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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
27
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 76 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Cappa e Parte_1
Ernesto Rampini, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Eutizi, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, pubblicata il 09/01/2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. -premesso di essere venuto a conoscenza a Parte_1 seguito di una verifica volta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo nome, dei seguenti avvisi di addebito n. 39720140032335580, n. 39720140024533284, n.
39720140024533183, n. 39720140013080035, n. 39720140003366888, n. 39720130016395910, n.
39720130006193305, n. 39720120027356377, n. 39720120007359256 e n. 09720070093978346, relativi a debiti contributivi, mai ritualmente notificati, e prescritti;
di avere interesse ad agire per ottenere la prescrizione dei titoli esecutivi con cui la P.A. può agire in qualsiasi momento- ha chiamato CP_ in giudizio l' davanti al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“I) in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei sottesi ruoli in virtù del principio della ragione più liquida sul decidere, nonché delle sanzioni e degli interessi racchiuse.
2. In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nulle, illegittime ed inefficaci le cartelle di pagamento e i sottesi ruoli, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali;
3. In via denegata: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi degli atti impugnati”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale di Velletri, nella resistenza dell' convenuto che aveva eccepito la Controparte_2 carenza di interesse ad agire alla luce del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 del D.p.r. n.602/1973, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo la parte ricorrente agito in giudizio senza avere allegato e dimostrato l'esistenza di una condizione che attesti il detto interesse in quanto integrante una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 602/1973 o di analoghe circostanze, ed ha compensato le spese di lite per la novità della questione trattata.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello lamentando, in sintesi, l'omessa Parte_1
pronuncia da parte del Tribunale sulla eccepita prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito, maturata successivamente alla notifica dei titoli opposti, rilevando l'interesse ad agire anche in virtù dell'eccepita prescrizione.
Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza dichiarando la nullità dei provvedimenti impugnati. CP_ Si è costituito l' che ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione dell'atto di appello non risultando digitalmente sottoscritti gli atti trasmessi via pec, compresa la relata di notifica, eccependo anche l'inammissibilità dei motivi di appello per non confrontarsi con la statuizione in rito del giudice di prime cure.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio come l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello deve essere disattesa alla stregua del principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (ss.uu.
7665/2016, cass 3805/2018). L'Istituto appellato ha, infatti, lamentato la mancata sottoscrizione della relata di notifica nonché la sussistenza di vizi formali della notifica effettuata a mezzo pec che ne determinano, appunto, la nullità e non certo l'inesistenza e, in quanto tale, suscettibile, di sanatoria.
Nel presente caso di specie tale nullità risulta sanata, ex art. 156, comma 3, c.p.c., dalla completa
CP_ instaurazione del contraddittorio determinato dalla costituzione in giudizio dell' con la quale quest'ultimo, pur eccependo l'inammissibilità dell'appello per vizi della notificazione, ha tuttavia comunque espletato pienamente le proprie difese nel merito.
Tanto premesso l'appello, anche se ammissibile, è infondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Sostiene l'appellante che, qualificata la sua azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione maturata dopo la notifica dei titoli opposti e non dichiarare invece il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, ravvisabile in caso di contestazione della prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
Sul punto il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello
di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (ex multiis Sentenza n. 4333/2022,
pubblicata il 30711/2022, sentenza n. 4337/2022, pubblicata il 12/12/2022, sentenza n. 1027/2023,
pubblicata il 12/4/2023, sentenza n. 3117/2023, pubblicata il 2/10/2023), con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., ampiamente richiamate anche nella sentenza impugnata:
“4. Si impongono preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale richieste dal noto recente intervento legislativo di cui all'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4.1 Assume particolare rilievo l'interpretazione che della richiamata norma è stata fornita dalle SU
con la recente sentenza n. 26283/2022, le cui ampie e articolate ragioni devono guidare anche nella soluzione della presente controversia, sottoponendo a rimeditazione alcune opzioni interpretative che a parere del Collegio non appaiono più in linea con le finalità e l'indirizzo espressi dai giudici di legittimità.
4.2 Le SU, per quanto qui rileva anche al fine di disattendere contrarie osservazioni delle parti, hanno espressamente affermato che: i) occorre distinguere “l'estratto di ruolo”, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, dal “ruolo” il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili;
le SU hanno ribadito così quanto affermato con la sentenza n. 19704/15, precisando che “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; ii) la norma del 2021 “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21)”; quindi non vi sono ostacoli all'applicabilità di tale norma alla presente fattispecie;
iii) il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle SU n. 19704/2015 deve ritenersi ormai “superato” (cfr le argomentate ragioni esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione, alle quali si rinvia), sicché “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6)”; iv) l'azione di accertamento negativo è
improponibile nel giudizio tributario, mentre per i giudizi non tributari, che non hanno struttura impugnatoria, come il presente, “11…..l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è
escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n.
16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19,
nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2. In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)” ;
v) “In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n.
51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14),
hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l , da una stratificazione di crediti vetusti, non Controparte_3
riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata”;
vi) è in tale contesto che è intervenuto il legislatore del 2021 con la norma in questione per “regolare specifici casi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie…. plasma l'interesse ad agire”;
vii) la norma, pertanto, si applica anche ai “processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”; la norma non è di interpretazione autentica né è retroattiva, dovendosi così
escludere dubbi di illegittimità costituzionale (cfr punti 15.1, 16 e 16.1. della motivazione cui si rinvia); viii) l'interesse ad agire, per come “conformato dal legislatore”, deve “essere dimostrato” e tale dimostrazione può essere data anche in corso di causa, finanche innanzi alla Corte di Cassazione;
ix) la disciplina in esame “non è irragionevole, né arbitraria”, “Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già
sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”. x) la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “24.1….nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può
proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass.,
sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”;
xi) i casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono non regolarmente notificati “sono… tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”,
xii) la norma si sottrare a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e non presenta profili di discriminazione (cfr pg 15 e ss cui si rinvia).
5. A parere del Collegio l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU,
impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduce di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assume di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assume l'irregolarità
di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico (iscrizione ipotecaria,
preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n. 26283/2022 per cui "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1. In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostra concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostra che “dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.2. La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, anche eventualmente riproposta in appello con la messa in discussione dell'avvenuta e/o regolare notifica dei titoli, poiché il legislatore ha confermato in via generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitandola alle sole eccezionali ipotesi da esso tipizzate e tenuto conto che, come sopra ricordato, la disciplina sopravvenuta incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
5.3. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito,
essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito (compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito).
6. Le ragioni che supportano la recente sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito-quindi un fatto estintivo sopravvenuto- senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
6.1. Le soluzioni interpretative adottate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sono state in passato composite, per come ricordato dalle citate SU, che hanno evidenziato come proprio in questo articolato contesto sia intervenuto il legislatore del 2021, con la chiara finalità sia di contrastare la prassi giudiziaria diffusasi in questi anni sia di ridurre l'eccessivo contenzioso determinato proprio da tale prassi.
6.2. In questo contesto ritiene il Collegio che occorre procedere alla rimeditazione dell'orientamento interpretativo affermato da alcune pronunce di legittimità, in specie quelle richiamate al punto 11.1.
della più volte citata sentenza n. 26283/2022, risultando più aderente alle ragioni espresse da quest'ultima l'orientamento interpretativo dalla stessa richiamato ai punti 11 e 11.2.
6.3. Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1 già sopra richiamato), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito),
non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. n.7353/2022).
6.4. Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
6.5. Al più può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
6.6. Ed anche a non voler ritenere tali ipotesi tassative, come invece sono nei casi in cui si assume l'invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il debitore, nel rispetto del principio della domanda, è tenuto comunque ad allegare e dimostrare la ricorrenza di analoghe circostanze, che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice.
6.7. Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022). I giudici di legittimità hanno tra l'altro significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022 cit).
6.8. Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica , il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6.9. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).
6.10. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti,
di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
6.11. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
6.12. Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato.”
Rileva il Collegio che devono essere richiamate le considerazioni effettuate ai punti da 6 a 6.9 della esposizione che precede in ordine alla inammissibilità di un'azione, quale quella ricorrente nel caso di specie, esperita al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito (sul solo presupposto dell'acquisizione di propria iniziativa di un estratto di ruolo) senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico all'esecuzione essendo una tale azione di accertamento negativo del credito al più consentita solo in presenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 (in una prospettiva che appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma) o comunque in presenza di analoghe circostanze (che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice) che è, in ogni caso, onere del contribuente allegare e dimostrare.
Trattasi di onere che non può ritenersi essere stato assolto dall'odierno appellante il quale, con l'atto introduttivo del presente giudizio si è sostanzialmente limitato a prospettare sic et simpliciter l'estinzione del credito in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
La Corte non può che ribadire quanto già sopra illustrato: nelle ipotesi in cui la parte agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione) l'azione giudiziaria non può ritenersi ammissibile così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019,
Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016). Come già affermato, in tali casi può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
Ciò posto, parte appellante non ha fornito argomentazioni in diritto idonee a superare quanto sopra illustrato al superiore punto 6. e ss. con riguardo alle ipotesi in cui non viene messa in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed il debitore agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ossia un fatto estintivo sopravvenuto. L'appellante, difatti, non allega e impugna alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione), significativo di una univoca volontà dell'Agente della riscossione di procedere coattivamente e tale da determinare una situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, ed in presenza dei quali atti esecutivi può ritenersi legittimo attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione. A ciò si aggiunga che nessun provvedimento di diniego di sgravio da parte dell CP_1 risulta prodotto in atti. L'azione di mero accertamento negativo non può, in definitiva, ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non ha fornito più puntuali e Parte_1
diversi elementi sul suo interesse ad agire, evidenziando e documentando la ricorrenza di una o più delle richiamate ipotesi eccezionali, con riguardo all'art. 3 bis d.l. n. 146/2021 inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
L'inammissibilità dell'azione per difetto di un suo presupposto preclude ogni indagine di merito.
In conclusione l'appello deve essere respinto rimanendo assorbita ogni altra questione, apparendo corretta la gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni richieste per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente CP_ grado di giudizio in favore dell' che liquida in € 2.426,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, ed oneri di legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
27
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 76 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Cappa e Parte_1
Ernesto Rampini, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellante
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
Eutizi, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, pubblicata il 09/01/2024.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. -premesso di essere venuto a conoscenza a Parte_1 seguito di una verifica volta all'accertamento dell'esistenza di eventuali carichi pendenti a suo nome, dei seguenti avvisi di addebito n. 39720140032335580, n. 39720140024533284, n.
39720140024533183, n. 39720140013080035, n. 39720140003366888, n. 39720130016395910, n.
39720130006193305, n. 39720120027356377, n. 39720120007359256 e n. 09720070093978346, relativi a debiti contributivi, mai ritualmente notificati, e prescritti;
di avere interesse ad agire per ottenere la prescrizione dei titoli esecutivi con cui la P.A. può agire in qualsiasi momento- ha chiamato CP_ in giudizio l' davanti al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“I) in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei sottesi ruoli in virtù del principio della ragione più liquida sul decidere, nonché delle sanzioni e degli interessi racchiuse.
2. In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nulle, illegittime ed inefficaci le cartelle di pagamento e i sottesi ruoli, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali;
3. In via denegata: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi degli atti impugnati”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale di Velletri, nella resistenza dell' convenuto che aveva eccepito la Controparte_2 carenza di interesse ad agire alla luce del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 del D.p.r. n.602/1973, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire avendo la parte ricorrente agito in giudizio senza avere allegato e dimostrato l'esistenza di una condizione che attesti il detto interesse in quanto integrante una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 602/1973 o di analoghe circostanze, ed ha compensato le spese di lite per la novità della questione trattata.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello lamentando, in sintesi, l'omessa Parte_1
pronuncia da parte del Tribunale sulla eccepita prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito, maturata successivamente alla notifica dei titoli opposti, rilevando l'interesse ad agire anche in virtù dell'eccepita prescrizione.
Ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza dichiarando la nullità dei provvedimenti impugnati. CP_ Si è costituito l' che ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione dell'atto di appello non risultando digitalmente sottoscritti gli atti trasmessi via pec, compresa la relata di notifica, eccependo anche l'inammissibilità dei motivi di appello per non confrontarsi con la statuizione in rito del giudice di prime cure.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio come l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello deve essere disattesa alla stregua del principio sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (ss.uu.
7665/2016, cass 3805/2018). L'Istituto appellato ha, infatti, lamentato la mancata sottoscrizione della relata di notifica nonché la sussistenza di vizi formali della notifica effettuata a mezzo pec che ne determinano, appunto, la nullità e non certo l'inesistenza e, in quanto tale, suscettibile, di sanatoria.
Nel presente caso di specie tale nullità risulta sanata, ex art. 156, comma 3, c.p.c., dalla completa
CP_ instaurazione del contraddittorio determinato dalla costituzione in giudizio dell' con la quale quest'ultimo, pur eccependo l'inammissibilità dell'appello per vizi della notificazione, ha tuttavia comunque espletato pienamente le proprie difese nel merito.
Tanto premesso l'appello, anche se ammissibile, è infondato mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Sostiene l'appellante che, qualificata la sua azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione maturata dopo la notifica dei titoli opposti e non dichiarare invece il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, ravvisabile in caso di contestazione della prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
Sul punto il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello
di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoghe fattispecie (ex multiis Sentenza n. 4333/2022,
pubblicata il 30711/2022, sentenza n. 4337/2022, pubblicata il 12/12/2022, sentenza n. 1027/2023,
pubblicata il 12/4/2023, sentenza n. 3117/2023, pubblicata il 2/10/2023), con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., ampiamente richiamate anche nella sentenza impugnata:
“4. Si impongono preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale richieste dal noto recente intervento legislativo di cui all'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4.1 Assume particolare rilievo l'interpretazione che della richiamata norma è stata fornita dalle SU
con la recente sentenza n. 26283/2022, le cui ampie e articolate ragioni devono guidare anche nella soluzione della presente controversia, sottoponendo a rimeditazione alcune opzioni interpretative che a parere del Collegio non appaiono più in linea con le finalità e l'indirizzo espressi dai giudici di legittimità.
4.2 Le SU, per quanto qui rileva anche al fine di disattendere contrarie osservazioni delle parti, hanno espressamente affermato che: i) occorre distinguere “l'estratto di ruolo”, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, dal “ruolo” il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili;
le SU hanno ribadito così quanto affermato con la sentenza n. 19704/15, precisando che “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”; ii) la norma del 2021 “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17
e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21)”; quindi non vi sono ostacoli all'applicabilità di tale norma alla presente fattispecie;
iii) il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle SU n. 19704/2015 deve ritenersi ormai “superato” (cfr le argomentate ragioni esposte ai punti da 5 a 9 della motivazione, alle quali si rinvia), sicché “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6)”; iv) l'azione di accertamento negativo è
improponibile nel giudizio tributario, mentre per i giudizi non tributari, che non hanno struttura impugnatoria, come il presente, “11…..l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è
escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19). 11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n.
16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19,
nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2. In posizione mediana si è poi stabilito che l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)” ;
v) “In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.- L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n.
51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14),
hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l , da una stratificazione di crediti vetusti, non Controparte_3
riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata”;
vi) è in tale contesto che è intervenuto il legislatore del 2021 con la norma in questione per “regolare specifici casi di azione diretta”, stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie…. plasma l'interesse ad agire”;
vii) la norma, pertanto, si applica anche ai “processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”; la norma non è di interpretazione autentica né è retroattiva, dovendosi così
escludere dubbi di illegittimità costituzionale (cfr punti 15.1, 16 e 16.1. della motivazione cui si rinvia); viii) l'interesse ad agire, per come “conformato dal legislatore”, deve “essere dimostrato” e tale dimostrazione può essere data anche in corso di causa, finanche innanzi alla Corte di Cassazione;
ix) la disciplina in esame “non è irragionevole, né arbitraria”, “Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già
sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”. x) la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “24.1….nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può
proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass.,
sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”;
xi) i casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono non regolarmente notificati “sono… tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”,
xii) la norma si sottrare a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e non presenta profili di discriminazione (cfr pg 15 e ss cui si rinvia).
5. A parere del Collegio l'intervento del legislatore del 2021, per come ricostruito e interpretato dalle SU,
impone innanzitutto di ritenere che nei casi in cui la parte, agendo in giudizio, deduce di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assume di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assume l'irregolarità
di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico (iscrizione ipotecaria,
preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n. 26283/2022 per cui "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
5.1. In questi casi, pertanto, l'azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostra concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostra che “dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
5.2. La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, anche eventualmente riproposta in appello con la messa in discussione dell'avvenuta e/o regolare notifica dei titoli, poiché il legislatore ha confermato in via generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitandola alle sole eccezionali ipotesi da esso tipizzate e tenuto conto che, come sopra ricordato, la disciplina sopravvenuta incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
5.3. D'altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l'espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell'interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l'azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito,
essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito (compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell'obbligazione debitoria e quindi attinente al merito).
6. Le ragioni che supportano la recente sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull'ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell'estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito-quindi un fatto estintivo sopravvenuto- senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico
(iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione).
6.1. Le soluzioni interpretative adottate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sono state in passato composite, per come ricordato dalle citate SU, che hanno evidenziato come proprio in questo articolato contesto sia intervenuto il legislatore del 2021, con la chiara finalità sia di contrastare la prassi giudiziaria diffusasi in questi anni sia di ridurre l'eccessivo contenzioso determinato proprio da tale prassi.
6.2. In questo contesto ritiene il Collegio che occorre procedere alla rimeditazione dell'orientamento interpretativo affermato da alcune pronunce di legittimità, in specie quelle richiamate al punto 11.1.
della più volte citata sentenza n. 26283/2022, risultando più aderente alle ragioni espresse da quest'ultima l'orientamento interpretativo dalla stessa richiamato ai punti 11 e 11.2.
6.3. Ed invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1 già sopra richiamato), non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito),
non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. n.7353/2022).
6.4. Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
6.5. Al più può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
6.6. Ed anche a non voler ritenere tali ipotesi tassative, come invece sono nei casi in cui si assume l'invalida notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il debitore, nel rispetto del principio della domanda, è tenuto comunque ad allegare e dimostrare la ricorrenza di analoghe circostanze, che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice.
6.7. Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022). I giudici di legittimità hanno tra l'altro significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022 cit).
6.8. Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente di riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica , il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante. Più semplicemente: l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
6.9. Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).
6.10. Un'ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti,
di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio.
6.11. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione non determina di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
6.12. Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l'azione esecutiva il debitore potrà avvalersi per tutelare la propria posizione degli strumenti ordinari, come già sopra evidenziato.”
Rileva il Collegio che devono essere richiamate le considerazioni effettuate ai punti da 6 a 6.9 della esposizione che precede in ordine alla inammissibilità di un'azione, quale quella ricorrente nel caso di specie, esperita al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito (sul solo presupposto dell'acquisizione di propria iniziativa di un estratto di ruolo) senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico all'esecuzione essendo una tale azione di accertamento negativo del credito al più consentita solo in presenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 (in una prospettiva che appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma) o comunque in presenza di analoghe circostanze (che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell'intervento risolutivo del giudice) che è, in ogni caso, onere del contribuente allegare e dimostrare.
Trattasi di onere che non può ritenersi essere stato assolto dall'odierno appellante il quale, con l'atto introduttivo del presente giudizio si è sostanzialmente limitato a prospettare sic et simpliciter l'estinzione del credito in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito impugnati.
La Corte non può che ribadire quanto già sopra illustrato: nelle ipotesi in cui la parte agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell'avviso di addebito senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione) l'azione giudiziaria non può ritenersi ammissibile così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019,
Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016). Come già affermato, in tali casi può essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
Ciò posto, parte appellante non ha fornito argomentazioni in diritto idonee a superare quanto sopra illustrato al superiore punto 6. e ss. con riguardo alle ipotesi in cui non viene messa in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed il debitore agisca in giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ossia un fatto estintivo sopravvenuto. L'appellante, difatti, non allega e impugna alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione), significativo di una univoca volontà dell'Agente della riscossione di procedere coattivamente e tale da determinare una situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, ed in presenza dei quali atti esecutivi può ritenersi legittimo attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione. A ciò si aggiunga che nessun provvedimento di diniego di sgravio da parte dell CP_1 risulta prodotto in atti. L'azione di mero accertamento negativo non può, in definitiva, ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non ha fornito più puntuali e Parte_1
diversi elementi sul suo interesse ad agire, evidenziando e documentando la ricorrenza di una o più delle richiamate ipotesi eccezionali, con riguardo all'art. 3 bis d.l. n. 146/2021 inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021.
L'inammissibilità dell'azione per difetto di un suo presupposto preclude ogni indagine di merito.
In conclusione l'appello deve essere respinto rimanendo assorbita ogni altra questione, apparendo corretta la gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni richieste per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente CP_ grado di giudizio in favore dell' che liquida in € 2.426,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, ed oneri di legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa