Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 88. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)
Dopo l' articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
Dopo l' articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
Commentari • 2
- 1. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2018, n. 18182Provvedimento: la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NI IO NR, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 14/04/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto con decreto l'archiviazione della notizia di reato di cui all'art. 335 cod. pen., oggetto del procedimento contro ignoti derivante dalla denuncia presentata da NR IO …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- sequestro preventivo·
- archiviazione notizia di reato·
- procedibilità d'ufficio·
- art. 388 cod. pen.·
- legittimazione·
- spese processuali·
- interesse pubblicistico·
- persona offesa·
- art. 335 cod. pen.