Articolo 3 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 agosto 1956
Art. 3.
Alla maggiore spesa di cui ai precedenti articoli viene provveduto, per gli esercizi dal 1952-53 al 1954-55, con le dotazioni degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi medesimi, e per l'esercizio 1955-56 a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956