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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4846 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, alla quale le parti hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._2
Stroscio, giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta e nei confronti di
p. iva e, per essa, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti,
(p. iva e, per essa, Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, terzi intervenuti avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2018, e nella Parte_1 qualità di fideiussore premesso di aver intrattenuto presso il Parte_2
i rapporti di conto corrente n. 2355/000355 e n. Controparte_1
2355/000361, hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattutite. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'intervenuto giudicato in relazione a quanto statutito sul rapporto di conto corrente n. 355 dal decreto ingiuntivo n. 1453/15, emesso dal
Tribunale di Messina in data 26.10.2015, non opposto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta cessione del credito. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio e, Controparte_2 per essa, e, successivamente, odierna Controparte_3 Controparte_4 cessionaraia del credito, aderendo alle difese già svolte dalla cedente e chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di giudicato fatta valere dalla banca convenuta in ordine al rapporto d conto corrente n. 355. Come è noto, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Civ., sez. III 04.04.2019, n. 9316; Cass. Civ., 06.07.2020, n. 13815). L'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico e ciò vale anche per il decreto ingiuntivo che non acquista efficacia di giudicato solo in merito al credito azionato “ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Cass. Civ., 06.09.2007, n. 18725).
Nel caso di specie, il superiore decreto, regolarmente notificato a
[...] il 01/12/2015 e (previo provvedimento di rimessione in termini del Pt_1
12/09/2016) a il 27/10/2016, non é stato opposto dai debitori nei Parte_2 termini di legge e, pertanto, é da ritenersi passato in giudicato (doc. 01 fascicolo parte convenuta).
A ciò consegue che gli odierni attori non potranno far valere nell'odierno giudizio quelle pretese nullità e/o illegittimità che avrebbero dovuto e potuto
2 sollevare opponendo, nei termini di legge, il decreto ingiuntivo loro notificato (decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 355). Sul punto, la giurisprudenza si é già pronunciata affermando che “deve essere accolta l'eccezione preliminare di giudicato formulata dalla banca convenuta nel giudizio nel quale parte attrice chiede l'accertamento dell'illegittimità delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente al cui saldo debitorio si riferisce, però, un precedente decreto ingiuntivo notificato dalla banca all'odierno attore e divenuto esecutivo per mancata opposizione” (cfr. Trib. Nocera Inferiore 03/10/2013 n. 1094 – doc. 02). Quanto all'ampiezza della nozione di giudicato, é notorio come quest'ultimo, per giurisprudenza costante, si estenda al dedotto ed al deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprenda cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (cfr. Cass. 28/10/2011 n. 22520). Il rapporto, in cui vi è stato passaggio a sofferenza, come da allegazione in atti è peraltro stato chiuso, sicchè non può residuare neanche un interesse per il futuro alla dichiarzione di nullità delle condizioni.
Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena,
3 sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo nelle ipotesi in cui lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche ove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). A prescindere dall'eccezione di giudicato, va preliminarmente dato atto che non risultano prodotti in atti né il contratto originario di apertura del conto corrente n. 355 né i relativi estratti conto del suddetto rapporto, sicchè la
4 rideterminazione dell'esatto dare ed avere tra le parti deve ritenersi preclusa, attesa l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto. Dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che parte attrice ha depositato un contratto di apertura di credito n. 000067963 sul conto corrente n. 355 dell'11.06.2009 e gli estratti del conto corrente n. 361 dall'11.08.2009 al 31.08.2011, nonché un consulenza tecnica di parte limitatamente al rapporto n. 355 effettuata per il periodo compreso tra il 12.08.2009 ed il 18.12.2014. La documentazione in atti prodotta dalle parti non è, pertanto, idonea a ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ., sez. VI, 01.12.2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno 2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta).
Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infra-annuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa
Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”). Preme evidenziare la sicura omessa produzione di ulteriore documentazione da parte degli attori, non avendo questi ultimi lamentato l'eventuale smarrimento della documentazione contenuta nel proprio fascicolo di parte, ovvero chiesto l'autorizzazione alla ricostruzione del medesimo, con la conseguenza che non risultano elementi per ritenere che la mancanza dei documenti sia dipesa da smarrimento o sottrazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10.10.2018, n. 25133, per la quale “se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione”). Ed invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo
5 specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c. (…). Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. Civ., sez. I, 13.06.2022, n. 19006). La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene richiesta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III, 06.10.2005, n.
19475). Né la suddetta documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.09.2021, n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10.03.2022, n.
7871; nella giurisprudenza di merito, Corte appello Ancona, sez. VII, 02.08.2022, n. 1050; Corte appello Brescia, sez. I, 26.04.2022, n. 504; Corte appello Torino sez. I, 07.10.2022, n. 1051; Corte appello Catania sez. I, 18.10.2021, n. 1984; Corte appello Firenze, 10.11.2021, n. 2156).
Invero, pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21.12.2020, n. 29190), nel caso di specie, la totale mancanza di documentazione impedisce di ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa e di fornire indicazioni certe e complete sugli eventuali pagamenti indebitamente effettuati. L'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, anatocistici o della commissione di massimo scoperto può condurre ad una ricontabilizzazione solo avendo a disposizione gli estratti di conto corrente completi, sicchè, anche qualora sia pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari, non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura l'attore abbia versato somme non dovute a titolo di interessi.
6 Sul punto, va invero rilevato che, tenuto conto delle censure avanzate da parte attrice e delle allegazioni della consulenza tecnica di parte, la predetta ricostruzione è comunque superflua. Ed infatti, in assenza di contestazioni in ordine alla avvenuta sottoscrizione del contratto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di originaria applicazione da parte della banca di interessi ultralegali. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti, va rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
7 nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017
n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che parte attrice ha invero contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal 31.12.2009 (v. pag. 26 della c.t.p.) ed è incontestata e risulta documentalemnte in atti la circostanza che il rapporto fosse già in essere dall'11.08.2009. Alcuna usura originaria è stata pertanto allegato e/o provata.
Va, altresì, rigettata la domanda di parte attrice in ordine alla dedotta applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto della cd. usura soggettiva o in concreto. Per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p. è onere dell'attore fornire la prova della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, della propria situazione di difficoltà economica o finanziaria e della conoscenza della stessa da parte della banca (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12.09.2014, n. 19282; conf.
Tribunale Firenze, sez. III, 05.01.2021, n. 18; Tribunale Roma, sez. XVII, 08.08.2020, n. 11489; Tribunale Tivoli, 09.04.2020, n. 564). Ebbene, deve darsi atto che l'eccezione di parte attrice in ordine all'applicazione dell'usura soggettiva appare generica, non avendo quest'ultima fornito adeguata prova dell'esistenza dei sui presupposti nel caso di specie, né allegato specificatamente l'esistenza di condizioni di difficoltà economica della propria attività imprenditoriale, omettendo altresì di specificare gli elementi tramite i quali la banca ne sarebbe venuta a conoscenza, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato neanche lo stato soggettivo di approfittamento da parte dell'istituto di credito, che non può essere desunto sic et simpliciter dalla dedotta misura elevata del tasso di interesse pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 13.04.2021, n. 3005, la quale
8 specifica “come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato”). Anche la domanda di illegittima applicazione di interessi anatocistici è infondata. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il contratto di conto corrente stato aperto nel
2009, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Il predetto accertamento deve, tuttavia, ritenersi precluso in mancanza della produzione del relativo contratto. Va, poi, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
In tema di commissioni di massimo scoperto, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla
9 relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. Cass. Civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 .07.2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; Tribunale Padova, 26.07.2012;
Tribunale Bari, 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
Ebbene, nel caso di specie, il predetto accertamento deve ritenersi superfluo essendo la stessa parte attrice a dare atto della mancata applicazione della commissione di massimo scoperto (v. pag. 34 della c.t.p.), senza, peraltro, sollevare delle contestazioni in ordine al mancato adeguamento alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, e dal decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012. Sono poi generiche le allegazioni di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca di spese e competenze non dovute, non avendo la stessa specificamente indicato quali sarebbero tali voci né le ragioni per le quali l'operato della società convenuta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica.
Va, altresì, rigettata la domanda di di risarcimento danni formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione
10 sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitato ad allegare il danno subito.
Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dalla società terza intervenuta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione resta assorbita.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminalbile. Ritiene il presente Giudice che sussistano, altresì, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte attrice e le società cessionarie del credito intervenute in giudizio, non avendo quest'ultime proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta. In ragione della mancata partecipazione della banca convenuta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo del 28.02.2014) la stessa va condannata, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4846/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e le terze intervenute;
4. condanna la banca convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
12
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4846 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, alla quale le parti hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._2
Stroscio, giusta procura in atti, attori contro (p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta e nei confronti di
p. iva e, per essa, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti,
(p. iva e, per essa, Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(p. iva ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso, giusta procura in atti, terzi intervenuti avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2018, e nella Parte_1 qualità di fideiussore premesso di aver intrattenuto presso il Parte_2
i rapporti di conto corrente n. 2355/000355 e n. Controparte_1
2355/000361, hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultimo, contestando l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi usurari ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non pattutite. Hanno, quindi, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. Il costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'intervenuto giudicato in relazione a quanto statutito sul rapporto di conto corrente n. 355 dal decreto ingiuntivo n. 1453/15, emesso dal
Tribunale di Messina in data 26.10.2015, non opposto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta cessione del credito. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio e, Controparte_2 per essa, e, successivamente, odierna Controparte_3 Controparte_4 cessionaraia del credito, aderendo alle difese già svolte dalla cedente e chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di giudicato fatta valere dalla banca convenuta in ordine al rapporto d conto corrente n. 355. Come è noto, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Civ., sez. III 04.04.2019, n. 9316; Cass. Civ., 06.07.2020, n. 13815). L'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico e ciò vale anche per il decreto ingiuntivo che non acquista efficacia di giudicato solo in merito al credito azionato “ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (Cass. Civ., 06.09.2007, n. 18725).
Nel caso di specie, il superiore decreto, regolarmente notificato a
[...] il 01/12/2015 e (previo provvedimento di rimessione in termini del Pt_1
12/09/2016) a il 27/10/2016, non é stato opposto dai debitori nei Parte_2 termini di legge e, pertanto, é da ritenersi passato in giudicato (doc. 01 fascicolo parte convenuta).
A ciò consegue che gli odierni attori non potranno far valere nell'odierno giudizio quelle pretese nullità e/o illegittimità che avrebbero dovuto e potuto
2 sollevare opponendo, nei termini di legge, il decreto ingiuntivo loro notificato (decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 355). Sul punto, la giurisprudenza si é già pronunciata affermando che “deve essere accolta l'eccezione preliminare di giudicato formulata dalla banca convenuta nel giudizio nel quale parte attrice chiede l'accertamento dell'illegittimità delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente al cui saldo debitorio si riferisce, però, un precedente decreto ingiuntivo notificato dalla banca all'odierno attore e divenuto esecutivo per mancata opposizione” (cfr. Trib. Nocera Inferiore 03/10/2013 n. 1094 – doc. 02). Quanto all'ampiezza della nozione di giudicato, é notorio come quest'ultimo, per giurisprudenza costante, si estenda al dedotto ed al deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprenda cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (cfr. Cass. 28/10/2011 n. 22520). Il rapporto, in cui vi è stato passaggio a sofferenza, come da allegazione in atti è peraltro stato chiuso, sicchè non può residuare neanche un interesse per il futuro alla dichiarzione di nullità delle condizioni.
Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale
“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena,
3 sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo nelle ipotesi in cui lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche ove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). A prescindere dall'eccezione di giudicato, va preliminarmente dato atto che non risultano prodotti in atti né il contratto originario di apertura del conto corrente n. 355 né i relativi estratti conto del suddetto rapporto, sicchè la
4 rideterminazione dell'esatto dare ed avere tra le parti deve ritenersi preclusa, attesa l'impossibilità di ricostruire l'andamento del rapporto. Dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che parte attrice ha depositato un contratto di apertura di credito n. 000067963 sul conto corrente n. 355 dell'11.06.2009 e gli estratti del conto corrente n. 361 dall'11.08.2009 al 31.08.2011, nonché un consulenza tecnica di parte limitatamente al rapporto n. 355 effettuata per il periodo compreso tra il 12.08.2009 ed il 18.12.2014. La documentazione in atti prodotta dalle parti non è, pertanto, idonea a ricostruire l'andamento dei contratti di conto corrente oggetto di causa e a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato alla data della proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., sez. I, 02.05.2019, n. 11543; Cass. Civ., sez. I, 04.04.2019, n. 9526; Cass. Civ., sez. VI, 01.12.2021, n. 37776, per la quale “nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che non solo mancavano tutti gli estratti conto relativi alla prima fase del rapporto di conto corrente, dal novembre 1998 al gennaio 2001 ed in parte quelli relativi all'anno 2008, per tre trimestri, nonché quelli relativi all'ultimo periodo (tra il 30 settembre 2013 ed il 25 settembre 2014), ma non erano stati dedotti e non emergevano “elementi utili al fine di desumere con certezza l'andamento del rapporto e l'eventuale saldo negativo o positivo per il correntista” (il quale aveva promosso azione di ripetizione di indebito, in difetto di domanda riconvenzionale contrapposta della banca convenuta).
Quindi non si poneva solo un problema di carenza iniziale ed infra-annuale degli estratti conto ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto. La pronuncia impugnata risulta quindi avere deciso in senso conforme ai principi di diritto sopra richiamati ribaditi da questa
Corte, considerato che nella specie, a fronte di lacune probatorie nella produzione degli estratti conto che riguardavano non solo il periodo iniziale e quello intermedio ma anche quello finale, non erano stati offerti ulteriori elementi comunque utili a ricostruire il complessivo andamento del rapporto”). Preme evidenziare la sicura omessa produzione di ulteriore documentazione da parte degli attori, non avendo questi ultimi lamentato l'eventuale smarrimento della documentazione contenuta nel proprio fascicolo di parte, ovvero chiesto l'autorizzazione alla ricostruzione del medesimo, con la conseguenza che non risultano elementi per ritenere che la mancanza dei documenti sia dipesa da smarrimento o sottrazione (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 10.10.2018, n. 25133, per la quale “se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione”). Ed invero, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo
5 specifico nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c. (…). Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto” (Cass. Civ., sez. I, 13.06.2022, n. 19006). La rilevata carenza probatoria non permette, quindi, di verificare l'andamento del rapporto e quantificare l'indebito pagamento, la cui restituzione viene richiesta da parte attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, producendo in giudizio gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, provvedendo ad acquisire la documentazione probatoria in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio, anche azionando tempestivamente lo strumento di cui all'art. 119 T.U.B. (cfr. Cass. Civ., sez. I. 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., sez. III, 06.10.2005, n.
19475). Né la suddetta documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.09.2021, n. 24641; conf. Cass. Civ., sez. I, 10.03.2022, n.
7871; nella giurisprudenza di merito, Corte appello Ancona, sez. VII, 02.08.2022, n. 1050; Corte appello Brescia, sez. I, 26.04.2022, n. 504; Corte appello Torino sez. I, 07.10.2022, n. 1051; Corte appello Catania sez. I, 18.10.2021, n. 1984; Corte appello Firenze, 10.11.2021, n. 2156).
Invero, pur essendo possibile per il Giudice, in caso di assenza degli estratti conto, ricostruire il saldo attraverso l'impiego di ulteriori mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 21.12.2020, n. 29190), nel caso di specie, la totale mancanza di documentazione impedisce di ricostruire l'andamento del contratto di conto corrente oggetto di causa e di fornire indicazioni certe e complete sugli eventuali pagamenti indebitamente effettuati. L'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, anatocistici o della commissione di massimo scoperto può condurre ad una ricontabilizzazione solo avendo a disposizione gli estratti di conto corrente completi, sicchè, anche qualora sia pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari, non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura l'attore abbia versato somme non dovute a titolo di interessi.
6 Sul punto, va invero rilevato che, tenuto conto delle censure avanzate da parte attrice e delle allegazioni della consulenza tecnica di parte, la predetta ricostruzione è comunque superflua. Ed infatti, in assenza di contestazioni in ordine alla avvenuta sottoscrizione del contratto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di originaria applicazione da parte della banca di interessi ultralegali. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti, va rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale
Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti
7 nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, inoltre, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017
n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta.
Ciò posto, nel caso di specie, esclusa la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta, deve, in primo luogo, rilevarsi che parte attrice ha invero contestato l'usurarietà dell'interesse applicato solo a decorrere dal 31.12.2009 (v. pag. 26 della c.t.p.) ed è incontestata e risulta documentalemnte in atti la circostanza che il rapporto fosse già in essere dall'11.08.2009. Alcuna usura originaria è stata pertanto allegato e/o provata.
Va, altresì, rigettata la domanda di parte attrice in ordine alla dedotta applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto della cd. usura soggettiva o in concreto. Per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p. è onere dell'attore fornire la prova della sproporzione tra le condizioni applicate e le condizioni praticate per operazioni similari, della propria situazione di difficoltà economica o finanziaria e della conoscenza della stessa da parte della banca (cfr. Cass. Civ., sez. III, 12.09.2014, n. 19282; conf.
Tribunale Firenze, sez. III, 05.01.2021, n. 18; Tribunale Roma, sez. XVII, 08.08.2020, n. 11489; Tribunale Tivoli, 09.04.2020, n. 564). Ebbene, deve darsi atto che l'eccezione di parte attrice in ordine all'applicazione dell'usura soggettiva appare generica, non avendo quest'ultima fornito adeguata prova dell'esistenza dei sui presupposti nel caso di specie, né allegato specificatamente l'esistenza di condizioni di difficoltà economica della propria attività imprenditoriale, omettendo altresì di specificare gli elementi tramite i quali la banca ne sarebbe venuta a conoscenza, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato neanche lo stato soggettivo di approfittamento da parte dell'istituto di credito, che non può essere desunto sic et simpliciter dalla dedotta misura elevata del tasso di interesse pattuito (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 13.04.2021, n. 3005, la quale
8 specifica “come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato”). Anche la domanda di illegittima applicazione di interessi anatocistici è infondata. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il contratto di conto corrente stato aperto nel
2009, ossia successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Il predetto accertamento deve, tuttavia, ritenersi precluso in mancanza della produzione del relativo contratto. Va, poi, rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto da parte della banca.
In tema di commissioni di massimo scoperto, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla
9 relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. Cass. Civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 .07.2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ossia su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Tribunale Busto Arsizio, 09.12.2009; Tribunale Padova, 10.06.2011; Tribunale Padova, 26.07.2012;
Tribunale Bari, 24.04.2014). Tale clausola, infatti, non consentirebbe al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta applicazione da parte della banca. Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010).
Ebbene, nel caso di specie, il predetto accertamento deve ritenersi superfluo essendo la stessa parte attrice a dare atto della mancata applicazione della commissione di massimo scoperto (v. pag. 34 della c.t.p.), senza, peraltro, sollevare delle contestazioni in ordine al mancato adeguamento alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, e dal decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012. Sono poi generiche le allegazioni di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione da parte della banca di spese e competenze non dovute, non avendo la stessa specificamente indicato quali sarebbero tali voci né le ragioni per le quali l'operato della società convenuta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica.
Va, altresì, rigettata la domanda di di risarcimento danni formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione
10 sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo parte attrice fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbe subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitato ad allegare il danno subito.
Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dalla società terza intervenuta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione resta assorbita.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminalbile. Ritiene il presente Giudice che sussistano, altresì, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte attrice e le società cessionarie del credito intervenute in giudizio, non avendo quest'ultime proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli attori, ma limitandosi a far proprie le difese della banca convenuta. In ragione della mancata partecipazione della banca convenuta alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo del 28.02.2014) la stessa va condannata, ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, al versamento di una somma in favore dell'Erario pari al valore del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4846/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli attori e le terze intervenute;
4. condanna la banca convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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