Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 2018 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2018, n. 33208Provvedimento: * 332081 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - CIVILE GENERALE FRANCESCO TIRELLI · Presidente Sezione - Ud. 20/11/2018 - DOMENICO CHINDEMI · Presidente Sezione - PU R.G.N. 9027/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Gou. 33208 Rep. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - C I - Consigliere - ALBERTO GIUSTI ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9027-2016 proposto da: INCARDONA GIOVANNI, …Leggi di più...
- mancata conoscenza dell'atto·
- fondamento·
- mancata conoscenza dell’atto – deduzione da parte del notificatario·
- notifica presso il domicilio eletto dal collaboratore ex art. 12, comma 3·
- legittimità·
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- procedimento civile·
- alla residenza, dimora, domicilio·
- notificazione
Versioni del testo
- Capo I : Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Definizione di testimone di giustizia 1. E' testimone di giustizia colui che:
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.