Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell'uno rispetto all'altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della separazione, sia mancata una manifestazione di volontà tale da escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all'altro e risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza; in particolare nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando risulti l'esistenza di una o più opere visibili destinate stabilmente all'esercizio del passaggio dall'uno all'altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come fin a quel momento esercitato dall'unico proprietario.
Commentario • 1
- 1. Servitù per destinazione del padre di famigliaMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 settembre 2023
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2013 – 12 febbraio 2014, n. 3219 Presidente Oddo – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione del 29 maggio 2001 la s.a.s. Edilcasa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, la s.r.l. C. per sentir riconoscere, in capo alla stessa, la titolarità di una servitù ex art. 1079 c.c., costituitasi per destinazione del padre di famiglia, sul presupposto di essere divenuta proprietaria (a seguito di aggiudicazione conseguente a procedura fallimentare) di un'area industriale identificata con il mappale 163, confinante a sud con il mappale n. 139 di proprietà della suddetta convenuta. A sostegno di tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/1999, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS GI, TT AY DA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato GI COCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI M. TERESA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 567/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ROMANELLI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta alle memorie scritte;
udito l'Avvocato BARBANTINI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IG SO e DA TI AY, originariamente proprietari dell'intero edificio sito in Carrara, Via Roma 11, con distinti atti di vendita trasferirono a terzi le singole unità immobiliari, mantenendo per sè la proprietà di alcuni locali commerciali posti al piano terra, locati a terzi ad uso pasticceria, ed aventi apertura, oltre che sulla pubblica strada, anche nel cortile interno dell'edificio. Le ultime unità immobiliari, consistenti in altri locali posti a piano terra e adibiti a studio medico, vennero vendute a MU UN con atti notarili del 10/6/77 e 29/7/77. Poiché i venditori sostenevano di aver conservato, a favore dei locali rimasti di loro proprietà, il diritto di passo per accedere, attraverso il portone del palazzo, al cortile interno dove i detti locali godevano di apertura - diritto sempre esercitato dai vari conduttori che si erano succeduti nei locali in questione - , convennero in giudizio davanti al tribunale di Massa Carrara il MU, che tale diritto negava, per sentir dichiarare l'esistenza, a favore della residua proprietà attorea, della corrispondente servitù.
Il MU, costituitosi, sostenne - per quanto rileva ai fini del presente giudizio che gli attori non potevano vantare alcuna servitù, sia perché questa risultava esclusa dai due atti di vendita, sia perché mancavano i requisiti necessari per poter ritenere la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'adito tribunale accolse la domanda, dichiarando esistente, a favore dei locali attorei, una servitù di passo a piedi e con veicoli per l'accesso al cortile, con esclusione di posteggio. La decisione fu riformata dalla corte d'appello di Genova, che, con sentenza 14/5 - 25/6/96, rigettò la domanda attorea, sul rilievo che la servitù non poteva ritenersi provata ne' in base ai titoli nè in base allo stato dei luoghi.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti attori sulla base di due motivi di censura illustrati da una memoria.
Ha resistito il MU con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt.1062, 1362, 1363 cod.civ) e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto - sulla base di un esame, peraltro incompleto ed errato, degli atti - che gli attori, allorché avevano venduto al MU i locali a piano terra adibiti a studio medico, avevano escluso la servitù di passo a favore degli altri locali rimasti di loro proprietà.
Con il secondo motivo denunciano violazione di legge (artt.324. 329. 346 cod.proc.civ. 1061. 1062 cod.civ.) e vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato, per mancanza del requisito dell'apparenza, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, senza tener conto che era passata in giudicato, per mancanza di specifico gravame. la pronunzia del primo giudice, che aveva riconosciuto l'apertura posta nel cortile come opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù di passaggio.
II Le censure, da esaminare congiuntamente, ma in ordine inverso, sono entrambe fondate.
Costituisce principio pacifico che l'appello deve investire parti specifiche della sentenza, e che le parti della sentenza non specificamente investite da censura passano in giudicato, sia che riguardino accertamenti di fatto che apprezzamenti del giudice di merito.
Nel caso di specie, risulta dagli atti - il cui esame è
consentito a questa corte essendo stato dedotto, con il secondo motivo, un "error in procedendo" - che la sentenza di primo grado aveva qualificato l'apertura posta nel cortile come un' "opera visibile e permanente per l'esercizio della servitù proprio per l'accesso, e non per la semplice inspectio, al cortile interno e a favore dei fondi ad uso commerciale".
Tale parte della sentenza, contenente sia l'accertamento di dell'esistenza dell'apertura nel cortile interno che la valutazione del giudice in ordine alla destinazione strumentale dell'opera all'esercizio della servitù, non era stata specificamente censurata dall'appellante MU, il quale aveva, infatti, concentrato i suoi rilievi sull'interpretazione degli atti di trasferimento, dai quali emergeva, a suo avviso, l'esclusione della servitù (v. atto di appello). Sulla parte non impugnata della sentenza si era, pertanto, formato il giudicato e di esso avrebbe dovuto tener conto il giudice d'appello ai fini della decisione sull'esistenza della servitù di passaggio, così come invocata dagli attori, e cioè per destinazione del padre di famiglia.
È, invece, accaduto che, non tenendo conto del giudicato, la corte di merito ha escluso la costituzione di tale servitù procedendo ad una nuova valutazione della situazione dei luoghi, che era invece preclusa dall'esistenza del giudicato.
Inoltre, la corte di merito ha negato l'esistenza della servitù di passaggio erroneamente applicando i principi in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, e basandosi su di una lacunosa interpretazione degli atti di acquisto e di una lettera degli attori.
Le servitù per destinazione del padre di famiglia si intendono costituite all'atto della separazione dei fondi, a meno che non risulti una manifestazione di volontà volta ad escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all'altro. In particolare, nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando, all'atto della separazione dei fondi, risulti l'esistenza di una o più opere visibili e permanenti destinate stabilmente all'esercizio del passaggio dall'uno all'altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio così come fino ad allora esercitato dall'unico originario proprietario. Se la relazione di servizio tra i due fondi implica la costituzione di più servitù - il che si verifica quando il fondo servente è destinato a sodisfare non una, ma varie e diverse esigenze del fondo dominante - occorre accertare se, all'atto della separazione, tale relazione è cessata in tutto o in parte, determinando, in quest'ultimo caso, quale sia il contenuto della residua servitù che l'unico originario proprietario ha inteso mantenere tra i due fondi.
Nel caso di specie, il giudice di appello, vincolato dal giudicato che si era formato sull'esistenza di un'opera destinata stabilmente al passaggio, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare, in base alle risultanze processuali, se e in quali limiti gli attori - unici originari proprietari - vendendo al MU i locali adibiti a studio medico, avevano inteso far cessare il passaggio fino ad allora esercitato a favore dei locali ad uso pasticceria rimasti di loro proprietà.
Tale indagine, invece, è mancata.
Non solo, infatti, il giudice d'appello ha, del tutto inutilmente, ricercato nei citati atti la prova di una costituzione volontaria della servitù, senza considerare che tale prova non occorreva, essendo sufficiente accertare se, con tali atti, i venditori avevano inteso escludere la servitù per destinazione del padre di famiglia, che era rivelata dall'accesso rimasto aperto sul retro, ma, per di più, nell'esaminare le risultanze di causa, non ha tenuto conto che l'assegnazione - stabilita nei due atti di trasferimento - all'acquirente MU dei diritti di passo e parcheggio nel cortile, non implicava necessariamente l'esclusione di ogni diritto fino ad allora esercitato dai venditori sulle porzioni immobiliari oggetto del trasferimento, ben potendo i predetti venditori conservare dei diritti sul cortile, quanto meno quello di passaggio per accedere dal retro ai locali rimasti di loro proprietà, diritto al cui esercizio era rimasta destinata - anche dopo i trasferimenti al MU - l'apertura posta all'interno del cortile. Infine, il detto giudice non ha tenuto conto che la lettera scritta dagli attori al loro conduttore non era, di per sè, incompatibile col mantenimento della servitù di passo, posto che, con essa, il conduttore era stato invitato a non parcheggiare nel cortile, ma non anche a non transitarvi.
Si rende, pertanto, necessario un nuovo esame delle risultanze di causa, cui procederà, tenendo conto del giudicato e dei principi suindicati, il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della stessa corte d'appello di Genova, e che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999