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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/10/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8/2025 RGAC pendente: TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 ll'Avv. elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Rovereto (TN), in Piazza Damiano Chiesa n. 16, giusta procura allegata in atti
- Ricorrente- NEI CONFRONTI DI Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marta P.IVA_1 all'Avv.ta Vincenza Marinelli ed elettivamente domiciliato in Trento, in Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' CP_1
- Resistente-
***
Causa decisa all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025, a seguito della discussione orale mediante lettura e successivo deposito della sentenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha presentato apposito ricorso, deducendo:
- di aver aperto una partita IVA, in data 08.07.2014, e di aver costituito una impresa che per gli anni 2014-2015 che produceva un reddito da lavoro autonomo pari a zero, e dunque inferiore alla soglia di Euro 4800,00 di cui all'art. 2, c. 17, della legge n. 92/2012;
- di aver presentato, in data 26.09.2014, domanda di anticipazione dell'ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego);
- di aver ricevuto la prestazione previdenziale dal 01.10.2014 al 31.01.2015, e che, in data 24.01.2024, l' gli comunicava un CP_1
“accertamento somme indebitamente percepite su prestazioni ASPI” con la seguente motivazione “E' stata percepita una indennità di disoccupazione ASpl di cui all'art.2, commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012 n.92, non spettante”;
- di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale chiedendo l'annullamento dell'indebito; CP_1
- di aver sto in data 10.10.2024 la rateizzazione dell'indebito e, in data 12.09.2024, l' rigettava il ricorso CP_1 sulla base dell'assunto che il beneficiario dell'indennità Aspi, doveva informare l'Istituto entro il termine di un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevedeva di trarre da tale attività, che a fronte dell'attività iniziata il 1° Ottobre 2014 non sono pervenute comunicazioni reddituali da parte del ricorrente entro i termini previsti e quindi lo stesso era decaduto dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art.2, c. 40, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' di essere stato sospeso o decaduto dall'AspI per le CP_1 me Ottobre 2014-Gennaio 2015;
- di possedere i requisiti per beneficiare dell'ammortizzatore sociale richiesto, in quanto tra la costituzione della Società e l'inizio dell'attività di impresa l'impresa risultava inattiva, come
Pag. 2 di 13 risulta dalla visura camerale, ritenendosi esente dalle comunicazioni invocate dall' (in tal senso il messaggio CP_1
n.2752 del 07 maggio 2019); CP_1
, l' continuando a erogare la prestazione fino a CP_1
Gennaio 5, lo ha indotto in errore, ingenerando nel ricorrente l'affidamento incolpevole della correttezza dell'operato dell' , tenuto conto che solo nel 2024, quasi CP_1 dieci anni dopo chiesto la restituzione;
- che, si invoca la responsabilità contrattuale dell' per CP_1 avere fornito alla parte ricorrente informazioni i lete ovvero per non avergli fornito informazioni esatte inerenti alla prestazione ASPI, quantificando il danno in misura pari a quella di cui l' chiede la restituzione, con compensazione CP_1 delle somme i ite pretese dall' per l'importo di Euro CP_1
3.009,12. Sulla scorta di assunti difensivi, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' per aver fornito al sig. Parte_1 informazioni inesatte ed incomplete e/o per non avergli fornito le informazioni dovute ex lege e/o per aver adottato un comportamento contrario a buona fede;
- condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
i € 3.009,12 titolo risarcitorio o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa;
- conseguentemente dichiarare compensata la richiesta di credito formulata da pari alla somma di € 3.009,12 con il credito vantato a titolo risarcitorio dal ricorrente pari ad € 3.009,12. Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge”.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio l' eccependo: CP_1
- che, il ricorrente presentava doma ASPI in data 09/06/2014, che veniva accolta come da comunicazione del 14 luglio 2014 in atti;
- che, l'art. 2, c. 17 della legge n. 92/2012 prevede che, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l' entro un CP_1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando alt reddito
Pag. 3 di 13 annuo che prevede di trarre da tale attività (e come specificato anche nella comunicazione di accoglimento);
- che, la circolare n. 145/2013, al paragrafo 2.1, CP_1 capoverso 3, precisa In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato art. 2 comma 17, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l' - a pena di CP_1 decadenza dall'indennità di disoccupazione ASpI o SpI - entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”;
- che, dalla visura storica allegata dal ricorrente risulta che l'avvio dell'attività autonoma è avvenuta dal 01.07.2014 e l'indebito si è generato in quanto il ricorrente ha omesso di comunicare all' il dato reddituale;
CP_1
- che, non vi ato alcun errore da parte dell' ma CP_1 un'omissione del ricorrente e che l'indebito è stato cato nei limiti della prescrizione decennale;
- che, la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e non nella disciplina del principio dell'affidamento e che l'elemento soggettivo dell'affidamento non rileva ai fini della restituzione delle somme accertate come indebite a titolo di ASPI;
- che, l'indennità ASpI è una prestazione di carattere previdenziale non avente natura pensionistica, la quale, ove indebitamente erogata, resta soggetta alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. che prevede la ripetibilità dell'indebito oggettivo con gli interessi, dalla data della domanda in caso di percezione in buona fede;
- che, il recupero dell'indebito è avvenuto secondo i principi indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2023 (che indica i limiti di nel domandare la CP_1 restituzione di importi indebitament ti per prestazioni non aventi natura pensionistica) ovvero “la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”;
Pag. 4 di 13 - che, l' ha offerto al ricorrente la facoltà di chiedere il CP_1 rimbors ale delle somme e, nel concedere la restituzione dell'indebito in forma rateale, tiene conto dell'ammontare del debito e delle condizioni economiche dell'utente. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' Spese di causa rifuse”. CP_1
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 17 Aprile 2025, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalla parte ricorrente per le ragioni ivi esposte e cui si rimanda per relationem ed ha rinviato per la discussione all'udienza del 9 Ottobre 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
3.1. Le parti non hanno depositato note conclusive.
4. Le parti hanno discusso la causa all'udienza del 9 Ottobre 2025 e all'esito questo Giudice ha dato lettura della sentenza, provvedendo al relativo deposito in telematico.
5. Ciò posto il ricorso è infondato e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova procedere in via preliminare all'inquadramento giuridico della fattispecie. Il petitum azionato ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale dell' per aver fornito al CP_1 ricorrente delle informazioni inesatte e/o incomplete previste dalla legge ovvero per assunto un contegno contrario a buona fede, con conseguente richiesta di condanna dell'
[...]
al pagamento della somma di Euro 3.009,12 a CP_2 titolo risarcitorio o della maggiore o minore somma ritenuta equa, da dichiarare compensata con la pretesa creditoria avanzata dall' . CP_1
Pag. 5 di 13 Risulta dagli atti che il ricorrente in data 8 Luglio 2014 abbia aperto una partita IVA e che in data 10 Luglio 2014 abbia costituito una impresa, indicando il successivo 29 Luglio, a seguito di iscrizione nel registro delle imprese, lo status di
“impresa inattiva”, non esercente la relativa attività. Emerge dai documenti di causa che il ricorrente ha richiesto l'anticipazione ASpI il 26 Settembre 2014, con successiva comunicazione alla Camera di commercio, all' e all'Albo CP_1 degli Artigiani dell'inizio dell'attività di impresa a far data dal 1° Ottobre 2014. La corresponsione dell'Assicurazione sociale per l'impiego è avvenuta sino al mese di Gennaio 2015. Il periodo oggetto di contestazione tra le parti è quello che si diparte dal 1° Ottobre 2014 sino al 31 Gennaio 2015 nel corso del quale, secondo l' non sarebbe spettata l'indennità di CP_1 disoccupazione ai sensi dell'art. 2, commi 1-18, della l. n. 92 del 2012. La presente controversia è attratta, dunque, nell'alveo applicativo della disciplina di cui all'art. 2, c. 17 del sopra citata legge, secondo cui: “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, CP_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”. Il comma 40, del medesimo art. 2 contempla le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità e fra queste alla lettera b) prevede che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: “Inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17”. Ai sensi del comma 41: “La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire”. Ciò posto, anche alla luce della circolare n. 145 del 2013 CP_1 che ne individua le modalità di applicazione, è indubbio che il ricorrente sia incorso nella decadenza, né lo stesso lo ha contestato, né ha dimostrato il contrario.
Pag. 6 di 13 Recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 374/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di indennità di disoccupazione. La vicenda oggetto di esame da parte del Giudice di legittimità riguardava una lavoratrice che, dopo aver perso uno dei suoi due lavori part-time, aveva richiesto la NASpI, omettendo di comunicare tempestivamente il reddito derivante dall'altro impiego. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata comunicazione del reddito da lavoro preesistente, entro 30 giorni dalla domanda, comporta la decadenza NASpI ovvero la perdita definitiva del diritto alla prestazione. Di tal guisa, l'odierno giudizio investe il problema della sfera applicativa dell'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015, il quale stabilisce che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”. Il disposto si attaglia al caso di specie ove si controverte di decadenza dal trattamento ovvero di mancata comunicazione del reddito. Si è sottolineato che “un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'“intenzione del legislatore”, di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com'è d'uso dire con antica espressione –minus dixit quam voluit (così già Cass. n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza” (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e Cass. S.U. n. 11930 del 2010).
Pag. 7 di 13 Pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 9, c. 3 e 11 lett. b) del d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ex art. 2966 c.c., è sì la comunicazione del reddito annuo previsto, ma a condizione che avvenga “entro trenta giorni dalla domanda di prestazione”, come prevede la lettera dell'art. 9 comma 3 cit. Questa interpretazione rigorosa del termine previsto dalla legge mira a garantire la certezza dei rapporti con l'
[...]
. CP_2
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente è incorso nella decadenza contemplata dall'art. 2, c. 17, e c. 40 della l. n. 92 del 2012, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 145 del 2013, al § 2.1 capoverso 3. CP_1
La decadenza dalla prestazione è conseguenza dell'omissione della comunicazione reddituale (diretta a verificare la compatibilità reddituale, ovvero lo stato di bisogno a cui l'indennità è diretta a sopperire). L'obbligo della comunicazione in esame sussiste anche quando il beneficiario preveda di non trarre alcun reddito dalla attività di lavoro autonomo svolta. Infatti, solo comunicando all' lo svolgimento dell'attività CP_1 autonoma, si consente all'Amministrazione di effettuare i controlli in ordine all'effettiva consistenza reddituale;
controlli che avverranno a seguito della (necessaria) presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in difetto, della (necessaria) autodichiarazione reddituale. La ratio legis del disposto e, quindi, il previsto obbligo del percipiente di comunicare il contemporaneo svolgimento di una attività autonoma (o subordinata) ha una finalità antielusiva, dal momento che fornisce all' i dati necessari CP_1 per rendere palese l'attività svolta, indipendentemente dalla previsione di trarne un reddito, al fine di consentire all'Istituto di svolgere adeguati controlli e prevenire condotte dirette ad occultate attività incompatibili con l'erogazione della Naspi. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, è pacifico che l'omessa comunicazione dei redditi presunti determini la decadenza dal beneficio della prestazione.
Pag. 8 di 13 Il ricorrente è, quindi, soggetto alle conseguenze della decadenza ossia alla restituzione delle somme percepite. L'esito ricostruttivo è stato confermato in una ulteriore recente decisione della Suprema Corte, riguardante un'altra ipotesi di indebito previdenziale non pensionistico, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale relativo all'indennità di mobilità, la cessazione dello stato di disoccupazione per rioccupazione del beneficiario comporta l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite secondo la disciplina ordinaria dell'art. 2033 c.c., entro il limite temporale della prescrizione. Non trova applicazione la disciplina di favore prevista dall'art. 52 L. n. 88/1989 per l'indebito pensionistico, trattandosi di norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica. L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere cumulativo di quattro condizioni: a) pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) comunicazione del provvedimento all'interessato; c) errore imputabile all'ente erogatore;
d) insussistenza del dolo dell'interessato, a cui è equiparata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto non già conosciuti dall'ente. L'obbligo dell di procedere alla verifica annuale dei CP_1 redditi ex art. 13 L. n. 412/1991 sorge solo in presenza di dati reddituali certi comunicati dal titolare e non rileva ai fini della ripetibilità in assenza di tale comunicazione. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, spetta all'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione o l'esistenza di un titolo che qualifichi come adempimento quanto ricevuto. L'omessa comunicazione della rioccupazione entro 24 mesi dalla precedente occupazione comporta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità, senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato, configurandosi la causa di ripetizione come condictio ob causam finitam”. (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 3545 del 2025). Nel caso di cui sopra, l'indebito previdenziale non pensionistico non risulta affatto irripetibile nel caso in cui l'omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto vantato è da ricondursi ad una condotta ascrivibile al ricorrente e non ad un contegno assunto dall'Ente previdenziale, gravando sul primo
Pag. 9 di 13 il relativo onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
5.2. A tal proposito, la parte ricorrente ha fatto leva sull'argomento difensivo secondo cui la percezione dell'ASpI anche nel periodo Ottobre 2014 – Gennaio 2015, l'assenza di comunicazioni da parte dell' e la mancata produzione di CP_1 reddito di impresa in quel periodo, avrebbero ingenerato il legittimo e incolpevole affidamento nella correttezza dell'operato dell'Ente previdenziale, che si sarebbe mosso in modo tardivo a contestare l'indebita percezione dell'assicurazione sociale per l'impiego. A riguardo l' ha dedotto che l'ASpI è una prestazione CP_1 previdenziale non pensionistica e che per tale motivo ad essa va applicata la disciplina dell'indebito oggettivo. Il lavoratore non ha depositato note conclusive e non ha contestato l'assunto difensivo dell' insistendo sul solo CP_1 diverso profilo, rilevante anche nella generale disciplina dell'indebito, della tutela dell'affidamento. Orbene, rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, c. 2, della legge n. 88/1989, come novellato dall'art. 13 della legge n. 412/1991), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (v. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10274/2021). Alla fattispecie non si attagliano neanche i principi vigenti nell'ambito dell'indebito assistenziale, i quali, in ossequio al precetto di cui all'art. 38 Cost., “escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004)”. Di conseguenza, la fattispecie scrutinata non può che soggiacere alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. e la (evocata) sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale (nel
Pag. 10 di 13 sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c.) è chiara nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga “di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ribadito che: “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (cfr. Cass. Civ., sez. lav, sent. n. 11659 del 30 aprile 2024). La Suprema Corte ha chiarito che la tutela del legittimo affidamento, presidiato dagli artt. 2 e 3 Cost. e nell'ambito dell'ordinamento euro-unitario e della CEDU, può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale, attraverso la rimodulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni interpretative che la stessa Corte costituzionale ha fornito, in ossequio ai principi di gradualità e di proporzione. L' ha dato atto che per il recupero viene concessa la CP_1 rateizzazione, alla luce delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato, senza che la dedotta buona fede dell'accipiens possa fungere da elemento escludente la ripetibilità delle somme non dovute, erogate dall
[...]
, quanto semmai incidere sul computo degli CP_2 interessi. Del resto, in materia di indebito previdenziale, la parte che agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza
Pag. 11 di 13 di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. Il compendio documentale in atti non delinea una responsabilità contrattuale in capo all' per omesse o CP_1 inesatte informazioni o per aver assunto una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede. Il rimando operato, sul punto, dal ricorrente alle circostanze secondo cui l' non avrebbe fornito le esatte CP_1 informazioni, dal momento che il rilascio di una dichiarazione di accoglimento della domanda assume una efficacia certificatoria, così come l'omessa comunicazione da parte dell previdenziale del mancato riconoscimento della CP_2 prestazione nei periodi considerati (costituente tacito riconoscimento di un diritto) non assumono rilievo nel presente giudizio. Ciò in ragione del fatto che non può trovare applicazione, in tale vicenda, la previsione di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989, che si attaglia alle ipotesi di indebito previdenziale pensionistico. Il venir meno di tale fascio di obblighi in capo all' elide il sussistere dei presupposti di una condotta CP_1 contraria ai doveri di correttezza e buona fede, cui ancorare una qualsivoglia responsabilità contrattuale e un'obbligazione risarcitoria, atteso che l'applicazione delle norme sull'indebito oggettivo non esclude la possibile attivazione di rimedi inerenti alla modulazione temporale o quantitativa della somma oggetto di riscossione e di valorizzazione della buona fede dell'accipiens nel computo degli interessi. Per tali ragioni, il ricorso risulta infondato e le domande con esso proposte devono essere rigettate.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 1.645,00, di cui Euro 851,00 per la fase di studio;
Euro 602,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.838,00 per la fase decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie in materia previdenziale, di importo indeterminabile, nei valori minimi e
Pag. 12 di 13 con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, da compensarsi per metà, in ragione dei plurimi approdi pretori che hanno interessato la materia oggetto di lite, ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. (si v. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso e le domande con esso formulate;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.645,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 9 Ottobre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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