Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 17316/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LANCIONE Parte_1
VANESSA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO CP_1
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente ha diritto all'APE sociale e condanna l alla Parte_1 CP_1
corresponsione in suo favore della relativa prestazione con la decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del 30.11.2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
di lite del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, che liquida in complessivi €
7.400,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovute come per legge.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: “Il sig. in data 30.11.2023 CP_1 Parte_1
presentava Domanda di Ape sociale domus 2120983000155 Prot. CP_1
5500.30/011/2023.0888881, avendo tutti i requisiti di legge previsti (contribuzione, stato di disoccupazione e cessazione prestazione disoccupazione). La domanda Ape sociale veniva rigettata con Provvedimento di reiezione del 09.01.2024 Prot. CP_1
5500.09/01/2024.0018880 con la seguente motivazione: Non si trova nella seguente condizione: aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo” (DOC. 01).
In data 06.02.2024, il ricorrente presentava Formale RIESAME n.
5500.06/02/2024.0101363, a firma del responsabile del Patronato sede Zonale Inapa CP_1
Giuseppe Rafti, avverso il suddetto Indebito (DOC.02) chiedendone il rigetto per illegittimità e infondatezza.
L' con Comunicazione Prot. 5500.22/04/2024.0374657del 30/04/2024, CP_1
confermava la reiezione del 04.01.2024 con la seguente motivazione: “L'assicurato non risulta avere integralmente goduto di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo. Il periodo teorico di godimento della Naspi era 09.02.2015 – 11.06.2016, mentre il periodo effettivamente goduto è stato 09.02.2015 –
11.05.2016, pertanto come previsto dalla normativa il non aver usufruito dell'intera prestazione di disoccupazione è causa ostativa alla definizione positiva della domanda” (DOC. 04)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare la sussistenza, in favore del ricorrente, del requisito della conclusione dell'integrale prestazione della disoccupazione di cui al punto all'art 179 a) della L. 11-12-2016 – n. 232
– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017;
Per l'effetto, dichiarare la nullità della Reiezione della Domanda APE SOCIALE in quanto infondata ed illegittima per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel ricorso e, di conseguenza:
Condannare l' ad accogliere la DOMANDA APE SOCIALE CP_1
5500.30/11/2023.0888881 Sede: 550000 Num. Domanda: 2120983000155 a far data dalla domanda amministrativa (30.11.2023) e a disporne il pagamento in favore del ricorrente”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, così argomentando: “La domanda di accesso al beneficio viene respinta in quanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge n. 234/2021, che ha apportato modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n.
232/2016 e successive modificazioni ( in all. circolare n. 62/2022, punto 2), non è più necessario il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante;
tuttavia, resta ferma la necessità dell'integrale fruizione della disoccupazione, che nel caso di specie non è stata richiesta dall'interessato, in quanto non ha chiesto la fruizione degli ultimi 30 giorni di naspi (cosiddetta naspi com, da richiedere con apposito modello)”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Va osservato che parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità c.d.
APE sociale.
Occorre premettere l'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 prevede che possano accedere all'APE sociale i lavoratori iscritti all'Assicurazione
Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni."
Con sentenza n. 24950/2024 la Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale.
La Corte ha ritenuto che: “Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione.
La norma, peraltro, non collega l'APE all'indennità di disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno - uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione.
Può dunque affermarsi che il diritto all'APE sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma
179, legge n. 232 del 2016, richiede - tra gli altri requisiti - uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
Le modifiche normative citate dall' non hanno toccato la parte della norma CP_1
da cui il Supremo Collegio ha tratto la superiore interpretazione.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, risulta che, in data
04/02/2015, il ricorrente ha presentato istanza di ASPI, regolarmente accolta dall' con provvedimento del 16/03/2015 e che lo stesso, al momento della CP_1
proposizione della domanda amministrativa di APE sociale, pur non avendo concluso integralmente l'indennità di disoccupazione, aveva terminato di percepire la stessa in data 11/05/2016.
Invero, l' aveva riconosciuto al ricorrente (nato il [...]) Controparte_3
il diritto di fruire dell'indennità ASPI dal 09/02/2015 sino all'11/06/2016 (cfr. provvedimento del 16/03/2015 in cui si legge che: “Per le indennità relative agli eventi di disoccupazione intercorsi nel 2015, la durata massima legale è pari a: (…) 16 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 55 anni alla data di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi anni”.
Sulla scorta dell'interpretazione normativa resa dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, che appare assolutamente condivisibile, il diritto del ricorrente all'APE sociale non può subire alcuna limitazione o essere addirittura del tutto pregiudicato dal non avere fruito per intero dell'indennità di disoccupazione fruibile, sicché va dichiarato il suo diritto all'APE sociale richiesta e condannato l' a corrispondergli la relativa prestazione con decorrenza e CP_1
interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in parte CP_3
dispositiva in favore dell'Erario dello Stato, a carico del quale vanno poste le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 18/04/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 02/04/2025.
La Giudice
Paola Marino