Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 111/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. GIOVANNA CANNATA Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Stefa- Parte_1 Parte_2
nia Colonnello ed elettivamente domiciliati in presso lo studio del legale in Genova Via
XX Settembre 34/4, per mandato in atti.
APPELLANTE
Contro
in persona della titolare rappre- Controparte_1 Controparte_1 sentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pattay ed elettivamente domiciliata in Genova Via
Ceccardi 1-6, presso lo studio del legale, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, richiesta e domanda, previe le declaratorie tutte meglio viste, previo l'esperimento di tentativo di con- ciliazione e preso atto della condotta processuale di parte appellata in merito alla proposta formulata dalla Corte Ill.ma, in riforma della impugnata sentenza n. 2635/2022 emessa il
23.11.2022 dal Tribunale di Genova, nella causa civile di primo grado iscritta al NRG
1/13
I) IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n. 2635/2022 emessa il
23.11.2022 dal Tribunale di Genova, nella causa civile di primo grado iscritta al NRG
3524/2020 per le ragioni dedotte e/o per quelle meglio viste e ritenute;
II) IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Giudice adito in riferimento alla domanda svolta nei confronti del Sig. per le ragioni Parte_2
dedotte o per quelle meglio viste e ritenute, stante la competenza del luogo di residenza e domicilio del predetto, indicando come giudice competente l'Autorità Giudiziaria dei Paesi
Bassi; dichiarare la domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto improcedibile e/o inam- missibile, per le ragioni dedotte o per quelle meglio viste e ritenute, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del predetto e condanna alla restituzione delle somme
(euro 27.867,46) tutte versate dal medesimo a parte avversa in virtù della notificazione dell'atto di precetto.
III) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: revocare il decreto ingiuntivo n. 573/2020 del 19-20.02.2020, emesso dal Tribunale Civile di Genova, Giudice Dott. Roberto Bonino, reso nel procedimento portante r.g. 1382/2020, notificato in data 06.03.2020, siccome nullo ed illegittimo e/o in ogni caso dichiarare l'ine- sistenza del diritto di credito di quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“L'Agenzia di Marzia Bertolini” nei confronti degli opponenti per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e per ogni altro titolo e/o ragione, e, in ogni caso, respingere ogni domanda ex adverso formulata nei confronti degli opponenti dichiarando che nulla è dagli stessi dovuto per le dedotte causali.
IV) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
2/13 in caso di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni sopra proposte, previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la nullità, e/o inesistenza e/o inefficacia dell'al- legato A) prodotto ex avverso sub.1 produzione del fascicolo monitorio e di ogni altro do- cumento ritenuto come contrattuale inter partes e/o, in ogni caso, pronunciarne l'annulla- mento per vizio del consenso, come dedotto in parte motiva dell'atto di appello e per le ragioni già eccepite e/o per quelle che saranno meglio accertate in causa e ridurre gli importi eventualmente ritenuti dovuti alle somme che saranno accertate nel corso del giudizio, quantificandole secondo equità in relazione all'attività effettivamente svolta da parte avversa per gli opponenti, con ogni conseguenza in ordine al decreto opposto, anche in ordine alla sua revoca.
V)NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare, previe le declaratorie del caso, gli importi effettivamente spettanti a parte avversa in relazione a quanto emerso in corso di causa, da quantificarsi in ogni caso in via equitativa, con ogni conseguenza in ordine al decreto opposto, anche in ordine alla sua revoca.
VI) IN OGNI CASO CON CONSEQUENZIALE CONDANNA di Controparte_1 alla restituzione agli esponenti delle somme tutte versate alla stessa in virtù della conces- sione di provvisoria esecuzione al decreto, pari all'importo di euro 27.867,40, oltre quan- tum per notifica ed imposta di registro o la somma minore che risulterà da restituire in base alle risultanze di causa.
Con ogni ulteriore, consequenziale e meglio visto provvedimento anche in relazione alla ripetizione della somma di euro 7.054,85 versata a parte per spese legali della CP_1 sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese (contributo unificato e marca da bollo versati per l'instau- razione del primo grado e del presente grado), nonché compensi di avvocato, oltre c.p.a., iva e rimborso forfetario spese generali del primo grado e del presente grado.
Sono da intendersi espressamente riproposte nel presente grado di appello ai sensi dell'art
346 c.p.c. tutte le domande e/o eccezioni e/o istanze anche istruttorie degli odierni appel- lanti, non accolte nella sentenza di primo grado o sulle quali il giudice di primo grado non si è pronunciato.
Gli appellanti dichiarano di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove proposte da parte avversa in primo grado, insistendo sull'eccezione di tardività, de- cadenza e inammissibilità di tali eccezioni e domande.
3/13 Si chiede concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e re- pliche”.
Per l'Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere la richiesta di nullità della sentenza n.2635/2022 emessa il 23.11.2022 dal Tribunale di Genova, nella causa civile di primo- grado avente RG 3524/2020 poiché infondata in fatto e in diritto;
2) sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesta Ill.ma Corte d'Appello dovesse ritenere nulla la sentenza gravata, si insiste affinché la Corte d'Appello adita si pronunci direttamente nel merito del presente giudizio;
3) sempre in via pregiudiziale, respingere l'avversa eccezione di incompetenza e/o difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria dei Paesi Bassi;
4) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte con l'appello presentato dai signori e , in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conse- Parte_1 Parte_2 guentemente, confermare la sentenza n. 2635/2022 emessa il 23.11.2022 dal Tribunale di
Genova;
5) vinte le spese di lite, tutte del secondo grado del giudizio oltre l'IVA e la C.P.A. inerenti nonché il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il presente giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova su richiesta dell' nei confronti degli Parte_3 odierni appellati per la somma di € 25.800,00 a titolo di provvigione in relazione all'attività di mediazione che l'agenzia affermava di avere svolto con riferimento alla compravendita dell'immobile in Genova Via San Lorenzo 12/6 di proprietà del sig. . Parte_4
I signori e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo;
con sentenza n. 2635/2022 depositata il 23/11/2022 il Tribunale di Genova re- spingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli oppo- nenti alla refusione delle spese di lite.
2. I signori e propongono gravame avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 di primo grado, articolando quattro motivi di appello:
I MOTIVO: IN VIA PRELIMINARE Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.
4/13 La parte appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe emesso la sentenza prima dell'udienza prevista per la discussione orale delle parti.
L'appellante espone le argomentazioni che avrebbe inteso svolgere all'udienza di discus- sione.
I^ MOTIVO Vizi della sentenza per violazione ed errata applicazione del Regolamento
UE n. 1215/2012.
Gli appellanti lamentano la violazione della competenza del Foro del consumatore in quanto il signor alla data di proposizione della domanda era residente e domici- Per_1
liato nei Paesi Bassi e pertanto, secondo la letterale interpretazione dell'art. 18 comma 2 del Regolamento UE n. 1215/2012 la competenza sarebbe radicata nei Paesi Bassi.
2^ MOTIVO violazione ed errata applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c.
Nel merito, gli appellanti lamentano la violazione ed errata applicazione degli artt. 1754 e
1755 c.c., in quanto il ruolo della quale mediatrice immobiliare sarebbe stato CP_1 limitato e marginale: anzi, sarebbe stata la a presentare la mediatrice immobiliare al CP_2
venditore. In ogni caso, la provvigione avrebbe dovuto essere calcolata su un importo ri- dotto, considerando che l'intermediazione avrebbe riguardato solo una porzione del bene, in quanto gli odierni appellanti intendevano ottenere il frazionamento del bene ed acqui- starne solo una parte.
3^ MOTIVO Violazione dei vizi della sentenza per violazione ed errata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1326, 2697 e 2702 c.c., insufficiente e incoerente motivazione.
Gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate in primo grado dagli odierni appellanti ed avrebbe ritenuto inverosimile la rico- struzione fattuale senza fornire adeguata motivazione.
4^ MOTIVO Sulla mancata ammissione delle prove.
Gli appellanti insistono sull'ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e solo parzialmente accolte.
3.Si costituiva in giudizio l'appellata la quale chie- Controparte_1
deva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
4.La Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza e rinviava al 28/3/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29/3/2024 la Corte autorizzava l'appellante all'acquisizione dei documenti custoditi nella cassaforte del Tribunale di Genova e disponeva che fossero acquisiti e cu- stoditi nella cassaforte della Corte;
rinviava la causa all'11/4/2024, successivamente rinviata
5/13 al 9/5/2024 per favorire una soluzione conciliativa;
l'appellata dichiarava di non essere in- teressata ad una conciliazione e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclu- sioni al 24/10/2024, poi fisata al 3/10/2024.
All'udienza del 3/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione, concedendo i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle re- pliche.
***
5.La Corte preliminarmente esamina l'eccezione di nullità della sentenza e la accoglie in quanto fondata.
Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale il giudice con ordinanza del 4/3/2022 ha rin- viato la causa per la discussione orale all'udienza del 23 novembre 2022 alle ore 14,30, assegnando alle parti termine sino al 31/10/2022 per depositare brevi note conclusive.
Il 23 novembre 2022 alle ore 10,45 il cancelliere ha comunicato la sentenza alle parti.
Effettivamente, il giudice ha emesso la sentenza prima dell'udienza di discussione. Tale modalità costituisce un vulnus al principio del contraddittorio ed al diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza, secondo i principi più volte affermati dalla giurispru- denza ( con riguardo al procedimento di appello, applicabile al primo grado Cassazione
4277 del 2025 “ Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discus- sione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avreb- bero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa”. Cassazione
19229/2024:” Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discus- sione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memo- rie di replica ai sensi dell'articolo 352, comma 2, cod. proc. civ., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero po- tuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibi- lità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un “vulnus” al principio del contraddittorio ed una violazione del diritto di difesa (Nel caso di specie,
6/13 riaffermato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza im- pugnata per avere nella circostanza il giudice d'appello deciso la causa senza dare seguito alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione esplicitamente formulata dalla di- fesa di parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni e poi reiterata anche nelle memorie di replica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 1° agosto 2023, n. 23353; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 24 gennaio
2023, n. 2067; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno espressamente affermato che "La parte che pro- ponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo".
L'inosservanza della norma in esame, come anche di quella dettata per la fruizione dei termini per gli scritti conclusionali, determina una nullità in quanto la stessa è una garan- zia per la tutela di norme che costituiscono espressione di un principio costituzionale: segnatamente del presidio accordato dagli artt. 24 e 111, secondo comma, cost., e ciò in quanto il diritto al contraddittorio va preservato per tutto l'arco del processo, salve even- tuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esem- pio nel rito cautelare ante causam - anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero dei contraddittorio nelle fasi immediatamente successive.).
Per quanto sopra, la sentenza di primo grado deve essere dichiarata nulla.
La Corte procede all'esame del merito, considerato che la nullità dedotta non comporta la remissione della causa al primo giudice, in quanto non rientra nell'ipotesi tassativa- mente prevista dal'art. 354 c.p.c. e 161 c.p.c., 2 comma c.p.c., e preso atto del fatto che
7/13 le parti hanno svolto nell'atto di appello e nelle difese del presente grado le argomenta- zioni che avrebbero trattato all'udienza di discussione innanzi al Tribunale.
6.La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li respinge in quanto infondati.
Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di provvigione avanzata dall'
[...] relativamente all'attività di mediazione immobiliare asseritamente svolta Controparte_1 dall' in favore dei signori e per l'acquisto di un immobile sito in CP_1 Pt_1 Parte_2
Genova Via San Lorenzo 12/6, di proprietà di tale . Parte_4
La giurisdizione appartiene al giudice italiano ai sensi dell'art. 7 c. 1 lettera b) del Rego- lamento UE n. 1215/2012, che di seguito si riporta: “Una persona domiciliata in uno
Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrat- tuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa conven- zione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della com- pravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avreb- bero dovuto essere consegnati in base al contratto,- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- omississ -”.
Ne segue che il Tribunale competente non può essere un Tribunale dei Paesi Bassi.
L'attività di mediazione immobiliare oggetto del presente giudizio si configura come pre- stazione di servizi ed è avvenuta nella città di Genova, ove è ubicato l'immobile, sono stati stipulati i contratti e si è svolta tutta l'attività in contestazione;
il luogo di esecuzione del contratto è in Genova, con conseguente competenza territoriale del relativo Tribu- nale.
Non può pertanto essere considerata una attività svolta verso i Paesi Bassi (cfr. Cassa- zione civile sez. un., 02/07/2024, n.18092).
Deve pertanto essere respinta la preliminare eccezione di incompetenza formulata dagli appellanti.
7.Nel merito, gli appellanti affermano che si sarebbero interessati all'acquisto dell'immo- bile descritto in atti di proprietà del sig. con l'intenzione di frazionare l'im- Parte_4
mobile, che era posto in vendita per l'intero, per acquistarne solo una porzione;
di essersi rivolti ad un primo mediatore, il signor per parlare con il proprietario CP_3
della possibilità di frazionare l'immobile; poi, dopo diversi mesi, non essendo riusciti nell'intento, essi si sarebbero rivolti ad altro mediatore immobiliare, sig. Persona_2
8/13 dell' agenzia Bardazzi e anche in tale caso vanamente. In data 11/7/2018 gli Per_2
odierni appellanti affermano di aver contattato l' agente immobiliare Controparte_1 con la quale vi era un rapporto di amicizia, cui essi fornivano il contatto del proprietario per riprendere le trattative;
la sarebbe stata anche incari- Parte_5 CP_1 cata di cercare un acquirente per l'altra porzione di immobile;
al termine di lunghe e laboriose ricerche, tra il e gli odierni appellanti, dopo lo scambio della pro- Parte_4 posta e dell'accettazione, veniva sottoscritto il contratto preliminare riguardante l'intero immobile cui seguiva, in data 9/6/2020, l'atto pubblico di compravendita, sempre dell'in- tero immobile, per il prezzo di € 860.000,00, in conformità all'offerta ed al contratto preliminare.
Il conferimento dell'incarico da parte dei signori e all'Agenzia Immobi- Pt_1 Parte_2 liare di è circostanza ampiamente riconosciuta dagli odierni appellanti: Controparte_1
essi stessi affermano di essersi rivolti alla dopo il fallimento delle trattative in- CP_1 traprese dai precedenti mediatori, di avere fornito alla mediatrice tutti i riferimenti dell'immobile e del proprietario, con il quale la medesima prendeva contatto;
gli appel- lanti affermano di avere inizialmente richiesto all'agenzia di ricercare gli acquirenti per l'altra porzione dell'immobile, nel caso in cui si fosse riusciti a frazionarlo;
in ogni caso, confermano di avere avanzato la proposta di acquisto riguardante l'intero immobile per la somma di € 860.000,00 (in data 26/4/2019, ad integrazione di quella del 19/4/2019 per
€ 850.000,00), di avere successivamente sottoscritto il contratto preliminare e l'atto nota- rile di vendita in cui venivano trasfusi gli accordi conformi alla proposta di acquisto.
L'attività svolta dalla mediatrice, riconosciuta nelle difese degli appellanti, è documental- mente provata: risulta agli atti ( doc. A fascicolo appellata) il “ Contratto in forma di proposta di acquisto immobiliare ed accettazione” del 19/4/2024 per la somma di €
850.000,00 sottoscritto dagli odierni appellanti, in cui i signori e Parte_1 CP_4
dichiarano “ di aver preso visione dell'immobile sopra descritto in ogni partico-
[...] lare, pertinenze ed accessori, tramite , nonché la successiva Controparte_1
proposta ( doc. C) contenente aggiornamento del prezzo ad € 860.000,00; risulta altresì
l'accettazione del proprietario del 26/4/2019 e l'accettazione dei promissari Parte_4
acquirenti del 30/4/2019 ( doc. D). Le parti sottoscrivevano l'atto pubblico in data
9/6/2020 (doc. 7), avente ad oggetto l'immobile di proprietà del sig. al Parte_4
prezzo dichiarato nel rogito di € 860.000,00. Nel medesimo atto pubblico gli odierni
9/13 appellanti sottoscrivono la dichiarazione di essersi avvalsi dell'opera dell'agente immobi- liare riservando di ripetere le somme pagate “in quanto contestano l'attività CP_1 mediatoria e le somme dovute a tale titolo”.
Per quanto risulta dai documenti agli atti e dalla stessa prospettazione degli appellanti, non vi è dubbio che l'Agenzia di Marzia abbia ricevuto e svolto l'incarico di CP_1 mediazione, conclusosi con la stipula del contratto preliminare e dell'atto pubblico alle condizioni volute dai promissari acquirenti, cioè l'acquisto dell'immobile per la somma di € 860.000,00. Il rapporto di amicizia sussistente tra le parti, ovvero la circostanza che gli appellanti fornissero all'agente i recapiti del venditore, il fatto che avrebbero fornito all'amica/agente immobiliare un'occasione di guadagno presentandole il , Parte_4
oppure le affermazioni relative all'intenzione di ricercare un altro acquirente per consen- tire il frazionamento del bene, non inficiano in alcun modo la sussistenza dell'attività di mediazione svolta, anzi, ne costituiscono conferma, in quanto risulta innegabile che l'af- fare nei termini conclusivamente richiesti dai promissari acquirenti – e cioè l'acquisto dell'intero immobile per € 860.000,00 - si sia concluso in virtù dell'opera di mediazione svolta dalla CP_1
Le testimonianze rese innanzi al primo giudice non contrastano con i plurimi elementi a sostegno dell'attività svolta dalla mediatrice: la mamma ( ), la sorella ( Persona_3 [...]
, udienza 15/11/2021) ed il cognato ( udienza 25/10/2021) della Per_4 Persona_5 signora hanno descritto l'attività della mediatrice volta a contrattare con il Parte_1 venditore, mentre risulta inconferente il richiamo ad una telefonata in viva voce cui i testi avrebbero assistito prima della sottoscrizione della proposta (vedi capo 23 memoria istruttoria parte appellante) in cui la signora aveva dichiarato che avrebbe chie- CP_1
sto il pagamento della provvigione all'acquirente del 50% dell'appartamento di proprietà del sig. , che si sarebbe impegnata a reperire: le circostanze riferite sono Parte_4
generiche e comunque, ove si fosse verificata tale evenienza, ben avrebbe potuto essere oggetto di trattativa con il terzo il pagamento della mediazione da parte dell'acquirente relativamente alla quota di acquisto dell'immobile; tuttavia, dopo aver tentato diverse so- luzioni, i signori e sottoscrivevano una proposta di acquisto dell'intero Pt_1 Parte_2
immobile con l'intervento della mediatrice per cui resta in capo unicamente ai CP_1 medesimi il pagamento della provvigione. La Corte respinge le istanze istruttorie avan- zate dall'appellante, già accolte dal primo giudice nei limiti di ammissibilità.
10/13 Con riferimento al quantum, di conseguenza, la provvigione deve essere calcolata sull'in- tero importo di € 860.000,00, non essendovi ragione di calcolarla sul 50%, considerato che le proposte di acquisto sottoscritte con l'intervento del mediatore riguardano l'intero immobile e che non vi è traccia di eventuali diverse intese tra le parti o di specificazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività di mediazione.
Quanto alla percentuale dovuta all'agenzia, da calcolarsi sul valore dell'affare, gli odierni appellanti hanno sottoscritto apposita dichiarazione in data 19/4/2019 ( Allegato A), in cui riconoscono testualmente “sarò debitore nei confronti dell'Agenzia Immobiliare di
M. Bertolini alla quale verserò, entro e non oltre compromesso la provvigione per me- diazione del 3% più iva…”.
Gli appellanti hanno contestato unicamente che l'allegato A), ove le parti si accordavano per il pagamento della provvigione nella misura del 3% (dati incontestati), fosse corpo integrante della proposta del 19/4/2019 e di quella successiva del 26/4/2019.
Anche tale dato è documentale: il c.d.'” Allegato A” contiene l'indicazione dell'immobile di Genova di proprietà del sig. , nonché i riferimenti dell'assegno di € Parte_4
30.000,00 che la proponente consegnava all'agenzia “ contestualmente all'accet- Pt_1 tazione della proposta di acquisto sottoscritta in data 19/4/2019 “, ed è, come detto, sot- toscritto da entrambi i proponenti, per cui costituisce per questi ultimi la fonte dell'ob- bligo di pagamento della provvigione nella misura determinata del 3%. Il teste Tes_1
(udienza 25/10/2021) ha confermato di essere stato presente al momento della sottoscri- zione, circostanza peraltro non contestata dagli appellanti che non hanno disconosciuto le firme apposte in calce al documento, né hanno lamentato un eventuale abusivo riem- pimento del foglio, ove si quantifica chiaramente il 3%, percentuale corrispondente agli usi ed alle prassi di mercato.
Per tali motivi, considerata l'indiscussa attività di mediazione posta in essere dall'
[...]
nonchè l'inequivocabile obbligo di versare il 3% quale provvigione Controparte_1 per l'acquisto dell'immobile assunto nella scrittura del 19/4/2019, che corrisponde agli usi ed alla prassi di mercato, e viste le risultanze testimoniali innanzi richiamate che non hanno provato circostanze contrarie al dato documentale ed alle domande proposte dall' l'appello deve essere respinto, con conferma del de- Controparte_1 creto ingiuntivo opposto.
SPESE DEL GIUDIZIO
11/13 Quanto alla regolamentazione delle spese, considerato l'accoglimento dell'eccezione pre- liminare con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e l'esito complessivo della lite in cui gli appellanti sono prevalentemente soccombenti, la Corte compensa integralmente tra le parti le spese innanzi al primo giudice;
condanna la parte appellante soccombente prevalente al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c..
Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al
DM 147/2022, con riferimento al valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, te- nuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 1.134,00;
2. Fase introduttiva € 921,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 922,00;
3. Fase decisionale € 1.911,00 ;
Totale € 4.888,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- dichiara la nullità della sentenza n. 2635/2022 emessa dal Tribunale di Genova il 23/11/2023;
- respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e e Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 573/2020 emesso dal Tribunale di Genova nel proc.
RG n. 1382/2020 in data 20/2/2020;
- dichiara tenuti e condanna gli appellanti e a pagare in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado.
Genova, 12 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
12/13 Il Presidente
Dott. Franco Davini
13/13