Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sub R.G. 419/2025 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2 entrambi con l'avv.to Paola Valle
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trieste il 24 aprile 2004
(sub Atto N. 25 parte II serie A anno 2004)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 febbraio 2025, hanno congiuntamente chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Status: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3) Collocamento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti: i figli manterranno la residenza con la madre nell'alloggio familiare che viene lei assegnato.
4) Disciplina Tempi di Permanenza: i tempi di permanenza dei figli presso le parti saranno liberi.
5) Casa Familiare: La casa familiare sita in Trieste, alla Via U. Moro n. 12 (P.T. 1489, CT I, e
2610, CT 1, Comune Catastale di Barcola), di comune proprietà delle parti, rimane assegnata a
. dà atto di averla rilasciata a fine giugno 2023 e che permangono Parte_1 Parte_2
al suo interno suoi beni personali che si impegna a prelevare previo accordo. si Parte_2
1
6) Mantenimento Ordinario dei figli: fermo il contributo diretto da parte di ciascun genitore al mantenimento ordinario per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si impegna, Parte_2
sino a che non abita una casa di proprietà (esclusiva o condivisa) a corrispondere a Pt_1
mensili € 700,00 (con rivalutazione istat decorrente sull'importo di 700€ dalla data di
[...]
sottoscrizione del presente ricorso), da versarsi entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente bancario lei intestato.
Dal mese stesso in cui abiterà una casa di proprietà o comunque dopo un massimo di Parte_2 anni 5 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il contributo sarà aumentato a € 800,00
(con rivalutazione Istat decorrente su detti 800€ dalla data di sottoscrizione del presente ricorso), versati con uguali modalità.
7) Spese straordinarie:
a) le parti concordano di dividere le seguenti spese da sostenersi per i figli nella misura del 60% a carico di e 40% a carico di Parte_1 Parte_2
- le spese straordinarie per i figli (gli oneri universitari e scolastici, tasse, libri, le spese sportive e relative attrezzature, le spese mediche, secondo i termini di cui al Protocollo dd. 18/5/15; gli apparecchi digitali, le loro vacanze e viaggi previo accordo sull'an e quantum);
- le spese veterinarie per il cane;
- i costi per l'assicurazione degli scooter usati dai figli ( e e la loro manutenzione CP_1 CP_2
(ordinaria e straordinaria);
- i costi di assicurazione e manutenzione anche ordinaria della macchina Mitsubishi targata
GG356AJ cointestata a e atteso il suo uso anche da parte dei figli Parte_2 Parte_1
e, su richiesta, di Parte_2
Le parti concordano che se userà regolarmente la macchina Suzuki intestata a Pt_3 Pt_2
il relativo costo per la benzina sarà a carico di .
[...] Parte_1
Le parti concordano di mantenere detta ripartizione circa la reciproca contribuzione alle sopra citate spese straordinarie per l'anno 2025; a partire dall'anno 2026 il mantenimento di detto condizione è subordinato alla condizione che la abbia un reddito complessivo, detratta Pt_1
l'imposta netta, superiore ai 45.000€; laddove detto reddito dovesse essere inferiore ai 45.000€ ma superiore ai 40.000€, la proporzione dell'apporto di ciascuna parte alla contribuzione delle citate spese sarà per il 45% a carico di e per il 55% a carico di;
laddove Parte_2 Parte_1 il di lei reddito complessivo, detratta l'imposta netta, dovesse essere inferiore ai netti 40.000€, la
2 proporzione dell'apporto di ciascuna parte alla contribuzione delle citate spese sarà per il 50% a carico di e per il 50% a carico di . Parte_2 Parte_1
Anche se il reddito di detratta l'imposta netta, dovesse raggiungere i 45.000 o oltre, Parte_2
la ripartizione avverrebbe al 50%. Al contrario, rimarrà di 40/60 se il reddito di Parte_2
scendesse sotto i 30.000 e quello di fosse maggiore a 40.000 (sempre redditi Parte_1 detratta l'imposta netta).
La decorrenza delle diverse ripartizioni riguarda l'anno in corso al verificarsi della condizione;
pertanto, al momento del loro accertamento a mezzo l'analisi documentale della dichiarazione dei redditi della , le parti opereranno i conseguenti eventuali conguagli. Pt_1
Concordano che dette spese vadano anticipate da e rimborsate da Parte_1 Parte_2
entro 20 giorni del mese successivo al loro documentato sostenimento. Fermi i conguagli da effettuarsi entro 30 giorni dalla documentata attestazione da parte di di aver Parte_1
eventualmente ridotto i propri redditi nei termini di cui sopra.
b) le parti concordano di dividere in misura del 50% ciascuna le seguenti spese:
- le spese straordinarie relative alla casa e accessori in comproprietà,
- le spese manutenzione anche ordinaria del terreno (orto e bosco) di cui sono comproprietarie fino al costo di 2.000€ annui complessivi ciascuno;
ferma la possibilità in alternativa che Parte_2
vi provveda direttamente, previo accordo con , Parte_1
- i costi per l'assicurazione della casa familiare (tra questi quelli per la polizza già in essere o per altra analoga).
6) Ulteriori Statuizioni:
A) Assegno Unico: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spetti in misura del 100% a che la userà per consegnare la paghetta ai Parte_1
figli.
B) Utilizzo Autovetture e Scooter
Le parti danno atto che:
- l'autovettura Mitsubishi targata GG356AJ cointestata a e venga Parte_2 Parte_1
usata anche dai figli previo accordo con la madre e da previo accordo con Parte_2 Pt_1
,
[...]
- l'autovettura di proprietà di venga usata anche dai figli previo accordo con il Parte_2
padre,
- lo scooter MC di proprietà di venga usato da Parte_1 Persona_1
- lo scooter Honda di proprietà di venga usato da Parte_1 Persona_2
3 C) rapporti di debito/credito: le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso, ad eccezione delle statuizioni sopra indicate, non sussistono tra loro reciproci rapporti di debito/credito.
D) comunicazioni tra le parti: le parti concordano di formalizzare le comunicazioni tra loro circa le spese straordinarie e/o la variazione di reddito della per i fini sopra dettagliati via pec Pt_1
con ciò derogando quanto previsto dal Protocollo locale;
a tale fine precisano che i loro indirizzi pec sono: e Email_1 Email_2
E) circostanze sopravvenute: le parti danno atto che il fatto che acquisti una casa Parte_2
con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi ad eccezione di quanto previsto al punto 6).”.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, di prestare acquiescenza alla sentenza;
hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge, il
Tribunale voglia pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni già stabilite per la loro separazione e sopra riportate, con spese processuali a carico solidale delle parti medesime.
Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con separata ordinanza si statuisce per la prosecuzione innanzi al giudice istruttore per il giudizio di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
coniugati a Trieste il 24 aprile 2004 (sub Atto N. 25 parte II serie A anno 2004), autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise dalle parti e di cui in premessa;
4 - ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese al definitivo.
Così deciso a Trieste il 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sub R.G. 419/2025 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
vista la sentenza di separazione consensuale resa in data odierna, assegna termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza per il giudizio di divorzio sino al 27 novembre 2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di spettanza.
Trieste, 14 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna L. FANELLI
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