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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 3 febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_1
Rovella in Via Carmine Maiorini, 3 (C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di Montecorvino Rovella alla Via D'Aiutolo, 1, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, (indirizzo PEC:
. Email_1
pagina 1 di 9 APPELLANTE
E
quale Controparte_1
successore universale ex lege di (già incorporante Controparte_2
di ed ,- istituito con Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
DL 22.10.2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 1°.12.2016,-
con sede legale in RO, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , rappresentata e difesa P.IVA_1
nella presente procedura dall'avv. Lucia Manzo (cod. fisc. ), C.F._2
presso il cui studio in Napoli alla Via S. Arcangelo a Baiano n.19 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma depositata telematicamente in uno alla comparsa di costituzione e risposta in appello e da considerarsi parte integrante dello stesso, a firma del sig. (cod. fisc. Controparte_6
) in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio C.F._3
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto di Notaio Pt_2
– RO, rep.180134 racc. 12348 del 22.6.2023. (indirizzo PEC: Persona_1
Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 224/23 resa dal Giudice di Pace di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 9 Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 febbraio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi il Parte_1
giudice di pace di Salerno l' di Salerno, al fine Controparte_1
di sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.000,00, quale importo versato a seguito di pignoramento effettuato dalla predetta , vinte le spese di Controparte_1
lite. Assumeva che, a seguito di intimazione di pagamento n.10020159021922010000,
l' aveva proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio sulla Controparte_7
base di crediti tributari dichiarati estinti in applicazione del D.L.119/2018 e del D.L
41/2021, nonché sulla base di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per asserite violazioni del codice della strada e chiedeva la restituzione della somma previa dichiarazione di intervenuta prescrizione delle sanzioni del codice della strada che,
costituivano titolo di iscrizione a ruolo dei relativi tributi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' di Salerno, la quale Controparte_8
chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Trattandosi di causa di natura documentale e non necessitando, dunque,
di una particolare istruzione, il giudice di pace invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa a sentenza.
Il giudizio restava deciso dalla sentenza n. 224/23, con cui il giudice di pace di Salerno
rigettava le istanze attoree non ritenendole sufficientemente provate: riteneva infatti che,
pagina 3 di 9 nonostante fosse stato dimostrato l'effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, parte attrice non aveva dato prova della mancanza del titolo (condicio
indebiti), compensando, pertanto, le spesi di lite tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato il Pt_1
conveniva in giudizio la Controparte_9
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, dichiararsi la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore e la restituzione della somma di € 5.000,00, già incassate dall'appellata in virtù di pignoramento del 2016, con vittoria di spese del CP_10
giudizio di appello.
Contestava la decisione del giudice di prime cure eccependo l'errata valutazione del materiale probatorio ritenendo, invece, di aver dato ampia dimostrazione sia del pagamento del credito vantato che della carenza del titolo stante il ricorso datato
15/12/2015 con cui era stata proposta opposizione alla cartella di pagamento n.
10020159021922010000, oggetto di impugnativa, dinanzi alla Controparte_11
, la quale ,con sentenza n 2787/2016 del 11/04/2016, aveva
[...]
accolto integralmente detto ricorso, relativamente alle cartelle inerenti ai soli crediti tributari, annullando il provvedimento di parte oggi appellata e dichiarando, il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle riguardanti i crediti non tributari, con rimessione al giudice competente delle questioni attinenti alle cartelle aventi ad oggetto le violazioni del codice della strada L. 689/81; lamentava che, nelle more e nonostante il citato provvedimento, l' continuava ad incassare le somme detraendole dallo CP_1
pagina 4 di 9 stipendio sino al 4.04.2019; eccepiva la violazione e/o falsa applicazione ex art 112 cpc per aver, il giudice di primo grado, omesso di pronunciarsi su parte della domanda relativa all'eccepita prescrizione dei crediti incassati dall' CP_1
La causa veniva iscritta a ruolo col n. RG 5423/2023 ed assegnata alla II Sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Veniva integrato il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'appellata CP_10
che impugnava il gravame eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione impugnata.
La posizione dell' convenuta, rispetto agli assunti attorei, è di totale CP_1
contrapposizione ritenendo, invece, giusto il ragionamento di cui alla impugnata decisione alla luce della circostanza che, i crediti per cui l'Ente ha agito, che trovano causa e titolo in violazioni del codice della strada, non risulterebbero mai impugnati;
eccepiva la nullità della domanda per carenza di mandato, in quanto la procura alle liti depositata nel fascicolo dell'appellante sarebbe stata redatta in maniera assolutamente generica;
insisteva per l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva dell' , in ordine alla presunta Controparte_1
mancata notifica degli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore, contestando la domanda nel merito.
Le parti venivano poi rinviate alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
3.02.2025 ed il giudizio veniva tratto a sentenza con la concessione dei termini ex art.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla rispondenza alle norme previste dall'art. 342 c.p.c., essendo oramai pacifico (come da decisione della
Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dal presenta i requisiti Parte_1
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti nonché la ritenuta omessa pronuncia sulla domanda relativa alla prescrizione del credito.
A fronte della intimazione di pagamento n 10020159021922010000, per violazioni del codice della strada l' aveva proceduto al Controparte_1
pignoramento del quinto dello stipendio: tali crediti tributari venivano poi dichiarati estinti in applicazione del D.L.119/2018 e del D.L 41/2021.
pagina 6 di 9 Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non fondata la sua domanda di ripetizione, dal momento che risultava provato il pagamento coattivo del debito nonché la ritenuta illegittimità della pretesa alla luce della sentenza resa di estinzione suddetta.
E tanto, invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti.
Risulta, tuttavia, per tabulas, anche che l'Ente ha provveduto a stornare le somme relative ai crediti tributari.
Nulla invece, parte appellante, dimostra o produce a confutazione dell'assunto sancito in sentenza circa la mancata impugnazione dei verbali di contravvenzione per violazione delle norme sul Codice della strada, che costituiscono la “causa” dell'obbligazione creditoria che l'Ente, impostore prima e di Riscossione poi, azionerà attraverso la notifica dei verbali e delle cartelle, rispettando i termini e le prescrizioni di legge.
D'altro canto, è la stessa parte appellante che conferma tale indirizzo quando, nella propria comparsa conclusionale, afferma che: “… A tal proposito si fa rilevare che il sig.
già con ricorso datato 15/12/2015 proponeva opposizione alla cartella di Pt_1
pagamento n 10020159021922010000, oggetto di impugnativa, dinanzi alla
di Salerno, la quale, con sentenza n 2787/2016 del Controparte_11
11/04/2016, accoglieva integralmente il ricorso proposto dal sig. , Pt_1
relativamente alle cartelle inerenti ai soli crediti tributari, ivi meglio specificati …”.
pagina 7 di 9 Il riferimento è esclusivamente alle “cartelle inerenti ai soli crediti tributari” e, quindi,
non alle cartelle relative alle violazioni del C.d.s. che non risultano, in atti, mai oggetto di contestazione.
Di guisa che, in mancanza di una specifica e concordante prova dell'impugnazione delle cartelle relative alle violazioni del C.d.s., nei termini e forme previste, che avrebbe dovuto essere offerta dall'attore/appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed a fronte invece,
della puntuale e precisa dimostrazione, per tabulas, da parte dell , del Controparte_7
rispetto dei termini nella notifica degli atti prodromici all'azione esecutiva – e della consequenziale validità ed efficacia, ormai inoppugnabile nel merito, data la incontestabilità per scadenza di termini di impugnazione del successivo pignoramento presso terzi – la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Tale assunto si riverbera su ogni aspetto della domanda principale e dei motivi di appello investendo la validità del titolo, rappresentato dalle violazioni del Codice della strada e dai successivi atti, come detto, divenuto ormai incontestabile per mancata impugnazione.
L'appello dunque va rigettato con conferma delle statuizioni di primo grado e con vittoria di spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n.
224/23 resa dal giudice di pace di Salerno.
pagina 8 di 9 - Condanna il sig. come sopra identificato, al pagamento delle Parte_1
spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 1400,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 29 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5423 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 3 febbraio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
, nato a [...] l'[...], e residente in [...]Parte_1
Rovella in Via Carmine Maiorini, 3 (C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di Montecorvino Rovella alla Via D'Aiutolo, 1, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, (indirizzo PEC:
. Email_1
pagina 1 di 9 APPELLANTE
E
quale Controparte_1
successore universale ex lege di (già incorporante Controparte_2
di ed ,- istituito con Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
DL 22.10.2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 1°.12.2016,-
con sede legale in RO, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , rappresentata e difesa P.IVA_1
nella presente procedura dall'avv. Lucia Manzo (cod. fisc. ), C.F._2
presso il cui studio in Napoli alla Via S. Arcangelo a Baiano n.19 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma depositata telematicamente in uno alla comparsa di costituzione e risposta in appello e da considerarsi parte integrante dello stesso, a firma del sig. (cod. fisc. Controparte_6
) in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio C.F._3
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto di Notaio Pt_2
– RO, rep.180134 racc. 12348 del 22.6.2023. (indirizzo PEC: Persona_1
Email_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 224/23 resa dal Giudice di Pace di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 9 Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 3 febbraio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi il Parte_1
giudice di pace di Salerno l' di Salerno, al fine Controparte_1
di sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.000,00, quale importo versato a seguito di pignoramento effettuato dalla predetta , vinte le spese di Controparte_1
lite. Assumeva che, a seguito di intimazione di pagamento n.10020159021922010000,
l' aveva proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio sulla Controparte_7
base di crediti tributari dichiarati estinti in applicazione del D.L.119/2018 e del D.L
41/2021, nonché sulla base di cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per asserite violazioni del codice della strada e chiedeva la restituzione della somma previa dichiarazione di intervenuta prescrizione delle sanzioni del codice della strada che,
costituivano titolo di iscrizione a ruolo dei relativi tributi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' di Salerno, la quale Controparte_8
chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Trattandosi di causa di natura documentale e non necessitando, dunque,
di una particolare istruzione, il giudice di pace invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa a sentenza.
Il giudizio restava deciso dalla sentenza n. 224/23, con cui il giudice di pace di Salerno
rigettava le istanze attoree non ritenendole sufficientemente provate: riteneva infatti che,
pagina 3 di 9 nonostante fosse stato dimostrato l'effettivo e specifico pagamento della somma richiesta, parte attrice non aveva dato prova della mancanza del titolo (condicio
indebiti), compensando, pertanto, le spesi di lite tra le parti.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato il Pt_1
conveniva in giudizio la Controparte_9
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, dichiararsi la prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore e la restituzione della somma di € 5.000,00, già incassate dall'appellata in virtù di pignoramento del 2016, con vittoria di spese del CP_10
giudizio di appello.
Contestava la decisione del giudice di prime cure eccependo l'errata valutazione del materiale probatorio ritenendo, invece, di aver dato ampia dimostrazione sia del pagamento del credito vantato che della carenza del titolo stante il ricorso datato
15/12/2015 con cui era stata proposta opposizione alla cartella di pagamento n.
10020159021922010000, oggetto di impugnativa, dinanzi alla Controparte_11
, la quale ,con sentenza n 2787/2016 del 11/04/2016, aveva
[...]
accolto integralmente detto ricorso, relativamente alle cartelle inerenti ai soli crediti tributari, annullando il provvedimento di parte oggi appellata e dichiarando, il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle riguardanti i crediti non tributari, con rimessione al giudice competente delle questioni attinenti alle cartelle aventi ad oggetto le violazioni del codice della strada L. 689/81; lamentava che, nelle more e nonostante il citato provvedimento, l' continuava ad incassare le somme detraendole dallo CP_1
pagina 4 di 9 stipendio sino al 4.04.2019; eccepiva la violazione e/o falsa applicazione ex art 112 cpc per aver, il giudice di primo grado, omesso di pronunciarsi su parte della domanda relativa all'eccepita prescrizione dei crediti incassati dall' CP_1
La causa veniva iscritta a ruolo col n. RG 5423/2023 ed assegnata alla II Sez. civile del
Tribunale di Salerno.
Veniva integrato il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell'appellata CP_10
che impugnava il gravame eccependone l'inammissibilità ed infondatezza, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione impugnata.
La posizione dell' convenuta, rispetto agli assunti attorei, è di totale CP_1
contrapposizione ritenendo, invece, giusto il ragionamento di cui alla impugnata decisione alla luce della circostanza che, i crediti per cui l'Ente ha agito, che trovano causa e titolo in violazioni del codice della strada, non risulterebbero mai impugnati;
eccepiva la nullità della domanda per carenza di mandato, in quanto la procura alle liti depositata nel fascicolo dell'appellante sarebbe stata redatta in maniera assolutamente generica;
insisteva per l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva dell' , in ordine alla presunta Controparte_1
mancata notifica degli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore, contestando la domanda nel merito.
Le parti venivano poi rinviate alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
3.02.2025 ed il giudizio veniva tratto a sentenza con la concessione dei termini ex art.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito: in particolare si fa riferimento alla rispondenza alle norme previste dall'art. 342 c.p.c., essendo oramai pacifico (come da decisione della
Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dal presenta i requisiti Parte_1
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame di guisa che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove offerte dalle parti nonché la ritenuta omessa pronuncia sulla domanda relativa alla prescrizione del credito.
A fronte della intimazione di pagamento n 10020159021922010000, per violazioni del codice della strada l' aveva proceduto al Controparte_1
pignoramento del quinto dello stipendio: tali crediti tributari venivano poi dichiarati estinti in applicazione del D.L.119/2018 e del D.L 41/2021.
pagina 6 di 9 Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non fondata la sua domanda di ripetizione, dal momento che risultava provato il pagamento coattivo del debito nonché la ritenuta illegittimità della pretesa alla luce della sentenza resa di estinzione suddetta.
E tanto, invero, risulta dalla documentazione prodotta in atti.
Risulta, tuttavia, per tabulas, anche che l'Ente ha provveduto a stornare le somme relative ai crediti tributari.
Nulla invece, parte appellante, dimostra o produce a confutazione dell'assunto sancito in sentenza circa la mancata impugnazione dei verbali di contravvenzione per violazione delle norme sul Codice della strada, che costituiscono la “causa” dell'obbligazione creditoria che l'Ente, impostore prima e di Riscossione poi, azionerà attraverso la notifica dei verbali e delle cartelle, rispettando i termini e le prescrizioni di legge.
D'altro canto, è la stessa parte appellante che conferma tale indirizzo quando, nella propria comparsa conclusionale, afferma che: “… A tal proposito si fa rilevare che il sig.
già con ricorso datato 15/12/2015 proponeva opposizione alla cartella di Pt_1
pagamento n 10020159021922010000, oggetto di impugnativa, dinanzi alla
di Salerno, la quale, con sentenza n 2787/2016 del Controparte_11
11/04/2016, accoglieva integralmente il ricorso proposto dal sig. , Pt_1
relativamente alle cartelle inerenti ai soli crediti tributari, ivi meglio specificati …”.
pagina 7 di 9 Il riferimento è esclusivamente alle “cartelle inerenti ai soli crediti tributari” e, quindi,
non alle cartelle relative alle violazioni del C.d.s. che non risultano, in atti, mai oggetto di contestazione.
Di guisa che, in mancanza di una specifica e concordante prova dell'impugnazione delle cartelle relative alle violazioni del C.d.s., nei termini e forme previste, che avrebbe dovuto essere offerta dall'attore/appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed a fronte invece,
della puntuale e precisa dimostrazione, per tabulas, da parte dell , del Controparte_7
rispetto dei termini nella notifica degli atti prodromici all'azione esecutiva – e della consequenziale validità ed efficacia, ormai inoppugnabile nel merito, data la incontestabilità per scadenza di termini di impugnazione del successivo pignoramento presso terzi – la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Tale assunto si riverbera su ogni aspetto della domanda principale e dei motivi di appello investendo la validità del titolo, rappresentato dalle violazioni del Codice della strada e dai successivi atti, come detto, divenuto ormai incontestabile per mancata impugnazione.
L'appello dunque va rigettato con conferma delle statuizioni di primo grado e con vittoria di spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'atto di appello e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n.
224/23 resa dal giudice di pace di Salerno.
pagina 8 di 9 - Condanna il sig. come sopra identificato, al pagamento delle Parte_1
spese processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 1400,00 per onorari oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 29 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.