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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14012/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
e
RATOI CP_1
RATOI CP_2
INTIMATA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 11:40 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, è comparso: per l'Avv. Edoardo Farolfi in sostituzione dell'Avv. NICCOLO' POLI, mentre Parte_1
per e nessuno è comparso e il Giudice, verificata la ritualità CP_3 Controparte_4 della notifica del verbale in cui è stato disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiara la CONTUMACIA.
Il Giudice invita l'Avv. Farolfi a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Farolfi precisa le conclusioni come segue: voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dell'immobile; condanni altresì i convenuti al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, utenze e spese condominiali contrattualmente previste, che ammontano fino ad oggi ad € 17.208,00, oltre quelli a scadere fino al rilascio. Con vittoria delle spese di causa.
Discute la causa e rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N.R.G. 14012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. NICCOLO' POLI;
INTIMANTE contro
(C.F. ) e CP_3 C.F._1
(C.F. ); CP_4 C.F._2
INTIMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI per la ricorrente: voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dell'immobile; condanni altresì i convenuti al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, utenze e spese condominiali contrattualmente previste, che ammontano fino ad oggi ad € 17.208,00, oltre quelli a scadere fino al rilascio. Con vittoria delle spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale e per sentire convalidare lo CP_3 CP_4 sfratto per morosità relativo all'immobile ad uso abitativo posto in Firenze, Viale Amendola n. 28, interno C.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile e di averlo concesso in locazione abitativa ai convenuti con contratto del 17.4.2024, regolarmente registrato (doc. 1); che il canone era stato pattuito in € 1.350,00 al mese, oltre € 100,00 per oneri condominiali;
che i conduttori pagina 2 di 5 si erano resi morosi dell'importo di € 11.000,00; che pertanto non intendeva proseguire nel rapporto di locazione.
2. Alla prima udienza del 14.1.2025, alla presenza della sola parte intimante, il Giudice dichiarava la contumacia degli intimati e, verificato che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., modalità preclusiva della convalida dell'intimato sfratto, disponeva il mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e
426 c.p.c., fissando per la discussione l'udienza odierna, con termine perentorio fino al 27.3.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
Cancelleria, e disponeva la notifica di detta ordinanza al convenuto contumace entro il 3.3.2025.
3. All'odierna udienza parte intimante discuteva la causa rassegnando le conclusioni sopra riportate, mentre l'intimato non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito;
il Giudice si ritirava in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
***********
4. Le domande proposte da sono fondate e vanno pertanto accolte. Parte_1
5. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi, tra le tante, Cass. n. 19549/2018).
6. L'intimante ha dato prova, attraverso la produzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con i signori regolarmente registrato, dell'esistenza dell'obbligazione di questi ultimi di CP_3
corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 1.350,00 a titolo di canone, oltre ad €
100,00 per spese condominiali ordinarie, consumo di acqua potabile e wi-fi, ed ha allegato la situazione di grave inadempienza in cui versano i conduttori, pari, ad oggi, per quanto precisato in udienza, ad €
17.208,00.
7. I conduttori, invece, non hanno offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa della locatrice, costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni mensili e degli oneri condominiali, né dell'impossibilità di adempiere, come invece era loro onere (cfr. S.U. 30.10.2001 n.
13533 e, tra le più recenti, S.U. 12.2.2010 n. 3373).
8. Ciò posto, costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, o le abbia pagate in ritardo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento pagina 3 di 5 non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi Cass. 23257/2010).
In particolare, l'art. 5 della legge n. 392 del 27.07.1978, stabilendo che il mancato pagamento di una rata del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottratto a ogni ulteriore valutazione (cfr., tra le tante, Cass. 2006/8628).
9. Sussistendone i presupposti, deve quindi essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter-partes per grave inadempimento dei conduttori, con condanna di questi ultimi al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 2 maggio 2025, alla luce della risalente e persistente morosità.
10. Passando alla determinazione del quantum dovuto, esso ammonta, come già detto, fino al mese di marzo 2025 incluso, ad € 17.208,00, a cui dovrà aggiungersi per le mensilità successive, ex art. 1591
c.c., l'indennità di occupazione di importo pari ai canoni e agli oneri condominiali (€ 1.350,00 + €
100,00 al mese), fino alla data di effettivo rilascio (cfr. Cass. sez. III, 31-05-2005, n. 11603), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, determinati ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
11. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite gravano sugli intimati soccombenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della semplicità della causa in cui non si è resa necessaria istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto, per grave inadempimento dei conduttori e CP_3 [...]
, il contratto di locazione ad uso abitativo da loro stipulato con il CP_4 Parte_1
17.4.2024 avente ad oggetto l'immobile posto in Firenze, Viale Amendola n. 28, interno C;
ORDINA ai predetti conduttori di rilasciare detto immobile libero e vuoto da persone e cose di loro proprietà in favore di fissando per l'esecuzione la data del 2 maggio 2025; Parte_1
CONDANNA e a pagare a la somma di € CP_3 CP_4 Parte_1
17.208,00 a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti fino al mese di marzo 2025 incluso, nonché l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni e agli oneri condominiali concordati, da aprile 2025 alla data del rilascio, oltre interessi come in parte motiva;
pagina 4 di 5 CONDANNA e a rifondere a e spese del CP_3 CP_4 Parte_1
presente giudizio che liquida in € 167,22 per esborsi e in € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
e
RATOI CP_1
RATOI CP_2
INTIMATA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 11:40 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, è comparso: per l'Avv. Edoardo Farolfi in sostituzione dell'Avv. NICCOLO' POLI, mentre Parte_1
per e nessuno è comparso e il Giudice, verificata la ritualità CP_3 Controparte_4 della notifica del verbale in cui è stato disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne dichiara la CONTUMACIA.
Il Giudice invita l'Avv. Farolfi a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Farolfi precisa le conclusioni come segue: voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dell'immobile; condanni altresì i convenuti al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, utenze e spese condominiali contrattualmente previste, che ammontano fino ad oggi ad € 17.208,00, oltre quelli a scadere fino al rilascio. Con vittoria delle spese di causa.
Discute la causa e rinunzia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N.R.G. 14012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. NICCOLO' POLI;
INTIMANTE contro
(C.F. ) e CP_3 C.F._1
(C.F. ); CP_4 C.F._2
INTIMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI per la ricorrente: voglia il Tribunale dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori e per l'effetto condannare i convenuti al rilascio dell'immobile; condanni altresì i convenuti al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, utenze e spese condominiali contrattualmente previste, che ammontano fino ad oggi ad € 17.208,00, oltre quelli a scadere fino al rilascio. Con vittoria delle spese di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale e per sentire convalidare lo CP_3 CP_4 sfratto per morosità relativo all'immobile ad uso abitativo posto in Firenze, Viale Amendola n. 28, interno C.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile e di averlo concesso in locazione abitativa ai convenuti con contratto del 17.4.2024, regolarmente registrato (doc. 1); che il canone era stato pattuito in € 1.350,00 al mese, oltre € 100,00 per oneri condominiali;
che i conduttori pagina 2 di 5 si erano resi morosi dell'importo di € 11.000,00; che pertanto non intendeva proseguire nel rapporto di locazione.
2. Alla prima udienza del 14.1.2025, alla presenza della sola parte intimante, il Giudice dichiarava la contumacia degli intimati e, verificato che la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., modalità preclusiva della convalida dell'intimato sfratto, disponeva il mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e
426 c.p.c., fissando per la discussione l'udienza odierna, con termine perentorio fino al 27.3.2025 per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
Cancelleria, e disponeva la notifica di detta ordinanza al convenuto contumace entro il 3.3.2025.
3. All'odierna udienza parte intimante discuteva la causa rassegnando le conclusioni sopra riportate, mentre l'intimato non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito;
il Giudice si ritirava in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
***********
4. Le domande proposte da sono fondate e vanno pertanto accolte. Parte_1
5. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi, tra le tante, Cass. n. 19549/2018).
6. L'intimante ha dato prova, attraverso la produzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con i signori regolarmente registrato, dell'esistenza dell'obbligazione di questi ultimi di CP_3
corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 1.350,00 a titolo di canone, oltre ad €
100,00 per spese condominiali ordinarie, consumo di acqua potabile e wi-fi, ed ha allegato la situazione di grave inadempienza in cui versano i conduttori, pari, ad oggi, per quanto precisato in udienza, ad €
17.208,00.
7. I conduttori, invece, non hanno offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa della locatrice, costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni mensili e degli oneri condominiali, né dell'impossibilità di adempiere, come invece era loro onere (cfr. S.U. 30.10.2001 n.
13533 e, tra le più recenti, S.U. 12.2.2010 n. 3373).
8. Ciò posto, costituisce principio consolidato e pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, o le abbia pagate in ritardo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento pagina 3 di 5 non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli art. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi Cass. 23257/2010).
In particolare, l'art. 5 della legge n. 392 del 27.07.1978, stabilendo che il mancato pagamento di una rata del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, sottratto a ogni ulteriore valutazione (cfr., tra le tante, Cass. 2006/8628).
9. Sussistendone i presupposti, deve quindi essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter-partes per grave inadempimento dei conduttori, con condanna di questi ultimi al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 2 maggio 2025, alla luce della risalente e persistente morosità.
10. Passando alla determinazione del quantum dovuto, esso ammonta, come già detto, fino al mese di marzo 2025 incluso, ad € 17.208,00, a cui dovrà aggiungersi per le mensilità successive, ex art. 1591
c.c., l'indennità di occupazione di importo pari ai canoni e agli oneri condominiali (€ 1.350,00 + €
100,00 al mese), fino alla data di effettivo rilascio (cfr. Cass. sez. III, 31-05-2005, n. 11603), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, determinati ai sensi dell'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
11. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite gravano sugli intimati soccombenti e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della semplicità della causa in cui non si è resa necessaria istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto, per grave inadempimento dei conduttori e CP_3 [...]
, il contratto di locazione ad uso abitativo da loro stipulato con il CP_4 Parte_1
17.4.2024 avente ad oggetto l'immobile posto in Firenze, Viale Amendola n. 28, interno C;
ORDINA ai predetti conduttori di rilasciare detto immobile libero e vuoto da persone e cose di loro proprietà in favore di fissando per l'esecuzione la data del 2 maggio 2025; Parte_1
CONDANNA e a pagare a la somma di € CP_3 CP_4 Parte_1
17.208,00 a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti fino al mese di marzo 2025 incluso, nonché l'indennità di occupazione, di importo pari ai canoni e agli oneri condominiali concordati, da aprile 2025 alla data del rilascio, oltre interessi come in parte motiva;
pagina 4 di 5 CONDANNA e a rifondere a e spese del CP_3 CP_4 Parte_1
presente giudizio che liquida in € 167,22 per esborsi e in € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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