Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.