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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36369/2023 promossa da:
(C.F. n il patrocinio dell'avv. VALSECCHI ANNIBALE Parte_1 C.F._1
AND ) VIALE BIANCA MARIA 35 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato i ILANO presso il difensore avv. VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO
ATTORE contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
A ROSATI, 141 71100 FOGGIA;
C.F._3 Parte_2
LO, 18 00187 ROMA;
elettiva C.F._4
PIAZZA DEL POPOLO, 18 00187 ROMA presso il difensore avv. LENER RAFFAELE
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
Parte_1
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e argomentazione: in via principale: condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
1.957.150,84=, già al netto del primo acconto corrisposto il 19/6/2023 di euro
1.961.000,98=, del secondo acconto corrisposto l'11/3/2024 di euro 250.000,00=,
e del terzo acconto corrisposto il 27/7/2024 di euro 200.000,00=, o di quella pagina 1 di 9 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18 marzo 2023 (trenta giorni dall'esercizio del riscatto) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via subordinata: condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
1.957.150,84=, già al netto del primo acconto corrisposto il 19/6/2023 di euro
1.961.000,98=, del secondo acconto corrisposto l'11/3/2024 di euro 250.000,00 e del terzo acconto corrisposto il 27/7/2024 di euro 200.000,00=, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalla scadenza del termine che sarà ritenuto congruo da Questo Ill.mo Giudice in ragione della “natura della prestazione” ai sensi dell'art. 1183, primo o secondo comma, c.c., sino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
UTMOST DAC CP_1
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis
A) In via pregiudiziale e/ o preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto non Parte_1
titolare dei diritti di polizza e per l'effetto dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda giudiziale per i motivi di cui in narrativa.
B) In via pregiudiziale, ma subordinata rispetto ad A), nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la sig.ra abbia la Parte_1
legittimazione attiva ad agire giudizialmente ai sensi dell'art. 81 c.p.c., accertare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con la Società fiduciaria US S.p.A. con sede in Milano, via Giosuè Carducci n. 18 (20123) e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio per i motivi di cui in narrativa. pagina 2 di 9 C) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e per l'effetto ordinare l'integrazione della domanda per i motivi di cui in narrativa.
D) In via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in quanto infondate e pretestuose, per tutti i motivi di cui in narrativa;
E) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
La signora ha convenuto in giudizio la compagnia di diritto irlandese Parte_1 [...]
(già ) e ne ha chiesto la condanna a rendere il conto CP_1 Controparte_2
della gestione della polizza fornendo il Valore di Riscatto totale (richiesta non ribadita nelle conclusioni da ultimo precisate) e al pagamento in suo favore della somma di € 2.407.150,84, da ultimo quantificata in € 1.957.150,84 al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18 marzo 2023 (trenta giorni dall'esercizio del riscatto) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalla scadenza del termine che sarà ritenuto congruo ai sensi dell'art. 1183, primo o secondo comma, c.c., sino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Ha riferito l'attrice:
-di aver stipulato in data 11.9.2014, per il tramite del veicolo fiduciario “Crossfid SPA”, la polizza vita “private wealth portfolio” con la compagnia convenuta (doc. 1), la Controparte_1
cui contraenza a partire dal 28/4/2017 è stata volturata sul veicolo fiduciario “US SPA”;
-al 13.2.2023 la simulazione di riscatto, basata sull'ultimo valore disponibile al 31.1.2023, era di
€ 4.481.949,73 per un importo netto di € 4.368.151,82 (doc. 2);
-il 16.2.2023 la contraente US s.p.a. e l'assicurata signora hanno esercitato Parte_1
il riscatto totale della polizza n. GP1412705 come consentito dall'art. 16 delle Condizioni di
Contratto (doc. 3) e con mail del 22.3.2023 confermava la corretta Controparte_1
pagina 3 di 9 ricezione della richiesta di liquidazione totale e della documentazione occorrente per dare corso alla esecuzione del riscatto (doc. 4);
-ciò nonostante nessun riscontro è pervenuto dall'assicuratore sia in ordine alla quantificazione del valore di riscatto sia in ordine alla liquidazione del 100% del corrispondente importo secondo le previsioni di cui al citato art. 16;
-la procedura di mediazione intrapresa ha avuto esito negativo;
-in data 19.6.2023 è pervenuta dalla compagnia una liquidazione (in acconto) di euro
1.961.000,98=, al netto di tasse e imposte applicabili.
Tanto premesso in fatto, richiamato quanto previsto dall'art.16 del contratto (“su esplicita richiesta dell'investitore-contraente, il Contratto può essere totalmente riscattato in qualsiasi momento. In tal caso la compagnia liquiderà il Valore di Riscatto totale. Il valore della quota da prendere in riferimento è solitamente quello rilevato il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto e di tutta la necessaria documentazione. Qualora, a causa di circostanze straordinarie non sia possibile calcolare il Valore dell'investimento entro tale intervallo di tempo e la CO non sia in grado di effettuare il pagamento entro 30 giorni, si potrà verificare un differimento. In questo caso, la CO scriverà all'investitore- contraente informandolo del ritardo e della causa da cui è dipeso”), l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di calcolare il valore dell'investimento entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto e di liquidare il valore entro 30 giorni.
Ha inoltre eccepito la nullità della previsione nella parte in cui consente alla compagnia di opporre circostanze straordinarie ostative alla liquidazione, sia perché meramente potestativa
(art.1355 c.c.) sia per assoluta indeterminatezza del termine rimesso alla esclusiva discrezionalità dell'assicuratore-debitore.
Ha rilevato altresì che se si dovesse intendere che nessun termine è stato posto alla prestazione della compagnia, dovrebbe trovare applicazione l'art.1183 c.c. e darsi in ogni caso atto del superamento di qualsiasi temine in ragione della natura della prestazione.
pagina 4 di 9 Si è costituita la convenuta che, dopo aver ripercorso le vicende relative Controparte_1
al contratto di assicurazione oggetto del giudizio a partire dalla sua sottoscrizione il 11.9.2014 tra il veicolo fiduciario Crossfid s.p.a. e la allora sino alla richiesta di riscatto Controparte_2
totale esercitata dalla fiduciaria US e alla attività da essa svolta presso il gestore del fondo
FGP EA MA SA per procedere alla liquidazione, ha contestato la fondatezza della pretesa della signora sotto diversi profili: Pt_1
-in via pregiudiziale e/ o preliminare, ha chiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto titolare del rapporto e della legittimazione ad agire è la Parte_1
società fiduciaria US, dalla quale è pervenuta la richiesta di riscatto con indicazione di un conto corrente a sé intestato per effettuare il versamento. Ha elencato altri elementi che confermano la titolarità del rapporto in capo a US contraente-investitore, titolare dei diritti e doveri derivanti dalla polizza, tra i quali la corrispondenza intercorsa tra quest'ultima e la convenuta, il versamento in suo favore della liquidazione e il richiamo all'investitore-contraente contenuto nello stesso art.16 invocato da controparte;
-in via pregiudiziale subordinata, in ipotesi di ritenuta legittimazione attiva della signora , Pt_1
accertare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con la fiduciaria US s.p.a. e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio;
-ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e per l'effetto ordinare l'integrazione della domanda generica, frutto di una “ricostruzione storica lacunosa in punto di fatto” e carente sia nella determinazione della cosa oggetto della domanda sia nella esposizione chiara e specifica dei fatti posti a suo fondamento;
-in via principale e nel merito, ha precisato che la polizza oggetto del giudizio è qualificabile come unit linked, contratto di assicurazione sulla vita - a vita intera e a premio unico – nel quale le prestazioni della compagnia sono determinate in base al valore dell'investimento relativo al
Fondo interno costituito appositamente per il contratto concluso senza alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale investito (art.14 polizza). Il riscatto, totale o parziale, della polizza è disciplinato dall'art.16, clausola pienamente valida nel considerare le pagina 5 di 9 tempistiche del calcolo del valore di liquidazione, già avvenuta per taluni asset investiti ma non per altri per cause non imputabili alla convenuta. Ha precisato che la gestione del capitale oggetto di polizza è stata affidata alla società FGP EA MA SA (doc.3) e che la mancanza di rendimento e la impossibilità di procedere alla totale liquidazione possono essere imputate al solo gestore. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande avanzate.
Con decreto del 22.2.2024 ex art.171 bis comma 2 c.p.c., ritenuto non fondato il rilievo di parte convenuta in merito alla nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art.163 nn. 3 e 4
c.p.c. chiaramente (seppure sinteticamente) espressi nella domanda come confermato, in primo luogo, dalla stessa articolata difesa di parte convenuta, e ritenuto altresì non configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla società fiduciaria US s.p.a., questa giudice ha respinto le relative istanze e differito la prima udienza.
Ritenuto non necessario lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e all'esito questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
In via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
perchè non titolare dei diritti della polizza azionata. Pt_1
La legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto stesso, e da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n.2091/2012; Cass. n.14468/2008; Cass. n.355/2008).
Nel presente giudizio può ritenersi positivamente accertata la legittimazione ad agire della signora che, secondo la sua stessa allegazione, si indica quale titolare dei diritti Parte_1
derivanti dalla polizza stipulata per il tramite del veicolo fiduciario Crossfid s.p.a., poi volturata sul veicolo fiduciario US s.p.a., con la compagnia convenuta . Controparte_1
pagina 6 di 9 La diversa questione, per come sollevata dalla convenuta che ha indicato la fiduciaria US, quale contraente investitore, la titolare del rapporto e dei diritti e doveri derivanti dalla polizza, e non la assicurata signora attiene al merito della lite risolvendosi Parte_1
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Tanto precisato, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento per la preliminare ed assorbente ragione che la signora non può essere riconosciuta titolare dei diritti Parte_1
nascenti dalla polizza oggetto del presente giudizio che, contrariamente a quanto allegato dall'attrice, non può essere ricondotta nel perimetro dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art.1891 c.c..
La polizza è stata stipulata tra la convenuta e Crossfid, veicolo fiduciario e poi volturata su
US, quale investitore contraente, e indica come “assicurato” e la titolarità Parte_1
dei diritti da essa derivanti spetta alla fiduciaria e dunque anche la legittimità ad agire in giudizio.
L'art.3 così precisa l'oggetto del contratto: Con il presente e contratto, Controparte_3
si obbliga nei confronti dell'investitore contraente, a fronte del conferimento del premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, ad eseguire a favore dei beneficiari il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato (prestazione assicurata) in qualsiasi momento si verifichi.
L'importo della prestazione assicurata è direttamente collegato al valore delle quote del Fondo
Interno Personalised Portfolio appositamente costituito. Le prestazioni dovute dalla compagnia sono descritte al successivo art 14.
La prestazione assicurata è variabile in funzione del valore delle quote del Fondo Interno
Personalised Portfolio e quindi non vi è alcuna garanzia circa la restituzione dei premi conferiti.
(…).
Il diritto di riscatto che l'attrice assume di poter esercitare, previsto dall'art.16 della polizza e in relazione al quale è chiesta la condanna al pagamento, come chiaramente indicato dalla clausola indicata indica il solo soggetto investitore-contraente, ossia US, come autorizzato alla richiesta, sia essa totale o parziale, nonché destinatario della liquidazione.
pagina 7 di 9 In coerenza con detta previsione, il dato che sia stata US ad inviare l'apposito modulo
(doc.3 attrice, doc.15 convenuta) nel quale la stessa -e sola- richiedente è indicata beneficiaria del pagamento secondo i dati bancari precisati.
Il fatto che il modulo sia sottoscritto anche dall'assicurato signora non muta la Parte_1
titolarità del diritto a chiedere e ottenere la liquidazione, poiché non fa altro che corrispondere alle modalità di esercizio del riscatto come indicate nel successivo art.17.
Di particolare rilevanza il dato incontestato (e comunque documentato: doc.10 attrice;
docc.19,
24 e 25 convenuta) che sia il primo pagamento a titolo di acconto sia i successivi avvenuti nel corso del presente giudizio sono stati tutti effettuati a favore di US e non della signora e senza alcuna obiezione da parte di quest'ultima. Pt_1
Ancora, come segnalato dalla convenuta, la polizza prevede rimedi solo a favore del contraente investitore (US) non soddisfatto del servizio offerto dalla compagnia e che viene indicato come titolare del diritto a iniziare un'azione giudiziaria nei confronti della stessa e avanzare diritti derivanti dalla polizza.
Gli elementi indicati sono tutti univoci nell'individuare nella fiduciaria il soggetto titolare dei diritti derivanti dalla polizza tra i quali anche quello del riscatto.
La domanda formulata dalla signora non può pertanto trovare accoglimento Parte_1
poiché tutti i rapporti relativi alla polizza, intesi come diritti e doveri dalla stessa derivanti, vanno riconosciuti alle parti contraenti, da un lato e US dall'altro, a Controparte_1
seguito “del trasferimento della relativa contraenza nonché di tutti i diritti e doveri da essa derivanti, da parte di Crossfid Spa a favore di US Spa, a decorrere dal 28/04 2017” (cfr
“appendice di cessione del contratto” in calce alla polizza prodotta da entrambe le parti).
Da ultimo è opportuno rilevare altresì che la pretesa attorea (da ultimo quantificata in €
1.957.150,84), assume come base di partenza il quantum di € 4.368.151,82 riportato nella simulazione di riscatto (doc. 2 attrice), dedotti gli acconti.
Va tuttavia considerato che si tratta di una 'simulazione' che parte da un dato definito come
“riscatto ipotetico” che prescinde totalmente dalle modalità di determinazione del valore dell'investimento come contrattualmente disciplinate.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi e minimi per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e per la fase decisoria semplificata.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di;
Parte_1
-condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 11 giugno 2025
La giudice Laura Massari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36369/2023 promossa da:
(C.F. n il patrocinio dell'avv. VALSECCHI ANNIBALE Parte_1 C.F._1
AND ) VIALE BIANCA MARIA 35 20122 MILANO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato i ILANO presso il difensore avv. VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO
ATTORE contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
A ROSATI, 141 71100 FOGGIA;
C.F._3 Parte_2
LO, 18 00187 ROMA;
elettiva C.F._4
PIAZZA DEL POPOLO, 18 00187 ROMA presso il difensore avv. LENER RAFFAELE
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
Parte_1
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e argomentazione: in via principale: condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
1.957.150,84=, già al netto del primo acconto corrisposto il 19/6/2023 di euro
1.961.000,98=, del secondo acconto corrisposto l'11/3/2024 di euro 250.000,00=,
e del terzo acconto corrisposto il 27/7/2024 di euro 200.000,00=, o di quella pagina 1 di 9 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18 marzo 2023 (trenta giorni dall'esercizio del riscatto) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via subordinata: condannare la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro
1.957.150,84=, già al netto del primo acconto corrisposto il 19/6/2023 di euro
1.961.000,98=, del secondo acconto corrisposto l'11/3/2024 di euro 250.000,00 e del terzo acconto corrisposto il 27/7/2024 di euro 200.000,00=, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalla scadenza del termine che sarà ritenuto congruo da Questo Ill.mo Giudice in ragione della “natura della prestazione” ai sensi dell'art. 1183, primo o secondo comma, c.c., sino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
UTMOST DAC CP_1
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis
A) In via pregiudiziale e/ o preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto non Parte_1
titolare dei diritti di polizza e per l'effetto dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda giudiziale per i motivi di cui in narrativa.
B) In via pregiudiziale, ma subordinata rispetto ad A), nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la sig.ra abbia la Parte_1
legittimazione attiva ad agire giudizialmente ai sensi dell'art. 81 c.p.c., accertare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con la Società fiduciaria US S.p.A. con sede in Milano, via Giosuè Carducci n. 18 (20123) e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio per i motivi di cui in narrativa. pagina 2 di 9 C) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e per l'effetto ordinare l'integrazione della domanda per i motivi di cui in narrativa.
D) In via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in quanto infondate e pretestuose, per tutti i motivi di cui in narrativa;
E) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
La signora ha convenuto in giudizio la compagnia di diritto irlandese Parte_1 [...]
(già ) e ne ha chiesto la condanna a rendere il conto CP_1 Controparte_2
della gestione della polizza fornendo il Valore di Riscatto totale (richiesta non ribadita nelle conclusioni da ultimo precisate) e al pagamento in suo favore della somma di € 2.407.150,84, da ultimo quantificata in € 1.957.150,84 al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 18 marzo 2023 (trenta giorni dall'esercizio del riscatto) alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ovvero ex art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalla scadenza del termine che sarà ritenuto congruo ai sensi dell'art. 1183, primo o secondo comma, c.c., sino alla data della domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Ha riferito l'attrice:
-di aver stipulato in data 11.9.2014, per il tramite del veicolo fiduciario “Crossfid SPA”, la polizza vita “private wealth portfolio” con la compagnia convenuta (doc. 1), la Controparte_1
cui contraenza a partire dal 28/4/2017 è stata volturata sul veicolo fiduciario “US SPA”;
-al 13.2.2023 la simulazione di riscatto, basata sull'ultimo valore disponibile al 31.1.2023, era di
€ 4.481.949,73 per un importo netto di € 4.368.151,82 (doc. 2);
-il 16.2.2023 la contraente US s.p.a. e l'assicurata signora hanno esercitato Parte_1
il riscatto totale della polizza n. GP1412705 come consentito dall'art. 16 delle Condizioni di
Contratto (doc. 3) e con mail del 22.3.2023 confermava la corretta Controparte_1
pagina 3 di 9 ricezione della richiesta di liquidazione totale e della documentazione occorrente per dare corso alla esecuzione del riscatto (doc. 4);
-ciò nonostante nessun riscontro è pervenuto dall'assicuratore sia in ordine alla quantificazione del valore di riscatto sia in ordine alla liquidazione del 100% del corrispondente importo secondo le previsioni di cui al citato art. 16;
-la procedura di mediazione intrapresa ha avuto esito negativo;
-in data 19.6.2023 è pervenuta dalla compagnia una liquidazione (in acconto) di euro
1.961.000,98=, al netto di tasse e imposte applicabili.
Tanto premesso in fatto, richiamato quanto previsto dall'art.16 del contratto (“su esplicita richiesta dell'investitore-contraente, il Contratto può essere totalmente riscattato in qualsiasi momento. In tal caso la compagnia liquiderà il Valore di Riscatto totale. Il valore della quota da prendere in riferimento è solitamente quello rilevato il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto e di tutta la necessaria documentazione. Qualora, a causa di circostanze straordinarie non sia possibile calcolare il Valore dell'investimento entro tale intervallo di tempo e la CO non sia in grado di effettuare il pagamento entro 30 giorni, si potrà verificare un differimento. In questo caso, la CO scriverà all'investitore- contraente informandolo del ritardo e della causa da cui è dipeso”), l'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di calcolare il valore dell'investimento entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto e di liquidare il valore entro 30 giorni.
Ha inoltre eccepito la nullità della previsione nella parte in cui consente alla compagnia di opporre circostanze straordinarie ostative alla liquidazione, sia perché meramente potestativa
(art.1355 c.c.) sia per assoluta indeterminatezza del termine rimesso alla esclusiva discrezionalità dell'assicuratore-debitore.
Ha rilevato altresì che se si dovesse intendere che nessun termine è stato posto alla prestazione della compagnia, dovrebbe trovare applicazione l'art.1183 c.c. e darsi in ogni caso atto del superamento di qualsiasi temine in ragione della natura della prestazione.
pagina 4 di 9 Si è costituita la convenuta che, dopo aver ripercorso le vicende relative Controparte_1
al contratto di assicurazione oggetto del giudizio a partire dalla sua sottoscrizione il 11.9.2014 tra il veicolo fiduciario Crossfid s.p.a. e la allora sino alla richiesta di riscatto Controparte_2
totale esercitata dalla fiduciaria US e alla attività da essa svolta presso il gestore del fondo
FGP EA MA SA per procedere alla liquidazione, ha contestato la fondatezza della pretesa della signora sotto diversi profili: Pt_1
-in via pregiudiziale e/ o preliminare, ha chiesto di accertare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto titolare del rapporto e della legittimazione ad agire è la Parte_1
società fiduciaria US, dalla quale è pervenuta la richiesta di riscatto con indicazione di un conto corrente a sé intestato per effettuare il versamento. Ha elencato altri elementi che confermano la titolarità del rapporto in capo a US contraente-investitore, titolare dei diritti e doveri derivanti dalla polizza, tra i quali la corrispondenza intercorsa tra quest'ultima e la convenuta, il versamento in suo favore della liquidazione e il richiamo all'investitore-contraente contenuto nello stesso art.16 invocato da controparte;
-in via pregiudiziale subordinata, in ipotesi di ritenuta legittimazione attiva della signora , Pt_1
accertare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con la fiduciaria US s.p.a. e, per l'effetto, ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio;
-ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e per l'effetto ordinare l'integrazione della domanda generica, frutto di una “ricostruzione storica lacunosa in punto di fatto” e carente sia nella determinazione della cosa oggetto della domanda sia nella esposizione chiara e specifica dei fatti posti a suo fondamento;
-in via principale e nel merito, ha precisato che la polizza oggetto del giudizio è qualificabile come unit linked, contratto di assicurazione sulla vita - a vita intera e a premio unico – nel quale le prestazioni della compagnia sono determinate in base al valore dell'investimento relativo al
Fondo interno costituito appositamente per il contratto concluso senza alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale investito (art.14 polizza). Il riscatto, totale o parziale, della polizza è disciplinato dall'art.16, clausola pienamente valida nel considerare le pagina 5 di 9 tempistiche del calcolo del valore di liquidazione, già avvenuta per taluni asset investiti ma non per altri per cause non imputabili alla convenuta. Ha precisato che la gestione del capitale oggetto di polizza è stata affidata alla società FGP EA MA SA (doc.3) e che la mancanza di rendimento e la impossibilità di procedere alla totale liquidazione possono essere imputate al solo gestore. Ha concluso per il rigetto di tutte le domande avanzate.
Con decreto del 22.2.2024 ex art.171 bis comma 2 c.p.c., ritenuto non fondato il rilievo di parte convenuta in merito alla nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art.163 nn. 3 e 4
c.p.c. chiaramente (seppure sinteticamente) espressi nella domanda come confermato, in primo luogo, dalla stessa articolata difesa di parte convenuta, e ritenuto altresì non configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla società fiduciaria US s.p.a., questa giudice ha respinto le relative istanze e differito la prima udienza.
Ritenuto non necessario lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e all'esito questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
In via preliminare la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra
[...]
perchè non titolare dei diritti della polizza azionata. Pt_1
La legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto stesso, e da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite
(Cass. n.2091/2012; Cass. n.14468/2008; Cass. n.355/2008).
Nel presente giudizio può ritenersi positivamente accertata la legittimazione ad agire della signora che, secondo la sua stessa allegazione, si indica quale titolare dei diritti Parte_1
derivanti dalla polizza stipulata per il tramite del veicolo fiduciario Crossfid s.p.a., poi volturata sul veicolo fiduciario US s.p.a., con la compagnia convenuta . Controparte_1
pagina 6 di 9 La diversa questione, per come sollevata dalla convenuta che ha indicato la fiduciaria US, quale contraente investitore, la titolare del rapporto e dei diritti e doveri derivanti dalla polizza, e non la assicurata signora attiene al merito della lite risolvendosi Parte_1
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Tanto precisato, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento per la preliminare ed assorbente ragione che la signora non può essere riconosciuta titolare dei diritti Parte_1
nascenti dalla polizza oggetto del presente giudizio che, contrariamente a quanto allegato dall'attrice, non può essere ricondotta nel perimetro dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art.1891 c.c..
La polizza è stata stipulata tra la convenuta e Crossfid, veicolo fiduciario e poi volturata su
US, quale investitore contraente, e indica come “assicurato” e la titolarità Parte_1
dei diritti da essa derivanti spetta alla fiduciaria e dunque anche la legittimità ad agire in giudizio.
L'art.3 così precisa l'oggetto del contratto: Con il presente e contratto, Controparte_3
si obbliga nei confronti dell'investitore contraente, a fronte del conferimento del premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, ad eseguire a favore dei beneficiari il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato (prestazione assicurata) in qualsiasi momento si verifichi.
L'importo della prestazione assicurata è direttamente collegato al valore delle quote del Fondo
Interno Personalised Portfolio appositamente costituito. Le prestazioni dovute dalla compagnia sono descritte al successivo art 14.
La prestazione assicurata è variabile in funzione del valore delle quote del Fondo Interno
Personalised Portfolio e quindi non vi è alcuna garanzia circa la restituzione dei premi conferiti.
(…).
Il diritto di riscatto che l'attrice assume di poter esercitare, previsto dall'art.16 della polizza e in relazione al quale è chiesta la condanna al pagamento, come chiaramente indicato dalla clausola indicata indica il solo soggetto investitore-contraente, ossia US, come autorizzato alla richiesta, sia essa totale o parziale, nonché destinatario della liquidazione.
pagina 7 di 9 In coerenza con detta previsione, il dato che sia stata US ad inviare l'apposito modulo
(doc.3 attrice, doc.15 convenuta) nel quale la stessa -e sola- richiedente è indicata beneficiaria del pagamento secondo i dati bancari precisati.
Il fatto che il modulo sia sottoscritto anche dall'assicurato signora non muta la Parte_1
titolarità del diritto a chiedere e ottenere la liquidazione, poiché non fa altro che corrispondere alle modalità di esercizio del riscatto come indicate nel successivo art.17.
Di particolare rilevanza il dato incontestato (e comunque documentato: doc.10 attrice;
docc.19,
24 e 25 convenuta) che sia il primo pagamento a titolo di acconto sia i successivi avvenuti nel corso del presente giudizio sono stati tutti effettuati a favore di US e non della signora e senza alcuna obiezione da parte di quest'ultima. Pt_1
Ancora, come segnalato dalla convenuta, la polizza prevede rimedi solo a favore del contraente investitore (US) non soddisfatto del servizio offerto dalla compagnia e che viene indicato come titolare del diritto a iniziare un'azione giudiziaria nei confronti della stessa e avanzare diritti derivanti dalla polizza.
Gli elementi indicati sono tutti univoci nell'individuare nella fiduciaria il soggetto titolare dei diritti derivanti dalla polizza tra i quali anche quello del riscatto.
La domanda formulata dalla signora non può pertanto trovare accoglimento Parte_1
poiché tutti i rapporti relativi alla polizza, intesi come diritti e doveri dalla stessa derivanti, vanno riconosciuti alle parti contraenti, da un lato e US dall'altro, a Controparte_1
seguito “del trasferimento della relativa contraenza nonché di tutti i diritti e doveri da essa derivanti, da parte di Crossfid Spa a favore di US Spa, a decorrere dal 28/04 2017” (cfr
“appendice di cessione del contratto” in calce alla polizza prodotta da entrambe le parti).
Da ultimo è opportuno rilevare altresì che la pretesa attorea (da ultimo quantificata in €
1.957.150,84), assume come base di partenza il quantum di € 4.368.151,82 riportato nella simulazione di riscatto (doc. 2 attrice), dedotti gli acconti.
Va tuttavia considerato che si tratta di una 'simulazione' che parte da un dato definito come
“riscatto ipotetico” che prescinde totalmente dalle modalità di determinazione del valore dell'investimento come contrattualmente disciplinate.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori medi e minimi per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie) e per la fase decisoria semplificata.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta le domande di;
Parte_1
-condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 11 giugno 2025
La giudice Laura Massari
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