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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il
1°/12/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore FIORENTIN FABIO, Giudice in data 1°/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 20/2/2024 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione - P. I. Ricorrente 1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3 rappresentata da - (ultimo legale rappresentante prima dell'estinzione)
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD Email_2 elettivamente domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060401851/2023 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il 1°/12/2025 Richieste delle parti: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente fa presente che con atto di “vendita immobiliare costituzione di servitù” a rogito del Notaio Nominativo_1 di Palmanova del 2 luglio 2018, n. 85.682/32.441 di 1 repertorio, registrato a Udine il 13 luglio 2018 al n. 2361, serie 1T, l'allora Ricorrente_1 S.r.l., vendeva alla Società_1 S.a.s. di Società_2 la piena proprietà di un'unità immobiliare a uso ricettivo, al tempo in corso di costruzione e al grezzo, sita nel comune di
Grado (GO), al prezzo convenuto di € 1.000.000,00 oltre a IVA del 10% per complessive €
100.000,00. L'Agenzia delle Entrate mediante l'atto impugnato ha disconosciuto l'aliquota ridotta applicata del 10% mediante applicazione sull'atto dell'aliquota ordinaria del 22%, provvedendo al recupero di quanto non versato, sul presupposto che in caso di cessione di fabbricati strumentali non ultimati si applica l'IVA con aliquota ordinaria.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 D. Lgs. n.
546 del 31.12.1992, con proposta n. 500104/2025 del 11-09-2025, codice T19, atto
19834049009 con cui il processo rubricato RGR 52/2024 su atto Accertamento
TI9060401851-2023 veniva definito nel valore proposto di € 149.557,00 come accertato e una riduzione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento ovvero € 27.000,00 oltre al pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi, per un totale da versare pari a €
174.959,89.
L'Agenzia delle Entrate chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo depositato agli atti, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Udine, lì 1°.12.2025
Ricorso firmato digitalmente dal Presidente e dall'Estensore
2
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il
1°/12/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
ZULIANI ANDREA, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore FIORENTIN FABIO, Giudice in data 1°/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 20/2/2024 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. in Liquidazione - P. I. Ricorrente 1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3 rappresentata da - (ultimo legale rappresentante prima dell'estinzione)
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD Email_2 elettivamente domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060401851/2023 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il 1°/12/2025 Richieste delle parti: cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente fa presente che con atto di “vendita immobiliare costituzione di servitù” a rogito del Notaio Nominativo_1 di Palmanova del 2 luglio 2018, n. 85.682/32.441 di 1 repertorio, registrato a Udine il 13 luglio 2018 al n. 2361, serie 1T, l'allora Ricorrente_1 S.r.l., vendeva alla Società_1 S.a.s. di Società_2 la piena proprietà di un'unità immobiliare a uso ricettivo, al tempo in corso di costruzione e al grezzo, sita nel comune di
Grado (GO), al prezzo convenuto di € 1.000.000,00 oltre a IVA del 10% per complessive €
100.000,00. L'Agenzia delle Entrate mediante l'atto impugnato ha disconosciuto l'aliquota ridotta applicata del 10% mediante applicazione sull'atto dell'aliquota ordinaria del 22%, provvedendo al recupero di quanto non versato, sul presupposto che in caso di cessione di fabbricati strumentali non ultimati si applica l'IVA con aliquota ordinaria.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo ex art. 48 D. Lgs. n.
546 del 31.12.1992, con proposta n. 500104/2025 del 11-09-2025, codice T19, atto
19834049009 con cui il processo rubricato RGR 52/2024 su atto Accertamento
TI9060401851-2023 veniva definito nel valore proposto di € 149.557,00 come accertato e una riduzione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento ovvero € 27.000,00 oltre al pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi, per un totale da versare pari a €
174.959,89.
L'Agenzia delle Entrate chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'accordo conciliativo depositato agli atti, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Udine, lì 1°.12.2025
Ricorso firmato digitalmente dal Presidente e dall'Estensore
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