Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Ciardo, Davide Sabato, con domicilio eletto presso lo studio RA IL in Torino, c.so Tassoni 84 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Comando Provinciale Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Interregionale dell-OMISSIS-, Comando Regionale -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determina n. -OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza, dell'-OMISSIS- (e, ove occorra e per quanto di pregiudizio ed interesse, dell'allegata nota di accompagnamento prot. n. -OMISSIS- del 20.06.2022), notificate, a mezzo pec, in data 20.06.2022, con cui viene comunicato il diniego all'assegnazione temporanea dell'odierno ricorrente ad altra sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D. Lgs 26.03.2001 n. 151, secondo cui «AVUTO RIGUARDO al disposto normativo del citato comma 31-bis art. 45 d. Lgs. n. 95/2017 – il quale prevede che, per il personale del Comparto di Difesa e Sicurezza, il diniego nella valutazione delle istanze della specie ‹è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio› - e al conforme indirizzo assunto dal Consiglio di Stato (…); RILEVATO l'intento assunto dal Legislatore con la citata novella normativa, ovvero quello di contemperare adeguatamente gli interessi in gioco (…); RITENUTO, pertanto, che all'accoglimento della domanda ostino tuttora esigenze organiche e di servizio in quanto:
- con riferimento alle necessità istituzionali dell'Amministrazione:
• la provincia di Torino presenta una situazione deficitaria di personale, nella categoria di interesse;
• il reparto di attuale impiego del -OMISSIS- – a cui, tra l'altro sono demandate delicate funzioni di coordinamento delle pattuglie sul vasto territorio -OMISSIS-, di gestione del numero di pubblica utilità “117” e di altre particolari incombenze – evidenzia, nel comparto specialistico in esame, un effettivo di unità inferiore sia alla dotazione ottimale che a quella minima stabilita dalle vigenti disposizioni;
- per quanto concerne il particolare profilo di impiego dell'interessato, quest'ultimo ha acquisito una specifica preparazione tecnico-professionale in relazione alla Spe. Qu.ab. posseduta, tale da non consentirne l'immediata sostituzione in ragione dell'esiguità delle risorse specializzate disponibili, o che, in alternativa, comporterebbe la corresponsione di oneri finanziari ai sensi della legge 26 marzo 2001 n. 86;
- la peculiarità dell'Articolazione di appartenenza e delle attività di servizio alla stessa demandate nonché la situazione di carenza complessiva che la connota, confermata anche in ambito provinciale, configurano un quadro di effettiva criticità che sarebbe accentuato dall'eventuale movimento del militare, pregiudicando, pertanto, la funzionalità ed efficienza del suddetto reparto nell'espletamento dei compiti istituzionali allo stesso demandati, risultando, conseguentemente, incompatibile ed antitetico al principio di buon andamento dell'Amministrazione, DETERMINA L'istanza del Maresciallo Ordinario “ESI” -OMISSIS- “-OMISSIS- non è accolta››, nonché del richiamato parere del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, a firma del Comandante Interregionale, espresso con nota prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS-, dell'-OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dei seguenti atti e provvedimenti conosciuti il 26.07.2022, a seguito di riscontro all'accesso agli atti formalizzato da parte ricorrente ed in particolare: del parere del Comando Provinciale della GdF di Torino (nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, a firma del Comandante Provinciale, del parere del Comando Regionale Piemonte – Valle d'Aosta (nota prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, a firma del Comandante Regionale, della nota “appunto”, rispettivamente datate -OMISSIS- e -OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Marco LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | OS ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.