Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 23531/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DONIZETTI, 4 10092 Beinasco Italia presso lo studio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
NEL MERITO Sulla scorta delle ragioni testè esposte, DISPORRE, a modifica delle condizioni di divorzio in essere tra le parti, con effetto dalla data della presente domanda, la revoca del mantenimento in favore delle figlie e pari ad € 250,00. IN VIA ISTRUTTORIA - Si Per_1 Per_2 chiede venga disposta l'audizione delle figlie, e - Si chiede l'ammissione dei seguenti Per_1 Per_2 capitoli di prova: 1) Vero che le figlie del signor e della signora , Pt_1 CP_1 Parte_2
e , conseguivano la licenza media. 2) Vero che le figlie del signor
[...] Parte_3 Pt_1
e della signora , e , decidevano di smettere gli studi. CP_1 Parte_2 Parte_3
3) Vero che e , nel mese di settembre 2019, ricevevano una Parte_3 Parte_2 proposta di lavoro da parte di un'impresa di pulizia di Torino. 4) Vero che, il primo giorno di lavoro da eseguirsi in favore della suddetta impresa di pulizia, e Parte_2 Parte_3 omettevano di presentarsi. 5) Vero che il signor proponeva alle figlie, e lo Pt_1 Per_1 Per_2 svolgimento di un corso da estetista. 6) Vero che le figlie del signor e Pt_1 Per_1 Per_2
e la somma di € 140,00 per l'acquisto di una divisa utile al suddetto corso da cuoco. Per_2 Per_1
11) Vero che e omettevano di acquistare, con la somma ricevuta dal signor Per_2 Per_1 Pt_1 pari a € 140,00, la suddetta divisa. 12) Vero che e omettevano di iscriversi al Per_2 Per_1 suddetto corso da cuoco. 13) Vero che il signor ha proposto di recente alle figlie di lavorare Pt_1 presso altra impresa pulizie di Lembo Giancarlo ma hanno declinato l'invito. 14) Vero che la signora
è economicamente a carico del signor 15) Vero che Parte_6 Pt_1 Parte_3 convive da un anno ed è in dolce attesa.
Per parte resistente: come da verbale del 2 aprile 2025
“La signora riferisce che è giusto che il padre non dia più soldi per la figlia , ma CP_1 Per_1 che potrebbe aiutare che sta in casa con lei.” Per_2
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4508/2008 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con provvedimento n 2748/2021 il predetto Tribunale, su ricorso del , ha Parte_1 modificato la sentenza, riducendo il contributo al mantenimento da versare in favore delle figlie.
Con ricorso depositato il 20/12/2024 ha chiesto al Tribunale la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio relativamente al contributo al mantenimento, domandandone la revoca.
All'udienza del 2/4/2025 è comparso personalmente parte ricorrente con il difensore;
la sig.ra
è comparsa personalmente, senza assistenza tecnica. Le Controparte_1 parti sono state sentite e all'esito il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
***
La domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento, osservando quanto segue.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza afferma che “(..) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Orbene, nel caso di specie, e sono due figlie oramai trentenni. Per_1 Per_2
Con riguardo a , dalle dichiarazioni rilasciate dal padre e confermate dalla parte resistente Per_1 comparsa personalmente in udienza, emerge che ella dimora altrove, con il proprio compagno, con il quale ha dato alla luce un bambino, costituendo dunque un proprio nucleo familiare. La stessa sig.ra ha del resto ha affermato in sede di udienza “che è giusto che il CP_1 padre non dia più soldi per la figlia ” (cfr. verbale). Per_1
Con riguardo alla figlia che vive con la madre, la sig.ra si è limitata ad Per_2 CP_1 invocare un aiuto paterno non contestando “…il rifiuto, da parte delle figlie, a svolgere qualsivoglia impiego lavorativo e/o corso di formazione professionale…”.
Dalle dichiarazioni del padre è infatti emerso poi che, nonostante vari tentativi di inserimento nel mondo del lavoro delle figlie (a suo dire supportate economicamente anche dal medesimo), non v'è stato un reale impegno da parte delle predette.
Dunque, in ossequio al principio di autoresponsabilità è fondata la domanda di revoca del contributo al mantenimento delle figlie con decorrenza dalla domanda.
Superflua l'istruttoria nel contesto descritto.
Spese di lite.
Nulla sulle spese considerato che parte resistente, pur non costituendosi, è comparsa personalmente senza sostanzialmente opporsi alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis cpc, 473 bis. 29 cpc e ss.,
a modifica delle condizioni di divorzio e del provvedimento n 2748/2021, REVOCA con decorrenza dalla domanda il contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico del sig. Per_1 Per_2
. Parte_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16/04/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento