TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2125 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa AR Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2125 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LEPORE SARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), la figlia AR, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 28.07.2010, la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.03.2025 e 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal signor
[...]
e dalla IG , nel Comune di Riccione (RN), in data 09.05.2004, trascritto negli Parte_2 Parte_1
Atti dello Stato civile di detto Comune al n. 13, P. 2 S. ANNO 2004.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di provvedere alle necessarie annotazioni.
3) La minore figlia è affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione presso la Per_1 madre nella casa familiare sita in Coriano via Flaminia Conca n. 106. Le decisioni relative alla figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dovranno essere assunte esclusivamente di comune accordo tra i genitori,
i quali si obbligano tra loro ad interpellarsi e a confrontarsi seriamente al fine di garantire serenità, stabilità e benessere alla figlia, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione, la salute ed i bisogni delle stesse. I coniugi si obbligano, altresì, a non screditare mai l'altro genitore.
4) Nell'interesse della figlia minore i coniugi riconoscono e danno atto che la stessa potrà frequentare Per_1 liberamente ciascun genitore;
di volta in volta verranno concordati tempi e modalità delle visite nel rispetto delle esigenze della ragazza e tenendo conto della sua volontà. potrà trattenersi liberamente presso Per_1
l'abitazione del padre a seconda delle proprie esigenze personali e di vita e dei propri interessi e volontà.
5) I genitori potranno trascorrere periodi di vacanza in modo esclusivo con la figlia minore Per_1 compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della stessa, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza. La figlia potrà trascorrere le festività dell'anno con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra i genitori, sempre in considerazione delle esigenze di vita, dei bisogni e dei desideri della ragazza.
6) I genitori concordano che ciascuno di loro provvederà in maniera diretta al mantenimento sia di AR
(non economicamente autosufficiente), sia della figlia minore e concorreranno in ragione del 50% per Per_1 ciascuno alle spese per l'abbigliamento di entrambe le figlie. pagina 2 di 4 Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini (e da intendersi come parte integrante del presente accordo), sono a carico di entrambi i genitori al 50%. I genitori concordano che l'assegno unico universale per la figlia AR, corrisposto dall'INPS alla IG
verrà dalla stessa interamente versato al signor che provvederà alla relativa gestione in Pt_1 Pt_2 considerazione della circostanza che AR vive presso di lui. Invece l'assegno unico per la figlia minore verrà interamente percepito e gestito dalla madre, genitore collocatario, per Per_1 Per_1
7) La casa familiare, sita in Coriano via Flaminia Conca n. 106, di proprietà esclusiva della moglie, rimane assegnata alla stessa con tutti i relativi arredi ed oggetti ivi contenuti che rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà.
8) I genitori prestano reciproco assenso all'espatrio per motivi di vacanza con la figlia minore ed al Per_1 rilascio di passaporti o documenti equipollenti.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere definito tra di loro ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale ed economico.
10) Le spese legali del presente giudizio sono a carico delle parti e compensate tra loro, per quanto di rispettiva competenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 9.05.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa AR Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2125 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LEPORE SARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MARTINA ARIANNA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), la figlia AR, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e, in data 28.07.2010, la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.03.2025 e 26.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal signor
[...]
e dalla IG , nel Comune di Riccione (RN), in data 09.05.2004, trascritto negli Parte_2 Parte_1
Atti dello Stato civile di detto Comune al n. 13, P. 2 S. ANNO 2004.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di provvedere alle necessarie annotazioni.
3) La minore figlia è affidata ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione presso la Per_1 madre nella casa familiare sita in Coriano via Flaminia Conca n. 106. Le decisioni relative alla figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dovranno essere assunte esclusivamente di comune accordo tra i genitori,
i quali si obbligano tra loro ad interpellarsi e a confrontarsi seriamente al fine di garantire serenità, stabilità e benessere alla figlia, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione, la salute ed i bisogni delle stesse. I coniugi si obbligano, altresì, a non screditare mai l'altro genitore.
4) Nell'interesse della figlia minore i coniugi riconoscono e danno atto che la stessa potrà frequentare Per_1 liberamente ciascun genitore;
di volta in volta verranno concordati tempi e modalità delle visite nel rispetto delle esigenze della ragazza e tenendo conto della sua volontà. potrà trattenersi liberamente presso Per_1
l'abitazione del padre a seconda delle proprie esigenze personali e di vita e dei propri interessi e volontà.
5) I genitori potranno trascorrere periodi di vacanza in modo esclusivo con la figlia minore Per_1 compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche della stessa, previa comunicazione all'altro genitore delle date e della destinazione della vacanza. La figlia potrà trascorrere le festività dell'anno con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra i genitori, sempre in considerazione delle esigenze di vita, dei bisogni e dei desideri della ragazza.
6) I genitori concordano che ciascuno di loro provvederà in maniera diretta al mantenimento sia di AR
(non economicamente autosufficiente), sia della figlia minore e concorreranno in ragione del 50% per Per_1 ciascuno alle spese per l'abbigliamento di entrambe le figlie. pagina 2 di 4 Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini (e da intendersi come parte integrante del presente accordo), sono a carico di entrambi i genitori al 50%. I genitori concordano che l'assegno unico universale per la figlia AR, corrisposto dall'INPS alla IG
verrà dalla stessa interamente versato al signor che provvederà alla relativa gestione in Pt_1 Pt_2 considerazione della circostanza che AR vive presso di lui. Invece l'assegno unico per la figlia minore verrà interamente percepito e gestito dalla madre, genitore collocatario, per Per_1 Per_1
7) La casa familiare, sita in Coriano via Flaminia Conca n. 106, di proprietà esclusiva della moglie, rimane assegnata alla stessa con tutti i relativi arredi ed oggetti ivi contenuti che rimarranno nella sua piena disponibilità e proprietà.
8) I genitori prestano reciproco assenso all'espatrio per motivi di vacanza con la figlia minore ed al Per_1 rilascio di passaporti o documenti equipollenti.
9) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere definito tra di loro ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale ed economico.
10) Le spese legali del presente giudizio sono a carico delle parti e compensate tra loro, per quanto di rispettiva competenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 9.05.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4