Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3199/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.3.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3199/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vertente
tra
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Volturno (CE) –loc. alla via Domitiana Km 39,00, cod. fiscale n. Parte_1
, in persona dell'Amm.re p.t. dott. Cod.Fisc. P.IVA_1 CP_1
, rapp.to e difeso dell'avv. Sonia Spalice, Cod. Fiscale C.F._1
, con studio in Napoli, alla via Nicolardi n. 110 dove CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Attore/Opponente
e
L'ing. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia MARINO C.F._3
(C.F.: ) quale suo procuratore e difensore, giusta procura C.F._4 in atti e con nuova elezione di domicilio, disgiuntamente all'Avv. Roberta Liguori
(C.F.: ) già precedentemente costituita nell'interesse del C.F._5
predetto
Convenuto/Opposto
CONCLUSIONI
Per il Condominio attore: come da atto di opposizione a D.I., note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svol- gimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il
[...]
, in persona dell'Amm.re p.t. Parte_2
dott. ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 150/2021, CP_1
reso in data 18.01.2021 e depositato in data 20.01.2021 dal Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere, in persona della dott.ssa , all'esito del pro- Persona_1
cedimento monitorio recante R.G. 2172/2020, con il quale veniva ingiunto al sud- detto CONDOMINIO di pagare all'opposto Ing. la somma Controparte_2 complessiva di € 23.853,44, oltre gli interessi legali dalla data del 24.11.2008 (data della messa in mora) fino al soddisfo, oltre ancora le spese di procedura liquidate in € 145,50 ed i compensi professionali liquidati in € 540,00, oltre il rimborso del-
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le spese generali al 15% e gli oneri di legge IVA e CPA, a titolo di corrispettivo per l'attività di progettazione e direzione dei lavori straordinari, per il completa- mento di lavori già iniziati, nonché per il completamento di ulteriori lavori, quali rete citofonica e ultimazione del manto stradale, su incarico del Parte_1
(odierno opponente) nonché per aver espletato n.2 relazioni tecniche in qualità di consulente di parte del (odierno opponente) nel giudizio recante Parte_1
RG3004/12.
La società istante nel formulare l'opposizione ha contestato, in via principale, la pretesa creditoria azionata dal convenuto/opposto col procedimento monitorio in ordine all'an debeatur.
L'opponente, difatti, in via principale, eccepisce l'inesistenza del credito azionato e il proprio difetto di legittimazione, per non avere mai conferito alcun incarico all'ing. CP_2
Parte opponente nega che vi sia mai stata alcuna delibera assembleare a fondare il potere dell'amministratore dell'epoca, sig. prima e sig. Parte_3 [...]
poi. Per_2
Inoltre, a dire dell'opponente, qualora fosse provato il conferimento dell'incarico all'ing. per le attività di cui chiede il corrispettivo, le stesse non sono CP_2 mai state effettivamente espletate, in quanto, fin dal giorno in cui l'Ing. CP_2
afferma di essere subentrato nella direzione dei lavori in sostituzione al compianto di lui padre, i detti lavori sono stati, su decisione della ditta esecutrice, sospesi sino ad oggi e mai completati e/o implementati, pertanto, l'attività tecnica di direzione dei lavori non è mai di fatto stata espletata.
Il , in persona Parte_1 dell'Amm.re p.t. dott. ha concluso deducendo l'illegittimità della CP_1
pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto con richiesta di acco- glimento integrale dell'opposizione proposta.
Si è costituito l'opposto, Ing. il quale ha contestato tutto Controparte_2
quanto dedotto dal Condominio e, in particolare, l'assoluta pretestuosità delle con- testazioni mosse dall'opponente al solo fine di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto nonché assoluta inammissibilità ed infondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare, l'ing. a fronte dell'avversa eccezione di ca- Controparte_2
renza di legittimazione passiva e di asserita estraneità alla titolarità passiva del credito ingiunto col D.I. n. 150/2021, deduce che, con due delibere condominiali del 19.05.2007 e del 29.07.2007, il opponente ha conferito al detto Parte_1
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ing. di Napoli sia l'incarico di direttore dei lavori per provvedere al CP_2
completamento delle reti di servizio del comprensorio (fognaria, di distribuzione idrica, citofonica e della pavimentazione stradale), in sostituzione del compianto
Ing. progettista e direttore dei lavori precedentemente incari- Controparte_3 cato dall'Ente, sia quello di redigere un computo riepilogativo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice fino al mese di maggio 2007, compilando nel contempo un quadro economico di spesa delle opere eseguite e di quelle ancora da completare secondo il progetto.
Inoltre, con riguardo alle attività di assistenza tecnica nell'ambito del procedimen- to svoltosi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante R.G. n.
3004/2012, l'allora amministratore del condominio opponente, agendo in forza di quanto stabilito dall'art. 1130 c.c. nn. 2 e 3 c.c., ha conferito incarico all'Ing. Sal- vatore di offrire supporto all'attività difensiva svolta nel proprio interes- CP_2 se dall'Avv. Pasquale Elia.
Parte opposta assume, altresì, che il Condominio ha espressamente riconosciuto la propria obbligazione di pagamento per le attività professionali svolte nel suo inte- resse dall'Ing. avendo provveduto a versare, rispettivamente Controparte_2
in data 23.12.2008 ed in data 13.08.209, due acconti sulle competenze complessi- vamente dovute in favore del Professionista.
L'opposta ha concluso, pertanto, previa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto nel merito dell'opposizione con conferma del d.i. n. 150/2021.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 31.01.2022 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione di un necessa- rio approfondimento istruttorio e venivano, altresì, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Sulle questioni preliminari
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione risulta tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infatti, la notifica dell'opposizione risulta partita in data 02.04.2021 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 22.02.2021.
Preliminarmente va discussa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato solle- vata dal opponente in comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
Secondo l'art. 2956 Cod.Civ., il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle relative spese si prescrive in tre anni.
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In altri termini, il professionista ha solo un triennio per richiedere al cliente il pa- gamento del proprio compenso e per agire in tribunale nei suoi confronti. Si tratta di quella che viene chiamata prescrizione presuntiva, che opera però solo per i contratti conclusi senza formalità, ossia senza accordo scritto, dove il pagamento di solito avviene in un'unica soluzione, al momento della richiesta del prestatore d'opera.
Nel caso di specie, parte opposta non ha fornito la prova di un contratto scritto do- ve il compenso da erogare al professionista è fissato in modo certo e stabile, per- tanto, si applica al caso di specie la prescrizione presuntiva di 3 anni.
Fatta questa premessa ed inquadrata la fattispecie giuridica, questo Tribunale ritie- ne di dover rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Giova ricordare che la prescrizione presuntiva, a differenza della prescrizione or- dinaria, si fonda non già sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pa- gamento sia avvenuto nel termine previsto;
conseguentemente l'art. 2959 c.c. sta- bilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata se chi la oppone am- mette in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammis- sione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e tale situazione ricorre non solo nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, ma anche quando contesti il quantum della pretesa azionata, oppure individui un terzo quale soggetto obbligato (cfr. ex multis Cass. n. 17591/2023; Cass. n.
23311/2019; Cass. n. 17595/2019; Cass. n. 15303/2019 anche in motivazione;
Cass. n. 2977/2016).
Nella fattispecie in esame, il opponente non solo ha sollevato Parte_1
l'eccezione di prescrizione in maniera generica e non circostanziata omettendo di indicare il dies a quo da cui avrebbe avuto inizio la decorrenza dei termini e de- mandando a questo giudicante l'onere di calcolare i termini (si ricordi che l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio), come si evince dal tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata, ma ha anche assunto una linea difensiva del tutto incompatibile con la ratio della prescrizione presuntiva, avendo contestato l'an e il quantum del credito azionato dal professionista.
Il merito
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Sulla prova dell'avvenuto conferimento degli incarichi professionali
Orbene, passando all'esame del merito della domanda, nel caso di specie, l'odierna parte opposta ha chiesto, nella fase monitoria, il pagamento dei compensi per l'attività di direttore dei lavori al fine di provvedere al completamento delle reti di servizio del comprensorio (fognaria, di distribuzione idrica, citofonica e della pa- vimentazione stradale), in sostituzione del compianto Ing. Controparte_3 progettista e direttore dei lavori precedentemente incaricato dall'Ente, per l'attività di redazione di un computo riepilogativo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice fino al mese di maggio 2007, compilando nel contempo un quadro economico di spesa delle opere eseguite e di quelle ancora da completare secondo il progetto ed, infine, per l'attività di assistenza tecnica nell'ambito del procedimento svoltosi in- nanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante R.G. n. 3004/2012.
Risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le pre- stazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenu- to conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenu- to conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chia- ramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
ed infat- ti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte <<...il rapporto di presta- zione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incari- co in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avva- lersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pa- gamento degli onorari...>>, Cass. Civ., sez. Il, del 03.05.2024, n. 11947; Tribunale
Grosseto, del 06.07.2018, n. 646; in senso conforme anche Tribunale Brindisi, sez.
I, del 24.05.2023, n. 816, <<...nel caso in cui il professionista reclami il pagamen- to dei suoi compensi, presupposto essenziale per vantare tale diritto è l'avvenu- to conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare ine- quivocabilmente la volontà ilei cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista: tale prova, quando il diritto al compenso sia contestato dal
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cliente convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto pro- fessionale, deve essere fornita dall'attore, che deve dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determina- zione quantitativa del compenso...>>.
Il professionista deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'en- tità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso.
Così la giurisprudenza di legittimità: <<...nei giudizi aventi ad oggetto l'accerta- mento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte...>>, Cass. Civ., Sez. 11, del
20.08.2019, n. 21522.
Parte opposta ha domandato l'adempimento di un contratto di prestazione d'opera consistente nella progettazione e direzione dei lavori straordinari per il comple- tamento delle reti di servizio del comprensorio e, specificatamente, della rete fo- gnaria, di distribuzione idrica, del gas e di illuminazione, oltre la realizzazione della rete citofonica e l'ultimazione della pavimentazione stradale (cfr. ricorso per ingiunzione capo 1).
Parte opposta ha chiesto, altresì, il corrispettivo per l'attività di consulente di parte del opponente nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria di Capua Vetere recante numero 3004/2012 R.g. (cfr. ricorso per ingiunzio- ne capo 2).
Il procedimento ingiuntivo è composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta;
la unicità del procedimento, in- cludente quindi l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il con- tenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso, teso ad ottenere la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento (cfr. C.
n.13950/1999).
Individuata la questione dibattuta va verificata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
Nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazio- ni professionali, incombe sul professionista (l'odierno opposto) la prova dell'avve- nuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. C. Ord. n. 21522/2019 e C. 3016/2006).
Va quindi verificata l'esistenza del conferimento dell'incarico addotto dal citato professionista.
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Secondo l'opposto, l'atto genetico del rapporto professionale intercorso tra le parti va individuato in due delibere condominiali: la prima del 19 maggio 2007 e la se- conda del 29 luglio 2007.
Nella prima delibera del 19 maggio 2007 veniva discusso preliminarmente il tredi- cesimo punto dell'ODG (Ultimazione lavori – Consuntivo dell'ing. di CP_3
Napoli) e l'ing. dopo aver illustrato la necessità di ultimare i Controparte_2
lavori alle fogne, si dichiarava disponibile a continuare il lavoro del defunto padre ing. per quanto concerne l'impianto fognario, l'impianto Controparte_3 idrico e l'impianto citofonico.
Di poi, l'assemblea, all'unanimità, accettava la nomina a Direttore dei Lavori dell'ing. Napoli, salvo poi decidere di riconvocarsi per deliberare il CP_2 preventivo dei lavori fatti e da completare, onerando l'ing. di Controparte_2
presentare, alla successiva assemblea, il suo attuale stato dei lavori e computo tota- le.
Nella successiva assemblea del 29 luglio 2007, veniva approvato il verbale del 19 maggio 2007, ad esclusione del tredicesimo punto dell'ODG (Ultimazione lavori –
Consuntivo dell'ing. di Napoli) in quanto <abbisognevole di ulteriori CP_3 chiarimenti>>. All'esito dell'intervento dell'ing. l'assemblea Controparte_2 chiedeva l'integrazione della relazione con riepilogo dei precedenti deliberati, compresi i dettagli degli importi nonché il rapporto contrattuale con la ditta appal- tatrice, decidendo di riconvocarsi per deliberare il bilancio consuntivo dei lavori straordinari e l'eventuale estensione dei lavori minimi di completamento.
Ebbene, non si può negare che l'assemblea condominiale abbia effettivamente conferito l'incarico professionale all'Ing. di Napoli, consentendogli di CP_2 continuare l'attività iniziata dal di lui defunto genitore.
Nella delibera condominiale del 19 maggio 2007, l'assemblea, all'unanimità, ac- cettava la nomina, quale Direttore dei Lavori, dell'ing. di Napoli, il qua- CP_2 le avrebbe dovuto continuare l'attività di direttore dei lavori precedentemente svolta dal defunto padre per lavori straordinari già deliberati precedentemente e già assegnati alla ditta appaltatrice CP_4
Il Tribunale ritiene che le critiche che involgono l'assenza del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'assemblea condominiale sono prive di pre- gio.
Va subito chiarito che il contratto di opera professionale posto in essere da soggetti privati non richiede la forma scritta ad substantiam giacchè, come desumibile dalla
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disciplina dettata dall'art. 1325 c.c., in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il genera- le principio di libertà delle forme;
le parti, tuttavia, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 1352 c.c., possono concordare per iscritto di adottare una determi- nata forma per la futura conclusione di un contratto e in tal caso si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
Nel caso di specie, non risulta provato e, peraltro, neppure allegato che le parti - vale a dire il e l'ing. - abbiano concordato di sti- Parte_1 Controparte_2
pulare in forma scritta il contratto di opera professionale relativo ai lavori straordi- nari. La mancanza di un contratto scritto, pertanto, non preclude il perfezionamen- to del contratto di opera professionale che emerge in tutta evidenza dall'univoco tenore delle delibere assembleari del 19/05/2007 e del 29/07/2007.
Invero, dalla disamina della delibera condominiale del 19/05/2007 si evince che l'assemblea condominiale ha effettivamente affidato l'incarico professionale all'ing. inoltre la circostanza che il rapporto professionale con Controparte_2 il condominio si sia instaurato è provato della presenza dell'Ing. CP_2 all'assemblea del 29/07/2007 durante la quale lo stesso illustrava all'assemblea i lavori già effettuati prima del proprio incarico (ante 2007) e tutti i lavori di com- pletamento.
Va poi precisato che, in linea con il tenore delle suindicate delibere condominiali e in assenza di ulteriori elementi processuali favorevoli alla posizioni del professio- nista, la prova del conferimento dell'incarico sussiste limitatamente alla nomina a direttore dei lavori.
Passando all'attività di consulente di parte del condominio che parte opposta as- sume di aver svolto nel procedimento civile instaurato innanzi al Tribunale di San- ta Maria di Capua Vetere recante num. 3004/2012 rg., consistente nelle redazione di due relazioni (la prima del 26/07/2012 e la seconda del 22/09/2012), questo Tri- bunale ritiene che sia stata raggiunta la prova solo per la redazione della prima re- lazione (quella del 26/07/2012) e, per l'effetto, il compenso andrà rideterminato.
In particolare, parte opposta ha chiesto, nel giudizio monitorio, il pagamento del corrispettivo per l'attività di consulente di parte del opponente nel Parte_1
giudizio civile incardinato innanzi al Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere re- cante numero 3004/2012 R.g. (cfr. ricorso per ingiunzione capo 2); l'attività, a det- ta dell'opposto, è consistita nella redazione di due relazioni tecniche (la prima del
26/07/2012 e la seconda del 22/09/2012) a supporto degli atti difensivi dell'Avv.
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Pasquale Elia (difensore del Condominio) per resistere alla domanda giudiziale di tre lidi posti sul litorale adiacente al condominio (odierno opponente).
Parte opposta deduce che il suddetto incarico di assistenza tecnica è stato regolar- mente conferito dall'amministratore p.t., legittimato a tanto in ragione delle attri- buzioni riconosciutegli dall'art. 1130 c.c..
Prima di passare al vaglio dei documenti allegati, giova esaminare la fattispecie giuridica e i principi che vi sono alla base.
La scelta e la successiva nomina del tecnico di fiducia compete normalmente all'assemblea; l'assemblea, infatti, è l'organo decisionale per eccellenza e, pertan- to, ad essa spetta l'assunzione delle determinazioni più importanti.
Questa regola, però, trova delle eccezioni nei casi in cui l'amministratore è libero di agire senza la previa autorizzazione assembleare. Ciò accade tutte le volte in cui si debba intervenire a difesa delle ragioni del condominio oppure per esegui- re lavori particolarmente urgenti.
Per individuare chi debba nominare il tecnico è necessario verificare se il suo in- tervento sia tra quelli che rientrano nelle competenze dell'amministratore o se do- vrà essere l'assemblea a deliberare.
Il tecnico del condominio è nominato dall'assemblea ogni volta che si devono ese- guire dei lavori sulle parti comuni dell'edificio.
Di norma, poiché per legge (art. 1135, nr. 4, cod. civ.) all'assemblea spetta delibe- rare sui lavori che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria e del- le innovazioni, quando si tratterà di interventi di notevole portata dovrà essere il consesso a procedere alla scelta e alla nomina del tecnico a cui verrà conferito l'incarico.
Quando si tratta, invece, di interventi di manutenzione ordinaria, l'amministratore può procedere autonomamente alla nomina del tecnico a cui conferirà l'incarico.
Per “manutenzione ordinaria” si intendono gli interventi che sono prevedibili in quanto legati al normale uso delle cose.
In questi casi, la nomina del tecnico è possibile perché, per legge (art. 1130, nr. 4, cod. civ.), l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio.
Secondo la giurisprudenza, tra questi casi rientra anche la nomina di un tecnico di fiducia in vista della futura costituzione in giudizio del . Parte_1
La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 914 del 28 luglio 2022, ha infatti stabilito che l'amministratore, così come può nominare autonomamente
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un avvocato che rappresenti in giudizio il condominio chiamato in causa, alla stes- sa maniera può nominare un tecnico di fiducia, se l'attività di quest'ultimo si rende necessaria per espletare la migliore difesa possibile.
In particolare, trattandosi di consulenza di parte in un giudizio civile (e non dell'esecuzione di lavori sulle parti comuni dell'edificio), l'amministratore può
“scegliere” o “indicare” il nominativo del consulente di parte ma è il difensore le- gale che provvede formalmente a nominarlo nel processo, senza che per fare ciò abbia bisogno di uno specifico mandato ad hoc (rientra, infatti, nelle facoltà che gli vengono riconosciute dall'art. 84 del c.p.c.), e fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui la parte è autorizzata a stare in giudizio personalmente, ma non è il caso di spe- cie.
Orbene, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, va evidenziato che par- te opposta ha depositato, in allegato alle seconde memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., una email del 24/07/2012 da parte dell'avv. Pasquale Elia il quale incaricava l'Ing. di redigere una relazione da depositare in giudizio. Per_3
La detta email contiene l'incarico di redigere una sola relazione: <<...le invio, co- me da accordi telefonici, i quesiti su cui deve vertere la relazione in discussio- ne...>>.
Quindi l'incarico prevedeva la redazione di una sola relazione e non di due come dedotto da parte opposta.
E non potrebbe essere diversamente, visto e considerato che l'avv. Elia, nella me- desima email di cui sopra, si preoccupava di indicare il 27/07/2012, quale termine ultimo per il deposito delle memorie difensive, mentre la seconda relazione risulta datata 22/09/2012.
Parte opposta non ha spiegato il motivo per cui avrebbe redatto la seconda relazio- ne del 22/09/2012, quando il termine per il relativo deposito era ormai spirato, come precisato dall'avv. Elia;
così si legge nella email del 24/07/2012: <<...le rammento l'urgenza richiesta dai tempi di costituzione dei convenuti considerando quale giorno utile per la stesura delle memorie difensive venerdì 27/07/2012...>>.
Pertanto, alla luce dei motivi sopra illustrati, la prova del conferimento dell'incari- co sussiste limitatamente alla relazione del 26/07/2012 per la quale oltre al confe- rimento risulta provato anche l'invio della stessa all'avv. Elia.
Concludendo, risulta provato il conferimento dell'incarico a direttore dei lavori, diversamente l'incarico di consulente di parte nel giudizio civile incardinato in- nanzi al Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere recante numero 3004/2012 R.g.
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risulta provato solo limitatamente alla relazione del 26/07/2012, il cui compenso andrà rideterminato.
Parte opposta ha prodotto proforma di fattura, nel giudizio monitorio, da cui risulta una richiesta pari ad € 3,500,00 per la stesura delle due relazioni tecniche per il contenzioso civile incardinato innanzi al Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere recante numero 3004/2012 R.g..
Presumendo che le stesse abbiano uguale valore, e ritenuto, per i motivi sopra esposti, che la prova sia stata raggiunta solo per la prima relazione, questo Tribu- nale ritiene che andrà riconosciuto all'Ing. l'importo di € Parte_4
1.750,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Sulla prova dell'effettivo espletamento dell'incarico professionale, nonché dell'entità delle prestazioni svolte
Dalla disamina della delibera condominiale del 19/05/2007 si evince che l'assem- blea condominiale ha effettivamente affidato l'incarico professionale all'ing.
[...]
Persona_4
Va poi precisato che, in linea con il tenore delle suindicate delibere condominiali e in assenza di ulteriori elementi processuali favorevoli alla posizioni del professio- nista, la prova del conferimento dell'incarico sussiste limitatamente alla nomina a direttore dei lavori.
Giova, preliminarmente, esaminare il ruolo, l'attività e le responsabilità del diretto- re dei lavori nominato da un condominio.
Il direttore dei lavori in condominio ha l'obbligo di vigilare e verificare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte, impartendo opportune istruzioni.
Dunque, l'attività del direttore dei lavori per conto del consiste Parte_1 nell'alta sorveglianza delle opere. Non è richiesta la sua presenza giornaliera sul cantiere;
ciò nonostante egli deve esercitare in maniera continua e periodica il con- trollo sulla realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi. Inoltre deve verificare, at- traverso periodiche visite in ciascuna fase del progetto e contatti diretti con gli or- gani tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte nonché la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 20 marzo 2012 n. 4398, Cass. 10 maggio 2007 n. 10679, Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366, Trib. Firenze 14 gennaio
2014 n. 85).
In particolare, se il delibera di eseguire dei lavori, il direttore dei lavo- Parte_1
ri è tenuto a svolgere i seguenti compiti: accertare che la progressiva realizzazione dell'opera sia conforme al progetto, verificare che le modalità di esecuzione siano
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conformi al capitolato e/o alle regole della tecnica (Cass. 19 settembre 2016 n.
18285, Cass. 3 maggio 2016 n. 8700, Cass. 28 novembre 2001 n. 15124), adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, adempiere agli obblighi informativi posti a suo carico, e in particolare, con riferimento alla ristrutturazione di una abitazione, avvisare il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della DIA, allo scopo della certificazione della regolarità del- le opere (Cass. 18 giugno 2019 n. 16288).
Pertanto, il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei la- vori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (Cass. 24 aprile 2008 n. 10728 - Cass. 27 gennaio 2012 n.
1218).
Tornando alla fattispecie dedotta in giudizio, per le motivazioni anzidette, parte opposta, dopo aver fornito la prova di aver ricevuto l'incarico (delibera del
19/05/2007), non ha fornito la prova di aver svolto l'attività per la quale è stato conferito l'incarico; del resto, l'aver ricevuto un incarico, senza svolgimento dello stesso, non determina la nascita del diritto all'onorario o al compenso professiona- le.
La prova specifica inerente l'attività svolta serve anche al fine di quantificare il quantum dell'onorario. Infatti, sul professionista, che ritiene di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni ef- fettivamente eseguire, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso.
Per valutare se il direttore dei lavori abbia adempiuto al proprio incarico occorre valutare il suo comportamento non con riferimento al normale concetto di diligen- za, quanto alla stregua della "diligentia quam in concreto".
Non costituiscono prova dell'espletamento dell'incarico ricevuto le due relazione depositate da parte opposta: la prima datata 27 marzo 2015 e la seconda datata 30 giugno 2015.
Le suddette relazioni, lungi dal contenere un resoconto dettagliato ed esaustivo dell'attività svolta dallo stesso direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice, con- tengono, invece, il quadro complessivo di spesa per il completamento dei lavori;
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ossia una stima preventiva dell'impegno di spesa che il condominio avrebbe dovu- to sostenere per i lavori di completamento, nell'ambito dell'intervento di realizza- zione delle reti fognante ed idrica e della predisposizione dei cavidotti per i sotto- servizi elettrici del Villaggio Marina di . Parte_1
A ciò si aggiunga che i lavori condominiali sono stati sospesi dalla ditta appaltatri- ce, a causa della morosità del condominio, e non completati.
Quanto sopra risulta provato dalla comparsa di costituzione, prodotta dal condo- minio, depositata nel giudizio recante numero 5431/12 incardinato innanzi al Tri- bunale di Santa Maria di Capua Vetere, in cui si legge che la ditta appaltatrice aveva sospeso i lavori a causa della morosità del Condominio il quale re- CP_4 plicava che i lavori eseguiti non erano stati realizzati a regolare d'arte e i restanti lavori risultavano ancora incompiuti.
Ebbene, a fronte di quanto sopra, non vi è traccia nei suddetti atti della ruolo dell'opposto quale direttore dei lavori.
Inoltre, parte opposta non ha mai relazionato al Condominio i vizi e i difetti dell'opera come dallo stesso condominio denunciati nella comparsa di cui sopra.
Manca la prova del resoconto dello stato di avanzamento dei lavori della ditta ap- paltatrice fino alla sospensione dei lavori.
Manca, in altri termini, la prova dell'effettiva presenza dell'opposto quale direttore dei lavori all'interno del cantiere per assolvere alla sua funzione primaria di alta sorveglianza.
Giova ricordare che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, deve utilizza- re le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole del- la tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garan- tire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Difatti, dagli atti, risulta che la ditta appaltatrice aveva sospeso i lavori CP_4
già prima del 2012 (vedi il numero di ruolo generale del giudizio 5431/2012) e la transazione è datata 2016. Pertanto, i lavori sono stati fermi da prima del 2012 al
2016 per cui si presume che in questo periodo l'opposto non abbia svolto alcuna attività.
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Non vi è prova dell'espletamento dell'incarico per il periodo antecedente al 2012, visto e considerato che le due sole relazione allegate non rappresentato un resocon- to dell'attività effettivamente svolta sul cantiere ma una previsione di spesa per fu- turi lavori di completamento.
Nè costituisce prova dell'avvenuto espletamento dell'incarico professionale la par- cella vistata dall'Ordine professionale, come stabilito dalla Corte di Cassazio- ne con l'ordinanza n. 3377 del 3 febbraio 2023.
Secondo i giudici, per provare l'espletamento dell'opera e dell'entità della presta- zione professionale non è sufficiente la sola produzione della parcella e del relati- vo parere di congruità dell'ordine professionale.
La suprema Corte ritiene che la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, es- sendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore nel giudizio, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, mancando la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione profes- sionale, la parcella prodotta, benchè vistata dall'ordine professionale di apparte- nenza, è priva di qualsivoglia pregio probatorio.
Ciò in quanto si tratta di una dichiarazione unilaterale resa dal tecnico, che nulla prova in ordine all'attività effettivamente svolta.
Difatti l'Ordine professionale, con il proprio visto di conformità, dichiara che la parcella è conforme alle tariffe relativamente al tipo e all'onerosità dell'attività in- dicata dal professionista, ma non prova che quella attività sia stata effettivamente svolta.
L'estratto conto prodotto da parte opposta da cui risulta un accredito di € 1.500,00 ricevuto dal condominio reca una causale vaga e generica (acconto prestazioni) difficilmente imputabile all'attività di direttore dei lavori conferita dalle suddette delibere assembleari, mancando, altresì, la determinazione del compenso totale de- terminato tra le parti all'atto di conferimento dell'incarico e mancando, altresì, un deliberato di spesa del compenso del professionista da parte dell'assemblea con- dominiale cui imputare il detto acconto.
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Inoltre, parte opposta non ha allegato la relativa fattura di acconto per la somma di
€ 1.500,00 da consegnare al Condominio che l'avrebbe iscritta nella propria con- tabilità, come stabilito dall'art. 6 co. 4, Dpr n. 633/1972.
In conclusione, va considerato che:
- sul professionista/opposto incombe la prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento del- lo stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte;
- non è stata raggiunta dall'opposto la prova dell'effettivo svolgimento delle man- sioni e dell'entità delle stesse in rapporto al compenso richiesto integralmente per il completamento dei lavori di straordinaria amministrazione che, dagli atti, risul- tano, invece non completati;
- risulta provata dall'opposto l'attività di consulente di parte del condominio nel procedimento civile instaurato innanzi al Tribunale di Santa Maria di Capua Vete- re recante num. 3004/2012 rg. relativamente alla redazione della relazione tecnica del 26/07/212.
Tanto considerato, questo Tribunale ritiene di accogliere parzialmente le richieste dell'ing. riconoscendo a parte opposta gli onorari per la reda- Controparte_2
zione della sola consulenza tecnica del 26/07/2012 come determinati in motivazio- ne.
Le spese
Relativamente alle spese di lite ritiene di dover compensare le spese di lite:
<<...ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovu- ta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelan- dosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il paga- mento della parte che gli è riconosciuta...>> Cassazione, Sez, I, sentenza n. 19120 del 3 settembre 2009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 150/2021, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 150/2021, reso in data
18.01.2021 e depositato in data 20.01.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in persona della dott.ssa , all'esito del procedimento Persona_1
monitorio recante R.G. 2172/2020;
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2) in accoglimento parziale della domanda dell'ing. condanna il Controparte_2
, cod. fiscale n. Parte_1
, in persona dell'Amm.re p.t. dott. Cod.Fisc. P.IVA_1 CP_1
, a pagare in favore del predetto ing. C.F._1 Controparte_2 la somma di € 1.750,00 oltre oneri ed accessori come per legge ed interessi legali dal 26 luglio 2012 fino al soddisfo per le motivazioni in sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24.3.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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