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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PUTAGGIO e FRANCESCA FANCIULLACCI in sostituzione, le quali si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. TIRRITO VITO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertare che l'inquadramento coattivo del ricorrente come lavoratore soggetto alle norme che obbligano i titolari di attività commerciali ad iscriversi all' nella CP_1
pagina 2 di 3 sezione IVS commercianti è carente di tutti i presupposti di legge, infondato e comunque errato in quanto il ricorrente mai ha svolto attività rientrante nei parametri di legge ai quali è dedicata tale previsione normativa;
- Dichiarare che anche la pretesa contributiva inserita nell'avviso di addebito per tutto l'anno 2021 non è esigibile per carenza di qualsivoglia presupposto degli obblighi assicurativi IVS commercianti”.
resisteva al ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha infatti cessato nel 2008 l'attività in forza della quale lo stesso si era iscritto nel 2006 alla gestione commercianti, mentre l'AVA impugnato (per 3.196,25 euro) si riferisce al 2021.
Non risulta una successiva reiscrizione.
Chiarito da che l'AVA impugnato non si riferisce alla vicenda della società CP_1 [...]
(p. iva ) (“La materia del contendere di questo processo è Controparte_2 P.IVA_1
tutt'altra”), ne consegue che difettano tutti i presupposti per l'iscrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'avviso di addebito n. 393 2022 00012369 27 000 risultando il credito inesistente;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato PUTAGGIO e FRANCESCA FANCIULLACCI in sostituzione, le quali si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. TIRRITO VITO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. LUPOLI MARIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Accertare che l'inquadramento coattivo del ricorrente come lavoratore soggetto alle norme che obbligano i titolari di attività commerciali ad iscriversi all' nella CP_1
pagina 2 di 3 sezione IVS commercianti è carente di tutti i presupposti di legge, infondato e comunque errato in quanto il ricorrente mai ha svolto attività rientrante nei parametri di legge ai quali è dedicata tale previsione normativa;
- Dichiarare che anche la pretesa contributiva inserita nell'avviso di addebito per tutto l'anno 2021 non è esigibile per carenza di qualsivoglia presupposto degli obblighi assicurativi IVS commercianti”.
resisteva al ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha infatti cessato nel 2008 l'attività in forza della quale lo stesso si era iscritto nel 2006 alla gestione commercianti, mentre l'AVA impugnato (per 3.196,25 euro) si riferisce al 2021.
Non risulta una successiva reiscrizione.
Chiarito da che l'AVA impugnato non si riferisce alla vicenda della società CP_1 [...]
(p. iva ) (“La materia del contendere di questo processo è Controparte_2 P.IVA_1
tutt'altra”), ne consegue che difettano tutti i presupposti per l'iscrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'avviso di addebito n. 393 2022 00012369 27 000 risultando il credito inesistente;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3