***
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare da atteso che l'atto di impugnazione – sebbene CP_1 eccessivamente prolisso e poco organico - presenta il contenuto richiesto dall'art. 342
c.p.c., ossia l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali viene chiesta la riforma della sentenza impugnata.
Quanto al merito, all'esame dei motivi di gravame deve premettersi che il credito oggetto del contestato atto di precetto origina dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale degli odierni litiganti, intervenuto in data 13.09.2021. Detto accordo prevedeva a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di euro Parte_1
400,00 mensili alla ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia minore.
L'odierno appellante lamenta in primo luogo la violazione delle forme previste, per la redazione e notifica dell'atto di precetto, dall'art.5 comma 2 bis D. L. 132/2014 convertito in . 162/2014, dall'art.480 co. 2 c.p.c. e dall'art.158 c.c., con specifico riferimento alla trascrizione integrale del titolo: a suo avviso, infatti, in presenza di figli
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
minori, l'accordo tra i coniugi non costituirebbe da sé titolo esecutivo in carenza del provvedimento giudiziale di autorizzazione, di competenza del PM, prescritto dall'art.6 comma 2 L.162/2014; per cui ai fini della validità formale, l'atto di precetto avrebbe dovuto contenere la trascrizione integrale dell'accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita unitamente al provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero.
Inoltre, l'intimante – notificando il precetto a mezzo pec e mediante Ufficiale
Giudiziario – avrebbe eluso la verifica da parte di quest'ultimo circa la completezza e conformità della trascrizione del titolo contenuta nell'atto di precetto, come previsto dall'art. 480 co. 2 cpc.
Il primo giudice ha correttamente inquadrato il motivo in esame nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e lo ha ritenuto inammissibile non avendo l'opponente allegato alcunchè in ordine alla lesione del diritto di difesa o di altri pregiudizi che l'omesso riferimento all'autorizzazione del Pubblico Ministero ha comportato.
In effetti, come ritenuto nella sentenza impugnata, l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (cfr. Cass. 27424/2023).
Ciò in ossequio al c.d. “principio del pregiudizio effettivo” il quale stabilisce che la violazione della norma processuale non è condizione sufficiente per la pronuncia della nullità, essendo necessario, a tal fine, che la violazione abbia cagionato un pregiudizio”.
Pertanto, la parte che lamenta l'erronea applicazione della regola processuale ha, di regola, l'onere di dedurre una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo ed è a questa deduzione subordinata l'eventuale pronuncia di nullità dell'atto impugnato.
Come ben ricordato nella sentenza n. 21838/2025 della Terza Sezione della Suprema
Corte, la giurisprudenza di legittimità che si è occupata delle conseguenze della notifica di un precetto difforme dal suo modello legale ha fissato tre principi consolidati.
Il primo è che i vizi formali del precetto (cioè la sua difformità dal modello legale) possono essere sanati dal conseguimento dello scopo.
Gli scopi del precetto sono:
a) Rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria,
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
b) Consentire al debitore di individuare il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento, e verificarne la fondatezza;
c) Consentire al debitore di predisporsi all'adempimento.
Il secondo è che i vizi procedurali in cui sia incorso il creditore precettante (mancato o inesatto compimento degli atti che devono precedere o seguire il precetto) sono privi di conseguenze quando non abbiano pregiudicato la posizione della controparte, il che non è altro che una declinazione del principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
Il terzo, infine, è che il pregiudizio al diritto di difesa deve ritenersi sussistente in tutti i casi in cui l'error in procedendo abbia avuto l'effetto di privare la parte d'una facoltà, di un atto difensivo, d'una possibilità di scelta, d'un termine a difesa, a prescindere dall'uso che, in concreto, la parte interessata avrebbe potuto fare di quella facoltà o di quel termine
(Cass. 27427/2023; 27313/2023).
Dunque, alla stregua di tale ultimo indirizzo, l'omessa previa notifica del titolo è un vizio procedurale e non formale, ed è autoevidente ogniqualvolta risulti che il destinatario del precetto non abbia potuto rendersi adeguatamente conto del titolo concretamente azionato e, quindi, degli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa che si intende azionare.
Ebbene, dalla disamina dei documenti prodotti emerge non solo che il ha potuto Pt_1 esercitare tutte le proprie prerogative, ma soprattutto che egli ha all'evidenza individuato correttamente la pretesa e il titolo che la sottendeva, tanto da provvedere al pagamento della somma precettata, sebbene con animo di rivalsa, in data 19.04.2024, successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Del che può senz'altro affermarsi che quest'ultimo abbia pienamente raggiunto gli scopi che gli sono propri e che nessun vulnus sia stato arrecato al suo diritto di difesa.
La circostanza che l'avv. nella causale del bonifico di euro 400,00, eseguito Pt_1 in data 20.4.2024, abbia indicato “quota euro 400 per contributo mantenimento
[...]
mese di aprile 2024 “, esclude inoltre qualsiasi profilo di Per_1 incertezza/indeterminatezza del precetto.
Anche l'ulteriore motivo di gravame, con cui si ripropone la questione concernente l'asserita eccessività delle spese richieste in relazione all'atto di precetto e l'omessa dichiarazione del regime fiscale ai fini dell'assoggettamento ad IVA del compenso del difensore che lo ha redatto, è privo di fondamento.
Si osserva al riguardo che l'articolo 4 del D.M. 55/2014, nel fissare i parametri generali per la liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato, prevede che a tal fine si
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
tenga conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; ed aggiunge che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Pertanto, in caso di liquidazione di compensi inferiori ai medi, occorre che il
Giudice motivi adeguatamente la propria decisione, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. La discrezionalità nella liquidazione dei compensi di difesa deve essere, cioè, sorretta da una motivazione specifica che tenga conto dei criteri indicati nell'art. 4, nel cui contesto il valore della controversia rappresenta soltanto uno dei parametri da tenere in considerazione.
Appare, allora, corretto l'ammontare del compenso richiesto per la redazione dell'atto di precetto, corrispondente all'importo medio tabellare dello scaglione fino ad euro 5.200,00 (tab. 6 DM 147/2022), dal quale – anche in considerazione del suo modesto ammontare – non appare il caso di discostarsi sull'esclusiva considerazione del valore del credito.
Premesso, poi, che alcuna disposizione normativa impone all'avvocato del creditore di indicare nell'atto di precetto il regime fiscale adottato (se forfetario o ordinario), l'appellante si è astenuto dall'allegare le ragioni per le quali, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della debenza dell'IVA sul compenso difensivo.
Infine privo di fondamento è l'ulteriore motivo di opposizione con cui l'appellante addebita alla controparte l'abuso del diritto, sostenendo che il ricorso all'intimazione rappresenterebbe un rimedio abnorme a fronte di un ritardo di soli cinque giorni rispetto al termine convenzionalmente previsto per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento.
Dalla lettura dell'atto di opposizione emerge che l'avv. in seno al giudizio di Pt_1 divorzio pendente presso questo Tribunale, aveva chiesto la revoca dell'accordo di separazione “stante la ravvisata e rinvenuta caducazione già da molti mesi di ogni fondamento in fatto ed in diritto stante la intervenuta amplissima occorsa modifica stabilmente in melius dell'ammontare reddituale mensile della sig.ra . CP_1
Tale circostanza, unitamente al ritardo nel versamento delle somme di cui in narrativa e alla mancanza di riscontro alla costituzione in mora inviata in data 08.04.2024, giustifica il convincimento della precettante del carattere non temporaneo, bensì definitivo dell'inadempimento e l'iniziativa di esigere l'immediato adempimento della prestazione.
L'appello va dunque rigettato e con esso anche la domanda ex art. 96 c.p.c., non rilevando ai fini della valutazione di temerarietà della resistenza in giudizio l'infondatezza
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, vittoriosa nel merito.
Alla conferma della sentenza impugnata, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'odierno giudizio, liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14, applicando ii valori minimi previsti dalla tabella n. 2 del D.M. 147/2022 per le cause di valore fino ad € 1.100,00, attese la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni decisorie.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo il 30 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2072 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Laterza ( , giusta procura Email_2 depositata nel fascicolo informatico
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: appello in materia di opposizione a precetto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
13 ottobre 2024, avverso la sentenza n. 2465/2024 emessa il 02 settembre 2024 dal
Giudice di Pace di Palermo;
condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 331,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall'avv. avverso Parte_1 la sentenza n. 2465/2024 resa il 02.09.2024 con la quale l'adito Giudice di Pace, ritenendo cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della sorte capitale oggetto dell'atto di precetto opposto, ha ridotto la somma precettata all'importo delle spese intimate con il medesimo atto impugnato.
L'appellante ha riproposto, quali motivi di gravame, i medesimi profili di nullità dell'atto di precetto già dedotti in primo grado e precisamente: 1) vizi formali derivanti dalla violazione dell'art. 5 comma 2 bis L.162/2014, dell'art.480 c.p.c. e dell'art.158 c.p.c.;
2) indeterminatezza della pretesa creditoria e infondatezza della stessa;
3) non debenza del credito per compensi professionali, IVA e interessi moratori;
4) non debenza di alcuna voce del precetto per compensi ed oneri accessori per abuso del diritto ex art. 1175 c.c.
Costituitasi in giudizio, l'appellata - eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello – ne ha chiesto nel merito il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
***
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in via preliminare da atteso che l'atto di impugnazione – sebbene CP_1 eccessivamente prolisso e poco organico - presenta il contenuto richiesto dall'art. 342
c.p.c., ossia l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali viene chiesta la riforma della sentenza impugnata.
Quanto al merito, all'esame dei motivi di gravame deve premettersi che il credito oggetto del contestato atto di precetto origina dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale degli odierni litiganti, intervenuto in data 13.09.2021. Detto accordo prevedeva a carico di l'obbligo di corrispondere la somma di euro Parte_1
400,00 mensili alla ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia minore.
L'odierno appellante lamenta in primo luogo la violazione delle forme previste, per la redazione e notifica dell'atto di precetto, dall'art.5 comma 2 bis D. L. 132/2014 convertito in . 162/2014, dall'art.480 co. 2 c.p.c. e dall'art.158 c.c., con specifico riferimento alla trascrizione integrale del titolo: a suo avviso, infatti, in presenza di figli
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
minori, l'accordo tra i coniugi non costituirebbe da sé titolo esecutivo in carenza del provvedimento giudiziale di autorizzazione, di competenza del PM, prescritto dall'art.6 comma 2 L.162/2014; per cui ai fini della validità formale, l'atto di precetto avrebbe dovuto contenere la trascrizione integrale dell'accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita unitamente al provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero.
Inoltre, l'intimante – notificando il precetto a mezzo pec e mediante Ufficiale
Giudiziario – avrebbe eluso la verifica da parte di quest'ultimo circa la completezza e conformità della trascrizione del titolo contenuta nell'atto di precetto, come previsto dall'art. 480 co. 2 cpc.
Il primo giudice ha correttamente inquadrato il motivo in esame nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e lo ha ritenuto inammissibile non avendo l'opponente allegato alcunchè in ordine alla lesione del diritto di difesa o di altri pregiudizi che l'omesso riferimento all'autorizzazione del Pubblico Ministero ha comportato.
In effetti, come ritenuto nella sentenza impugnata, l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (cfr. Cass. 27424/2023).
Ciò in ossequio al c.d. “principio del pregiudizio effettivo” il quale stabilisce che la violazione della norma processuale non è condizione sufficiente per la pronuncia della nullità, essendo necessario, a tal fine, che la violazione abbia cagionato un pregiudizio”.
Pertanto, la parte che lamenta l'erronea applicazione della regola processuale ha, di regola, l'onere di dedurre una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo ed è a questa deduzione subordinata l'eventuale pronuncia di nullità dell'atto impugnato.
Come ben ricordato nella sentenza n. 21838/2025 della Terza Sezione della Suprema
Corte, la giurisprudenza di legittimità che si è occupata delle conseguenze della notifica di un precetto difforme dal suo modello legale ha fissato tre principi consolidati.
Il primo è che i vizi formali del precetto (cioè la sua difformità dal modello legale) possono essere sanati dal conseguimento dello scopo.
Gli scopi del precetto sono:
a) Rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria,
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
b) Consentire al debitore di individuare il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento, e verificarne la fondatezza;
c) Consentire al debitore di predisporsi all'adempimento.
Il secondo è che i vizi procedurali in cui sia incorso il creditore precettante (mancato o inesatto compimento degli atti che devono precedere o seguire il precetto) sono privi di conseguenze quando non abbiano pregiudicato la posizione della controparte, il che non è altro che una declinazione del principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.
Il terzo, infine, è che il pregiudizio al diritto di difesa deve ritenersi sussistente in tutti i casi in cui l'error in procedendo abbia avuto l'effetto di privare la parte d'una facoltà, di un atto difensivo, d'una possibilità di scelta, d'un termine a difesa, a prescindere dall'uso che, in concreto, la parte interessata avrebbe potuto fare di quella facoltà o di quel termine
(Cass. 27427/2023; 27313/2023).
Dunque, alla stregua di tale ultimo indirizzo, l'omessa previa notifica del titolo è un vizio procedurale e non formale, ed è autoevidente ogniqualvolta risulti che il destinatario del precetto non abbia potuto rendersi adeguatamente conto del titolo concretamente azionato e, quindi, degli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa che si intende azionare.
Ebbene, dalla disamina dei documenti prodotti emerge non solo che il ha potuto Pt_1 esercitare tutte le proprie prerogative, ma soprattutto che egli ha all'evidenza individuato correttamente la pretesa e il titolo che la sottendeva, tanto da provvedere al pagamento della somma precettata, sebbene con animo di rivalsa, in data 19.04.2024, successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Del che può senz'altro affermarsi che quest'ultimo abbia pienamente raggiunto gli scopi che gli sono propri e che nessun vulnus sia stato arrecato al suo diritto di difesa.
La circostanza che l'avv. nella causale del bonifico di euro 400,00, eseguito Pt_1 in data 20.4.2024, abbia indicato “quota euro 400 per contributo mantenimento
[...]
mese di aprile 2024 “, esclude inoltre qualsiasi profilo di Per_1 incertezza/indeterminatezza del precetto.
Anche l'ulteriore motivo di gravame, con cui si ripropone la questione concernente l'asserita eccessività delle spese richieste in relazione all'atto di precetto e l'omessa dichiarazione del regime fiscale ai fini dell'assoggettamento ad IVA del compenso del difensore che lo ha redatto, è privo di fondamento.
Si osserva al riguardo che l'articolo 4 del D.M. 55/2014, nel fissare i parametri generali per la liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato, prevede che a tal fine si
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
tenga conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; ed aggiunge che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento.
Pertanto, in caso di liquidazione di compensi inferiori ai medi, occorre che il
Giudice motivi adeguatamente la propria decisione, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. La discrezionalità nella liquidazione dei compensi di difesa deve essere, cioè, sorretta da una motivazione specifica che tenga conto dei criteri indicati nell'art. 4, nel cui contesto il valore della controversia rappresenta soltanto uno dei parametri da tenere in considerazione.
Appare, allora, corretto l'ammontare del compenso richiesto per la redazione dell'atto di precetto, corrispondente all'importo medio tabellare dello scaglione fino ad euro 5.200,00 (tab. 6 DM 147/2022), dal quale – anche in considerazione del suo modesto ammontare – non appare il caso di discostarsi sull'esclusiva considerazione del valore del credito.
Premesso, poi, che alcuna disposizione normativa impone all'avvocato del creditore di indicare nell'atto di precetto il regime fiscale adottato (se forfetario o ordinario), l'appellante si è astenuto dall'allegare le ragioni per le quali, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della debenza dell'IVA sul compenso difensivo.
Infine privo di fondamento è l'ulteriore motivo di opposizione con cui l'appellante addebita alla controparte l'abuso del diritto, sostenendo che il ricorso all'intimazione rappresenterebbe un rimedio abnorme a fronte di un ritardo di soli cinque giorni rispetto al termine convenzionalmente previsto per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento.
Dalla lettura dell'atto di opposizione emerge che l'avv. in seno al giudizio di Pt_1 divorzio pendente presso questo Tribunale, aveva chiesto la revoca dell'accordo di separazione “stante la ravvisata e rinvenuta caducazione già da molti mesi di ogni fondamento in fatto ed in diritto stante la intervenuta amplissima occorsa modifica stabilmente in melius dell'ammontare reddituale mensile della sig.ra . CP_1
Tale circostanza, unitamente al ritardo nel versamento delle somme di cui in narrativa e alla mancanza di riscontro alla costituzione in mora inviata in data 08.04.2024, giustifica il convincimento della precettante del carattere non temporaneo, bensì definitivo dell'inadempimento e l'iniziativa di esigere l'immediato adempimento della prestazione.
L'appello va dunque rigettato e con esso anche la domanda ex art. 96 c.p.c., non rilevando ai fini della valutazione di temerarietà della resistenza in giudizio l'infondatezza
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile R.G. 12792/2024
dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata, vittoriosa nel merito.
Alla conferma della sentenza impugnata, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'odierno giudizio, liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14, applicando ii valori minimi previsti dalla tabella n. 2 del D.M. 147/2022 per le cause di valore fino ad € 1.100,00, attese la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni decisorie.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo il 30 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile