Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.I. Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2740 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Comunione e condominio, impugnazione di delibere assembleari” e promossa
DA
CF. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Aversa, alla via Ettore Corcione n. 21, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Fabio Roselli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
in Orta di Atella alla Via L. Vanvitelli n.21 - 81030, in persona Controparte_1 dell'Amm.re.p.t. dott.ssa nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla Via CodiceFiscale_3
Biancardi, 22 presso lo studio dell'Avv. Ciro Palladino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. e C.F. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via Biancardi, 22 C.F._5 presso lo studio dell'Avv. Ciro Palladino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENTORI VOLONTARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti premesso di essere proprietari di un appartamento facente parte del convenuto, esponevano che, in data 25/01/2021, tramite CP_1
missiva pec indirizzata all'amministratore p.t., richiedevano la trasmissione della documentazione di seguito indicata, pervenuta in data 09/02/2021: 1) Autoconvocazione assemblea condominiale;
2)
1
Verbale di assemblea straordinaria del 19/05/2020; che, all'esito della consultazione della predetta, avevano contezza, per la prima volta, dell'esistenza di un verbale redatto all'esito della assemblea straordinaria del 19/05/2020, in corso della quale la totalità dei condomini deliberava anche in ordine alla formale istituzione del ” quale personalità giuridica, con attribuzione del CP_1 nominativo ”, nonché alla designazione della dott.ssa quale amministratrice p.t.; CP_1 CP_2
che nel suindicato verbale rinvenivano l'apposizione della firma apocrifa degli istanti, onde attestarne la partecipazione alla suddetta assemblea.
Pertanto, alla luce di quanto sovra esposto, gli stessi concludevano affinché il Tribunale adito, accertata l'apocrifia della sottoscrizione imputata a dichiarasse la nullità/ annullabilità Parte_2
della delibera illegittimamente approvata in data 19/05/2020, ovvero, in subordine per palese violazione dell'art. 1129 c.c. Con condanna alle spese di lite, con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto si opponeva totalmente all'accoglimento della CP_1 domanda formulata dall'istante, evidenziando che, contrariamente alle allegazioni di controparte,
l'assemblea del 19/05/2020 era stata presenziata dalle quote pari ai 1000/1000 dei proprietari.
Pertanto, concludendo come di seguito: “In via preliminare: - Accertate e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4.3.2010, n. 28; - Accertate e dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per decadenza del termine di impugnabilità della delibera assembleare;
- Rigettare la sollevata eccezione di apocrifia della sottoscrizione perché destituita di ogni fondamento in fatto e diritto;
- Rigettare la sollevata eccezione di nullità della nomina dell'amministratore ex art.1129 c.c. comma 14, perché destituita di ogni fondamento in fatto
e diritto”. Con condanna al pagamento delle spese, con attribuzione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 21/06/2021, preso atto delle richieste formulate dalle comparenti parti in causa, il G.I. ritenuto necessario l'esperimento del procedimento di mediazione, quale requisito di procedibilità, concedeva rinvio al 13/12/2021, per consentire alle parti di ottemperare a tale incombente.
Resosi necessario ulteriore rinvio in prosieguo per consentire il perfezionamento della pendente procedura di mediazione delegata, all'udienza del 28/02/2022 il Giudice concedeva, su richiesta delle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con comparsa depositata in data 29/04/2022, spiegavano intervento volontario e Controparte_3
, in qualità di proprietari di distinte unità immobiliari site nel fabbricato in Controparte_4
Orta di Atella alla Via Vanvitelli n.21 e precisamente: - , appartamento Controparte_3 contrassegnato “interno due”, il locale deposito al secondo piano distinto col numero “sette”, diritti in ragione di 1/4 sul garage al piano seminterrato;
- appartamento Controparte_4
2 R.G. n. 2740/2021
contrassegnato “interno quattro”, il locale deposito al secondo piano distinto col numero “sei”, diritti in ragione di 1/4 sul garage al piano seminterrato.
Gli stessi aderivano alle difese svolte dal convenuto chiedendone l'accoglimento. CP_1
Orbene, in ordine al corretto inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della materia condominiale, occorre precisare che, nell'ambito delle norme relative alla facoltà di impugnare una delibera viziata assunta dall'assemblea condominiale, si distinguono due categorie di invalidità, con relativi differenti termini e distinti regimi di impugnazione.
Le delibere inesistenti, e dunque nulle, sono aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, di converso, le delibere annullabili devono essere impugnate ex art. 1136 c.c. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 30 giorni.
Come noto, anche la Suprema Corte con la sent. n. 4806/2005, ha operato una distinzione sistematica ed analitica tra delibere nulle e delibere annullabili, per cui pacificamente si considerano nulle le delibere prive degli elementi essenziali, aventi un oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni ovvero su proprietà esclusive di singoli condomini, che sono comunque invalide in relazione all'oggetto.
Sono, invece, annullabili le delibere che presentino vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, che siano adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, che siano affette da vizi formali, assunte in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari o attinenti al procedimento di convocazione, e che, infine, violino norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n.
9082/2014).
Pertanto, secondo il prevalente orientamento, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
Ciò premesso, nel caso di specie, i condomini attori lamentavano l'irregolarità della delibera assunta in data 19/05/2020, all'esito della autoconvocazione straordinaria, con cui veniva approvata: a) la
Costituzione del Condominio e la scelta del nome ”; b) la nomina dell'amministratore nella CP_1
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persona della dott.ssa . In allegato preventivo del compenso per l'incarico ricevuto;
Controparte_2
c) nel conferimento dell'incarico del tecnico per la redazione delle tabelle millesimali nella persona dell'Arch. . CP_5
In ordine all'invalidità della delibera de quo, gli stessi lamentavano la totale assenza di volontà, in ordine alle determinazioni assunte, attesa l'apocrifia delle rispettive sottoscrizioni apposte in calce al verbale.
Ciò premesso, fondavano la propria impugnazione rilevando indistintamente la nullità ed unitamente anche l'annullabilità della delibera in oggetto.
Questo Tribunale, preliminarmente, evidenzia che le censure mosse avverso la delibera in oggetto sono, in realtà, completamente sussumibili in ipotesi sanzionate meramente con la annullabilità.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda promossa sia inammissibile, alla luce delle seguenti motivazioni.
In riferimento all'eccepita inammissibilità dell'impugnativa promossa per decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., il convenuto evidenziava che la delibera de quo veniva CP_1
assunta in data 19/05/2020, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva notificato in data 08/03/2021.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 c.c. subisce un'interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D.
Lgs. 28/10, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
Ne discende che, attesa la promozione del procedimento di mediazione in data 09/07/2021, ovvero successivamente all'instaurazione del presente giudizio, gli istanti sono incorsi nella decadenza di cui all'art. 1137 c.c.
In particolare, si ritiene che non possa ritenersi provata la circostanza dedotta dagli instanti in ordine all'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce al verbale d'assemblea del 19/05/2020, né, tanto meno, l'avvenuta conoscenza della delibera stessa soltanto in data 09/02/2021.
Gli istanti, benché in sede di libello introduttivo abbiano formalmente disconosciuto la sottoscrizione della firma suddetta, hanno omesso di fornire alcuna prova in ordine al fondamento dell'asserita apocrifia.
Al contrario, si ritiene che ogni contestazione circa la veridicità della sottoscrizione sia priva di valore, essendo totalmente in contrasto con il contenuto dell'atto introduttivo, nonché della denuncia querela versata in atti, in particolare con la dedotta richiesta di accesso documentale, in ordine al costituendo Condominio, così come formulata alla dott.ssa , quale amministratore p.t., in CP_2
data 29/07/2020.
4 R.G. n. 2740/2021
Tali circostanze, inducono il Tribunale a ritenere priva di valore la contestazione in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni in calce alla delibera de quo, e, per l'effetto, deve ritenersi che gli istanti fossero presenti all'assemblea del 19/05/2020.
Pertanto, quali condomini presenti, ma dissenzienti, gli istanti, ai sensi dell'art. 1137 c.c. potevano proporre formale impugnazione entro il termine di 30 giorni dalla data della deliberazione.
Ciò posto, scorrendo in lettura la documentazione posta a corredo dell'atto introduttivo del presente giudizio, si rileva la non tempestività dell'impugnazione della delibera oggetto del presente giudizio,
e, per l'effetto, la stessa dovrà ritenersi inammissibile.
Va richiamato e fatta applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014). Posto ciò, le conclusioni raggiunte sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto.
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabili- bassa complessità), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, e decisionale.
Attesa la natura adesiva delle difese formulate dagli interventori volontari, rispetto a quella argomentata dal convenuto, questo Tribunale ritiene opportuno compensare le spese di CP_1
lite, limitatamente alla posizione di e Controparte_6 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.I, Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2740/2021 R.G. avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione delle delibere condominiali”, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare del 19/05/2020, in quanto proposta oltre le decadenze di cui all'art. 1137 c,c, come argomentato in parte motiva;
b) Da ritenersi assorbita ogni altra domanda;
c)Condanna gli istanti, e in solido, al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
alla Via L. Vanvitelli n.21 - 81030, in persona Controparte_7 dell'Amm.re.p.t. dott.ssa C.F. delle spese del giudizio che Controparte_2 C.F._6
si liquidano complessivamente in euro € 2.906,00 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ciro Palladino, dichiaratosi antistatario;
5 R.G. n. 2740/2021
d) compensate le spese di lite, limitatamente agli interventori volontari;
Aversa 15 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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