Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione P rim a Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa P residente rel. dott. Antonell a All egra Consi gli ere dott. Lui sa Poppi C onsi gli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a caus a in uni co grado promossa con atto di cit azione 16.6.2023 R G
n. 987/2023
TRA
(P. IVA ), in persona del l egal e Parte_1 P.IVA_1
rappresent ant e pro -t empor e, rappresent at a e difesa, anche di sgiunt am ent e tra loro, dall'avvocato Luca Valerio Fenati del Foro di Ravenna e dall'avvocato Giampaolo Ghini sempre del Foro di Ravenna, con studio in R avenna, Vi a Ponte M ari no n. 10, ed el ettivam ent e domici liat a presso lo st udio del prim o i n Ravenna, Vi a S al ara n. 31 att rice
CONT RO
( ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Toriello del Foro di Genova e domiciliata in Bologna presso lo studio dell'avvocato Silvia Braschi via
Santo St efano n. 43 convenut a
Oggett o: opposizione al decreto n. 1468/ 2023 Cort e Appello Bologna del
9.5.2023
Conclusi oni part e at trice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
Giurisdi zi one R.G. 40/2023, emesso in data 09.05.2023, rigett are l a dom anda avvers aria di riconosci mento del lodo st rani ero;
accertare e di chiarare l a nullit à della cl ausola compromi ssori a per l e ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocando il decreto n. cronol. 1468/2023, nell'ambito del procedimento di Volontaria
Giurisdi zi one R.G. 40/2023, em esso in dat a 09.05.2023rigett are l a dom anda avvers aria di riconosci mento del lodo arbitral e;
accertare e di chi arare il di fet to di regol are costit uzi one del contraddittorio in assenza di prova del la ritual e notifi ca a Pt_1
dell a dom anda arbi tral e s econdo l e convenzi oni m ultil at erali e bilat erali applicabili nel caso de quo e, per l'effetto, revocando il decreto n. cronol. 1468/2023, nell'ambito del procedimento di Volontaria
Giurisdi zi one R.G. 40/2023, emesso in data 09.05.2023, rigett are l a dom anda avvers aria di riconosci mento del lodo st rani ero.
Con vittoria di spese del presente procedimento”.
Conclusi oni convenuta
Conferm are il decret o oppost o;
con vitt oria di spes e.
Svolgi mento del pr ocess o
Con l'atto di citazione in opposizione meglio indicato in atti Pt_1 si opponeva al riconoscimento “della regol arità formale ed all a
[...]
declaratoria di effi caci a nel t erritori o it aliano del l odo arbit rale emesso
a Londra (Regno Unito) in data 24.10.2022 dall'arbitro unico sig.
pag. 2/5 a conclusi one della procedura Controparte_2 arbitrale instaurata dall'odierna convenuta opposta a seguito di una controversi a di natura commerci ale ed anche per responsabilit à aquili ana in mat eri a di es ecuzione di un contratto di uti l izzazi one di nave e movi mentazi one di merce presso il Port o di Ravenna;
- nello specifico, l'Arbitro unico nella pretesa contumacia di aveva Pt_1
riconosci uta come fondata la ri chiesta ri sarcitoria avanzata da CP_1
relati va ad un reclamo per sinist ro avvenut o in data 23 Di cembre
[...]
2020 a bordo della M/N “Geise”, all'ormeggio nel porto di Ravenna, durante le operazi oni di caricazi one dell a st essa nave, operazi oni commi ssionat e da in base al cont ratto dat ato Controparte_3
4.12.2020 cont enent e compr omesso arbit rale”.
In particolare, l'attrice eccepiva il difetto di giurisdizione dell'arbitro, posto che al m om ento del giudi zi o arbitrale era pendente la causa n.
1963/ 2021 i nst aurat a avanti al Tri bunal e di R avenna per il medesimo
Con petit um ris arcit ori o (res ponsabilit à di da qui in poi CP_1
quale nol eggi at ore e vettore spedi zioni ere dell a nave durante il cui cari co era s tat o danneggi ato un important e m acchinario dest inato a cli ent e s trani ero da ), la nullit à dell a cl ausol a che aveva Parte_1 portato avanti all'arbitro inglese un questione di responsabilità ext racont rattual e, la nullit à del la cl ausola, perché mai espressam ent e approvata e redatta in modo generico, l a nullit à del lodo, perché mai noti ficat a regol arm ente la procedura.
Con Ritual mente cit ata si costituiva cont estando le afferm azioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La caus a veniva ri mess a i n decisi one sull e concl usioni dell e parti all'udienza 18.3.2025.
Moti vi della deci sione
Quanto alla questione eccepita in corso di causa dall'attrice (violazione dell'art. 839 c.p.c.) relativa alla mancata produzione in originale o in copia conform e del l odo e del com prom esso, la st essa non è fondat a all a pag. 3/5 luce di quanto deposit ato nel procedi ment o concluso con il decreto
9.5.2023, di cui i l C onsigliere Delegato dava atto nel propri o (oppost o) provvedim ent o.
Quanto all a questione del di fetto di gi uri sdizione la st essa non è fondata, posto che all'arbitrato è stata applicata la legge inglese, che non implica affatto una valutazione di litispendenza come quella sollevata dall'attore e, comunque, a mente dell'art. 819 ter c.p.c. la pendenza della stessa questione avanti al G.O. non esclude la compet enza degli arbit ri.
Quanto ai limiti dell'arbitrato, che sempre secondo l'attore non avrebbero pot uto aprirsi alla responsabili tà aquili ana di , è Parte_1
noto che, am mes so e non concesso che gli arbit ri abbiano esorbi tat o dai limiti di quanto com prom es so, questo non incide sul la validit à del lodo, tranne l'ipotesi in cui si provi la violazione dei diritti di difesa della parte interessata. Lo stesso dicasi per l'asserita mancanza di specificità della clausola compromissoria (questione non prevista dall'art. 840
c.p.c. e, comunque non fondat a all a luce dell a chi ara appli cazione dell e regol e LM AA -cfr. pag. 4 costituzione) o addirit tura per la vessat oriet à dell a cl aus ol a st ess a, concett o questo del t utto et erodosso rispett o al thema deci dendum.
Non è pos sibil e ri tenere, all a luce dell a conoscenza specifi ca dei meccani smi arbitrali che le parti cert am ent e hanno per l a loro peculi are attività im prenditoriale nel sett ore t rasporto m aritti mo, e del compromesso nel suo contenuto, che la clausola “arbitration in London,
Engli sh law to appl y” debba considerarsi talmente generica da risultare incomprensibile e (perci ò) t al e da l edere gravement e il diri tt o di difesa dell'attrice.
La cl aus ol a compromissori a ritualm ente cont enut a nel docum ento
4.12.2020 e diffus am ent e comprensibile attraverso l a lettura del docum ento s tesso, appare suffi ci ent em ent e specifi ca e cert am ent e condivi sa da Parte_1
pag. 4/5 Quanto all a viol azi one del cont raddit t orio (art. 840 com ma II n. 2), fermo rim anendo che al l odo com e gi à dett o è st at a appli cata la l egge ingl ese, l egge cui fare ri ferim ento o al la cui vi olazi one (non provata) fare riferimento, l'attrice non lamenta il difetto del contraddittorio sotto il profilo della mancata conoscenza dell'arbitrato, ma solo l'inidoneità dell a comuni cazi one del procedim ent o att raverso missi ve elett roniche ordi nari e. In parti colare, (cfr. atto di opposi zi one pag. 17) l a mai l di com uni cazi one che è stata inviat a.
Il fatto che a quel momento nessuno rispose, perché l'ufficio in indirizzo era chiuso, non signifi ca che, all a ri apert ura, il m essaggio non venne visto (ciò senza volere consi derare t ut te l e alt re comunicazioni che l'arbitro inglese riferisce nel lodo di avere fatto all'interessata).
In ogni caso l a document azione prodott a sub 6) del convenuto (m a anche sub 7 ed 8) indica che la comunicazione dell'arbitrato con invito a difendersi veni va t rasmes sa (regolarm ent e, secondo l a legge ingl ese) ai difensori di e, dunque, ciò unito al tenore dell'eccezione Parte_1 rende superfluo l'esame di tutta la questione relativa alla tardività della produzione dell e ult ime pagi ne dei docc. 6 e 7, post o che non vi è m ai stat a una form al e cont est azi one riferit a all a m ancat a conoscenza del procedim ento arbit rale.
Le spese s eguono l a soccom benza
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione I^ Civile, definitivamente pronunci ando i n uni co grado, così provvede:
-ri getta l'opposi zione proposta e, per l'effetto, conferm a il dec reto
9.5.2023;
-condanna al pagam ent o dell e spese di lit e l iquidat e in Parte_1
com plessivi euro 26.000 olt e spese generali ed accessori di l egge.
Bologna, lì 25 m arzo 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 5/5