Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 21.1.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2022 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“ricostruzione carriera docente - indebito retributivo”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria
Palazzolo e Angelo Catalano, giusta procura in atti;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore - CP_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c, dai
[...] funzionari delegati dott.ssa e dott. , giusta delega CP_4 Controparte_5 in atti;
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dal funzionario dott.
; Controparte_7
- Resistenti –
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.4.2022, l'odierna ricorrente ha adito la presente sede deducendo: di essere docente di scuola media immessa in ruolo per la classe di concorso 59/A con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2005, come risultante dal decreto di ricostruzione carriera del 14.2.2007; che, in prossimità del pensionamento, in data 28.4.2021 il Dirigente Scolastico dell' , dott.ssa Maria Amato, ha emesso un secondo Controparte_8 decreto di ricostruzione carriera, con specifica indicazione dei trattamenti economici spettanti alla docente in relazione alla progressione di carriera;
di avere ricevuto in data 8.2.2022 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania una nota con la quale le è stato comunicato che, in applicazione al decreto di ricostruzione carriera prot. n. 659 del
28.4.2021, era stato avviato un procedimento amministrativo per addebito di
1
di avere ricevuto in data 17.3.2022 una pec dall'amministrazione scolastica in riscontro della predetta istanza, con la quale le è stata allegata la documentazione amministrativa relativa alla lavorazione dei lotti che avevano generato l'erogazione di somme indebite;
che dall'esame della scheda contabile inviata dall'amministrazione resistente emerge che la somma richiesta pari ad € 4.379,10 è stata generata da differenze stipendiali erogate negli anni 2010 - 2011 e 2017 – 2018; che il decreto di ricostruzione carriera su cui si fonda il procedimento di accertamento e di recupero dell'indebito è stato emesso a distanza di oltre 16 anni dall'immissione in ruolo e, quindi, oltre il termine di 480 gg. previsto dal D.M.
190/1995, con conseguente violazione del legittimo affidamento dell'incolpevole destinatario;
che il provvedimento di restituzione delle maggiori somme percepite dalla stessa, oltre ad essere illegittimo per irripetibilità delle somme stante il legittimo affidamento, risulta avere ad oggetto somme in gran parte prescritte, all'uopo evidenziando che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si
è verificato, ossia dalla data di erogazione delle somme non dovute, con conseguente prescrizione delle somme relative agli anni 2010 – 2011.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità ed inefficacia della richiesta del
, di restituzione della somma Controparte_9 di €.4.379,10 (euro quattromilatrecentosettantanove/10). In subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte le somme richieste alla ricorrente - per gli anni 2010 e 2011, quantificabili in €. 2.928,64 (euro duemilanovecentoventotto/64) o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata, con conseguente annullamento del provvedimento di addebito, qui contestato, per i relativi importi accertati. Con condanna alla rifusione delle spese di lite delle amministrazioni resistenti, anche in solido”.
Con memoria difensiva depositata il 10.11.2022 si è costituito in giudizio il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Catania, contestando in toto il ricorso.
In particolare, parte resistente, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha evidenziato che al credito vantato dalla pubblica amministrazione per emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente si applicano le regole di diritto comune relative all'indebito oggettivo ex art. 2033 del c.c., per cui il termine prescrizionale non può che essere decennale con decorrenza dal momento in cui il diritto alla ripetizione può essere fatto valere, e cioè in seguito alla disposta ricostruzione di carriera e quindi dalla data in cui la competente Direzione del Ministero
Finanze è venuta a conoscenza del provvedimento di Controparte_1 rideterminazione della carriera dell'interessata.
2 Ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “… si insiste sulla totale carenza di legittimazione passiva di questo (articolazione territoriale CP_1 CP_10
), trattandosi principalmente di controversia in materia di esclusiva
[...] competenza del , Controparte_11 ordinatore primario della spesa e datore di lavoro del ricorrente ed unico soggetto legittimato a fornire chiarimenti in ordine all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera, non essendo fondate le ulteriori eccezioni di parte afferenti l'operato della . CP_10
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso con condanna alle spese a carico della parte ricorrente per le motivazioni sopra addotte”.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2022 si è costituito il
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_12 passiva e precisando nel merito che la buona fede non può costituire esimente in relazione all'attività di recupero erariale e che nessuna prescrizione è maturata al momento dell'ingiunzione essendo determinante, ai fini della decorrenza del dies a quo, l'atto di ricostruzione della carriera. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Rigettare il ricorso, siccome Controparte_6 infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova.”
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.1.2025 - fissata per la discussione - è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c – come in atti - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento del 20.1.2021 (rectius
2022) prot. n. 2745 con il quale le è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per addebito relativo a somme da rifondere all'erario per stipendi non dovuti negli anni compresi tra l'1.9.2010 e il 31.8.2020 a seguito dell'applicazione del decreto di ricostruzione della carriera della docente n. 659 del
28.4.2021, assumendo che alcuna somma è dovuta o, in subordine, eccependo che il credito è in parte prescritto.
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione Contr passiva sollevata dal atteso che il provvedimento di addebito opposto nel presente giudizio è stato emesso dal , quale Controparte_1 ente esecutore preposto alla procedura di recupero e nel caso di specie la parte ha contestato l'atto opposto deducendo motivi attinenti alla correttezza del procedimento recuperatorio. Contr Inoltre, il sebbene non rivesta la qualità di datore di lavoro provvede alla erogazione delle retribuzioni in favore della ricorrente ed è perciò il titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento asseritamente ricevuto in eccedenza (Cassazione n. 29755 del 15.11.2019, sentenza Trib. di
Monza n. 374 del 2022 confermata sul punto da Corte d'Appello n. 547 del 2022). Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, altresì, dal , poiché il predetto è il datore di Controparte_6 CP_1
3 lavoro della ricorrente, cui fa capo l'obbligo di pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione, è l'ordinatore primario di spesa, poiché titolare del rapporto di lavoro.
Sempre in via preliminare va esaminata la dedotta prescrizione del diritto alla ripetizione.
Nel caso di specie, trattandosi di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale, in luogo del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c. in relazione alla natura dei crediti in esame
(cfr. C.d.S. 4989/2012, secondo cui “L'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest'ultima norma”; cfr. altresì Tar Puglia – Bari – 1363/2019, Tar Friuli Venezia Giulia – Trieste –
352/2018, Tar Emilia Romagna – Parma – 185/2018, Tar Roma – Lazio –
5577/2018, Tar Lombardia – Milano – 1956/2015, Tar Campania 5294/2014, Tar
Sicilia 2254/2014, Tar Lazio 6233/2014, Tar Sicilia 685/2014, Tar Campania
3311/2013, C.d.S. 3503/2013, C.d.S. 2320/2010; cfr. altresì, con riguardo alla giurisprudenza ordinaria di merito, Tribunale Parma 95/2020).
Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo della prescrizione, appare condivisibile la giurisprudenza secondo la quale: “…Il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c., quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate” (cfr. Tar Puglia – Bari – 1363/2019, cit., che a sua volta richiama C.d.S. 294/1993 e Corte Conti, sez. giur. Veneto, 782/2019; cfr. altresì
Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 892 del 6.3.2018 secondo cui
“…Rileva la Corte sul punto come per costante giurisprudenza di legittimità, l'art.
2935 c.c. deve interpretarsi nel senso che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell'art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo"(in tal senso Cass. sent.n. 14576/2007). In altri termini, secondo quanto disposto dall'art. 2935 c.c., ai fini del dies a quo di decorrenza della prescrizione rileva soltanto la mera possibilità legale di esercizio del diritto, pertanto "l'impossibilità di far valere quel diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto" (in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 21026/2014).
Il Collegio si riporta, altresì, a quanto rilevato da questa Corte territoriale in analoga fattispecie (sent. n. 3347/2016): "Nell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il
4 diritto del solvens alla restituzione sorge nel giorno stesso in cui la prestazione indebita è stata eseguita.
Ciò si evince chiaramente dall'art. 2033 c.c.
Peraltro, nel caso di specie l'attività di mera quantificazione contabile dell'indebito dipende dalla volontà dello stesso creditore, sicché imputet sibi se ha tardato a ricostruire la carriera dell'insegnante e quindi, a calcolare l'indebito così risultato.
In ogni caso, dipendendo il ritardo da un proprio comportamento, quest'ultimo non può assurgere a impedimento del decorso del termine di prescrizione: ai sensi dell'art. 2935 c.c., per avere natura impeditiva, infatti, l'ostacolo all'esercizio del diritto deve avere carattere invincibile e cioè provenire da norma giuridica oppure da un terzo e non già da mero arbitrio dello stesso creditore, per definizione non invincibile". […]”.
Quanto sin qui rilevato induce dunque a ritenere che la prescrizione decorra dal momento della erogazione non dovuta delle somme, (in linea con tale prospettiva, vedi tra le tante Cass. sez. lav., Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 e Cons. Stato sez. II, parere 10 gennaio 2011, n. 104).
La diversa opzione, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, volta a far decorrere la prescrizione dall'atto di ricostituzione della carriera del dipendente, non è persuasiva in quanto conduce a rimettere alla mera volontà del creditore l'inizio della decorrenza di un termine il quale, invece, deve trovare rispondenza nel dato obiettivo del giorno nel quale il diritto può essere fatto valere.
In proposito giova inoltre richiamare quanto da ultimo affermato dalla Suprema
Corte in analoga fattispecie su controversia attinente a somme risultate erogate in eccedenza rispetto al dovuto, secondo quanto accertato in esito alla ricostruzione della carriera da parte dell , in cui si faceva Controparte_13 questione se la decorrenza della prescrizione fosse da riferire al momento in cui la
P.A. aveva avuto conoscenza dell'esistenza del credito erariale e dunque al momento in cui era stato registrato il Decreto dell Scolastico Regionale di CP_13 rideterminazione del trattamento economico spettante alla lavoratrice.
In proposito si afferma: “questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui "in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi… di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo" (Cass. 3 dicembre 2015,
n. 24628; Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603);
▪ nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall'esistenza originaria o meno dell'obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico;
in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il assume il pagamento in misura CP_14 eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all'assetto
5 giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal non esisteva ab CP_14 origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l'indebito, ovverosia l'adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione;
▪ in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n.
40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa
(v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell'assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine)…” (cfr Cassazione civile sez. lav., 23/07/2024,
n.20427).
Inoltre, solo un atto recante una esplicita richiesta restitutoria può determinare l'effetto interruttivo, non potendo avere una tale valenza un provvedimento di ricostruzione della carriera, dal quale non può desumersi una volontà che abbia una consistenza e una determinazione (o una determinabilità evidentemente percepibile dalla controparte) tale da costituire oggetto di una precisa individuazione.
Nella specie, il primo atto interruttivo documentato in giudizio è rappresentato dal provvedimento avente ad oggetto “comunicazione di avvio di procedimento amministrativo art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.” notificata alla ricorrente in data 8.2.2022 (cfr. allegato 3 fasc. parte ricorrente).
Considerato che la richiesta di rimborso si riferisce al periodo che va dall'1.9.2010 al 31.8.2020 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla predetta comunicazione di avvio di procedimento amministrativo comunicata l'8.2.2022, deve considerarsi estinto il credito avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore rispetto alla retribuzione ritenuta dovuta fino al decennio antecedente l'8.2.2022 (ossia che si collocano anteriormente all'8.2.2012), e quindi le differenze scaturite dagli anni 2010 e 2011, per un totale lordo di euro 2.928,64 come emergente dalla scheda contabile versata in atti (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
La prescrizione invocata, però, non consente di ritenere estinta l'intera pretesa restitutoria, non vengono, infatti, coperte dalla prescrizione le somme che si assumono indebitamente erogate negli anni 2017-2018.
Ciò impone di esaminare la doglianza di parte ricorrente circa la dedotta illegittimità del provvedimento di restituzione delle maggiori somme per irripetibilità delle stesse.
Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto la percezione in buona fede delle somme in questione asserendo che ciò unitamente al trascorrere di un lungo lasso di tempo dal momento della ricezione senza che la P.A abbia attivato il recupero, ha ingenerato nel percipiente un affidamento nella legittimità dell'erogazione tale da precluderne il recupero (la ricorrente segnatamente ha addotto che “ove un provvedimento venga emesso con colpevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla norma, sia pure non perentori, la riscossione in buona fede, giustificata dal decorso
6 di un lungo periodo di tempo tale da indurre nel percipiente la ragionevole convinzione che tali somme risultassero effettivamente dovute, ed il suo legittimo affidamento, comporta l'effetto di rendere irripetibili le maggiori somme erogate”
(cfr. pag. 3 del ricorso).
Va subito evidenziato che l'assunto della non ripetibilità delle somme a titolo di retribuzione percepite in buona fede in misura maggiore a quanto dovuto non sembra attualmente trovare riscontro nella giurisprudenza sia civile che amministrativa. Si rileva, all'uopo che “il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula l'applicazione dell'art. 2033
c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovuto è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione del solvens con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale” (Cons. St.
17/1/2011 n. 232; Cons. St. 16/5/2011 n. 2956).
La giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è motivo di discostarsi, ha avuto modo di osservare che “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione degli interessi” (Cfr. Cass. 8/4/2010 n. 8338, nonché Cass. 22/12/2008 n. 29926).
Ne consegue, dunque, che la percezione in buona fede da parte del pubblico dipendente di somme non dovute, sul ragionevole affidamento della loro debenza, non determina la loro irripetibilità ma incide unicamente sulla decorrenza degli interessi dalla data della domanda di restituzione dell'indebito.
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento statuendo in particolare che “il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla
P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero
e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate” (Cons. di Stato, sez.
4, n. 290/2008; Cons. di Stato ord. gen. n. 145/2007).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4323/2017 che ha differenziato tra l'indebito pensionistico rispetto al quale deve essere valutata la posizione di buona fede del lavoratore e l'indebito retributivo del dipendente rispetto al quale non si ritiene che possa valere la buona fede del dipendente se non in relazione alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Anche la doglianza circa la tardività da parte dell'amministrazione scolastica nell'adozione del provvedimento di ricostruzione di carriera non coglie nel segno, in considerazione del fatto che l'art.172 legge 312/1980 attribuisce alla pubblica amministrazione la possibilità di procedere a conguaglio, fermo restando il compimento dei termini di prescrizione. Il recupero dell'indebito, infatti, costituisce
7 preciso dovere a carico dell'amministrazione, sanzionabile con responsabilità contabile in caso di omissione.
Va, altresì, rilevato che la ricorrente non offre alcun argomento per ritenere che le somme corrisposte siano state correttamente erogate o vi sia titolo per la loro percezione: non vi è, infatti, una specifica contestazione sulla sussistenza dell'indebito, né in merito alle modalità di calcolo delle somme oggetto della richiesta di restituzione dell'indebito.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui si è detto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, alla complessità della fattispecie e alle oscillazioni giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa di riferimento le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione a titolo di indebito erariale con riferimento alle somme corrisposte a in data antecedente Parte_1 all'8.2.2012; rigetta nel resto il ricorso;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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