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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9392/2024
TRA difeso dagli Avv.ti Annarita Billwiller, Ivana Cervone e Martina Parte_1
AN
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. GRISPO CARLO;
Controparte_1
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN CP_2
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/24 conviene in giudizio Parte_1 CP_1
e esponendo:
[...] CP_2
«1. Che, il ricorrente ha lavorato a far data dal 01.08.2008 e fino al
04.02.2016 per conto ed alle dipendenze della Controparte_3 inquadrato al III livello, addetto all'attività della biglietteria “ CP_1
” sita all'interno del molo Beverello.
[...]
2. Che in data 04.02.2016 il ricorrente veniva licenziato a seguito di procedura ex lege 223/91
3. A mezzo di ricorso 414 c.p.c il ricorrente proponeva azione nei confronti della e della al fine di Controparte_3 CP_1 sentire dichiarata la violazione, nella fattispecie dell'art. 2112 c.c.,
l'avvenuto trasferimento d'azienda, l'illegittimità del disposto licenziamento collettivo, e la costituzione del rapporto direttamente alle dipendenze della CP_1
...
6. che con Sentenza n. 1916/2020 la Corte D'Appello di Napoli, accoglieva
l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertava la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze della CP_1
1 a far data dal 30.12.2015 e per l'effetto ordinava alla di CP_1 riammetterlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna al pagamento delle retribuzioni, oltre accessori di legge;
7. Che, in data 31.10.2020, la comunicava (prot. 112) al CP_1 ricorrente, stante la sentenza n. 1916/2020, l'assunzione a tempo indeterminato e invitava il ricorrente a riprendere la propria attività lavorativa a far data dal 02.11.2020 tuttavia ometteva il versamento dei contributi a far data dal 05.02.2016 al 01.11.2020»
Tanto premesso chiede:
«Preliminarmente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge n. 153/69, a far data dal 05.02.2016 al 01.11.2020.
- Conseguentemente, ordinare ai convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente la suddetta regolarizzazione, previo accredito in favore del ricorrente di tutti i contributi omessi in misura “full time”;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari».
Si costituisca la esponendo: CP_1
«Il ricorrente non quantizza l'ammontare del risarcimento, formulando pertanto una domanda priva degli elementi ed allegazioni indispensabili al riconoscimento di un eventuale risarcimento da parte della . CP_1
Neanche da un esame complessivo del ricorso si rinvengono allegazioni che consentano una qualsivoglia indicazione e quantizzazione del risarcimento.
Per tali assorbenti motivi il ricorso va rigettato per carenza di allegazioni ovvero dichiarato affetto da nullità o al più inammissibile per inidoneità al raggiungimento del suo scopo (art. 156 secondo comma c.p.c.)
In via gradata:
Ulteriore carenza di allegazioni si rinviene nel fatto che il sig. Pt_2 non ha dichiarato di aver usufruito della Naspi per il periodo che va dal
05.02.2016 al 01.11.20.
L'infondatezza del ricorso emerge dal fatto che i percettori della Naspi ed in ogni caso della indennità di disoccupazione, fruiscono dei contributi figurativi che vengono accreditati sulla posizione contributiva del Sig.
». Pt_1
Sostiene poi, quanto ai limiti dell'orario di lavoro e di riposo, che per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione collettiva può derogare a quanto previsto in materia di orario massimo di lavoro e minimo di riposo, tenendo conto di periodi di riposo più frequenti o più lunghi.
L' chiede accogliersi la domanda ma nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale, quindi con esclusione del periodo anteriore al 5.6.2019,
2 vista la notifica del ricorso giudiziario del 5.6.2024
Con note autorizzate il ricorrente espone:
«agli atti del ricorso introduttivo è stato allegato l'estratto certificativo del conto assicurativo dell' , da cui si evince CP_2 chiaramente il periodo in cui il sig. ha percepito l'indennità Pt_2
NASpI, precisamente dal 12.02.2016 al 22.02.2018. In merito ai contributi figurativi, è noto che essi costituiscono una sorta di copertura “fittizia” per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non vi è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. Tuttavia, i contributi versati figurativi ... pur permettendo di accumulare anni di contribuzione, essenziali per raggiungere il numero minimo di anni richiesti per il pensionamento, essendo versati su una imposta fittizia, hanno un impatto minore sull'ammontare finale della pensione rispetto ai contributi contributivi, che riflettono i reali versamenti e quindi una capacità contributiva effettiva. Pertanto, il sig. ha diritto alla Pt_1 relativa regolarizzazione contributiva per l'intero periodo. In subordine, il sig. ha diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo dal Pt_1
05.02.2016 al 11.02.2016 e dal 23.02.2018 al 01.11.2020». rileva poi «l'inconferenza delle deduzioni indicate in memoria, difatti, il ricorrente NON ha mai espletato attività marittima, avendo il sig. Pt_1 svolto attività di agenzia nel settore turistico, dal 01.08.1992 e fino al
04.02.2016, data in cui veniva licenziato a seguito di procedura ex lege
223/91. Il ricorrente, in pratica, svolgeva attività di addetto all'attività della biglietteria della “ sita all'interno del CP_1 molo Beverello di Napoli, inquadrato nel III livello del ccnl Terziario- commercio».
In merito alla prescrizione osserva: «il ricorrente in data 21.10.2020 provvedeva, a mezzo pec (doc. 6 allegato ricorso introduttivo) a denunciare illegittima omissione dei contributi all'ente , allegando la CP_4 sentenza della Corte D'Appello di Napoli n. 1916/2020, con la quale il datore di lavoro veniva condannato alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro occupato prima del licenziamento... Pertanto, il ricorrente ha diritto al versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo dal
05.01.2016 al 01.11.2020, in quanto non prescritti, avendo l'atto interruttivo del 21.10.2020 interrotto il termine prescrizionale prima della sua maturazione».
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente chiede l'accertamento dell'omissione contributiva e la condanna della al versamento all' dei contributi obbligatori CP_1 CP_2 dovuti in relazione alle somme corrisposte al lavoratore in esecuzione
3 della sentenza, passata in giudicato, che ha accertato l'illegittimità del trasferimento d'azienda tra la la Travel and Holidays srl e la CP_1
avvenuto in data 30/12/15.
[...]
E la Cassazione ha chiarito che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale, peraltro senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' (per tutte Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11730 del 02/05/2024). CP_2
Tanto premesso, pacifici i fatti storici, la società lamenta l'asserita omessa determinazione del danno subito;
l'aver percepito il ricorrente la
NASPI con accredito dei corrispondenti contributi figurativi;
la peculiarità della modulazione oraria del personale 'marittimo' ossia imbarcato.
Tenuto conto della natura retributiva e non risarcitoria delle somme versate al lavoratore dalla società cedente per effetto della dichiarata illegittimità della cessione di azienda (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21158 del 07/08/2019), consegue l'insorgenza dell'obbligazione contributiva a carico dello stesso effettivo datore di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.
È noto come, a seguito di un vivace dibattito sorto in argomento, la giurisprudenza si sia pronunciata per l'ammissibilità di un'azione generale di accertamento, anche fuori dai casi espressamente previsti dal legislatore, chiarendo, anche sulla scorta di un processo interpretativo mutuato dalla lettura delle norme che tale azione hanno previsto (cfr. ad es. l'art. 949 c.c.), che l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012). L'interesse ad agire richiede, infatti, non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6749 del 04/05/2012; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010).
Mossa dall'esigenza di contenere entro confini ben precisi i presupposti di
4 ammissibilità dell'azione, onde evitare un pericoloso ampliamento delle forme atipiche di tutela, la Cassazione ha quindi precisato che all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, le azioni di mero accertamento
- nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo - possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, sia pure giuridicamente rilevanti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12937 del
22/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6398 del 04/05/2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3905 del 17/03/2003). Ispirandosi alla medesima ratio, i giudici di legittimità hanno inoltre avuto modo di rilevare come nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assuma il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilevo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8210 del 28/07/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10441 del
29/05/2004). Ed ancora, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza,
e non ha invece giuridica rilevanza quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24434 del 23/11/2007; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995).
Nel caso di specie, alla domanda di accertamento, da ritenersi legittima alla luce dei principi suesposti, la parte ricorrente fa seguire una domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi in favore dell' In proposito, la Cassazione ha chiarito che CP_2
l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante
5 all' di riscuotere il proprio credito, ma è Controparte_5 tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14853 del 30/05/2019; conforme Sez. L - , Sentenza n. 701 del 09/01/2024).
La domanda, pertanto, può essere esaminata nonostante la mancata quantificazione delle somme, sotto il profilo dell'accertamento mero e della condanna generica.
Va infatti osservato che anche nel rito del lavoro è stata ritenuta ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi contemplata dall'art. 278 c.p.c. di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum" (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4587 del 26/02/2014). L'indirizzo giurisprudenziale (pressoché uniforme) favorevole a tale opzione trova il suo fondamento nell'interesse che la parte può avere a contare su una pronuncia dalla quale possa scaturire un adempimento da parte del debitore prima ed a prescindere dalla proposizione del giudizio di quantificazione, anche per la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno
(art. 2818 c.c.), o per la attitudine, riconosciuta anche alla sentenza di condanna generica, a trasformare in lunghe le prescrizioni brevi.
Quanto alla percezione della NASPI, percepita dal ricorrente a seguito del licenziamento disposto dal primo datore di lavoro - dichiarato inefficace nei confronti del lavoratore per le ragioni esposte nelle sentenze versate agli atti - e alla conseguente attribuzione ex lege di contributi figurativi dal 05/02/16 al 01/11/20, la Suprema Corte ha evidenziato che è irrilevante la percezione di indennità previdenziali, conseguenti al licenziamento collettivo della cessionaria, in quanto, le stesse non possono ritenersi acquisite, in via definitiva, dal lavoratore, essendo ripetibili dall' unico legittimato a chiederne la Controparte_5 restituzione (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8150 del 03/04/2018).
6 Infine, pacificamente il ricorrente non fa parte del personale imbarcato, essendo addetto a mansioni di biglietteria. Risultano pertanto inconferenti, per ciò solo, le deduzioni difensive – per quanto generiche - sull'articolazione dell'orario di lavoro del personale marittimo che presta lavoro a bordo delle navi.
Per quanto concerne la eccepita prescrizione, in data 21/10/20 il ricorrente inviava PEC all' e alla contenente la costituzione CP_2 CP_1 in mora per il versamento dei contributi a seguito della sentenza della
Corte d'appello di Napoli 1916/2020 del 09/07/20.
L'eccezione va pertanto respinta.
Il ricorso va pertanto accolto.
Tenuto conto della natura generica della condanna richiesta, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico della società.
Stante la posizione processuale dell' nei suoi confronti le spese di CP_2 lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, mediante versamento all' , da parte di CP_2 CP_1
dei contributi previdenziali obbligatori nell'ammontare prescritto
[...] dalla legge in relazione alla retribuzione maturata dal 05/02/16 all'01/11/20;
b) condanna al pagamento di 1/2 delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi € 2319,00 oltre 15% per spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione, compensando per il resto le spese di lite.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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