Art. 9.
Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori e' fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone, designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.
La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.
Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori e' fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone, designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.
La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.