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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1482 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DE FEIS GUGLIELMO e Parte_1 avv. MANCINELLI VIVIANA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA, avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO e avv. CERTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 12/02/2024 parte ricorrente ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di conseguire la pensione anticipata, vano l'esito delle istanze amministrative presentate il 9-6-2022 e, da ultimo, in data 2-2-2023. Detto che CP_1 aveva respinto le istanze in sede amministrativa sul presupposto che non vi fosse l'accredito di almeno 2227 contributi settimanali, l'attore ha dedotto che il requisito de quo sarebbe invece stato raggiunto e superato se l , avesse correttamente CP_1 rivalutato per il coefficiente 1,5 i propri periodi di esposizione qualificata ad amianto, certificati da INAIL (21-8-1982/30-11-1983 e 13-10-1986) e dalla sentenza di questo
Tribunale 4021/2016, passata in giudicato (1-1-1993/31-12-1998, escluse 90 settimane di cassa integrazione) e complessivamente di durata ultradecennale. Ha concluso quindi per il riconoscimento del suo diritto alla pensione anticipata a far tempo dal 1-
3-2023 e per la condanna di al pagamento dei ratei arretrati, con maggiorazione CP_1 di accessori e vinte spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. , CP_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso perché a suo dire, defalcando le settimane di indennità mobilità e cassa integrazione, le settimane di esposizione ad amianto sarebbero state non almeno 521, dunque non avrebbero superato alme o un decennio di esposizione né sarebbero state rivalutabili ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modifiche. Causa decisa alla odierna udienza con separato dispositivo dopo deposito di note difensive scritte attrici.
Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero il ricorrente assomma periodi di esposizione qualificata ad amianto, dei quali due certificati da INAIL ed uno accertato irrefragabilmente con sentenza 4021/2016 di questo Tribunale, di cui non contestato il passaggio in giudicato, di durata complessivamente ultradecennale;
pertanto le relative settimane, in quanto superiori al limite minimo di 521 settimane dovevano essere rivalutate, ai fini del calcolo della contribuzione utile, per 1,5 ai sensi dell'art. 13 comma ottavo legge 257/92. Sicchè, sommando alle 1932 già presenti in estratto contributivo, ivi comprese le 66,29 più 324 più 222 (stabilite nella ridetta sentenza
4021/2016, già al netto delle 90 di cigs considerate in detta statuizione) di esposizione ad amianto e rivalutando quelle di esposizione ad amianto per il coefficiente di 1,5, parte ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi accreditate figurativamente ulteriori
306,45 settimane, raggiungendo così un totale di 2.238,145 settimane al febbraio 2023, superiore dunque al limite minimo di 2.227 per ottenere il diritto a pensione. E' appena il caso di rilevare come la sentenza 4021/2016 del Tribunale faccia stato anche relativamente al presupposto della esposizione qualificata ad amianto per un periodo ultradecennale, con la conseguenza che le uniche settimane che potevano essere defalcate nel periodo fino al 1998 compreso erano solo le 90 di cigs già considerate da tale sentenza e non ulteriori.
Ne consegue la decisione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza e CP_1 da distrarsi ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la pensione anticipata con decorrenza
1° marzo 2023;
b)- per l'effetto condanna a pagare la relativa prestazione oltre interessi e/o CP_1 rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 L. 412/91;
c)- condanna a pagare le spese processuali in favore degli avv.ti VIVIANA CP_1
MANCINELLI e GUGLIELMO DE FEIS ex art. 93 cpc liquidate in euro 1.750,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto. 14/05/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1482 / 2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. DE FEIS GUGLIELMO e Parte_1 avv. MANCINELLI VIVIANA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA, avv. ANDRIULLI CP_1
ANTONIO e avv. CERTOMA' FRANCESCO
CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso depositato il 12/02/2024 parte ricorrente ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di conseguire la pensione anticipata, vano l'esito delle istanze amministrative presentate il 9-6-2022 e, da ultimo, in data 2-2-2023. Detto che CP_1 aveva respinto le istanze in sede amministrativa sul presupposto che non vi fosse l'accredito di almeno 2227 contributi settimanali, l'attore ha dedotto che il requisito de quo sarebbe invece stato raggiunto e superato se l , avesse correttamente CP_1 rivalutato per il coefficiente 1,5 i propri periodi di esposizione qualificata ad amianto, certificati da INAIL (21-8-1982/30-11-1983 e 13-10-1986) e dalla sentenza di questo
Tribunale 4021/2016, passata in giudicato (1-1-1993/31-12-1998, escluse 90 settimane di cassa integrazione) e complessivamente di durata ultradecennale. Ha concluso quindi per il riconoscimento del suo diritto alla pensione anticipata a far tempo dal 1-
3-2023 e per la condanna di al pagamento dei ratei arretrati, con maggiorazione CP_1 di accessori e vinte spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc. , CP_1 costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso perché a suo dire, defalcando le settimane di indennità mobilità e cassa integrazione, le settimane di esposizione ad amianto sarebbero state non almeno 521, dunque non avrebbero superato alme o un decennio di esposizione né sarebbero state rivalutabili ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modifiche. Causa decisa alla odierna udienza con separato dispositivo dopo deposito di note difensive scritte attrici.
Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero il ricorrente assomma periodi di esposizione qualificata ad amianto, dei quali due certificati da INAIL ed uno accertato irrefragabilmente con sentenza 4021/2016 di questo Tribunale, di cui non contestato il passaggio in giudicato, di durata complessivamente ultradecennale;
pertanto le relative settimane, in quanto superiori al limite minimo di 521 settimane dovevano essere rivalutate, ai fini del calcolo della contribuzione utile, per 1,5 ai sensi dell'art. 13 comma ottavo legge 257/92. Sicchè, sommando alle 1932 già presenti in estratto contributivo, ivi comprese le 66,29 più 324 più 222 (stabilite nella ridetta sentenza
4021/2016, già al netto delle 90 di cigs considerate in detta statuizione) di esposizione ad amianto e rivalutando quelle di esposizione ad amianto per il coefficiente di 1,5, parte ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi accreditate figurativamente ulteriori
306,45 settimane, raggiungendo così un totale di 2.238,145 settimane al febbraio 2023, superiore dunque al limite minimo di 2.227 per ottenere il diritto a pensione. E' appena il caso di rilevare come la sentenza 4021/2016 del Tribunale faccia stato anche relativamente al presupposto della esposizione qualificata ad amianto per un periodo ultradecennale, con la conseguenza che le uniche settimane che potevano essere defalcate nel periodo fino al 1998 compreso erano solo le 90 di cigs già considerate da tale sentenza e non ulteriori.
Ne consegue la decisione in dispositivo, con spese a carico per soccombenza e CP_1 da distrarsi ex art. 93 cpc.
P.T.M.
a)- dichiara il diritto del ricorrente di conseguire la pensione anticipata con decorrenza
1° marzo 2023;
b)- per l'effetto condanna a pagare la relativa prestazione oltre interessi e/o CP_1 rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 L. 412/91;
c)- condanna a pagare le spese processuali in favore degli avv.ti VIVIANA CP_1
MANCINELLI e GUGLIELMO DE FEIS ex art. 93 cpc liquidate in euro 1.750,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto. 14/05/2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo