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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO PIRACCINI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Cervia, viale Volturno n. 33
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CAPUCCI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Lugo (RA), via Monsignor Ennio Vaccari n. 7
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 02.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 21.02.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, Voglia
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
- disporre il collocamento dei minori in modo prevalente ed esclusivo presso il domicilio della madre
, sito alla data odierna in Ravenna, via Friuli n. 40; Parte_1
- disporre che le visite tra padre e figli avvengano esclusivamente tramite incontri protetti alla presenza dei servizi sociali che verranno all'uopo incaricati;
- disporre che il signore corrisponda mensilmente alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei propri figli minori ed a copertura delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e e dell'ordinaria cura della persona, euro 450,00 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), annualmente rivalutabili secondo l'indice Istat. Tale importo dovrà essere versato a titolo di mantenimento della prole mediante bonifico entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...] acceso presso Parte_1 banca Fideuram;
- disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie, ludiche, mediche, sportive e scolastiche di e , secondo quanto stabilito dal Protocollo di Per_1 Per_2
Intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia del Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'importo dell'assegno unico universale venga interamente riconosciuto alla signora
IBAN [...] acceso presso banca Fideuram. Parte_1
In via indifferibile ed urgente ex art. 473bis.15 c.p.c. Stante la dipendenza da sostanze stupefacenti da parte del signor , ed in relazione agli CP_1 atteggiamenti minacciosi nonché dalle dichiarazioni e dagli atteggiamenti autolesionistici e suicidi che hanno portato lo stesso all'ingerimento di 2 flaconi di dolorazepam unitamente all'ingerimento di tachipirina ed alcool ed al successivo ricovero ospedaliero presso il reparto di psichiatria in data 22/5/2024, atteggiamenti e dipendenze che potrebbero portare un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei figli minori, si chiede emettersi in via d'urgenza, inaudita altera parte, un decreto provvisoriamente esecutivo ex art 473-bis.15 c.p.c. al fine di:
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
- disporre il collocamento dei minori in modo prevalente ed esclusivo presso il domicilio della madre
, sito alla data odierna in Ravenna, via Friuli n. 40; Parte_1
- disporre che le visite tra padre e figli avvengano esclusivamente tramite incontri protetti alla presenza dei servizi sociali che verranno a tal fine incaricati”, con vittoria delle spese di lite. Con decreto emesso in data 25.02.2025, il Giudice delegato emetteva inaudita altera parte provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., stabilendo l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, con loro collocazione presso la stessa, e disponendo che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli avvenisse in modalità protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, e rinviava il procedimento all'udienza del 12.03.2025 al fine di provvedere pagina 2 di 4 alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti già assunti in contraddittorio con la parte convenuta. Con il medesimo decreto, il Giudice delegato fissava udienza per la trattazione nel merito del procedimento in data 02.07.2025. In data 01.03.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Stante la mancata opposizione del sig. , comparso personalmente all'udienza del 12.03.2025, i CP_1 provvedimenti assunti inaudita altera parte venivano confermati con ordinanza resa a verbale dal giudice delegato. Con istanza in corso di causa depositata in data 27.05.2025, la difesa di parte attrice chiedeva al Tribunale di autorizzare urgentemente la sig.ra ad assumere autonomamente le decisioni Parte_1 riguardanti le visite, le terapie, i trattamenti e/o percorsi medici a cui sottoporre il minore in Per_1 relazione al disturbo da cui potrebbe essere affetto, verosimilmente riconducibile alla sindrome da deficit dell'attenzione. Con ordinanza emessa in data 28.06.2025, a scioglimento dell'udienza fissata all'uopo in data 19.06.2025, il Giudice delegato accoglieva la predetta istanza. Provvedeva a costituirsi nel giudizio di merito in data 25.06.2025 , dando atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la sig.ra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni Pt_1 concordate con la controparte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le eccezioni e le causali di cui in narrativa, regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei propri figli e Per_1
in conformità all'accordo raggiunto consensualmente dal signor e dalla signora Per_2 CP_1
quali genitori dei minori e e quindi: Parte_1 Per_1 Persona_2
- dare atto della volontà delle parti di non voler comparire personalmente all'udienza di comparizione delle parti fissata al 2 luglio 2025 sostituendo la stessa, ove ritenuto necessario, col deposito di note scritte;
- confermare e disporre l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
; Pt_1
- confermare e disporre il collocamento dei due figli minori e presso la madre Per_1 Per_2 [...]
; Pt_1
- disporre che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei due figli minori e Per_1
avvenga in modalità protetta in incontri che verranno organizzati dai Servizi Sociali Per_2 territorialmente competenti;
- disporre il versamento da parte del signor alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e , della complessiva somma di euro 350,00 Per_2 Per_1 mensili (Euro 175,00 per ciascuno dei figli) prevedendo che tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di luglio 2026, e corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
- disporre che l'importo erogato quale Assegno Unico ed Universale per i figli a carico spetterà alla signora nella misura del 100%; Parte_1
- disporre che le spese straordinarie per i figli minori siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno così come specificate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di pagina 3 di 4 Ravenna prevedendo che le stesse saranno rimborsate, a fronte dei giustificativi di spesa, al genitore che le ha anticipate. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad euro 300,00 (trecento) i genitori dovranno stabilire un termine, precedente all'esborso, entro il quale potranno mettere a disposizione la somma necessaria, al fine di evitare di onerare uno dei due di anticipare integralmente tale importo”. In data 27.06.2025, la difesa di parte attrice depositava telematicamente foglio di precisazione delle conclusioni congiunte già rassegnate da parte convenuta nella comparsa di costituzione e sopra riportate. All'udienza dello 02.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già agli atti e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e siano meritevoli di accoglimento in quanto le condizioni ivi stabilite non Per_1 Per_2 sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano adeguate e conformi all'interesse dei minori. In particolare, il regime di affidamento esclusivo e gli incontri in modalità protetta padre-figli appaiono giustificati tenendo conto che il padre ha da poco intrapreso un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti. Alla luce dell'esito del procedimento, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati fuori dal matrimonio promossa da nei confronti di Per_1 Per_2 Parte_1
, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: CP_1
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , come riportate in parte motiva e da Per_1 Per_2 intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO PIRACCINI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Cervia, viale Volturno n. 33
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CAPUCCI ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio a Lugo (RA), via Monsignor Ennio Vaccari n. 7
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dello 02.07.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 21.02.2025, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, Voglia
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
- disporre il collocamento dei minori in modo prevalente ed esclusivo presso il domicilio della madre
, sito alla data odierna in Ravenna, via Friuli n. 40; Parte_1
- disporre che le visite tra padre e figli avvengano esclusivamente tramite incontri protetti alla presenza dei servizi sociali che verranno all'uopo incaricati;
- disporre che il signore corrisponda mensilmente alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei propri figli minori ed a copertura delle spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e e dell'ordinaria cura della persona, euro 450,00 Per_1 Per_2
(quattrocentocinquanta/00), annualmente rivalutabili secondo l'indice Istat. Tale importo dovrà essere versato a titolo di mantenimento della prole mediante bonifico entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...] acceso presso Parte_1 banca Fideuram;
- disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie, ludiche, mediche, sportive e scolastiche di e , secondo quanto stabilito dal Protocollo di Per_1 Per_2
Intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia del Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'importo dell'assegno unico universale venga interamente riconosciuto alla signora
IBAN [...] acceso presso banca Fideuram. Parte_1
In via indifferibile ed urgente ex art. 473bis.15 c.p.c. Stante la dipendenza da sostanze stupefacenti da parte del signor , ed in relazione agli CP_1 atteggiamenti minacciosi nonché dalle dichiarazioni e dagli atteggiamenti autolesionistici e suicidi che hanno portato lo stesso all'ingerimento di 2 flaconi di dolorazepam unitamente all'ingerimento di tachipirina ed alcool ed al successivo ricovero ospedaliero presso il reparto di psichiatria in data 22/5/2024, atteggiamenti e dipendenze che potrebbero portare un pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti dei figli minori, si chiede emettersi in via d'urgenza, inaudita altera parte, un decreto provvisoriamente esecutivo ex art 473-bis.15 c.p.c. al fine di:
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Persona_1 Persona_2 Parte_1
- disporre il collocamento dei minori in modo prevalente ed esclusivo presso il domicilio della madre
, sito alla data odierna in Ravenna, via Friuli n. 40; Parte_1
- disporre che le visite tra padre e figli avvengano esclusivamente tramite incontri protetti alla presenza dei servizi sociali che verranno a tal fine incaricati”, con vittoria delle spese di lite. Con decreto emesso in data 25.02.2025, il Giudice delegato emetteva inaudita altera parte provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., stabilendo l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, con loro collocazione presso la stessa, e disponendo che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli avvenisse in modalità protetta in incontri organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti, e rinviava il procedimento all'udienza del 12.03.2025 al fine di provvedere pagina 2 di 4 alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti già assunti in contraddittorio con la parte convenuta. Con il medesimo decreto, il Giudice delegato fissava udienza per la trattazione nel merito del procedimento in data 02.07.2025. In data 01.03.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Stante la mancata opposizione del sig. , comparso personalmente all'udienza del 12.03.2025, i CP_1 provvedimenti assunti inaudita altera parte venivano confermati con ordinanza resa a verbale dal giudice delegato. Con istanza in corso di causa depositata in data 27.05.2025, la difesa di parte attrice chiedeva al Tribunale di autorizzare urgentemente la sig.ra ad assumere autonomamente le decisioni Parte_1 riguardanti le visite, le terapie, i trattamenti e/o percorsi medici a cui sottoporre il minore in Per_1 relazione al disturbo da cui potrebbe essere affetto, verosimilmente riconducibile alla sindrome da deficit dell'attenzione. Con ordinanza emessa in data 28.06.2025, a scioglimento dell'udienza fissata all'uopo in data 19.06.2025, il Giudice delegato accoglieva la predetta istanza. Provvedeva a costituirsi nel giudizio di merito in data 25.06.2025 , dando atto di aver CP_1 raggiunto un accordo con la sig.ra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni Pt_1 concordate con la controparte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le eccezioni e le causali di cui in narrativa, regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei propri figli e Per_1
in conformità all'accordo raggiunto consensualmente dal signor e dalla signora Per_2 CP_1
quali genitori dei minori e e quindi: Parte_1 Per_1 Persona_2
- dare atto della volontà delle parti di non voler comparire personalmente all'udienza di comparizione delle parti fissata al 2 luglio 2025 sostituendo la stessa, ove ritenuto necessario, col deposito di note scritte;
- confermare e disporre l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre Per_1 Per_2 [...]
; Pt_1
- confermare e disporre il collocamento dei due figli minori e presso la madre Per_1 Per_2 [...]
; Pt_1
- disporre che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei due figli minori e Per_1
avvenga in modalità protetta in incontri che verranno organizzati dai Servizi Sociali Per_2 territorialmente competenti;
- disporre il versamento da parte del signor alla signora , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori e , della complessiva somma di euro 350,00 Per_2 Per_1 mensili (Euro 175,00 per ciascuno dei figli) prevedendo che tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di luglio 2026, e corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
- disporre che l'importo erogato quale Assegno Unico ed Universale per i figli a carico spetterà alla signora nella misura del 100%; Parte_1
- disporre che le spese straordinarie per i figli minori siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno così come specificate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di pagina 3 di 4 Ravenna prevedendo che le stesse saranno rimborsate, a fronte dei giustificativi di spesa, al genitore che le ha anticipate. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad euro 300,00 (trecento) i genitori dovranno stabilire un termine, precedente all'esborso, entro il quale potranno mettere a disposizione la somma necessaria, al fine di evitare di onerare uno dei due di anticipare integralmente tale importo”. In data 27.06.2025, la difesa di parte attrice depositava telematicamente foglio di precisazione delle conclusioni congiunte già rassegnate da parte convenuta nella comparsa di costituzione e sopra riportate. All'udienza dello 02.07.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già agli atti e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e siano meritevoli di accoglimento in quanto le condizioni ivi stabilite non Per_1 Per_2 sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano adeguate e conformi all'interesse dei minori. In particolare, il regime di affidamento esclusivo e gli incontri in modalità protetta padre-figli appaiono giustificati tenendo conto che il padre ha da poco intrapreso un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti. Alla luce dell'esito del procedimento, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati fuori dal matrimonio promossa da nei confronti di Per_1 Per_2 Parte_1
, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: CP_1
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , come riportate in parte motiva e da Per_1 Per_2 intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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