Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Relatore ed estensore
- Tiziana Di Gioia Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 30/2025 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. DE CRISTOFORO MANUELA;
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. DE CRISTOFORO MANUELA;
coniugi separati giusta sentenza n. 1065/2024 del Tribunale di
Bari del 27.02.2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 14/12/2024 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse della prole;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
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II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M. del 14.01.2025; considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 18/04/2015 tra Parte_1
(BARI, 15/03/1975) e (BARI, 16/11/1985) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 2015;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosella Nocera Giuseppe Disabato
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