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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4705/2020/CC, avverso la sentenza n. 1277/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020;
TRA
avv. (C.F.: PEC: Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
, nato il [...] a [...], ove risiede in Via M. Schipa n. Email_1
115, difensore di sé, rappresentato e difeso anche dall'avv. Alfredo Bevilacqua (C.F.: ; CodiceFiscale_2
PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso introduttivo della presente fase di gravame;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del Gaiso (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, e dall'avv. Chiara Verde (C.F.: Email_3 [...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad C.F._4 Email_4
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con il ricorso depositato il 22 dicembre 2020, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti, proponeva appello innanzi a questa Corte avverso la Parte_3
sentenza n. 1277/2020, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020, con la quale il primo giudice adito - in riferimento alla domanda da questi promossa, quale proprietario dell'unità immobiliare ubicata a Caserta in Via Ferrarecce n. 197, concessa in locazione ad uso diverso dall'abitazione all' , finalizzata al conseguimento dello sfratto per morosità per il preteso mancato Controparte_1
pagamento dei canoni locativi, a decorrere dal mese di ottobre sino al mese di dicembre dell'anno 2018, oltre agli oneri condominiali ed agli interessi commerciali, come per legge, nonché alla domanda riconvenzionale formulata dalla conduttrice per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del locatore, con la contestuale richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, in considerazione dei pretesi fenomeni infiltrativi d'acqua, a partire dal mese di ottobre dell'anno 2018, che avrebbero reso l'immobile inidoneo all'uso per il quale era stato rilevato in locazione - aveva così testualmente stabilito:
“rigetta la domanda proposta dall'attore; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del locatore, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Caserta alla via Ferrarecce n. 159 (meglio identificato in atti), con conseguente condanna del conduttore alla restituzione immediata del bene;
rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta in riconvenzionale;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Marco del Gaiso e Chiara Verde, dichiaratisi anticipatari.”
2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° ottobre 2021, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame, ex artt. 348-bis, 342 e 345 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna dell'impugnante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Marco del Gaiso e dell'avv. Chiara Verde, dichiaratisi antistatari.
3. - Le parti non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del 18 marzo 2025 e del 17 giugno 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato.
4. - Con l'ordinanza del 18 giugno 2025, la causa, a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 17 giugno 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione di alcun termine alle parti.
2 5. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma
4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142, in vigore dal giorno 1° gennaio
2023, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di merito, per il quale: “Nel rito del lavoro,
l'inattività delle parti consistente nella mancata comparizione all'udienza fissata, analogamente applicabile al mancato deposito di note scritte, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione dell'estinzione del giudizio.” (Corte d'Appello di Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2025, n. 529).
6. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
7. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1277/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
18 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4705/2020/CC, avverso la sentenza n. 1277/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020;
TRA
avv. (C.F.: PEC: Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
, nato il [...] a [...], ove risiede in Via M. Schipa n. Email_1
115, difensore di sé, rappresentato e difeso anche dall'avv. Alfredo Bevilacqua (C.F.: ; CodiceFiscale_2
PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_2
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso introduttivo della presente fase di gravame;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Del Gaiso (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, e dall'avv. Chiara Verde (C.F.: Email_3 [...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad C.F._4 Email_4
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con il ricorso depositato il 22 dicembre 2020, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti, proponeva appello innanzi a questa Corte avverso la Parte_3
sentenza n. 1277/2020, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020, con la quale il primo giudice adito - in riferimento alla domanda da questi promossa, quale proprietario dell'unità immobiliare ubicata a Caserta in Via Ferrarecce n. 197, concessa in locazione ad uso diverso dall'abitazione all' , finalizzata al conseguimento dello sfratto per morosità per il preteso mancato Controparte_1
pagamento dei canoni locativi, a decorrere dal mese di ottobre sino al mese di dicembre dell'anno 2018, oltre agli oneri condominiali ed agli interessi commerciali, come per legge, nonché alla domanda riconvenzionale formulata dalla conduttrice per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del locatore, con la contestuale richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, in considerazione dei pretesi fenomeni infiltrativi d'acqua, a partire dal mese di ottobre dell'anno 2018, che avrebbero reso l'immobile inidoneo all'uso per il quale era stato rilevato in locazione - aveva così testualmente stabilito:
“rigetta la domanda proposta dall'attore; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara definitivamente risolto per fatto e colpa del locatore, il contratto di locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Caserta alla via Ferrarecce n. 159 (meglio identificato in atti), con conseguente condanna del conduttore alla restituzione immediata del bene;
rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta in riconvenzionale;
condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Marco del Gaiso e Chiara Verde, dichiaratisi anticipatari.”
2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° ottobre 2021, si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame, ex artt. 348-bis, 342 e 345 c.p.c., contestandone, nel merito, la fondatezza, concludendo per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dello stesso e per la conferma integrale della sentenza di primo grado, con la contestuale istanza di condanna dell'impugnante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Marco del Gaiso e dell'avv. Chiara Verde, dichiaratisi antistatari.
3. - Le parti non effettuavano il deposito telematico delle note di trattazione scritta per due udienze consecutive ovvero per quelle del 18 marzo 2025 e del 17 giugno 2025, proveniente quest'ultima dal rinvio ai sensi del comma 4 dell'art. 127-ter c.p.c., ritualmente comunicato.
4. - Con l'ordinanza del 18 giugno 2025, la causa, a seguito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta il giorno 17 giugno 2025, era riservata a sentenza, senza la concessione di alcun termine alle parti.
2 5. - Sulla scorta di quanto innanzi, il Collegio rileva che il richiamato omesso deposito telematico delle note di trattazione scritta per le due menzionate udienze impone il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo con la contestuale declaratoria d'estinzione del processo, così come disciplinato dal comma
4 dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142, in vigore dal giorno 1° gennaio
2023, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di merito, per il quale: “Nel rito del lavoro,
l'inattività delle parti consistente nella mancata comparizione all'udienza fissata, analogamente applicabile al mancato deposito di note scritte, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione dell'estinzione del giudizio.” (Corte d'Appello di Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 05/03/2025, n. 529).
6. - Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, per cui ne va disposta l'integrale compensazione tra le medesime.
7. - La declaratoria d'estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1277/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 28 maggio 2020; visto l'art. 127-ter c.p.c., così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
18 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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